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nei contratti di assicurazione a premio variabile, analoghi a quello di specie, l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’integrazione del premio costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’articolo 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma puo’ giustificare un tale effetto, cosi come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di assicurazione si cosiglia la lettura dei seguenti articoli:
Il contratto di assicurazione principi generali
L’assicurazione contro i danni e l’assicurazione per la responsabilità civile.
L’assicurazione sulla vita (c.d. Polizza vita)
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 19 dicembre 2013, n. 28472
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7470/2008 proposto da:
COMUNE MONTONE, in persona del Sindaco pro tempore Sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
FALL. (OMISSIS) S.C.A R.L., in persona del curatore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
(OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del suo procuratore speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 100/2007 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/03/2007 R.G.N. 517/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1991 (OMISSIS) ha convenuto davanti al Tribunale di Perugia il Comune di Montone, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta sulla scala di una scuola comunale: incidente occorso il (OMISSIS).
Il Comune ha resistito, contestando la responsabilita’. Ha comunque chiesto ed ottenuto di chiamare in causa la sua assicuratrice, s.p.a. (OMISSIS), e la soc. coop. a r.l. (OMISSIS), a cui erano stati affidati lavori di manutenzione della scuola.
(OMISSIS) ha eccepito la sospensione della garanzia assicurativa poiche’ il Comune aveva omesso di comunicare, nel termine contrattuale convenuto, i dati variabili per la regolazione del premio annuo, trattandosi di polizza a premio variabile.
(OMISSIS) hanno contestato la sua responsabilita’ e, nelle more del giudizio, e’ stata dichiarata fallita.
Con sentenza n. 939/2003 il Tribunale ha condannato il Comune a pagare all’attrice la somma di euro 64.715,00 in risarcimento dei danni, ed ha condannato (OMISSIS) a rimborsare al Comune il medesimo importo.
Proposto appello principale da (OMISSIS) e incidentale dal Comune di Montone e dal Fallimento della soc. (OMISSIS), a cui ha resistito la (OMISSIS), la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna del Comune al risarcimento dei danni ed ha assolto (OMISSIS), ritenendo inoperante la garanzia assicurativa e condannando il Comune a restituire alla societa’ la somma di euro 74.277,75 oltre interessi, pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, ed a rimborsarle le spese processuali dell’intero giudizio.
Il Comune ha proposto due motivi di ricorso per cassazione, a cui hanno resistito con separati controricorsi (OMISSIS) ed il Fallimento (OMISSIS).
Con relazione ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2010, il Consigliere relatore ha proposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
(OMISSIS) ha depositato memoria.
All’udienza del 2 dicembre 2010, fissata per la decisione in Camera di consiglio, il Collegio ha rinviato la causa alla pubblica udienza, che e’ stata fissata per la data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha motivato il rigetto della domanda di rivalsa proposta dal Comune contro (OMISSIS) ritenendo accertato in fatto (per quanto interessa in questa sede) che:
a) la polizza di assicurazione stipulata dal Comune di Montone con (OMISSIS) il (OMISSIS) era a premio variabile, soggetto a regolazione annuale sulla base della comunicazione da parte dell’assicurato degli elementi di rischio soggetti a variazione annuale. Il premio doveva essere corrisposto in via anticipata e provvisoria nell’importo indicato in polizza e doveva essere regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo, quanto agli elementi presi a base del conteggio del premio iniziale, fermo restando l’importo minimo pattuito;
b) a tale scopo, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun periodo annuo assicurativo, il Comune era tenuto a comunicare alla compagnia assicuratrice i dati rilevanti ai fini delle variazioni e, decorsi quindici giorni dalla comunicazione, si sarebbe proceduto al conguaglio del premio, rispetto alla somma anticipata;
c) il Comune di Montone ha omesso di inviare le suddette comunicazioni sia alla fine del primo periodo assicurativo (dicembre 1989), sia alla fine del periodo successivo (dicembre 1990). Solo il 10 gennaio 1991, successivamente al verificarsi del sinistro, ha comunicato i dati relativi alla regolazione del premio per l’annualita’ 1990, con pagamento dell’appendice di conguaglio il 22 aprile 1991;
d) a norma della clausola n. 3 della polizza e dell’articolo 1901 c.c., la copertura assicurativa era da ritenere sospesa dal 15 gennaio 1990 – quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la comunicazione dei dati variabili – alla data del pagamento poiche’, per i periodi di mancata regolazione del premio, la societa’ non e’ tenuta a prestare la garanzia assicurativa;
e) erroneamente il Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione di condanna della compagnia assicuratrice la circostanza che questa non aveva comunicato disdetta del contratto a seguito della mancata comunicazione, poiche’ l’articolo 1901 c.c., fa salva la facolta’ dell’assicuratore di risolvere il contratto, ma non esclude che – ove di tale facolta’ non si avvalga – puo’ far valere la sospensione della garanzia, ai sensi dell’articolo 1901 c.c..
