Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11256
puo’ in primo luogo senz’altro affermarsi che il requisito del know-how, ai fini della stipula del contratto di franchising, non costituisce elemento indefettibile del tipo, atteso che l’articolo 1, comma 1, della citata legge espressamente stabilisce che “1. L’affiliazione commerciale (franchising) e’ il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilita’ all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprieta’ industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita’, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralita’ di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. In forza del disposto normativo, quindi, il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all’affiliato della disponibilita’ di un insieme di diritti di proprieta’ industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata formula commerciale, che puo’ concernere uno o piu’ profili elencati dalla norma stessa – nell’ottica dell’inserimento dell’impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all’affiliante e composta da una pluralita’ di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale insieme, ben puo’ quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 10 maggio 2018, n. 11256
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11163-2016 proposto da:
(OMISSIS), gia’ titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2764/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2018 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2400/13, il Tribunale di Treviso accolse la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. (di seguito, (OMISSIS), o (OMISSIS)), dichiarando la nullita’ del contratto di “affiliazione-collaborazione” avente ad oggetto l’affitto dell’azienda-bar ” (OMISSIS)” sita in (OMISSIS), di proprieta’ della convenuta, e cio’ per l’indeterminatezza dell’oggetto di cui all’articolo 1 del contratto, avuto riguardo al know-how che la societa’ s’era impegnata a trasferire, a fronte del pagamento, da parte dell’affiliata, della somma di Euro 30.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo per “diritto d’entrata ed apprendimento know-how”. Il Tribunale condanno’ quindi la (OMISSIS) alla restituzione della somma di Euro 36.000,00 in favore della (OMISSIS), oltre interessi legali, rigettando la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per pretesa violazione del patto di esclusiva.
Proposto il gravame da parte della (OMISSIS), la Corte d’appello di Venezia lo accolse parzialmente con sentenza del 23.12.2015, riducendo il quantum condannatorio ad Euro 15.000,00 oltre accessori (IVA esclusa) e confermando nel resto la sentenza impugnata.
(OMISSIS) ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, affidato a due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE.
1.1 – Con il primo motivo, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione di legge (articoli 329 – 342 e 112 c.p.c.)”. Osserva la ricorrente che il Tribunale di Treviso, accogliendo la domanda attrice, dichiaro’ la nullita’ della clausola di cui all’articolo 1 del contratto, concernente il know-how che la societa’ s’era impegnata a trasferire alla (OMISSIS), per indeterminatezza dell’oggetto. Costituendosi in appello, essa ricorrente eccepi’ che, sul punto, la (OMISSIS) non aveva impugnato la sentenza, giacche’ l’appello da essa proposto concerneva la pretesa violazione delle norme in tema di autonomia contrattuale e di interpretazione del contratto, la violazione delle norme processuali circa la determinatezza della domanda e l’onere probatorio, l’errata applicazione delle norme in tema di IVA, nonche’ la statuizione sul rigetto della domanda riconvenzionale.
Rileva ora la (OMISSIS) che la Corte non ha ravvisato, erroneamente, che sul punto dell’invalidita’ della clausola s’era formato il giudicato, per intervenuta acquiescenza, sicche’ altrettanto erroneamente essa aveva ridotto la somma da restituire, in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, senza peraltro esaminare e decidere la relativa eccezione svolta da essa ricorrente.
1.2 – Con il secondo motivo, si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione di legge (L. n. 129 del 2014, articoli 1 – 2 e 3; articoli 1346 e 1418 c.c.)”. Osserva ancora la (OMISSIS) che la declaratoria di nullita’ della clausola venne adottata dal Tribunale sul rilievo che le parti avevano concluso un contratto di affitto di azienda, collegato ad un contratto di affiliazione commerciale. Risultavano pertanto applicabili, secondo il primo giudice, le norme dettate dalla L. n. 129 del 2004, e segnatamente quelle di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) e articolo 3, comma 4, lettera d), che prescrivono rispettivamente che “il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai requisiti di segretezza e sostanzialita’” e che il contratto deve espressamente indicare “la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato”. La nullita’ del contratto e’ stata fatta quindi derivare proprio dalla mancanza di dette indicazioni e, quindi, dalla violazione di tali norme.
