Il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca.

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Corte d’Appello|Milano|Sezione 1|Civile|Sentenza|1 settembre 2022| n. 2808

Data udienza 20 ottobre 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Massimo MERONI – Presidente

dott. Serena BACCOLINI – Consigliere rel. est.

dott. Rossella MILONE – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 339/2020 promossa in grado di appello

da

(…) spa, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. (…), con sede in R., via A. 10, P.I. (…)

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Al.Co. e Se.Co. ed elettivamente domiciliata in Milano, via (…), presso lo studio dell’Avv. Pa.Re., giusta mandato in calce all’atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

(…) residente in L., via C. C. n. 29, C. I. (…)

elettivamente domiciliata in Milano, corso (…), presso lo studio dell’Avv. Sa.St., che la rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATA

OGGETTO: Appello avverso sentenza n. Tribunale di Milano n. 9120/2019

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto ingiuntivo n. 33854 emesso dal Tribunale di Milano in data 7/11/2015, (…) spa (di seguito (…)) ha ingiunto a (…), di pagare la somma di Euro 14.722,49, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, deducendo:

– a garanzia del mutuo/finanziamento contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, intercorso tra l’ingiunta e (…) – (…) spa ( c.d. cessione del quinto, all.to 7 sub (…) fascicolo primo grado (…)) in data 13/10/2006, la mutuataria aveva stipulato con l’odierna appellante un contratto di assicurazione, in favore della società finanziatrice, volto a coprire il rischio della mancata restituzione dell’integrale importo oggetto del finanziamento, a fronte dell’eventuale verificarsi di determinati eventi, incidenti sull’occupazione della mutuataria e assicurata ( perdita della vita o dell’occupazione, all.to 6 fascicolo monitorio);

– si era verificato un evento rientrante nell’oggetto della copertura assicurativa e, più precisamente, la perdita dell’occupazione della mutuataria per risoluzione del rapporto di lavoro (all.to 7 sub 3 fascicolo primo grado (…));

– di essere stata chiamata dalla finanziatrice (…) a saldare il debito che residuava e, in virtù del diritto di surroga previsto dal contratto di finanziamento e dalle condizioni generali annesse al contratto di assicurazione, e di agire in surroga.

Con atto di citazione, notificato in data 11/1/2016, (…) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:

– in capo a (…) non sarebbe mai sorto alcun diritto di credito e/o surroga in quanto la clausola contrattuale, disciplinante la surroga, era da considerarsi vessatoria e, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di apposita sottoscrizione;

– il rischio assicurativo, che secondo la tesi dell’opposta avrebbe giustificato la surroga, in realtà non si era verificato e, quindi, il contratto avrebbe dovuto considerarsi nullo ex art. 1895 c.c.

– l’assenza di accordi transattivi con (…) in merito alla posizione creditoria fatta valere, in via subordinata, dalla compagnia assicurativa, posto che la lettera indirizzata dall’Avv. (…) (allora procuratore della (…)) all’Avv. (…) (allora procuratore della (…)), non poteva considerarsi un accordo idoneo a produrre effetti giuridici ex art. 1988 c.c., in quanto non sottoscritto dalla (…).

(…) si era costituita concludendo per la conferma del provvedimento monitorio, contestando quanto segue:

– il diritto di surroga era espressamente previsto sia nel contratto di mutuo, contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio, sia nelle condizioni generali allegate al contratto di assicurazione, che ne costituivano parte integrante;

– al momento della stipula del contratto di mutuo/finanziamento la materia era disciplinata dal D.P.R. n. 180 del 1950, di talché da un lato l’art. 54 imponeva la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego al fine di assicurare il recupero in caso di inadempimento, dall’altro prevedeva un’unica formula assicurativa, vale a dire la polizza “perdite pecuniarie”; in tale contesto la clausola non era da considerarsi vessatoria e, dunque, non aveva bisogno di specifica sottoscrizione ed era perfettamente valida;

– la (…) aveva riconosciuto il credito.

Il Tribunale di Milano, sulla base di istruttoria documentale, ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo.

