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il contratto autonomo di garanzia rechi come connotato fondamentale l’assenza di accessorieta’ dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore, ma nulla impedisce che, anche per una siffatta tipologia di garanzia, le parti possano stabilirne una determinata decorrenza e durata temporale.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22600
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27177/2011 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., cod. fisc. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), unitamente ai quali elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., cod. fisc. (OMISSIS), in persona curatore Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), unitamente ai quali elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 101/2011 del TRIBUNALE DI VERONA, depositato il 19/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso che ha chiesto l’accoglimento del sesto motivo del ricorso ed il rigetto degli altri.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La (OMISSIS) s.r.l. propose opposizione, L. Fall., ex articolo 98, contro la decisione del giudice delegato al fallimento della (OMISSIS) s.r.l. che le aveva negato l’ammissione al passivo di detta procedura, in chirografo, del preteso, complessivo importo di Euro 1.987.345,60 (di cui Euro 1.900.000,00 per sorta capitale; Euro 34.147,95 per interessi di mora fino al 31 dicembre 1999; Euro 9.103,70 per spese legali ed accessori di legge; Euro 40.094,00 per iscrizione di ipoteca giudiziale), ritenendolo oggetto di contestazione giudiziale.
In particolare, e per quanto qui ancora di interesse, dedusse di vantare un credito per forniture, nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. (debitore principale), di Euro 2.014.656,17, e di (OMISSIS) s.r.l. (fideiubente, poi fallita) di Euro 1.900.000,00, e che, per detto ultimo credito, derivante dalla fideiussione rilasciata da (OMISSIS) s.r.l., in bonis, il 30.4.2009, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Milano, il quale, nel conseguente giudizio ex articolo 645 c.p.c., intrapreso dalla ingiunta, ma successivamente interrotto per effetto del suo fallimento, ne aveva poi disatteso l’istanza ex articolo 649 c.p.c..
Specifico’, inoltre, che era stata ammessa allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. (controllata al 90% dalla (OMISSIS) s.r.l.) per la somma di Euro 114.656,17, pari alla differenza tra il credito vantato nei confronti della debitrice principale e quello verso la fideiubente.
2. Nel contraddittorio con la curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., che aveva concluso per il rigetto dell’avversa pretesa, il Tribunale di Verona respinse l’opposizione assumendo: a) che il decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Milano (ritualmente opposto, con giudizio di opposizione poi interrotto per l’intervenuto fallimento della societa’ ingiunta) trovava fondamento nell’atto di fideiussione del 30.4.2009 con il quale la (OMISSIS) s.r.l. si era resa garante del debito della propria controllata (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della creditrice (OMISSIS) s.r.l.; b) che, dalla lettura del testo della fideiussione rilasciata dalla garante in bonis, emergevano elementi che non consentivano di riconoscere l’esistenza del preteso credito della opponente nei confronti di quest’ultima: anzitutto l’espressione contenuta nell’atto di garanzia, (“fornira’”) ne evocava e rappresentava il rilascio non per le forniture pregresse (le quali, per non essere state pagate, avevano generato un consistente credito nei confronti della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l.) ma per quelle che sarebbero state successivamente effettuate; era stata, poi, la stessa opponente, nella narrazione contenuta nell’atto introduttivo del procedimento L. Fall., ex articolo 98, a riconoscere che, nonostante le precedenti inadempienze della propria debitrice, le forniture erano proseguite e lo sarebbero state ancora se solo la debitrice avesse onorato il piano di rientro concordato; c) che, inoltre, la pattuita limitazione temporale della prestata garanzia (cfr. punto 2, dove se ne precisava la durata in dodici mesi a decorrere dall’1 maggio 2009) non poteva evidentemente riferirsi – pena l’illogicita’ del relativo ragionamento – ad un debito maturato (come preteso dalla (OMISSIS) s.r.l.), bensi’ ad uno ancora da maturare, e cio’ era sufficiente per escludere che la fallita (OMISSIS) s.r.l. potesse essere chiamata a rispondere, quale fideiussore, di debiti (successivi) non maturati in capo alla (OMISSIS) s.r.l..
