la L.Fall., articolo 72 – quater, presuppone che al contratto di locazione finanziaria si applichi, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72, disposizione secondo la quale, per i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, ove, nei confronti di una di esse, sia dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contatto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal contratto medesimo.

 

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di leasing si consiglia la lettura del seguente articolo:

Il contratto di leasing o locazione finanziaria

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

Per ulteriori approfondimenti in materia di diritto fallimentare si consiglia la lettura dei seguenti articoli:

La (nuova) revocatoria fallimentare delle rimesse in Conto Corrente: rilevanza o meno della natura solutoria della rimessa?

Revocatoria fallimentare: elementi rilevati ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis.

Contratto di assicurazione e dichiarazione di fallimento, con particolare riferimento all’assicurazione R.C.A.

La sorte del contratto di affitto di azienda pendente al momento della dichiarazione di fallimento.

L’estensione di fallimento alle società a responsabilità limitata socie di una “società di fatto”

Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 18 giugno 2018, n. 15975

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12540-2017 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. P.I. (OMISSIS) in liquidazione e concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F./P.I. (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1378/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 08/05/2018 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO IN FATTO

che:

(OMISSIS) s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo propose appello nei riguardi della sentenza del tribunale di Milano che, in accoglimento della domanda della concedente (OMISSIS) s.p.a., l’aveva condannata alla restituzione di un immobile ottenuto in leasing traslativo, stante l’inadempimento dell’obbligazione di pagamento di alcuni canoni, nel contempo rigettando la domanda di restituzione di quanto gia’ corrisposto;

la corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della societa’ relativo al rigetto di questa domanda, ritenendo non applicabile l’articolo 1526 c.c., sebbene in via analogica l’articolo 72 – quater legge disposizione dettata in tema di fallimento ma connotata da identita’ di ratio rispetto alla fattispecie del concordato preventivo;

in particolare ha rigettato la pretesa per carenza di prove in ordine al presupposto delineato dall’articolo 72-quater, costituito dall’ esistenza di una differenza fra la maggiore somma ricavata dalla societa’ di leasing per mezzo della vendita o di altra collocazione del bene rispetto al credito residuo in linea capitale;

la societa’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi;

la (OMISSIS) ha replicato con controricorso, nel quale ha dedotto un motivo di ricorso incidentale sul capo afferente alla compensazione delle spese processuali;

le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a mezzo dei ricorso principale la societa’ deduce: (1) la violazione e falsa applicazione della L.Fall., articolo 169 – bis dell’articolo 11 delle preleggi, quanto all’applicazione analogica della L.Fall., articolo 72-quater a fattispecie di scioglimento del contratto di leasing estranea alla procedura fallimentare, gia’ regolata per costante giurisprudenza dalla distinta disposizione ex articolo 1526 c.c.; (2) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1526 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c., poiche’ mai si sarebbe potuto ritenere l’articolo 72-quater applicabile al caso di specie, atteso che la richiesta di risoluzione del contratto di leasing era stata fatta non dall’organo concorsuale o dalla societa’ -sottoposta a concordato, censi’ dalla banca creaitrice, che si era avvalsa della clausola risolutiva espressa e aveva adito il giudice per ottenere la restituzione del bene; di contro l’applicazione dell’articolo 169-bis, quinto comma, legge fall. non era stata richiesta da alcuna parte, con conseguente discordanza tra chiesto e pronunciato;

il ricorso principale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, e’ manifestamente fondato;

l’impugnata sentenza ha premesso che la fattispecie rientrava nel leasing traslativo;

tuttavia ha negato alla societa’ utilizzatrice il diritto a ottenere la restituzione dei canoni corrisposti ritenendo applicabile non l’articolo 1526 c.c. ma, per analogia (essendosi trattato di societa’ in concordato preventivo) la L.Fall., articolo 72 – quater, che avrebbe presupposto di fornire la prova della differenza fra la maggiore somma ricavata dalla societa’ di leasing per mezzo della vendita o di altra collocazione del bene rispetto al credito residuo in linea capitale;

