Tribunale Udine, Sezione 2 civile Sentenza 22 gennaio 2018, n. 90

il canone, nel contratto di leasing, è dovuto dall’utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell’impresa, anche dell’interesse sul capitale investito.

 

Tribunale Udine, Sezione 2 civile Sentenza 22 gennaio 2018, n. 90

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 758/2016 del R.G. in data 18 febbraio 2016, iniziata con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, in data 26 gennaio 2016 (Cron. n. 45/2016 avv.Za.)

da

– (…), con i procuratori avvocati CA.AN. e NI.PA. per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovi procuratori depositata il 23 maggio 2016, elettivamente domiciliati in Udine presso lo studio dell’avv. MA.PI.,

attore

contro

– (…) S.P.A., in persona del legale rappresentante, con il procuratore e domiciliatario avvocato PA.MA., per procura generale alle liti per atto del notaio (…) di data (…) (rep. n. (…), racc. n. (…)),

convenuto

avente per oggetto : leasing – 1.43.121.

Letti gli atti di causa;

osserva

(…), che in data 30.11.2000 ha concluso con (…) S.p.A. un contratto di leasing immobiliare e in data 19.3.2012 un contratto di mutuo fondiario, sulla scorta di due perizie tecniche da lui commissionate, ha chiesto che venga accertata e dichiarata la nullità delle previsioni dei due contratti che fisserebbero il tasso degli interessi in violazione del disposto dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1283 c.c. e che la banca venga condannata a restituire gli importi indebitamente ricevuti a titolo di interessi, ammontanti a Euro 160.004,51 per il contratto di leasing e a Euro 13.448,14 per il contratto di mutuo, eventualmente compensando tale ultima somma con il debito scaduto per capitale.

La banca convenuta ha eccepito che l’attore ha esercitato il diritto di riscatto della proprietà dell’immobile oggetto di leasing e all’atto del riscatto ha rinunciato a contestare la correttezza dei pagamenti effettuati; ha poi contestato la correttezza delle valutazioni contenute nelle perizie tecniche depositate dall’attore ed ha chiesto la reiezione delle domande da lui proposte.

Convertito il rito sommario inizialmente instaurato dall’attore in quello ordinario di cognizione, con la prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. (…) ha modificato la domanda chiedendo, in relazione al contratto di leasing, che venga accertata la violazione dell’art. 117 del T.U.B. e rideterminato il piano di ammortamento con applicazione del tasso di interesse previsto da detta norma.

La banca convenuta ha eccepito la inammissibilità della nuova domanda formulata dall’attore, sulla quale ha dichiarato di non accettare il contraddittorio; disposta una C.T.U. contabile al fine di rideterminare il piano finanziario del leasing, la causa è giunta alla odierna udienza per la decisione.

Come rilevato dalla banca convenuta, la asserita usurarietà degli interessi convenuti con il contratto di leasing concluso dall’attore riguarda solamente gli interessi di mora, mentre anche secondo la “perizia tecnica” che supporta le doglianze di (…), il tasso degli interessi applicato nella formazione del piano finanziario è inferiore al tasso soglia all’epoca previsto per i contratti di locazione finanziaria.

Il tasso degli interessi moratori è stato convenuto nel “Prime Rate ABI in vigore al momento in cui si verificasse la mora aumentato di dieci punti percentuali”.

Si tratta dunque di un tasso variabile, il cui ammontare non è in concreto noto se non al momento in cui si verifica la mora; esso però è in qualsiasi momento determinabile, atteso che è sempre possibile sapere a quanto corrisponda (o a quanto corrispondesse, fino a che tale parametro è stato rilevato ed utilizzato dal sistema bancario) il Prime Rate ABI.

A norma dell’art. 1 del D.L. n. 394 del 2000, “Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”; nel caso di interessi ancorati ad un dato variabile nel corso del tempo, il parametro di liceità rimane “il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono (…) convenuti” e dunque il tasso soglia in vigore alla data di conclusione del contratto, ma la verifica se quel tasso venga superato può farsi solamente nel momento in cui la mora si verifica, perché solo in quel momento diviene noto il tasso “convenuto”, che sarà quello applicabile in relazione a quello specifico inadempimento.