Il Giudice di primo grado:

– sulla base del rilievo per cui – fondandosi l’azione monitoria su una “polizza rischio impiego (…) contro i rischi di impiego relativi alla perdita dell’occupazione e, quindi al mancato rimborso del prestito” – ha affermato che (…), quale parte opposta e attrice in senso sostanziale, non aveva provato l’elemento costitutivo del diritto azionato, per mancata produzione della fonte convenzionale che riguardava il rischio interessato ai fatti oggetto di contenzioso ( indicato come prodotto contratto assicurativo stipulato tra le parti a copertura di diversi rischi, quale “morte” e per ‘perdite pecuniarie derivanti dai rischi diversi – pag. 3-4 sentenza impugnata);

– ha ritenuto che le motivazioni formulate da (…) in sede monitoria fossero “differenti da quelle coltivate in sede di cognizione, trattandosi di due fattispecie diverse di contratti assicurativi, ma con titoli diversi” e che, inoltre, non potesse ravvisarsi un’ipotesi di riconoscimento di debito, “atteso che il testo asseritamente in grado di costituire prova della domanda non menziona il contratto del quale si riconosce la propria posizione debitoria” ( pag. 4 sentenza impugnata).

Con atto di citazione, notificato in data 30/1/2020, (…) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano affidando l’appello ai seguenti motivi:

primo motivo: erronea e fuorviante ricostruzione del fatto processuale nonché delle risultanze istruttorie, errore di diritto consistito nella non fedele interpretazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 633 e 183 c.p.c. atteso che il contratto assicurativo era stato prodotto quale doc. 2 nel fascicolo monitorio, acquisito ritualmente nella successiva fase di opposizione; contratto sottoscritto – come previsto dall’art. 4 del contratto di mutuo ed imposto dall’art. 54 D.P.R. n. 180 del 1950 – dietro versamento del premio unico Euro 2.774,22, con previsione di surroga all’art. 3.4, recante l’inciso ” rischi diversi di impiego”, da intendersi a copertura assicurativa di qualsiasi evento rischioso, che poteva determinare l’estinzione del rapporto lavorativo;

secondo motivo: violazione dell’art. 1988 c.c. nella parte della sentenza in cui non si è dato rilievo al riconoscimento di debito da parte della (…), così come desumibile dalle comunicazioni intervenute.

(…) si è costituita concludendo per la conferma della sentenza del Tribunale di Milano, contestando in fatto e in diritto le doglianze formulate dall’appellante.

La causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte è stata trattenuta a decisione, decorsi i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e la decisione impugnata, seppur con motivazione diversa, non può che trovare conferma.

Con riguardo al primo motivo, la Corte osserva preliminarmente che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, (…) in sede monitoria, e poi nella successiva fase di cognizione introdotta ex art. 645 c.p.c., ha depositato tutta la documentazione a supporto del credito azionato e, segnatamente, sia il contratto di mutuo/finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, intervenuto tra (…) e (…), sia il contratto di assicurazione stipulato dalla (…) con (…) (contraente e beneficiaria), con assicurata la dipendente appellata ( cfr. all.to 6 fascicolo di primo grado (…) nonché all.to 7 sub (…) fascicolo primo grado (…)).

La lettura dei documenti prodotti consente alla Corte di escludere diversità o discrepanze tra il contratto di assicurazione prodotto in sede monitoria e quello prodotto nel giudizio di opposizione.

Trattasi, a ben vedere, dello stesso contratto, con medesima operatività quanto alla copertura assicurativa: il testo della clausola di cui all’art. 4 del contratto di mutuo/finanziamento recita che “il debito contratto con il presente atto è garantito ai sensi delle leggi sulla cessione del quinto e relativi regolamenti contro il rischio morte e contro rischi diversi di impiego del cedente. Con il presente atto, il cedente stipula con costo a suo carico e con beneficio del cessionario, con società di assicurazione di gradimento di quest’ultimo, apposita polizza, a premio unico, per l’ammontare complessivo delle quote come sopra cedute (…)”.

