nei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1458 c.c., primo comma) la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da seguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alale prestazioni eseguite. Si verifica così una totale “restitutio in integrum “cosicché tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considereranno come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.

Tribunale Gorizia, civile Sentenza 24 luglio 2018, n. 325

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GORIZIA

in persona del Giudice dr.ssa Francesca Ciocchiatti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle causa civile iscritta al n. 98/2014 di Ruolo Generale vertente

tra

IMPRESA ED. – rappresentata e difesa per mandato a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore di data 07.06.2016 dall’avv. OB.DA.

– parte attrice –

e

PE.PA. – rappresentata e difesa, per mandato a margine della comparsa di risposta dall’avv. FR.SI. e dall’avv. AZ.GI.

– parte convenuta –

parte intervenuta

Oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Con atto di citazione di data 10 gennaio 2014, la ditta Go. citava in giudizio la sig.ra Pe.Pa. onde ottenere il pagamento di Euro 21.681,30 più IVA in relazione ai lavori edili svolti presso l’abitazione della convenuta e di cui alla fattura 35/12 dd. 23.4.12. L’attrice rilevava in particolare che i lavori erano stati analiticamente preventivati, così come le richieste di varianti in corso d’opera, e che la quantificazione delle opere corrispondeva esattamente ai lavori eseguiti. L’Impresa Go. evidenziava inoltre che era stata svolta una ATP prima del giudizio (sub RG 1472/12 – Tribunale di Gorizia) all’esito della quale era stato riconosciuto un credito in capo all’attrice; tuttavia alcune valutazioni di tale elaborato non erano condivisibili in quanto errate o troppo generiche ed era pertanto opportuno disporre una nuova consulenza.

Si costituiva ritualmente la sig.ra Pe., contestando la richiesta di pagamento e rilevando che la somma richiesta era eccessiva rispetto a quanto acclarato dal direttore dei lavori nei SAL e che l’importo residuo andava comunque ridotto a seguito dei vizi indicati e quantificati in sede di ATP. La convenuta chiedeva in via riconvenzionale che venisse dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento contrattuale della ditta Go. e che gli importi necessari ad eliminare i vizi e quelli relativi agli altri danni patiti venissero compensati con il credito residuo della ditta Go..

II) Devono preliminarmente essere richiamate le ordinanze assunte dal Giudice procedente in data 14.05.2015 e 06.07.2015, di cui si condividono le motivazioni e che vengono qui confermate.

Nel merito, ai fini del decidere, deve essere richiamato quanto dichiarato dai testi sentiti nella fase istruttoria i quali hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione fattuale offerta da parte convenuta, in particolare i testi Pe., Gr. e Sa. hanno confermato la presenza dei vizi lamentati da parte convenuta, nonché l’abbandono del cantiere da parte dell’attrice, ed il teste Pe., ha ricordato la presenza della convenuta presso la propria abitazione sino al luglio 2012.

Dalle dichiarazioni rese dai testi introdotti da parte attrice non risultano del resto emergere elementi di segno contrario.

Ai fini del decidere deve poi essere richiamato quanto accertato in fase di accertamento tecnico preventivo dal ctu geom. Ro. secondo cui “l’immobile di cui trattasi è in stato avanzato di ristrutturazione, attualmente ogni tipologia di lavorazione è sospesa, l’impresa esecutrice non è più in cantiere, con attrezzature, materiali e maestrame(…) considerando la situazione particolarmente complessa sia in fase di preventivazione che in fase di contabilizzazione, con voci di capitolato scarno e non sufficientemente esaustive per quanto riguarda la descrizione delle opere di cui veniva richiesta l’offerta o di cui veniva richiesto il pagamento, comparando quanto ritrovato nel computo metrico nonché nel preventivo d’offerta firmato dalle parti, con quanto contabilizzato,

si può affermare che non tutte le tipologie di lavorazione di cui veniva richiesta l’esecuzione sono state fatte ed ultimate, manca il completamento dell’esecuzione dell’impianto fognario, manca l’ultimazione degli intonaci del piano terra, manca la fornitura e posa in opera dei rivestimenti e pavimenti ceramici, mancano le opere in ferro, manca la fornitura e posa in opera di una scala prefabbricata interna (…) sono stati contestati vizi e difetti realizzativi, che non possono far considerare l’esecuzione delle opere eseguite a regola d’arte (…) i vizi riscontrati a parere della sottoscritta consulenza tecnica si possono scrivere a due specifiche tipologie di casistica, a) carente verifica, controllo, coordinamento delle opere eseguite in cantiere da parte degli organi preposti dalla committenza, b) pressapochismo realizzativo delle opere da parte delle maestranze impiegate.