3. Avverso tale decisione, la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso, affidato a sei motivi, resistito dalla curatela fallimentare della (OMISSIS) s.r.l.. La ricorrente ha altresi’ depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
4. Con il primo motivo, rubricato “Errore di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli articoli 1322, 1362, 1936, 1939, 1944 e 1945 c.c. e vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, si assume che il tribunale scaligero aveva erroneamente ritenuto che il contratto di garanzia dedotto dalla ricorrente costituisse una fideiussione accessoria, laddove, invece, nel contratto si legge che il garante si obbligava “irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare quanto dovuto al beneficiario, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta, da effettuarsi tramite raccomandata n. A/R, ogni eccezione rimossa, a prima richiesta e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 c.c., comma 2”. Omettendo di esaminare tale clausola, quel giudice era incorso in molteplici errori, riassumibili nella carenza di motivazione nell’interpretazione del contratto; nella violazione dell’articolo 1362 c.c., per aver ritenuto accessorio il contratto di garanzia in contrasto con il contenuto letterale del medesimo contratto; nella violazione della disciplina del contratto autonomo di garanzia secondo la quale il garante a prima richiesta non puo’ opporre al debitore alcuna eccezione derivante dal rapporto garantito.
5. Con il secondo motivo, rubricato “Errore di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’ articolo 1362 c.c. e vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, si censura il provvedimento impugnato per aver ritenuto, con un ragionamento presuntivo (oltretutto errato e censurabile), che la garanzia in questione fosse da considerarsi a “copertura” dei soli crediti eventualmente sorti in relazione a forniture successive al 30 aprile 2009, data di sottoscrizione e rilascio della garanzia medesima. L’assunto, tuttavia, si scontra con il dato letterale della garanzia a termini della quale “la sottoscritta (OMISSIS) (…) dichiara di costituirsi fideiussore solidale del contraente ed a favore di (OMISSIS) S.r.l. (…) fino a concorrenza dell’importo di Euro 1.900.000,00”. Il testo continua specificando l’obbligo di pagare “irrevocabilmente ed incondizionatamente quanto dovuto al beneficiario… ogni eccezione rimossa… a prima richiesta”. Il contenuto della garanzia, dunque, non contiene alcuna limitazione, qualitativa o temporale, a determinati crediti del beneficiario, ne’ richiama le sue premesse.
6. Con il terzo motivo, rubricato “Errore di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli articoli 1362, 1428, 1429, 1430 e 2722 c.c., omessa pronuncia ex articolo articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c. e vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, si denuncia che il giudice di merito non aveva preso minimamente in considerazione la deduzione dell’errore materiale, formulata nel ricorso in opposizione del 14 febbraio 2011. Tale omissione rileva anche sotto il profilo dell’errore e del vizio di motivazione perche’ il tribunale non ha ricostruito la reale volonta’ delle parti, atteso che il fatto che la terminologia usata non rispecchiasse una presunta volonta’ di limitare la garanzia alle sole forniture future emergeva da molteplici elementi (l’importo della garanzia corrispondente al debito maturato al momento del rilascio dell’impegno da parte del garante; prima del rilascio della garanzia il debitore garantito aveva ottenuto un piano di rientro e consegnato alla (OMISSIS) titoli di credito in garanzia del proprio debito rappresentando, successivamente, la propria volonta’ (rectius: necessita’) di sostituirli e cio’ al fine di assicurarsi la continuita’ delle forniture; il garante e’ la controllante del debitore garantito ed aveva un proprio specifico interesse a che le forniture non fossero interrotte; il comportamento delle parti successivamente al rilascio della garanzia, ottenuta la quale, la (OMISSIS) aveva continuato a fornire la (OMISSIS) che non aveva, dal canto suo, onorato il piano di rientro senza contestare le diffide all’escussione della garanzia, ne’ contestazione alcuna era pervenuta dalla (OMISSIS) s.r.l. in sede di escussione, fatta eccezione per le deduzioni svolte in sede giudiziale, tutte, peraltro, respinte sia dal giudice investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, sia da quello investito della cognizione cautelare), invece totalmente obliterati, al pari dei capitoli di prova orale all’uopo articolati.
7. Con il quarto motivo, rubricato “Ulteriore errore di diritto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’articolo 1362 c.c., ed ulteriore vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, si sostiene che il giudice di merito si era limitato ad un’interpretazione letterale (peraltro asseritamente erronea) del contratto, ma la deduzione dell’errore materiale di cui sopra ed il rilievo secondo il quale la garanzia era stata rilasciata per una somma esattamente corrispondente al debito maturato avrebbe imposto l’indagine sulla comune intenzione delle parti giusta il principio ermeneutico di cui all’articolo 1362 c.c., come desumibile dalla costante interpretazione fornitane dalla Suprema Corte. In virtu’ degli elementi descritti nel precedente motivo, risultava evidente come la garanzia fosse stata prestata proprio al fine di ottenere la continuita’ delle forniture, garantendo “a prima richiesta” e “rimossa ogni eccezione” il pagamento dell’intero debito.