Le espressioni “rischio morte” e “rischi di impiego” si rinvengono anche nella premessa in epigrafe all’allegato contratto di assicurazione a premio unico.

Nella proposta di assicurazione sottoscritta da (…), prodotta da entrambe le parti, si definisce la prestazione di garanzia come ” temporanea per il caso di morte di rendita certa a premio unico – garanzia A” stabilendo, in tal senso, che l’assicurazione si obbligava a pagare al beneficiario alla morte dell’assicurato le rate di rendita rimaste insolute mentre, per le perdite pecuniarie derivanti dai rischi diversi d’impiego- garanzia B, rilevante per il caso oggetto di esame, l’assicurazione garantiva il beneficiario contro i rischi diversi, inerenti al rapporto di impiego ed alla possibilità di cessazione del rapporto di lavoro, che avrebbero potuto colpire la (…), sempre corrispondendo il residuo debito.

Il rischio assicurato era stato identificato come un coacervo di eventi rischiosi che, in generale, afferivano non solo alla morte del dipendente ma anche alla possibilità di perdere l’occupazione per le cause diverse.

La Corte, pertanto, esclude che si sia in presenza di due contratti che assicurano rischi diversi, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata.

Tali rilievi, tuttavia, non consentono alla Corte di condividere le conseguenze che l’assicurazione appellante ha inteso affermare non ravvisandosi, nei rapporti intercorsi fra le parti, alcun diritto di surroga di (…) nei diritti della società mutuante (…) e per legittimare l’azione di regresso dell’assicurazione nei confronti della mutuataria e assicurata (…).

A riguardo la Corte, ad integrazione della sentenza impugnata, osserva:

– nella proposta di assicurazione sottoscritta dalla (…) in data 13/10/2016, in qualità di assicuranda, viene descritta la prestazione e la copertura assicurativa: per quello che rileva ai fini della presente causa, si indica genericamente la garanzia ” per perdite pecuniarie derivanti da rischi diversi d’impiego” – garanzia B;

– in virtù di tale proposta, l’assicuranda (…) prestava il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 c.c., alla conclusione del contratto assicurativo “sulla vita e per i rischi diversi di impiego, nel quale il predetto istituto di credito rivestirà la qualifica di contraente/beneficiario” e autorizzava all’uopo (…) a richiedere all’assicurazione, in suo nome e per suo conto, il contratto di assicurazione, con versamento del premio unico “che sarà trattenuto in sede di liquidazione del prestito stesso, sempre in suo nome e per suo conto”;

– nella polizza assicurativa n. (…), decorrente dal 1/04/2006 (all.to 6 fascicolo primo grado (…)), la mutuante (…) è espressamente indicata quale contraente e beneficiaria mentre la mutuataria (…) quale soggetto assicurato, con obbligo dell’assicurazione di erogare il capitale assicurato al verificarsi di uno degli eventi indicati nella polizza;

– dal tenore del contratto e della collegata polizza assicurativa è pacifico che il rischio assicurato fosse rappresentato dall’impossibilità della dipendente (…) di restituzione della somma mutuata tal verificarsi di uno degli eventi elencati;

– la previsione del diritto di surroga, menzionato all’art. 4 del contratto di mutuo/finanziamento e nelle condizioni generali di assicurazione a premio unico per la garanzia della cessione di quote dello stipendio ( art. 3.4 ), non trova giustificazione nella normativa codicistica, limitata alla previsione che l’assicuratore possa surrogarsi esclusivamente nei diritti che l’assicurato vanta verso i terzi responsabili del danno;

– diversamente argomentando la tesi dell’assicurazione priverebbe la (…) della garanzia dei rischi che, a fronte del pagamento di un premio, costei ha inteso trasferire in capo a (…) proprio con la stipula del contratto di assicurazione e farebbe venir meno la ragione giustificativa dell’intera operazione di finanziamento, garantita dalla polizza in esame;