La Corte d’appello, al contrario, non ha tenuto conto di cio’, argomentando come se detta clausola fosse valida ed efficace, valutando cioe’ la questione sul diverso piano dell’adempimento/inadempimento da parte della (OMISSIS), e ritenendo che “una certa qual parte” del patrimonio di conoscenze fosse stato effettivamente fornito da quest’ultima. Cosi’ facendo, essa ha errato – secondo la ricorrente – perche’ avrebbe dovuto prima interrogarsi se detta clausola fosse valida o meno, solo nel primo caso potendo giungere allo scrutinio della questione dell’adempimento delle obbligazioni da parte della (OMISSIS). Inoltre, la Corte ha comunque violato i dettami della L. n. 129 del 2004, perche’ ha del tutto omesso di indicare e specificare in cosa consistesse il know-how trasferito dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS), tenuto conto che esso deve possedere i caratteri della “segretezza”, “sostanzialita’” ed “individuazione”.
1.3 – Con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione di legge (articolo 2033 c.c. e ss.)”. Secondo la (OMISSIS), la decisione impugnata e’ altresi’ erronea per aver escluso la ripetibilita’ di quanto da essa ricorrente sborsato a titolo di IVA, mentre deve ritenersi che – a prescindere dalla quantificazione dell’obbligo restitutorio da parte della (OMISSIS) – non possa farsi riferimento a nessun ipotetico “recupero” dell’IVA da parte sua e che, quindi, la restituzione debba aver ad oggetto anche la stessa somma versata all’affiliante a titolo di imposta.
RICORSO INCIDENTALE.
1.4 – Con il primo motivo, (OMISSIS) deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 1362, 1366 e 1367 c.c. e alla L. n. 129 del 2004, articoli 1-3”. Osserva la ricorrente incidentale come essa abbia sempre rilevato, sin dal primo grado, che il riferimento al know-how contenuto in contratto e’ da intendersi in senso atecnico, sicche’ si palesa erronea la pretesa di sussumere la clausola in questione nell’alveo della L. n. 129 del 2004 e, quindi, di valutarla alla luce della definizione del know-how in essa contenuta, trattandosi di “qualcosa” di diverso.
La (OMISSIS) assume ora che la Corte avrebbe frainteso la portata del proprio appello sul punto, concernente non gia’ la qualificazione dell’intero contratto – che secondo la stessa societa’ deve oramai, con statuizione coperta dal giudicato, ascriversi al contratto di affitto di azienda “che si connotava altresi’ per una serie di previsioni riconducibili al diverso schema della affiliazione commerciale” (cosi’ il Tribunale) – bensi’ piu’ specificamente alla effettiva configurabilita’ in termini di “know-how in senso tecnico” di cio’ che le parti avevano indicato in contratto con l’espressione “diritto di ingresso e apprendimento know-how”. Rileva la societa’ che, anche a voler ritenere corretta la qualificazione del contratto in termini di franchising, in forza delle disposizioni della L. n. 129 del 2004 il trasferimento del know-how non costituisce una clausola indefettibile del tipo contrattuale in discorso, ma solo uno dei possibili contenuti che il negozio puo’ conglobare, sicche’ in ogni caso la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi su “cosa” le parti avessero effettivamente pattuito al riguardo, al di la’ del nomen iuris da esse utilizzato.
