nel caso di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, il giudice puo’ accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando cio’ una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti.
Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14314
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7921/2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la Signora (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresenta e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 833/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 16.9.2016, la Corte d’Appello di Bari dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta dalla S.r.l. (OMISSIS) nei confronti della S.r.l. (OMISSIS), avverso il lodo arbitrale con cui erano state rigettate le domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei connessi danni in relazione all’appalto per la realizzazione di due impianti fotovoltaici in (OMISSIS). La Corte distrettuale rilevava che le formulate censure non tenevano conto della natura di giudizio a critica limitata dell’impugnazione, ed invocavano il riesame del merito.
Avverso tale sentenza, che dichiarava inammissibile, ex articolo 334 c.p.c., l’impugnazione incidentale tardiva di (OMISSIS), ha proposto ricorso la S.r.l. (OMISSIS), con due motivi, ai quali (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Rilevata, preliminarmente, l’inammissibilita’ della memoria, depositata tardivamente (16.4.2018), va esaminato con priorita’ il secondo motivo di gravame, con cui, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 829 c.p.c., comma 1, n. 11, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia ravvisato la contraddittorieta’ della motivazione del lodo, ed evidenzia che, essendo stata proposta, sia pur a diverso titolo, domanda di risoluzione del contratto da entrambe le parti, avrebbe dovuto rilevarsi l’effetto legale di scioglimento dei contratti di appalto. Cosi’ opinando, afferma la ricorrente, si e’ verificata una “macroscopica violazione del principio di disponibilita’ dell’azione, del principio di corrispondenza della pronuncia alla domanda, e comunque una arbitraria sostituzione della volonta’ del giudicante alle volonta’ delle parti contrattuali”.
3. Il motivo e’ infondato in entrambe le sue articolazioni.
4. In tema d’impugnazione per nullita’ del lodo arbitrale, e’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la contraddittorieta’ tra le diverse parti della motivazione puo’ assumere rilevanza solo quando determini l’impossibilita’ assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Con la conclusione, per quanto qui interessa, che “detta causa di nullita’ e’ invocabile per la contraddittorieta’ interna della motivazione, a condizione pero’ che vi sia vera e propria inconciliabilita’ tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della “ratio” e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione” (Cass. 11895/2014; n. 6986/2007; n. 473 e 3768/2006; n. 6069 e 7259/2004).
5. Nella specie, i giudici a quibus hanno negato la sussistenza di ogni contraddizione, osservando che gli arbitri avevano escluso la materiale ricorrenza dell’inadempimento della committente, mentre la considerazione secondo cui lo stesso non sarebbe stato, comunque, rilevante ha costituito un argomento esposto “per mera completezza”. L’assunto secondo cui il lodo avrebbe avuto diverso contenuto (l’inadempimento sarebbe stato superato da un accordo modificativo) sicche’ sussisterebbe la dedotta contraddittorieta’ della motivazione, costituisce un tema d’indagine inammissibile, non potendo questa Corte procedere al diretto apprezzamento del lodo arbitrale, per essere il sindacato di legittimita’ rivolto esclusivamente nei confronti della sentenza che deciso sulla impugnazione del lodo (cfr. Cass. n. 2187 del 2016 e massime ivi richiamate).
6. Anche la seconda sub censura non merita accoglimento. Nell’impugnazione per nullita’ del lodo arbitrale vige la regola della specificita’ della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessita’ di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano a quelle formulabili, talche’ correttamente la Corte barese ha ritenuto che le censure relative agli effetti legali delle contrapposte domande di risoluzione esulano dall’ambito dei vizi motivazionali. Ad ogni modo, l’assunto secondo cui il giudice, adito con opposte domande di risoluzione del medesimo rapporto contrattuale, sarebbe obbligato a dichiararne la risoluzione per mutuo dissenso, non costituisce affatto principio consolidato, ma, al contrario, contrasta con quanto affermato da questa Corte, secondo cui “nel caso di contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, il giudice puo’ accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando cio’ una violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti” (Cass. n. 4493/2014; Cass. 329/1983; cfr. pure n.5865/1981).
7. Col primo motivo, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 830 c.p.c., comma 2, la ricorrente lamenta che, nel ritenere il secondo motivo d’impugnazione illegittimamente frmato, perche’ volto a dedurre ragioni di merito, la Corte territoriale non abbia correttamente considerato la struttura bifasica del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, unificando sul piano concettuale le due fasi, ovvero ritenendo esistente solo quella rescindente.
8. Il motivo e’ infondato: dichiarando l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta, la Corte territoriale ha correttamente sancito l’invalicabilita’ del giudizio rescindente che ha reso impraticabile ogni ulteriore valutazione di merito. Proprio come rammenta la ricorrente, il procedimento di impugnazione del lodo arbitrale, e’, infatti, bifasico, nel senso che, solo, in caso di accoglimento dell’impugnazione e quindi di annullamento del lodo, si apre la fase, eventuale, che ha ad oggetto il riesame del merito della controversia. Non avendo superato il vaglio rescindente, nessuna valutazione di merito poteva essere legittimamente operata dalla Corte distrettuale.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del(ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.