Prima che la mora si verifichi, il tasso degli interessi moratori rimane potenziale; nel caso di specie, alla data di conclusione del contratto il tasso degli interessi di mora applicabile, secondo l’attore darebbe stato del 18% (o, secondo la “integrazione peritale” del 34,683%) ed avrebbe quindi superato il tasso soglia vigente, che era del 10,97%, ma qualora in seguito il Prime Rate ABI si fosse ridotto al di sotto dello 0,97% (ipotesi non del tutto peregrina, atteso che il tasso degli interessi interbancari ha assunto di recente addirittura un segno negativo) il tasso degli interessi di mora sarebbe divenuto inferiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione del contratto che, in base alla norma citata rimaneva il parametro di riferimento. Ne consegue che la clausola non può venire dichiarata nulla solo perché al momento della sua pattuizione il tasso previsto era usurario; in fattispecie del genere di quella in esame rileva unicamente il tasso degli interessi in concreto applicati e, poiché non risulta che nel rapporto contrattuale intercorso tra (…) e (…) s.p.a. siano mai stati applicati interessi di mora, le previsioni di legge non risultano mai violate.

Da ciò deriva anche se, se pure la domanda di nullità della clausola determinativa degli interessi di mora venisse accolta, nulla la banca convenuta sarebbe tenuta a restituire all’attore e, avendo il contratto di leasing avuto integrale esecuzione, sarebbe dubbia anche l’esistenza di un interesse di quest’ultimo alla declaratoria di nullità della clausola.

Nel mutuo fondiario, sia il tasso degli interessi corrispettivi (3,85%), che quello degli interessi moratori (indicato nel tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di due punti percentuali) alla data di conclusione del contratto non superavano il tasso soglia previsto per tale categoria di contratti (8,29%).

A maggior ragione dunque la clausola contrattuale non può essere dichiarata nulla; non può escludersi che un aumento dell’Euribor oltre il 6,29% (in controtendenza con l’andamento dei tassi negli ultimi anni) possa comportare la applicazione di interessi di mora superiori al tasso soglia di riferimento (che rimane anche qui quello vigente alla data di conclusione del contratto), nel qual caso troverebbe applicazione la norma del secondo comma dell’art. 1815 c.c., ma non risulta che neppure in questo secondo rapporto siano mai stati applicati interessi di mora ad un tasso superiore all’8,29%.

Anche in relazione al contratto di mutuo, dunque, non possono trovare accoglimento né la domanda di accertamento della nullità della clausola, né quella di condanna della banca a restituire somme già incassate.

Peraltro, la contestazione di usurarietà del contratto di mutuo si fonda sulla sommatoria dei due tassi contrattuali metodologia ripetutamente disattesa da questo Tribunale e dalla Corte distrettuale (si vedano le sentenze citate dalla banca convenuta nel suo atto introduttivo ed altre successive).

Ulteriore contestazione svolta nell’atto introduttivo è quella di violazione del divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c.: secondo l’attore l’anatocismo (vietato) sarebbe implicito nel piano di ammortamento “alla francese” ovvero per rate costanti, applicato sia nel contratto di leasing che in quello di mutuo.

Anche tale assunto va disatteso.

Il meccanismo sotteso a tale piano di ammortamento postula che ogni rata comprenda la quota di interessi maturata nel periodo precedente sul solo capitale residuo dopo il pagamento della rata precedente; il rispetto di tale criterio esclude di per sé che gli interessi vengano calcolati sugli interessi maturati in precedenza.

La stessa lettura della norma dell’art. 1283 c.c., peraltro, porta ad escludere che un qualsiasi piano di ammortamento, ove venga rispettato, comporti la applicazione dell’anatocismo vietato, che consiste nel pagamento di interessi su interessi scaduti: una volta determinate le rate, sia pure comprensive di una quota di interessi, il rispetto delle loro scadenze fa sì che gli interessi via via pagati siano quelli calcolati a monte della predisposizione del piano sul capitale.