Insomma, l’errore della Corte del merito, secondo la (OMISSIS), consiste nell’aver ritenuto che il know-how di cui alla clausola dedotta in contratto non potesse che integrare proprio “quel” know-how di cui alla L. n. 129 del 2004, mentre la Corte avrebbe in realta’ dovuto interrogarsi se, alla luce della clausola pattuita, potesse davvero trattarsi di “quel” know-how. Osserva la (OMISSIS) che nella specie, assai piu’ banalmente, si trattava soltanto del necessario addestramento impartito dalla societa’ alla (OMISSIS) perche’ ella potesse gestire la (OMISSIS) in conformita’ alle altre Botteghe presenti sul territorio, non certo di know-how tecnicamente inteso, perche’, avuto riguardo alle caratteristiche di una ordinaria ” (OMISSIS)”, esso 1) non e’ e non puo’ essere segreto; 2) non e’ e non puo’ essere sostanziale; 3) non puo’ essere specificamente descritto/individuato.
1.5 – Con il secondo motivo, la (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 4 e articolo 164 c.p.c., comma 4”. Il giudice d’appello avrebbe anche frainteso la portata del secondo motivo del gravame, avente ad oggetto l’indeterminatezza della domanda, laddove la (OMISSIS) aveva chiesto la restituzione dell’intera somma pagata sia riguardo al diritto di entrata, sia riguardo al know-how, argomentando pero’ solo sulla pretesa nullita’ del contratto relativamente a quest’ultimo, senza che fosse specificata alcuna ragione per cui dovesse restituirsi anche quanto pagato per il fee d’ingresso. Con detto motivo, la (OMISSIS) aveva quindi censurato la prima decisione perche’ aveva accolto la domanda attrice per l’intera somma pagata, argomentando dalla pretesa impossibilita’ di distinguere, nell’ambito della complessiva somma sborsata (Euro 30.000,00), tra quota per l’ingresso e quota per il know-how, anziche’, come avrebbe dovuto, rigettare integralmente la domanda per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della (OMISSIS).
Ha quindi errato la Corte del merito laddove non ha rilevato la nullita’ della domanda per difetto di causa petendi in relazione al diritto di entrata, di fatto accolta (seppur in misura ridotta) pur in assenza di qualsivoglia ragione posta a suo fondamento.
2.1 – Deve anzitutto affrontarsi il secondo motivo del ricorso incidentale, avente carattere pregiudiziale. Esso e’ inammissibile e comunque infondato.
Premesso, infatti, che la violazione denunciata attiene, piu’ propriamente, ad un preteso vizio del procedimento (lamentandosi, nella sostanza, il fraintendimento da parte della Corte del relativo motivo d’appello, il cui contenuto sarebbe stato travisato), ed avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., essa e’ comunque palesemente insussistente circa i suoi presupposti (ossia, che la domanda della (OMISSIS) fosse affetta da parziale indeterminatezza riguardo alla causa petendi). Infatti, e’ noto che “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullita’ del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimita’ non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’ investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche’ la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – (cosi’, Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).
Ora, dall’esame del ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. proposto dalla (OMISSIS) (e prodotto in copia dalla ricorrente incidentale) emerge chiaramente che la questione della non debenza della somma di Euro 30.000,00 e’ stata proposta dalla predetta sia riguardo all’assenza del know-how, sia riguardo al fee d’ingresso, sul comune presupposto della inapplicabilita’ dei dettami della L. n. 129 del 2004 ad un contratto come quello in essere tra le parti, da qualificarsi come affitto di azienda (v., in particolare, pp. 4 e 5 dell’atto introduttivo).
Correttamente (seppur con motivazione troppo succinta), quindi, la Corte veneta ha disatteso il secondo motivo d’appello della (OMISSIS), rilevando che essa societa’ – a fronte della pretesa nullita’ del ricorso per indeterminatezza della domanda – s’era comunque adeguatamente difesa nel merito, “con cio’ dimostrando la piena comprensibilita’ del diritto fatto valere dalla (OMISSIS)”. Ad integrazione della stringata motivazione adottata dalla Corte territoriale, puo’ anche aggiungersi che – contrariamente a quanto sostenuto dalla (OMISSIS) – non e’ affatto vero che la (OMISSIS) non abbia mai dedotto alcunche’ riguardo alla non debenza della somma pagata anche per il fee d’ingresso, risultando dall’esame del ricorso introduttivo, come s’e’ detto, l’esatto contrario. Alcuna nullita’ della domanda per mancanza della editio actionis, quindi, puo’ riscontrarsi al riguardo, con la conseguenza che la decisione di rigetto del relativo motivo d’appello deve ritenersi corretta.