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 1901, 1455 e 1460 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, richiamando il principio enunciato dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con sentenza 11 gennaio – 28 febbraio 2007 n. 4631, secondo cui nei contratti di assicurazione a premio variabile l’inottemperanza dell’assicurato all’obbligo di effettuare le comunicazioni richieste per i conguagli dei premi non costituisce di per se’ sola inadempimento soggetto alle disposizioni dell’articolo 1901 cod. civ. circa la sospensione automatica della copertura assicurativa, ma e’ comportamento da valutarsi in base ai principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che richiedono si tenga conto dell’importanza dell’inadempimento, oltre che del comportamento e della buona o mala fede delle parti nell’esecuzione del contratto e di ogni altra circostanza. Assume pertanto che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto automaticamente sospesa la copertura assicurativa.
2.- Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 1460 e 1455 c.c., nonche’ contraddittoria ed erronea motivazione quanto alla sussistenza di un inadempimento del Comune sufficientemente grave da giustificare la sospensione della garanzia.
3.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perche’ connessi, sono fondati nei termini che seguono.
3.1.- E’ principio ormai consolidato che, nei contratti di assicurazione a premio variabile, analoghi a quello di specie, l’obbligo dell’assicurato di comunicare periodicamente all’assicuratore le variazioni dei dati rilevanti ai fini dell’integrazione del premio costituisce oggetto di un’obbligazione civile diversa da quelle indicate nell’articolo 1901 c.c., il cui inadempimento non comporta l’automatica sospensione della garanzia, ma puo’ giustificare un tale effetto, cosi come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell’inadempimento e di buona fede nell’esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 18 febbraio 2005 n. 3370; Cass. civ. S.U. 28 febbraio 2007 n. 4631; Cass. civ., Sez. 3, 11 giugno 2010 n. 14065; Cass. civ. Sez. 6/3, ord. 13 dicembre 2011 n. 26783).
Nella specie, cioe’, non si imputa all’assicurato il mancato pagamento del premio nella sua parte fissa, ma solo la mancata comunicazione delle variazioni eventualmente intervenute, tali da giustificare l’integrazione del premio medesimo, nella sua parte variabile.
Si tratta allora di accertare in primo luogo se siano effettivamente intervenute, nel periodo considerato, variazioni suscettibili di comunicazione; in secondo luogo se esse siano state cosi rilevanti da avere comportato un’alterazione del rapporto di adeguatezza fra rischio e premio, di tale entita’ da giustificare la totale sospensione della garanzia, per effetto dell’eccezione di inadempimento, o se invece l’eccezione sia da considerare proposta in violazione dei principi di buona fede nell’esecuzione del contratto.
La Corte di appello, per contro, ha erroneamente emesso la sua decisione con specifico riferimento al disposto dell’articolo 1901 c.c., e sulla base del mero accertamento dell’omessa comunicazione delle variazioni, senza svolgere alcuna indagine circa l’effettiva sussistenza di variazioni dei dati rilevanti, nel periodo considerato, e circa la loro idoneita’ ad alterare il rapporto di adeguatezza fra entita’ dei rischi assicurati ed entita’ dei premi, in termini sufficientemente gravi da giustificare la sospensione della garanzia.
In mancanza di tali presupposti, com’e’ noto, la proposizione dell’eccezione di inadempimento che giustifica la sospensione della garanzia sarebbe da ritenere contraria a buona fede.
Va soggiunto che e’ irrilevante la circostanza che apposita clausola contrattuale richiami l’applicazione dell’articolo 1901 c.c., anche in relazione alla mancata comunicazione delle variazioni.
Tale clausola infatti e’ da ritenere nulla ai sensi dell’articolo 1932 c.c., a norma del quale una serie di disposizioni in tema di assicurazione, fra cui l’articolo 1901 c.c., non possono essere derogate dalle parti se non in senso piu’ favorevole all’assicurato (cfr. sul tema, con riferimento a fattispecie parzialmente diversa, Cass. civ. Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18525).
I rilievi della resistente, secondo cui il dispositivo della sentenza impugnata dovrebbe essere comunque confermato, poiche’ il Comune avrebbe del tutto omesso il pagamento dei premi, si fondano su presupposti di fatto che non risultano in alcun modo accertati nelle competenti sedi di merito.
La Corte di appello ha rilevato il mancato pagamento della parte variabile del premio, a causa della mancata comunicazione delle variazioni, ma non il mancato pagamento della parte fissa.
4.- In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, affinche’ decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati (con caratteri in rilievo), e con congrua e logica motivazione.
4.- La Corte di rinvio decidera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.