La sola applicazione dell’interesse composto nel calcolo delle rate non muta tale conclusione: le regole della matematica finanziaria vogliono che, una volta noti il debito iniziale, il tasso di interesse e il numero delle rate (che sono i dati esplicitati nei contratti di leasing), per ottenere l’importo del singolo canone si applichi il regime dell’interesse composto, essendo questo l’unico regime in grado di consentire la chiusura del piano nell’interpretazione scadenzaria al tasso prestabilito.

Dopo di che, la applicazione del tasso così ottenuto realizza la condizione per cui ciascuna rata comprende quote di interessi corrispondenti al prodotto del tasso periodale per il debito residuo, non diversamente da come avviene nei piani di ammortamento “all’italiana” che, secondo la società opponente non comporterebbero invece anatocismo.

Un tanto è stato ritenuto, proprio al fine di escludere la violazione dell’art. 1283 c.c., anche da Cass. sez. III, 29 marzo 1996, n. 2909, che ha affermato che “il canone, nel contratto di leasing, è dovuto dall’utilizzatore come corrispettivo del godimento del bene da parte sua, mentre non rileva il dato economico che il canone, oltre ad essere commisurato al prezzo di acquisto sborsato dal concedente, sia di regola comprensivo, con ammortamento, spese di gestione e margine di profitto dell’impresa, anche dell’interesse sul capitale investito” (conforme, anche se per escludere la applicazione dell’art. 1284 c.c. nel caso di mancata indicazione del tasso di interessi compresi nel canone, Cass. sez. III, 4 giugno 2008, n. 14760).

Solo il mancato rispetto delle scadenze e la richiesta di interessi moratori sulle rate non pagate (ove non consentita dalla normativa speciale) o l’eventuale ridefinizione del piano di ammortamento in modo da comprendere nel capitale le rate non pagate (in quanto tali comprensive della quota di interessi) comporterebbero la richiesta di interessi su interessi già scaduti e, dunque, incorrerebbero nel divieto sancito dall’art. 1283 c.c.

Tali ipotesi non si sono verificate nel caso di specie, in cui il contratto di leasing ha avuto regolare esecuzione ed è stato chiuso con il riscatto del bene.

Nella udienza di trattazione del 6.6.2016 l’attore ha ampliato le sue domande, eccependo la omessa o erronea indicazione del tasso di interesse nel contratto di leasing e chiedendo che il piano finanziario venga rideterminato applicando il tasso di interesse previsto dall’art. 117 del T.U.B. e che la banca venga condannata a restituire le somme ricevute in più oltre quelle così rideterminate.

La modifica della domanda operata con la prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c., pur vertendo su argomenti diversi da quelli sviluppati nell’atto introduttivo ed avendo diverso oggetto, deve ritenersi ammissibile, alla luce dei principi espressi da Cass. sez. un. 15 giugno 2015, n. 12310.

La S.C. ha infatti affermato che “La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali”; nel caso di specie la nuova domanda ha una causa petendi (la violazione delle disposizioni dell’art. 117 T.U.B.) ed un petitum (la rideterminazione del piano finanziario con applicazione del tasso di interesse previsto dal settimo comma dei detto articolo) diversi da quelli delle domande iniziali (che sono state tuttavia riproposte), ma riguarda il medesimo contratto oggetto delle doglianze iniziali e, come le domande iniziali, è diretta a rendere conformi alle disposizioni inderogabili di legge le previsioni di quel contratto.

Nello specifico, le ulteriori contestazioni sollevate dall’attore attengono alla indicizzazione dei canoni ad un tasso diverso dalla quotazione che l’Euribor a tre mesi su base 365 (parametro formalmente indicato nel contratto) aveva alla data di conclusione del contratto e alla data della consegna dell’immobile, sì da incrementare il costo del finanziamento.

Pur prendendo le mosse da precedenti sentenze di questo Tribunale che hanno escluso che la clausola di indicizzazione abbia carattere di autonomo strumento finanziario e che la sua pattuizione sia soggetta alle previsioni del T.U.F., l’attore ha affermato che non sarebbero state rispettate neppure le prescrizioni in materia di trasparenza dettate dalla normativa bancaria.