3.1 – Deve ora affrontarsi, nell’ordine logico, il primo motivo del ricorso principale. Esso e’ infondato.
Infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla (OMISSIS), la (OMISSIS) non ha affatto prestato acquiescenza alla declaratoria di nullita’ della clausola di cui all’articolo 1 del contratto adottata dal Tribunale, giacche’, con il primo motivo d’appello, la societa’ ha piu’ radicalmente contestato l’applicabilita’ della L. n. 129 del 2004, dalla cui definizione normativa del know-how il primo giudice aveva fatto discendere la detta nullita’, come s’e’ detto (v. par. 1.2); cio’ perche’, secondo la stessa (OMISSIS), il contratto inter partes era da qualificarsi come affitto d’azienda e perche’, in ogni caso, il riferimento al know-how operato in contratto era da intendersi in senso atecnico. Ne deriva che, se detto motivo di gravame fosse stato accolto dalla Corte territoriale, la declaratoria di nullita’ della clausola sarebbe stata inevitabilmente travolta, per l’effetto espansivo di cui all’articolo 336 c.p.c., comma 1, sicche’ e’ di tutta evidenza che alcuna acquiescenza della (OMISSIS) possa configurarsi sul punto.
4.1 – Venendo al secondo motivo del ricorso principale e al primo dell’incidentale – da scrutinarsi congiuntamente perche’ di contenuto specularmente opposto e, pertanto, intimamente collegati – essi sono entrambi in parte inammissibili e in parte infondati.
4.2 – Come risulta dagli atti, il giudice di primo grado ha accertato che le parti hanno concluso un contratto di affitto di ramo d’azienda (avente ad oggetto il Bar ” (OMISSIS)” in Pordenone, di proprieta’ della stessa (OMISSIS)), con inserimento di ulteriori clausole tipiche di un contratto di affiliazione commerciale e prevedendo, in particolare, all’articolo 1, il diritto della (OMISSIS) di usare i segni distintivi dell’azienda, di fruire del relativo know-how, dell’assistenza tecnica, dell’addestramento o aggiornamento degli addetti al punto vendita e delle promozioni pubblicitarie realizzate dall’affiliante. A fronte di cio’, “La parte affiliata, a sua volta, per diritto d’entrata ed apprendimento know-how dichiara di aver gia’ versato prima d’ora alla societa’ affiliante, a titolo di una tantum, l’importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) + I.V.A.”.
La Corte lagunare, invece, ha riqualificato il contratto come franchising puro, implicitamente discostandosi dalla qualificazione data all’accordo dal primo giudice ed evidenziando soprattutto che quelle clausole di coordinamento della gestione della ” (OMISSIS)” affittata alla (OMISSIS) rispetto alle omologhe “Botteghe” sparse sul territorio ne caratterizzavano il tipo come affiliazione, sicche’ erano senz’altro applicabili le regole di cui alla L. n. 129 del 2004. Al contempo, la Corte ha (anche qui) implicitamente escluso (sia pur mediante un non lineare ragionamento a contrario) che vi fosse nullita’ della clausola in questione, affermando che le parti avevano espressamente regolamentato il quid rappresentato dal patrimonio di conoscenze pratiche indispensabili per l’uso, la vendita, la gestione dei servizi contrattuali, ossia il know-how, tanto da prevederne la messa a disposizione, da parte della (OMISSIS), dietro pagamento di un corrispettivo. Aggiungeva la Corte che era rimasto comunque provato che, almeno in parte, la (OMISSIS) aveva provveduto a tale trasmissione di conoscenze.