Purtroppo dai sopralluoghi svolti in cantiere, dallo studio della documentazione prodotta si denota una quasi totale mancanza di coordinamento delle opere che hanno determinato delle esecuzioni non in linea con gli standard medi richiesti per tipologie di lavorazioni similari a quella di cui oggi è causa.

Per quanto riguarda la valutazione dei danni riscontrati in loco, si ritiene che la quantificazione predisposta da parte della resistente sig. Persic Paola, sia condivisibile e possa ritenersi il più probabile costo ascrivibile a parte ricorrente per sanare i vizi e difetti riscontrati, quindi pari ad Euro 5.113,90”.

Rilevava, inoltre, l’impossibilità di redigere una contabilità in contraddittorio tra le parti attesa l’incompletezza dei dati contabili e faceva presente che a fronte di una richiesta di pagamento proveniente da parte attrice pari ad Euro 63.293,69, il direttore dei lavori, geom. Fugà, aveva redatto una contabilità di verifica delle opere in contraddittorio tra le parti per un valore pari ad Euro 55.678,74

Verificava, inoltre, che parte appaltante aveva effettuato pagamenti per un totale di Euro 46.612,39.

III)Giova poi ricordare che in tema di inadempimento contrattuale, l’onere della prova è ripartito tra le parti nel senso che il creditore – il quale agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’esatto adempimento – deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione delle circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto incombe l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Analogo principio si pone, nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, quando viene sollevata eccezione di inadempimento ex c.c., art. 1460, potendo ciascuna delle parti rifiutarsi di adempiere contemporaneamente la propria, nel qual caso risultano invertiti i ruoli delle parti in lite. Infatti, il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento e il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento o il fatto che l’obbligazione non è ancora scaduta. In materia di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore ed attinenti essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui al c.c., art. 1667, non derogano al principio generale che governa l’adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l’appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l’onere – allorché il committente sollevi l’eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione – di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte.

Sul piano dell’onere della prova, atteso che nel caso di specie risulta che le opere non sono state portate a compimento e che il preventivo sottoscritto dalle parti non prevedeva singole voci di spesa, ma un importo determinato forfettariamente, la domanda con cui l’appaltatore chiede il pagamento di detto compenso, mediante versamento di una certa somma, comporta a carico dell’attore medesimo l’onere di fornire la prova della congruità di tale somma.

IV) Pertanto, sulla base degli elementi emersi nel corso della fase istruttoria, e considerati i principi di cui sopra, dovrà ritenersi raggiunta la prova del quantum dovuto a titolo di corrispettivo ed in favore di parte attrice limitatamene a quanto accertato dal D.L. geom. Fu. nel contraddittorio delle parti, e cioè Euro 55.678,74, da cui dovrà essere detratto quanto già corrisposto a tale titolo dalla convenuta, cioè pari ad Euro 46.612,39, risultando un credito residuo pari a 9.066, 35 Euro.

Di contro la convenuta ha allegato e dimostrato il grave inadempimento contestato a controparte, atteso che dalle circostanze dedotte nonché da quanto rimasto provato in corso di causa, è emersa con evidenza la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati dalla committente, l’abbandono del cantiere da parte dell’attore nonostante il mancato compimento delle opere commissionate e nonostante il contratto prevedesse che “il non pagamento o il suo ritardo non autorizza l’impresa a sospendere i lavori”, cagionando così un ritardo considerevole e apprezzabile nella conclusione della ristrutturazione dell’ente immobiliare.

La gravità dell’adempimento trova anche conferma nelle conseguenze che dall’inadempimento stesso sono derivate: i testi hanno, infatti, riferito, che la convenuta, avendo venduto la propria abitazione, e dovendo rilasciare la stessa entro il termine concordato con gli acquirenti, ha dovuto chiedere ospitalità al fratello e provvedere al

pagamento della penale prevista nel contratto preliminare di compravendita concluso con il sig. Ca.