Va ribadito, in termini generali, quanto già affermato nelle sentenze richiamate dall’attore nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c., ovvero che le clausole di indicizzazione dei canoni contenute nel contratto di leasing non mutano la causa tipica di tale contratto o il suo oggetto, atteso che fungono solamente da meccanismo per adeguare il valore di una obbligazione pecuniaria, alla scadenza, all’andamento di parametri reali, monetari, finanziari o valutari, al fine di preservare l’equilibrio tra le contrapposte prestazioni.

Come già osservato nei precedenti richiamati, la indicizzazione della prestazione di una delle parti è frequente sia nei contratti bancari che nelle attività finanziarie e non è dubbio che le parti possano lecitamente pattuirla; essa rimane intrinsecamente collegata allo schema del contratto di leasing, in quanto interviene a modificare il piano finanziario, indipendentemente dal fatto che il collegamento al tasso interbancario abbia o meno una giustificazione e costituisce una previsione accessoria che incide sul contenuto del sinallagma negoziale.

Anche a volerla ritenere un “derivato incorporato” nel contratto di leasing, (categoria nota, non solo ai principi contabili internazionali ma anche alla normativa civilistica, che la prevede nell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c.), si tratta di un derivato che, alla stregua dei principi contabili internazionali codificati dall’IFRS, non è scindibile dal contratto host, atteso che le sue caratteristiche economiche e i suoi rischi sono strettamente correlati a quelli del contratto primario e non va da questo separato e contabilizzato separatamente (il paragrafo 33 lett. f) dell’appendice allo IAS 39 chiarisce che “Un derivato incorporato in un contratto di leasing primario è strettamente correlato al contratto primario se il derivato incorporato è rappresentato da (…)(iii) canoni potenziali basati su tassi di interesse variabili”); trasportati tali concetti sul piano civilistico, si tratta di una clausola che, come detto, non assume una causa autonoma rispetto a quella del contratto di leasing in cui è inserita e non comporta che in relazione ad essa la banca sia tenuta a rispettare gli obblighi previsti per l’intermediario finanziario dal D.Lgs. n. 58 del 1998, essendo il cliente sufficientemente tutelato dalle norme sulla trasparenza bancaria.

Ciò premesso, sono proprio le norme sulla trasparenza bancaria che secondo l’attore, nel caso del contratto da lui concluso, non risultano essere state rispettate.

La indicazione quale parametro storico di indicizzazione di un valore dell’Euribor diverso ed inferiore a quello reale ben può essere voluto dalle parti, ma questo non esonera la banca dal rispetto degli obblighi informativi normativamente previsti.

Viene qui in considerazione l’obbligo di indicare nel contratto i tassi di interesse, sancito dall’art. 117 del T.U.B. che, nel suo quarto comma, prevede che “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” e nel successivo settimo comma stabilisce che “In caso di inosservanza del comma 4 (si applica) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.

La previsione normativa va integrata con le disposizioni impartite dalla (…) agli istituti di credito, alle quali questi sono tenuti ad adeguarsi, pur senza poter violare le previsioni di legge.

I tassi indicati nel contratto di leasing e nel verbale di consegna (rispettivamente il 5% e il 3,20%) erano quelli del “parametro utilizzato per la formulazione del piano finanziario del contratto”, oltre a costituire il parametro storico convenzionale di indicizzazione, ma la loro menzione non assolveva all’obbligo previsto dalla norma sopra richiamata.

Assume l’attore che quei tassi (in particolare quello indicato nel verbale di consegna, che è quello utilizzato per la formulazione del piano finanziario comprendente le rate effettivamente pagate) non corrispondevano né al TAN (tasso annuale netto), né al TIR (tasso interno di rendimento) e non rappresenterebbero l’effettivo costo del denaro erogato dalla banca in esecuzione del contratto, quanto meno perché non tenevano conto dello spread rappresentato dalla differenza tra essi e l’Euribor reale.

Ciò corrisponde al vero, come ampiamente argomentato dall’attore nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ma prima ancora non assolvevano neppure i requisiti richiesti dalle norme regolamentari all’epoca applicabili.

