La disposizione dell’articolo 1453 c.c., comma 2, – secondo la quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro puo’, dopo aver chiesto l’adempimento coattivo del contratto, chiederne, nello stesso giudizio, la risoluzione – fissa un principio di contenuto processuale, in virtu’ del quale sono derogate le norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, sicche’ la parte che ha chiesto la condanna dell’altra all’adempimento puo’ sostituire a tale domanda quella di risoluzione per tutto il corso del giudizio

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 28 marzo 2017, n. 7941

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1441-2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SRL (gia’ (OMISSIS) SRL), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) SPA

– intimata –

avverso la sentenza n. 2907/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmela, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza n. 2907/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/08/2012, che aveva rigettato il gravame formulato in via principale dalle stesse ricorrenti nei confronti della sentenza resa il 16/09/2009 dal Tribunale di Napoli, il quale aveva accolto la domanda avanzata con citazione del 4/2/2008 dalla (OMISSIS) SPA, in proprio e quale procuratrice della (OMISSIS) SRL, dichiarando risolto il contratto di permuta del (OMISSIS) per il mancato rispetto del termine di consegna imputabile alle convenute. Il Tribunale aveva, peraltro, negato la legittimazione ad agire in risoluzione della (OMISSIS) SRL, in quanto non parte del contratto di permuta, mentre la Corte d’Appello, in forza della sopravvenuta scrittura di cessione dei crediti del (OMISSIS), riconosceva la legittimazione attiva della (OMISSIS), giacche’ ormai titolare delle posizioni giuridiche della (OMISSIS) SPA.

Il contratto di permuta del (OMISSIS) vedeva (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA quali cedenti della piena proprieta’ di una superficie immobiliare di 10.250 mq. sita in (OMISSIS), alla localita’ (OMISSIS), area di cui si rendeva cessionaria la (OMISSIS) SPA, la quale a sua volta trasferiva a (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA (gia’ titolari del 50% delle azioni del capitale di (OMISSIS) SPA) le residue 750,000 azioni, ovvero il restante 50% del proprio capitale sociale. Il Tribunale di Napoli, rilevato come fossero trascorsi quattro anni dalla data di esecuzione stabilita nella permuta, prevedeva, quale effetto della risoluzione contrattuale, l’obbligo della (OMISSIS) SPA di restituire il complesso immobiliare, mentre precisava che l’ulteriore effetto restitutorio delle 750,000 azioni alla societa’ convenute sarebbe stato da richiedere in altro giudizio. La Corte d’appello di Napoli, poi, negava l’improcedibilita’ della domanda di risoluzione proposta da (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA dopo aver agito per l’adempimento dello stesso contratto di permuta. Gli stessi giudici d’appello confermavano l’infondatezza, sostenuta dal Tribunale, dell’eccepito inadempimento di (OMISSIS) SPA, giacche’ basato su obblighi di garanzia verso terzi assunti da quest’ultima nel preliminare di cessione delle azioni del (OMISSIS), ma non confermati nella permuta del (OMISSIS) oggetto di lite. Veniva quindi ribadita dalla Corte di Napoli la ravvisabilita’ del grave inadempimento di (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA, per non aver queste consegnato il complesso immobiliare permutato a distanza di circa quattro anni dal contratto. Inammissibile, perche’ nuova, era ritenuta dalla Corte d’Appello la dedotta violazione del diritto di prelazione ex articolo 6 dello statuto di (OMISSIS) SPA, esposta soltanto nella comparsa conclusionale. Resiste con controricorso la (OMISSIS) SRL (gia’ (OMISSIS) SRL), mentre l’altra intimata (OMISSIS) SPA non ha svolto attivita’ difensiva. Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va disattesa l’eccezione della controricorrente di inammissibilita’ del ricorso per essere stata la procura speciale conferita dalle ricorrenti all’avvocato Graziani con atto separato. Come spiegato gia’ da Cass. Sez. U, 18/09/2002, n. 13666, e poi costantemente ribadito da questa Corte, il requisito, posto dall’articolo 83 c.p.c., comma 3 (nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, articolo 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessita’ di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilita’ della procura stessa al giudizio di cui trattasi. Nella specie, la procura per il ricorso per cassazione e’ stata validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialita’ di cui all’articolo 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, vista la sua apposizione topografica e considerata l’intima connessione con l’atto cui accede, giacche’ materialmente unita in calce al ricorso e contenente espresso riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio da promuovere (Cass. Sez. 1, 19/12/2008, n. 29785).

1. Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SPA denuncia la nullita’ del procedimento d’appello per violazione degli articoli 83, 125 e 182 c.p.c., essendo illeggibili le sottoscrizioni dei rappresentanti legali di (OMISSIS) SPA e di (OMISSIS) SRL apposte nella procura conferita ai difensori a margine della comparsa di costituzione in appello, e mancando altresi’ la certificazione dell’autografia.

Questo primo motivo e’ del tutto infondato.

Basta osservare che, ove pure sussistessero i denunciati vizi della costituzione delle appellate (OMISSIS) SPA e (OMISSIS) SRL dinanzi alla Corte di merito, essi avrebbero comportato al piu’ la necessita’ di considerare tale costituzione “tamquam non esset”, perche’ avvenuta a mezzo di procuratore privo di legittimazione processuale alla rappresentanza della parte, con conseguente dichiarazione di contumacia delle medesime appellate, ma non avrebbero avuto come effetto la nullita’ del procedimento di appello e della sentenza che ne segna la conclusione, come auspicato nel primo motivo di ricorso (Cass. Sez. 3, 25/06/1985, n. 3825; Cass. Sez. 3, 07/07/1964, n. 1756).

Neppure comunque risultano tali vizi della costituzione delle appellate.

Secondo costante orientamento di questa Corte, l’illeggibilita’ della firma di chi conferisca procura alle liti per conto di una societa’, apposta in calce od a margine dell’atto con il quale sta in giudizio una societa’ esattamente indicata con la sua denominazione, e’ irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cass. Sez. U, 07/03/2005, n. 4810) Nella specie, le ricorrenti non deducono a sostegno della loro censura la non desumibilita’ del nome dei rappresentanti societari della controparte neppure dei documenti di causa o dalle risultanze del registro delle imprese, nomi, peraltro, dalle stesse ricorrenti individuati nella vocatio in ius della citazione d’appello. D’altro canto, l’illeggibilita’ della firma del conferente il mandato alle liti, come la mancata specificazione della sua carica sociale, da’ luogo ad una nullita’ relativa, in quanto tale sanabile, dovendo, percio’, essere opposta dalla controparte con la sua prima difesa, a norma dell’articolo 157 c.p.c., in modo da onerare la parte d’integrare con la prima replica la lacunosita’ dell’atto iniziale, mediante chiara e non piu’ rettificabile notizia del nome dell’autore della firma illeggibile (Cass. Sez. U, 07/11/2013, n. 25036). Altrettanto consolidata e’ l’interpretazione di questa Corte secondo cui la mancata certificazione, da parte del difensore, dell’autografia della firma della parte apposta sulla procura alle liti (nella specie, a margine della comparsa di costituzione), costituisce mera irregolarita’, che non comporta la nullita’ della procura stessa, perche’ tale nullita’ non e’ comminata dalla legge, ne’ detta formalita’ incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell’atto, individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato (Cass. Sez. L, 23/03/2005, n. 6225).

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1453 c.c., comma 2, quanto alla dedotta improcedibilita’ dell’azione, negata dalla Corte d’Appello, nonostante (OMISSIS) S.p.a. avesse promosso una prima causa con citazione del 16 marzo 2006 nei confronti delle attuali ricorrenti, chiedendo l’adempimento coattivo delle obbligazioni scaturenti dal contratto di permuta del (OMISSIS), e poi iniziato il presente distinto giudizio con citazione del 4 febbraio 2008 domandando la risoluzione del medesimo contratto, senza aver preventivamente rinunciato al primo.

Anche questa censura e’ del tutto priva di fondamento.