8. Con il quinto motivo, recante “Ulteriore errore di diritto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione degli articolo 1186 cod. civ., ed ulteriore vizio di motivazione ex articolo 360 c.pc.., n. 5”, si critica la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui aveva affermato che la limitazione temporale della garanzia non poteva riferirsi ad un debito gia’ maturato “pena l’illogicita’ del relativo ragionamento”, assumendosi “…che ad essere illogico e’ proprio il ragionamento del giudice veronese, dato che, di norma, il contratto di garanzia, sia esso autonomo o accessorio, e’ limitato nel tempo (sia per i debiti scaduti che a scadere). Il vizio logico, dunque, consiste nell’aver ignorato la massima di esperienza dell’id quod plerumque accidit…”. Il capo in esame sarebbe ulteriormente viziato per l’omessa considerazione del rilievo secondo il quale il termine della garanzia era stato fissato per la durata della proroga concessa al debitore garantito, con conseguente violazione, da parte di quel giudice, del disposto di cui all’articolo 1186 c.c..
9. Con il sesto motivo, proposto in via subordinata rispetto ai vizi precedentemente denunciati, e rubricato “Nullita’ della sentenza per omessa pronuncia ex articolo 360 c.p.c., n. 4 e violazione dell’articolo 112 c.p.c., nonche’ ulteriore vizio logico ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, si lamenta un ulteriore vizio logico del decreto impugnato, perche’, da un lato, afferma che la garanzia, o meglio la fideiussione, avrebbe coperto soltanto le forniture successive al suo rilascio (30 aprile 2009), mentre, dall’altro, ha respinto integralmente l’insinuazione al passivo anche per l’importo di Euro 16.679,14 che concerne forniture successive a tale data, come desumibili dall’estratto conto prodotto.
10. I primi cinque motivi, esaminabili congiuntamente perche’ strettamente connessi, investendo direttamente il risultato interpretativo cui e’ giunto il tribunale nel decreto impugnato con specifico riferimento al contenuto ed alla decorrenza dell’efficacia della garanzia de qua, sono inammissibili.
Come si e’ gia’ esposto, invero, il giudice a quo ha evidenziato che, dalla lettura del testo della fideiussione rilasciata dalla (OMISSIS) s.r.l. in bonis, emergevano elementi che non consentivano di riconoscere l’esistenza del preteso credito della (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di quest’ultima, ed in particolare: 1) l’espressione contenuta nell’atto di garanzia, (“fornira’”) ne evocava e rappresentava il rilascio non per le forniture pregresse (le quali, per non essere state pagate, avevano generato un consistente credito nei confronti della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l.) ma per quelle che sarebbero state successivamente effettuate, sottolineandosi che era stata la stessa opponente, nella narrazione contenuta nell’atto introduttivo del procedimento L. Fall., ex articolo 98, a riconoscere che, nonostante le precedenti inadempienze della propria debitrice, le forniture erano proseguite e lo sarebbero state ancora se solo la debitrice avesse onorato il piano di rientro concordato; 2) la pattuita limitazione temporale della prestata garanzia (cfr. punto 2, dove se ne precisava la durata in dodici mesi a decorrere dall’1 maggio 2009) non poteva evidentemente riferirsi – pena l’illogicita’ del relativo ragionamento – ad un debito maturato (come preteso dall’opponente), bensi’ ad uno ancora da maturare.
Queste considerazioni, dunque, hanno fondato il convincimento del tribunale veronese circa la possibilita’ di escludere che la fallita (OMISSIS) s.r.l. potesse essere chiamata a rispondere, quale fideiussore, di debiti (successivi) non maturati in capo alla (OMISSIS) s.r.l..
Fermo quanto precede, deve immediatamente ricordarsi, che l’interpretazione del contratto, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del significato del contratto in conformita’ alla comune volonta’ dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimita’, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni effettivamente violati e delle norme ermeneutiche che, in concreto, sarebbero state disattese, puntualizzandosi – al di la’ della indicazione degli articoli di legge in materia – in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioe’ tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in se’ (occorrendo altresi’ riportare, nell’osservanza del principio dell’autosufficienza, il testo del contratto, nella parte in questione).
Peraltro, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni (plausibili), non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539 del 2009, Cass. n. 2465 del 2015, n. 10891 del 2016), altresi’ evidenziandosi che il criterio ermeneutico contenuto nell’articolo 1367 c.c. – secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – va inteso non gia’ nel senso che e’ sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui puo’ portare una (o piu’) di esse e percio’ evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio – sussidiario rispetto al principale criterio di cui all’articolo 1362 c.c., comma 1 – condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso e’ rivolto, non puo’ essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volonta’ delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullita’ del contratto (cfr. Cass. n. 28357 del 2011).