Nella sostanza, la Corte veneta – accogliendo parzialmente il gravame della societa’ – ha disatteso la statuizione del primo giudice, ritenendo la clausola sul know-how valida e sufficientemente specifica, essendo anche rimasto provato che la (OMISSIS) aveva messo a disposizione personale che, periodicamente, indirizzava l’affiliata nell’organizzazione della caffetteria e nella gestione della stessa, garantendo l’uso dei segni distintivi e la fornitura della materia prima.
4.3.1 – Cio’ posto, deve da un lato escludersi che la qualificazione del contratto in termini di franchising, come preteso dalla (OMISSIS) (che pure afferma di non aver interesse ad impugnare incidentalmente la decisione di secondo grado sul punto), fosse preclusa alla Corte d’appello per essere la relativa questione coperta dal giudicato: al contrario, la decisione di primo grado (che aveva qualificato l’accordo come contratto atipico, fondato principalmente sull’affitto di azienda, con previsione di alcune clausole proprie del contratto di affiliazione commerciale) era stata specificamente impugnata da essa societa’ con l’appello, per sostenere la tipicita’ del contratto sub specie di affitto di azienda tout court, come risulta inequivocabilmente dal testo dell’impugnata sentenza. Da cio’ deriva che la Corte territoriale, laddove ha affermato che il contratto tra le parti va qualificato come un tipico contratto di franchising, non e’ incorsa in alcuna ultrapetizione, giacche’ la qualificazione del contratto era questione che, certamente, le era stata devoluta col gravame; ed e’ appena il caso di evidenziare che tale aspetto merita di essere puntualizzato, poiche’ la nuova qualificazione del contratto operata dal giudice d’appello – con statuizione non impugnata in questa sede e, quindi, definitiva – implica la piana applicabilita’ dei dettami della L. n. 129 del 2004 alla fattispecie, laddove invece la qualificazione operata dal primo giudice avrebbe comportato la necessita’ di far ricorso alla teoria dell’assorbimento (o della prevalenza), in conformita’ con l’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 11656/2008, onde verificare se la citata legge potesse applicarsi o meno al caso che occupa.
4.3.2 – Infondata risulta, poi, la tesi della (OMISSIS) circa la pretesa omissione in cui sarebbe incorsa la Corte lagunare riguardo all’accertamento della consistenza del know-how: infatti, il giudice d’appello ha individuato il contenuto del know-how trasferito dalla (OMISSIS) alla stessa (OMISSIS) nel “quid rappresentato dal patrimonio di conoscenze pratiche indispensabili all’affiliato per l’uso, la vendita, la gestione e l’organizzazione dei servizi contrattuali”.
4.4 – Molto piu’ complesso e’ il secondo gruppo di questioni poste dai motivi in esame: da un lato, la pretesa assoluta mancanza di determinazione del contenuto del know-how in contratto, che renderebbe nulla la relativa clausola; dall’altro, la natura di contenuto accessorio del know-how rispetto al contratto di franchising, che potrebbe quindi sussistere anche senza detto elemento.
Iniziando proprio da tale ultimo profilo, e ribadito che il negozio in questione – in forza del giudicato interno sul punto – e’ un contratto di affiliazione commerciale e che, quindi, e’ soggetto alla disciplina di cui alla L. n. 129 del 2004, occorre muovere dalla definizione normativa contenuta dall’articolo 1, comma 3, lettera a) detta legge, secondo cui si intende “per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che e’ segreto, sostanziale ed individuato”.