La disposizione dell’articolo 1453 c.c., comma 2, – secondo la quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro puo’, dopo aver chiesto l’adempimento coattivo del contratto, chiederne, nello stesso giudizio, la risoluzione – fissa un principio di contenuto processuale, in virtu’ del quale sono derogate le norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, sicche’ la parte che ha chiesto la condanna dell’altra all’adempimento puo’ sostituire a tale domanda quella di risoluzione per tutto il corso del giudizio (Cass. Sez. 2, 23/01/2012, n. 870). Se questa norma del Codice Civile consente, quindi, di sostituire alla domanda di esecuzione quella di risoluzione, che puo’ essere proposta in luogo dell’altra nel corso dello stesso giudizio, tanto piu’ non e’ censurabile la proposizione, come avvenuta nel caso in esame, della medesima domanda di risoluzione mediante instaurazione di un secondo autonomo giudizio quando ancora pendeva dinanzi allo stesso giudice (Tribunale di Napoli) l’originaria domanda di adempimento coattivo, trattandosi di circostanza che non puo’ ovviamente incidere sulla procedibilita’ della seconda azione (come deducono le ricorrenti) e che al piu’ poteva giustificare, stante la connessione delle cause, la riunione delle stesse a norma dell’articolo 274 c.p.c.

3. IL terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1460 c.c., censurando la parte della sentenza impugnata che ha negato l’eccepito inadempimento di (OMISSIS) SPA, perche’ basato su obblighi di garanzia verso terzi assunti da quest’ultima nel preliminare di cessione delle azioni del (OMISSIS), e poi non trasfusi nella permuta del (OMISSIS) per la quale e’ causa. I ricorrenti sostengono che nel caso di specie “il preliminare non puo’ dirsi superato ma va indubbiamente qualificato come scrittura privata integrativa rispetto al definitivo”.

Il terzo motivo di ricorso e’ infondato, in quanto non offre elementi per modificare la giurisprudenza di questa Corte (cui si e’ conformata la Corte d’Appello di Napoli nel decidere la questione di diritto in esame), secondo la quale, in caso di costituzione progressiva di un rapporto giuridico attraverso la stipulazione di una pluralita’ di atti successivi, nella specie tutti soggetti alla forma scritta “ad substantiam”, la fonte esclusiva dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto va comunque individuata nel contratto definitivo, restando i negozi precedenti superati dalla nuova manifestazione di volonta’, che puo’ anche non uniformarsi del tutto agli impegni gia’ assunti, senza che assuma rilievo un eventuale consenso formatosi fuori dell’atto scritto, trattandosi di atti vincolati (Cass. Sez. 2, 11/04/2016, n. 7064; Cass. Sez. 2, 05/06/2012, n. 9063). La Corte d’Appello di Napoli ha convincentemente percio’ escluso che le parti della permuta definitiva potessero invocare il principio “inadimplenti non est adimplendum” facendo riferimento ad inadempimenti di impegni assunti con il contratto preliminare ma non riportati nel contratto del (OMISSIS). Il terzo di motivo di ricorso, allora – insistendo nel sostenere che il preliminare non potesse dirsi superato dal definitivo, e valesse, piuttosto, come scrittura privata integrativa di esso – si esaurisce in una critica alla ricostruzione della volonta’ negoziale operata dalla Corte d’Appello, ed invoca inammissibilmente il sindacato di legittimita’ sul risultato interpretativo del contratto oggetto di lite, mentre tale risultato appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito. Trattandosi, per di piu’, di contratto per il quale e’ imposta la forma scritta, non sarebbe consentito attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del suo contenuto pattizio.

4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta violazione della prelazione stabilita dall’articolo 6 dello Statuto (OMISSIS) s.p.a. da parte di (OMISSIS) e (OMISSIS). Le ricorrenti affermano che tale censura era stata gia’ dedotta a pagina 27 della comparsa di risposta di primo grado Decreto Legislativo n. 5 del 2003, ex articolo 4, e non riproposta nei motivi di appello, in quanto il Tribunale aveva comunque dichiarato il difetto di legittimazione attiva della (OMISSIS) s.r.l.

Il quarto motivo e’ sotto piu’ aspetti inammissibile. La Corte d’Appello di Napoli ha affermato che la dedotta violazione del diritto di prelazione ex articolo 6 dello statuto di (OMISSIS) SPA costituisse una questione nuova ed inammissibile, e percio’ non l’ha presa in esame, in quanto esposta soltanto nella comparsa conclusionale. In tal senso, il quarto motivo di ricorso e’ privo dei necessari caratteri di specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione impugnata, i quali comportano l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione.