a dire della corte d’appello di Milano l’identita’ di ratio legittimante il ricorso all’analogia sarebbe, quanto al concordato, desumibile dalla L.Fall., articolo 169 – bis, non applicabile ratione temporis al caso oggetto di esame ma costituente valido referente interpretativo per rinvenire la disciplina utile allo scopo, trattandosi di norma recante una disciplina analoga giustappunto all’articolo 72 – quater;

l’assunto della corte d’appello non puo’ esser condiviso perche’ non tiene conto della circostanza che tanto la L.Fall., articolo 72 – quater, quanto la L.Fall., articolo 169 – bis, (ove anche si ammettesse per via interpretativa una qualche ipotetica pertinenza di questa norma al caso di specie, in vero ratione temporis a essa sottratto) hanno come presupposto il caso dello scioglimento del contratto avvenuto per iniziativa, rispettivamente, degli organi fallimentari (essendo l’articolo 72-quater collegato alla L.Fall., articolo 72, o del debitore (ai sensi dell’articolo 169-bis);

in particolare la L.Fall., articolo 72 – quater, presuppone che al contratto di locazione finanziaria si applichi, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72, disposizione secondo la quale, per i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, ove, nei confronti di una di esse, sia dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contatto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal contratto medesimo;

ai sensi dell’articolo 72-quater, in caso di scioglimento del contratto, il concedente quindi ha diritto alla restituzione del bene ed e’ tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale;

tale specifico ambito dell’articolo 72-quater e’ pacificamente delineabile in base alla giurisprudenza di questa Corte, avente come costante riferimento l’ipotesi dello scioglimento del contratto di leasing per volonta’ del curatore (v. Cass. n. 21213-17; Cass. n. 4862-10);

in eguale prospettiva si colloca, per i procedimenti di concordato introdotti dopo il Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, la L.Fall., articolo 169 – bis, quanto ai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, rispetto ai quali il debitore, nel ricorso L.Fall., ex articolo 161, abbia chiesto di essere autorizzato allo scioglimento;

nel caso di specie il richiamo alle dette norme, da parte della corte territoriale, e’ inconferente, essendosi trattato di risoluzione del contratto a iniziativa della banca concedente, a seguito di azione ordinaria per inadempimento dell’obbligazione di pagamento dei canoni;

in tale ipotesi l’inammissibilita’ di una qualsivoglia applicazione analogica dell’articolo 72-quater e’ dettata dalla natura eccezionale della disposizione;

questa Corte da tempo afferma la necessita’ di un’esegesi restrittiva di essa, essendo stato chiarito che l’introduzione nell’ordinamento della L.Fall., articolo 72 – quater, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da tale distinzione derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento (v. Cass. n. 19732-11); pretendere di ricavare dalla legge fallimentare le regole da applicare in caso di risoluzione del contratto di leasing presupporrebbe che la legge non disciplinasse questa fattispecie, mentre cosi’ non e’, perche’ proprio la presenza dell’articolo 1526 c.c., (che norma generale rispetto all’articolo 72-quater cit.) “rende impensabile il ricorso all’analogia, per mancanza del suo primo presupposto, cioe’ la lacuna nell’ordinamento” (cfr. ancora Cass. n. 19732-11);

pertanto, anche ad ammettere che nell’ordinamento vi sia una lacuna, essa non potrebbe essere colmata con l’applicazione analogica dell’articolo 72-quater, norma che non disciplina la risoluzione del contratto di leasing (articolo 1453 c.c.), ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore;

poiche’ allora la norma fallimentare e’ destinata a disciplinare una fattispecie concreta del tutto diversa da quella disciplinata dalla norma sostanziale, discende che il ricorso principale va accolto e l’impugnata sentenza cassata;

cio’ determina l’assorbimento del ricorso incidentale col quale, per asserita violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., la (OMISSIS) ha chiesto cassarsi la sentenza nel capo attinente alla compensazione delle spese processuali;

segue il rinvio alla medesima corte d’appello la quale, in diversa composizione, rinnovera’ l’esame uniformandosi ai principi di diritto esposti;

il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Milano.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.