– in una fattispecie contrattuale analoga la Corte di Cassazione ha espressamente escluso la possibilità di configurare un diritto di surroga dell’assicuratore: “il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest’ultimo, l’indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell’indennizzo estingue il credito residuo della banca verso il mutuatario, senza diritto dell’assicurazione di surrogarsi alla banca, è un contratto il cui scopo è soddisfare due interessi convergenti: quello della banca al rimborso del mutuo, e quello del mutuatario (e dei suoi eredi) a non restare esposti all’azione esecutiva della banca. Ne consegue che gli eredi del mutuatario, in caso di inadempimento dell’assicuratore, sono legittimati a domandare la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo nelle mani della banca” ;

– l’appellata appartiene alla categoria dei consumatori e si impone, ai fini del corretto inquadramento normativo della vicenda in esame, il rinvio al Codice del Consumo ( art. 33 comma 1 D.Lgs. n. 206 del 2005 ), che definisce le clausole vessatorie;

– questa Corte ha già avuto modo di affermare che clausole come quelle contemplate all’art. 4 del contratto di assicurazione devono ritenersi vessatorie, e come tali nulle ai sensi degli art. 33 e 36 D.Lgs. n. 206 del 2005, poiché la loro applicazione condurrebbe ad uno squilibrio dei diritti e obblighi derivanti dal contratto in capo alla dipendente mutuataria .

Anche il secondo motivo è infondato.

La Suprema Corte ha affermato che “le missive antecedenti l’inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento” 4 e più volte ribadito che ” le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all’altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito.

I principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, con cui si afferma che la ricognizione di debito costituisce un atto rientrante nella sola ed esclusiva disponibilità del debitore, se declinati nel caso oggetto di esame, consentono alla Corte di affermare che la corrispondenza intercorsa tra i legali delle due parti avesse esclusivamente la finalità di pervenire ad una soluzione del contenzioso, senza la possibilità di estrapolarne un riconoscimento del debito che, in realtà, per la lacunosità della documentazione prodotta non è, comunque, possibile riscontare.

Il quadro probatorio acquisito, meramente indiziario, è incongruo, contraddittorio e lacunoso:

– l’all.to 2 del fascicolo di primo grado di (…), sottoscritto da (…), non contiene tutti i necessari e specifici riferimenti al debito oggetto di ricognizione né è possibile affermare che il debito menzionato sussistesse, come tale, in favore di (…);

– di tali conclusioni ne sono conferma le comunicazioni intervenute a far tempo dal 23/7/20207: alla raccomandata inviata dai legali di (…), con diffida a (…) a pagare la somma di Euro15,286,49, l’appellata in data 4/8/2010 ha contestato la debenza, chiedendo copia della polizza assicurativa, di cui non sarebbe mai stata in possesso; a tale contestazione sono seguite ulteriori missive fra i legali ( in data 17/12/2010 e 23/12/2010 ) in cui è stato dato atto della disponibilità della dipendente di definire il contenzioso con pagamenti di ridotte rate mensili, disponibilità che si è arrenata dopo un primo bonifico di Euro 200,00 in data 1/3/2011.

Conclusivamente, la Corte ritiene che gli elementi probatori che (…) ha consentito di acquisire, anche a voler valorizzare le comunicazioni prodotte, offrano esclusivamente indizi non concordanti ed univoci e, dunque, un quadro documentale non sufficiente a ritenere provata una ricognizione di debito, valida ex art. 1988 c.c..

Alla luce di tali motivazioni, l’appello proposto da (…) deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.

Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell’appellante secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate, in favore dello Stato ex art. ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 atteso che l’appellata risulta essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a carico dello Stato, e come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell’impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Si provvede come da separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore costituito per l’appellata.

Sussistono inoltre i presupposti di legge per la condanna dell’appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano sull’appello proposto da (…) spa contro P.G. avverso la sentenza n. 9120/2019 resa dal Tribunale di Milano in data 9/10/2019, così provvede:

1) rigetta l’appello proposto da (…) spa e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;

2) condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche e che si liquidano in complessivi Euro 3.777,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori se dovuti per legge;

3) dichiara che, per effetto della presente decisione, sussistono a carico dell’appellante i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Milano il 20 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria l’1 settembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.