Quanto al vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la censura in esame viola il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, mancando sia l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate sia la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’.

Se il quarto motivo proposto volesse intendersi come sostanzialmente prospettante la deduzione di una doglianza ex articolo 112 e 345 c.p.c., fa difetto, comunque, il rispetto del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, giacche’ esso manca dell’esposizione del contenuto della comparsa di risposta in primo grado e dei motivi d’appello, e percio’ non consente a questa Corte di avere adeguata contezza, senza necessita’ di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta alla Corte di Napoli, come delle ragioni che le ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede a proposito della prelazione statutaria. Tale questione attinente alla prelazione, che le ricorrenti assumono di aver sollevato gia’ in primo grado, per poter essere utilmente compresa nella controversia devoluta al giudizio di secondo grado, andava comunque quantomeno ivi riproposta ex articolo 346 c.p.c., visto l’appello incidentale della (OMISSIS), e non gia’ soltanto menzionata in sede di comparsa conclusionale, come ha osservato la Corte di Napoli.

D’altro canto, dovendosi le ricorrenti dolere di un “error in procedendo”, per assunta omessa pronuncia su questione comunque a loro dire ritualmente sottoposta all’esame dei giudici di appello e da questi invece ritenuta solo tardivamente dedotta, neppure e’ ammissibile formulare al riguardo, in sede di legittimita’, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

5. Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 c.p.c. quanto al difetto di legittimazione della (OMISSIS) s.r.l. La Corte d’Appello di Napoli ha affermato che la (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), sebbene non risultasse in origine parte della permuta oggetto della domanda di risoluzione, fosse poi divenuta titolare di tutti i diritti, le pretese e i crediti da essa derivanti in forza del contratto di “cessione crediti” intervenuto il (OMISSIS), con conseguente legittimazione ad agire. Osservano criticamente le ricorrenti che la legittimazione non puo’ “ritenersi produttiva di effetti retroattivi rispetto alla data 2 aprile 2010”.

Anche questa censura non ha fondamento. La decisione della Corte d’Appello di Napoli si sostanzia nel dispositivo “dichiara la legittimazione attiva della (OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) quale titolare delle posizioni giuridiche della S.p.a. (OMISSIS) scaturenti dal contratto di permuta oggetto del giudizio”. Questa pronuncia non va intesa nel senso che l’accertata cessione del contratto di permuta (piu’ correttamente che “cessione di crediti”) del (OMISSIS), avvenuta dopo il promovimento dell’azione di risoluzione della stessa permuta ad opera sia di (OMISSIS) S.p.a. che di (OMISSIS) s.r.l., avesse incidenza sui presupposti e sulle condizioni dell’azione stessa, dato che essa non conferiva retroattivamente la legittimazione sostanziale e processuale alla cessionaria del contratto (tant’e’ che la Corte di Napoli reputa “corretta all’epoca” la pronuncia del Tribunale). Poiche’ l’azione diretta alla risoluzione di una permuta ha natura personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un contratto, al fine di conseguire una pronuncia che estingua l’effetto del reciproco trasferimento della proprieta’ delle cose, essa deve essere sperimentata soltanto da parte e nei confronti di chi abbia assunto una simile obbligazione. Tuttavia, la cessione del contratto di permuta avvenuta nel corso del processo avente ad oggetto la risoluzione dello stesso, al quale gia’ partecipava, pur non avendone originariamente titolo, chi si sarebbe poi reso cessionario di esso, da’ luogo ad una successione nel diritto controverso ai sensi dell’articolo 111 c.p.c., di tal che il medesimo cessionario, in quanto successore a titolo particolare, e’ appunto legittimato a prender parte al giudizio di appello, senza che operino i limiti risultanti dall’articolo 344 c.p.c. (arg. da Cass. Sez. 3, 14/03/2006, n. 5468).

6. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in favore della sola controricorrente (OMISSIS) SRL, non avendo svolto attivita’ difensiva l’altra intimata (OMISSIS) SPA.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.