In applicazione dei riportati principi, va, allora subito rimarcato che le censure della ricorrente come esplicitate nei primi due motivi non sembrano aver pienamente colto l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, nella parte in cui la stessa si e’, in realta’, limitata ad escludere l’operativita’ della garanzia invocata dalla prima esclusivamente valorizzando il dato contrattuale relativo alla sua decorrenza temporale (dall’1 maggio 2009 e per un periodo di dodici mesi), senza preoccuparsi di attribuire, o meno, ad essa natura accessoria (propria, in generale, della garanzia fideiussoria) ovvero autonoma.
In altri termini, e’ innegabile che il contratto autonomo di garanzia rechi come connotato fondamentale l’assenza di accessorieta’ dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensi’ ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore (cfr. Cass. 7883 del 2017), ma nulla impedisce che, anche per una siffatta tipologia di garanzia, le parti possano stabilirne una determinata decorrenza e durata temporale.
Le doglianze riconducibili ai motivi dal terzo al quinto, prospettano, invece, sostanzialmente, nel loro complessivo tenore, un’interpretazione del contenuto della garanzia de qua diversa da quella adottata dal tribunale scaligero: mentre quest’ultimo, infatti, e’ giunto alla conclusione della inoperativita’ della garanzia predetta perche’ da riferirsi a forniture successive alla sua sottoscrizione (a tal fine valorizzando l’espressione “fornira’” in essa contenuta e la pattuita limitazione temporale della prestata garanzia. Cfr. punto 2, dove se ne precisava la durata in dodici mesi a decorrere dall’1 maggio 2009), l’odierna ricorrente, dal canto suo, ne invoca la piena efficacia ed operativita’ insistendo sull’assunto dell’esistenza, nel testo della garanzia predetta, di un errore di battitura, vale a dire che la locuzione verbale “fornira’” doveva, a suo dire, correttamente leggersi come “forniva”, circostanza, questa, che, unitamente ai descritti rapporti esistenti tra debitrice principale e garante (la prima controllata al 90% dalla seconda) ed all’importo totale della garanzia (corrispondente all’importo del debito della prima al momento della sottoscrizione dell’impegno del garante), avrebbero sorretto la bonta’ della propria interpretazione.
Ad avviso del Collegio, dalla lettura del provvedimento impugnato si trae una coerente ed esaustiva ragione del convincimento ivi espresso, avendo il tribunale sottolineato aspetti letterali e logico giuridici della garanzia in esame senz’altro plausibili, ricordandosi, peraltro, che, per sottrarsi al sindacato di legittimita’, l’interpretazione contrattuale adottata dal giudice di merito non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili, e che, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice non e’ tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione cosi’ da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. 22509 del 2014).
Ne’, a fronte di una tale chiarezza del testo, si sarebbe potuta considerare ammissibile la prova testimoniale diretta ad inficiarla (cfr., in particolare, i corrispondenti capitoli 21-23, come trascritti alle pag. 19-20 del ricorso).
In definitiva, le argomentazioni della odierna ricorrente sono inammissibili perche’, pur denunciando, apparentemente, violazioni di legge e vizi motivazionali del provvedimento impugnato, mostrano, in realta’, di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimita’ in un nuovo, non consentito, grado di merito, al fine di giungere ad un esito della lite piu’ consono alle proprie aspettative.
11. Analoga sorte merita il sesto motivo, tramite il quale si lamenta un ulteriore vizio logico del decreto impugnato, perche’, da un lato, afferma che la garanzia, o meglio la fideiussione, avrebbe coperto soltanto le forniture successive al suo rilascio (30 aprile 2009), mentre, dall’altro, ha respinto integralmente l’insinuazione al passivo anche per l’importo di Euro 16.679,14 che concerne forniture successive a tale data, come desumibili dall’estratto conto prodotto.
In proposito, e’ sufficiente evidenziare che la parte che, in sede di legittimita’, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento, ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la Suprema Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (cfr., ex multis, Cass. 17915 del 2010; Cass. 13677 del 2012; Cass. n. 48 del 2014).
La (OMISSIS) s.r.l., invece, nel riportare in ricorso il contenuto dell’estratto conto invocato, ha soltanto inserito ivi (cfr. pag. 26-28) un lungo elenco recante numeri, date ed importi, senza, pero’, che da esso possa trarsi l’indicazione dei soggetti cui si riferiscono i rapporti commerciali cosi’ descritti, ponendo, quindi, il Collegio nell’impossibilita’ di valutare la decisivita’, o meno, dei fatti che, attraverso tale documento, si dovevano intendere come provati.
12. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.