A fronte di tale inadempimento risulta pertanto legittimo il comportamento della committente che ai sensi dell’art. 1460 c.c. si è rifiutata di adempiere all propria obbligazione di pagamento del prezzo pattuito.

V)Ritenuto un tanto, dovrà essere accolta la domanda di risoluzione del contratto svolta da parte convenuta e considerato che per pacifico principio giurisprudenziale, nei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1458 c.c., primo comma) la retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l’insorgenza dell’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili e, qualora questo non sia possibile, del suo equivalente, la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da seguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alale prestazioni eseguite.

Si verifica così una totale “restitutio in integrum “cosicché tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considereranno come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi.

Ne consegue che nei contratti con prestazioni corrispettive, come l’appalto, deve essere accolta la richiesta restitutoria relativa al valore della prestazione già eseguita che non sia stata restituita né offerta in restituzione e della quale il committente si giova in quanto il diritto scaturisce, in caso di risoluzione dell’obbligo restituzione che scaturisce, appunto, dalla risoluzione; in sintesi, se gli effetti restituzioni non possono essere disposti in forma specifica, il giudice deve necessariamente ordinarli per equivalente, come nel caso di specie ove risulterebbe impossibile, anche considerato che i lavori di ristrutturazione sono stati poi portati a compimento, disporre la restituzione in forma specifica.

Peraltro, pur rilevando che l’appaltatore, con impropria formulazione, ha domandato il pagamento del prezzo in relazione alle opere già eseguite anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto la “restitutio in integrum” a mezzo di equivalente pecuniario, non incorrendo in violazione dell’art. 112 c.p.c., circa la rispondenza tra chiesto e pronunciato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento (Cass. 6946 del 1993), la convenuta dovrà essere condannata al pagamento in favore dell’attore della somma accertata come ancora dovuta e pari ad Euro 9.066,35, corrispondente al valore delle opere realizzate e non ancora pagate.

A tale somma dovrà poi essere posto in compensazione quanto riconosciuto innanzi a titolo di risarcimento del danno a favore della convenuta per la presenza riscontrata in corso di causa dei vizi e dei difetti delle opere realizzate, quantificato in Euro 5.113,90, oltre agli importi che di seguito si individueranno in ordine alle ulteriori poste di danno di cui l’attrice ha chiesto la liquidazione.

A tal proposito, giova osservare che parte committente ha versato in atti sia il preliminare di compravendita sia il contratto definitivo relativo all’immobile sito in via (…) a Gradisca del Friuli (Go), nonché la copia degli assegni bancari versati alla controparte a titolo di penale per la ritardata del consegna dell’immobile; risultano inoltre, provate le spese sostenute per l’assistenza legale prestata dall’Avv. Ag. nel corso del procedimento per ATP, nonché le spese per l’assistenza del CTP nominato da parte convenuta nel procedimento di istruzione preventiva innanzi indicato.

Dovendo, pertanto, ritenersi provate tale poste risarcitone l’attore dovrà essere condannato al pagamento del corrispondente valore, pari ad Euro 7.851,30.

A tale importo dovrà esser sommato quanto ritenuto congruo per i danni inerenti ai lamentati vizi e difetti dell’opera pari a Euro 5.113,90, per un importo complessivo di Euro 12.965,20.

Tale importo dovrà poi essere posto in compensazione con quello liquidato a favore dell’attore a titolo di restitutio in integrum, pari a Euro 9.066, 35, residuando quindi un credito a favore di parte convenuta e titolo di risarcimento del danno pari ad Euro 3898,85, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo.

Ogni altra domanda relativa al risarcimento del danno svolta da parte convenuta dovrà invece essere rigettata attesa la genericità della stessa e dell’assenza di prova, anche presuntiva, circa la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 98/2014 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. dichiara la risoluzione del contratto d’appalto stipulato tra le parti in data a 11.10.2011 stante il grave inadempimento di parte attrice;

2. condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di Euro 12.965,20, a titolo di risarcimento del danno;

3. accoglie parzialmente la domanda attorea e accerta un credito in suo favore pari ad Euro 9.066, 35;

4. pone in compensazione i crediti di cui sopra e per l’effetto condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di 3.898,85 Euro, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo;

5. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.835,00 per compensi, oltre spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Gorizia il 20 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.