Cio’ posto, puo’ in primo luogo senz’altro affermarsi che il requisito del know-how, ai fini della stipula del contratto di franchising, non costituisce elemento indefettibile del tipo, atteso che l’articolo 1, comma 1, della citata legge espressamente stabilisce che “1. L’affiliazione commerciale (franchising) e’ il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilita’ all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprieta’ industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita’, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralita’ di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. In forza del disposto normativo, quindi, il contratto di affiliazione commerciale non deve riguardare cumulativamente tutti gli aspetti regolati dalla norma, solo rilevando la concessione all’affiliato della disponibilita’ di un insieme di diritti di proprieta’ industriale o intellettuale – ossia, la sperimentata formula commerciale, che puo’ concernere uno o piu’ profili elencati dalla norma stessa – nell’ottica dell’inserimento dell’impresa dello stesso affiliato in una articolata rete territoriale riferibile all’affiliante e composta da una pluralita’ di altri affiliati, con lo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Sussistendo tale insieme, ben puo’ quindi configurarsi un contratto di franchising privo della clausola concernente la trasmissione del know-how dal franchisor al franchisee.
La contraria tesi, sostenuta dalla dottrina maggioritaria, secondo cui invece il know-how e’ un elemento indefettibile del contratto di affiliazione commerciale, non tiene tuttavia conto del chiaro disposto del citato articolo 1, comma 1, che tale indefettibilita’ non prevede; ne’, tantomeno, essa puo’ ricavarsi dalla stessa L. n. 129 del 2004, articolo 3, comma 4, lettera d), a mente del quale il contratto deve espressamente indicare “la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato”: detta previsione normativa, infatti, non consente di far assurgere il requisito in discorso ad elemento essenziale del tipo, ma solo a disciplinare il contenuto della relativa clausola, se prevista in contratto. Del resto, la tesi in discorso – fondamentalmente basata su una ricognizione dell’id quod plerumque accidit, avuto riguardo al modo in cui il franchising s’e’ affermato nella prassi commerciale (nel senso, cioe’, che di norma il contratto in discorso prevede la trasmissione del know-how), nonche’ sulla definizione contenuta nell’ormai abrogato Reg. CEE n. 4087/88 (che attribuiva invece al know-how vero e proprio carattere strutturale del negozio) – non considera adeguatamente lo sviluppo diacronico dell’istituto, specie a seguito della sua tipizzazione ad opera della ripetuta L. n. 129 del 2004, dalla cui definizione non puo’ ovviamente prescindersi.
4.5.1 – Cio’ posto sul piano generale, risulta poi evidente che nel momento in cui le parti, concludendo un contratto di franchising, fanno espresso riferimento ad istituti comunque caratteristici di tale tipo – quale il diritto d’entrata e il know-how, come nella specie – affermare (come fanno rispettivamente la (OMISSIS) e la (OMISSIS)) che la relativa clausola non sia specifica, o che in realta’ esse avessero inteso qualcosa di diverso rispetto al nomen utilizzato, implica la necessita’ di confrontarsi con le norme in tema di interpretazione del contratto (la cui violazione e’ stata peraltro dedotta dalla sola ricorrente incidentale) e con i relativi limiti entro i quali ne e’ possibile la denuncia in sede di legittimita’, noto essendo che “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non puo’ limitarsi a richiamare le regole di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiche’ quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (Cass. n. 28319/2017); e ancora, dovendo ribadirsi che “In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e ss. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali” (ex multis, Cass. n. 27136/2017).
4.5.2 – Pertanto, a fronte di quanto accertato dalla Corte d’appello circa il contenuto del know-how come descritto in contratto (v. par. 4.3.2), non possono che derivare, anzitutto, l’inammissibilita’ di entrambi i motivi in esame, ed in ogni caso la loro infondatezza.
Essi sono infatti inammissibili perche’ non censurano adeguatamente (v. giurisprudenza prima riportata) l’accertamento in fatto eseguito dalla Corte d’appello circa la comune volonta’ delle parti riguardo alla sussistenza, alla consistenza e alla specificita’ del know-how.