Sia alla data di conclusione del contratto, che a quella di sottoscrizione del verbale di consegna, le Istruzioni di vigilanza della (…) non contenevano alcune previsione che riguardasse specificamente il leasing, ma imponevano quale obbligo informativo riferito a tutti i contratti bancari, quello dell’indicazione dei tassi di interesse al valore nominale e su base annua, con indicazione della periodicità di capitalizzazione, nonché di “ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela”.

Nel contratto di leasing concluso dalle parti e nel verbale di consegna tali indicazioni non ci sono; è vero che partendo dai dati contrattuali (il maxicanone iniziale, i canoni mensili e il prezzo di riscatto della proprietà) è possibile ricavare il tasso di interesse nominale effettivamente applicato, ma quel tasso, come efficacemente argomentato dall’attore nella sua prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., non coincide con il parametro convenzionale di indicizzazione.

La circostanza che solo dopo la sottoscrizione del verbale di consegna sia stata introdotta nelle Istruzioni di vigilanza della (…) una specifica previsione riguardante il tasso di interesse da indicare nei contratti di leasing (c.d. “tasso leasing”), non significa che prima di quella modifica non dovesse esservi indicato almeno il tasso nominale annuo che l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare (e, si ripete, nel verbale di consegna il tasso del 3,20% non era indicato come tale, né vi corrispondeva).

Tali considerazioni hanno imposto la rideterminazione a mezzo di C.T.U. del piano di ammortamento con applicazione del tasso previsto dall’art. 117 comma 7 lett. a) del TUB con riferimento alla data di consegna dell’immobile, atteso che solo con il relativo verbale le condizioni contrattuali sono state fissate definitivamente.

I conteggi eseguiti dal consulente dott. (…) non sono stati contestati dalle parti e possono venire recepiti dalla presente decisione (la banca convenuta ha contestato che il tasso applicato dalla banca fosse indeterminato, atteso che era stato possibile ricostruire l’intero piano del leasing, ma ciò che rileva non è che quel tasso fosse estrapolabile in base ai dati a disposizione, ma che fosse indicato nel contratto, il che non era).

Per effetto della modifica del piano finanziario in conformità al disposto dell’art. 117 del TUB, l’attore risulta avere versato, nei limiti della prescrizione decennale, somme maggiori rispetto a quelle dovute per Euro 46.441,50.

La restituzione di tali somme è dovuta a titolo di indebito, sicché la prescrizione del relativo diritto decorre dalla data dei versamenti; non potendosi invece ritenere che esse siano state ricevute in mala fede dalla banca (la loro debenza trovava titolo nelle clausole contrattuali accettate dall’utilizzatore, anche se nulle), gli interessi legali sono dovuti solamente dalla data della domanda.

All’accoglimento della domanda attorea segue la condanna della banca convenuta alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo sulla base del parametro applicabile in relazione al quantum effettivamente dovuto e tenuto conto delle modalità della fase decisoria.

Anche il costo della C.T.U. va posto in via definitiva a carico di (…) s.p.a.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1) Accerta e dichiara la nullità delle previsioni del contratto di leasing concluso da (…) e “(…) s.p.a.” in data 30 novembre 2000 e del verbale di consegna di data 25 gennaio 2002 relative agli interessi corrispettivi applicati nella formazione del piano finanziario e, applicato in luogo del tasso di tali interessi il tasso previsto dall’art. 117 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385,

2) Condanna “(…) s.p.a.”, in persona del legale rappresentante, a restituire a (…) la capital somma di Euro 46.441,50, oltre agli interessi legali dal 18 febbraio 2016 al saldo;

3) Respinge le altre domande proposte da (…) nei confronti di “(…) s.p.a. con ricorso depositato in data 18 febbraio 2016;

4) Condanna “(…) s.p.a”, in persona del legale rappresentante, a rifondere a (…) le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 921,90 per esborsi, in Euro 1.620,00 per la fase di studio, in Euro 1.150,00 per la fase introduttiva, in Euro 1.730,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in Euro 1.400,00 per la fase decisoria e in 885,00 per rimborso forfetario delle spese, oltre IVA e CPA.

5) Pone in via definitiva il compenso liquidato al C.T.U. a carico di “(…) s.p.a.”.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Udine il 22 gennaio 2018.

Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2018.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.