Inoltre, essi sono anche infondati: se il know-how, ai sensi della L. n. 129 del 2004, articolo 1, comma 3, lettera a), deve avere le caratteristiche di segretezza, sostanzialita’ e individuabilita’, non puo’ certo sostenersi (come pretende la (OMISSIS)) che il “quid” che essa societa’ s’era impegnata a trasferire alla (OMISSIS) non sia suscettibile di integrare know-how perche’ non puo’ essere a) ne’ segreto, b) ne’ sostanziale, c) ne’ individuato.
Infatti, si tratta di caratteristiche che ben possono configurarsi anche per il “patrimonio di conoscenze pratiche indispensabili all’affiliato” (cosi’ l’impugnata sentenza) per la gestione della ” (OMISSIS)”, atteso che aa) la legge non prescrive, anzitutto, debba trattarsi di un patrimonio di conoscenze inaccessibile, in quanto esso deve solo essere “non generalmente noto ne’ facilmente accessibile”, rilevando peraltro la concreta combinazione di tali conoscenze come sperimentate dal franchisor nella sua rete, a prescindere dalla loro analitica conoscibilita’; analogamente, bb) esso deve ricomprendere le “conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita o la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali”, nel senso da costituire un’utilita’ economica effettiva per l’affiliato, di cui egli si serva nell’esercizio della propria attivita’ in quella specifica rete di franchising; infine, cc) esso deve essere individuato, cioe’ “descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialita’”, requisito che, come ritenuto in dottrina, risponde ad un duplice interesse, sia del franchisor, che del franchisee: del primo, perche’ egli puo’ cosi’ vigilare sull’eventuale abuso che ne faccia l’affiliato, e di quest’ultimo, perche’ gli consente di verificare se il know-how sia effettivamente dotato dei requisiti di segretezza e sostanzialita’.
A tal ultimo proposito, ribadito che la Corte lagunare ha accertato l’esatto perimetro del know-how come emergente dal contratto (e, quindi, la sua specificita’, cosi’ implicitamente ritenendo la validita’ della relativa clausola perche’ non in contrasto con la citata previsione normativa), va anche evidenziato – e cio’ vale a disattendere comunque la tesi della (OMISSIS) – che il requisito della specificita’ del know-how, tenuto conto della generale applicabilita’ dell’affiliazione commerciale ad ogni settore dell’attivita’ economica (articolo 1, comma 2 L. cit.), non puo’ che avere un contenuto necessariamente elastico, tale da attagliarsi alla (maggiore o minore) complessita’ strutturale della rete commerciale dell’affiliante e, quindi, all’attivita’ imprenditoriale esercitata in concreto dall’affiliato e dedotta in contratto: quanto meno articolate esse si presentino (come nella specie, in cui l’affiliazione concerne la gestione di un semplice bar-caffetteria, con caratteristiche di riconoscibilita’ limitate ad uno specifico e ristretto ambito territoriale), tanto piu’ “leggera” potra’ essere la descrizione del know-how contenuta nel testo contrattuale, fermo restando che essa non puo’ comunque svilirsi verso formule eccessivamente generiche e fumose, stante la previsione normativa di cui all’articolo 1, comma 3, lettera a) L. cit.
5.1 – Infine, il terzo motivo del ricorso principale e’ inammissibile.
La ricorrente non ha infatti colto la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte ha deciso, sul punto, che era stata raggiunta la prova che la (OMISSIS) aveva recuperato l’IVA versata, in ambito fiscale, sicche’ la relativa somma pagata non poteva costituire oggetto di ripetizione, pena – nella sostanza – la locupletazione in danno della (OMISSIS). La (OMISSIS), tuttavia, non ha censurato tale percorso argomentativo, solo ribadendo che si tratta di somme comunque sborsate e che quindi devono esserle restituite, censura che solo in parte assorbe la gia’ descritta ratio decidendi, non colpendo la questione della illegittima locupletazione.
6.1 – In definitiva, sia il ricorso principale che quello incidentale sono rigettati. Dalla reciproca soccombenza, deriva l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.