E’ applicabile il principio di diritto sotteso all’istituto della risoluzione parziale, espressamente previsto dall’art. 1458 c.c. nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, nel caso in cui l’oggetto del contratto sia rappresentato non già da una cosa sola, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possono mantenere una propria individualità economico-funzionale. In applicazione di tale principio di diritto, si può affermare che in tema di contratto d’opera professionale, in caso di inadempimento parziale ad un contratto d’opera professionale, apparentemente unitario ma con oggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti, è possibile avanzare, pur non essendo in presenza di contratto a prestazioni continuate e periodiche, domanda di risoluzione parziale e/o esercitare un parziale esercizio legittimo dell’eccezione di inadempimento.

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Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|25 agosto 2022| n. 1066

Data udienza 25 agosto 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

Sezione Civile

Il Tribunale di (…), in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Iolanda Golia,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1848/2014 R.G.

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

TRA

(…) in persona del suo legale rappresentante ed (…), rappresentata e difesa con l’Avv. (…) presso il quale elettivamente si domicilia, giusta delega in atti

ATTORE OPPONENTE

E

(…) (…) (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’Avv. (…) presso il quale elettivamente si domicilia, giusto mandato a margine del ricorso per ingiunzione

CONVENUTO OPPOSTO

E

ARCH. (…)

TERZO CHIAMATO CONTUMACE

FATTO E DIRITTO

Con atto di opposizione regolarmente notificato, la società attrice contestava il decreto ingiuntivo n. 125/2014, emesso in data 14.01.2014 dal Presidente del Tribunale di (…) su istanza dell’ing. (…), con il quale la (…) si vedeva ingiunto il pagamento della somma di Euro 87.849,55, oltre interessi ed oltre spese del procedimento monitorio, Iva e cpa, a titolo di compenso professionale.

A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, l’ing. (…) asseriva che nel 2007 aveva ricevuto – dapprima singolarmente e, in un secondo momento, con affiancamento dell’arch. (…)- l’incarico professionale relativo alla progettazione di un cinema multisala nel Comune di (…). Incarico, questo, in relazione al quale i professionisti congiuntamente avevano sottoposto al legale rappresentante della società opponente un preventivo degli onorari, che veniva sottoscritto da tutte le parti (previo inserimento di alcune annotazioni a mano) e che prevedeva la scansione del pagamento (e, dunque, anche dell’attività professionale da prestare) in tre diverse fasi. La prima fase, riguardante lo studio di fattibilità per la variante urbanistica, fu integralmente eseguita dall’odierno opposto e regolarmente pagata da (…); quanto alla seconda fase, attinente alla elaborazione del progetto di esecuzione dell’opera congiuntamente all’arch. (…), per pacifica ricostruzione dei fatti fornita da entrambe le parti in causa, furono versati all’opposto acconti per la quota pari al 50% a lui spettante. L’attività di progettazione del cinema multisala, a questo punto, si interrompeva a seguito delle variazioni dovute alla esondazione del fiume (…), avvenuta nel dicembre 2009.

Sulla base di quanto sopra e a seguito dell’invio alla (…) in data 18.02.2013 di un preavviso di notula rimasto privo di riscontro, il professionista agiva dunque in via monitoria al fine di ottenere il saldo dell’attività svolta per la seconda fase del preventivo sottoscritto dalle parti negoziali, oltre al pagamento dei compensi dovuti per la progettazione esecutiva della viabilità di collegamento di via (…), sostenendo quindi di aver diritto alla corresponsione di un importo complessivo pari a Euro 82.194,56, oltre interessi di mora.

Al decreto ingiuntivo n.125/2014 così concesso, come detto, con atto di opposizione regolarmente notificato sia all’odierno opposto sia all’arch. (…), la società ingiunta proponeva opposizione sostenendo l’infondatezza, in fatto e in diritto, della misura monitoria concessa dal Tribunale di (…), stante l’inadempimento contrattuale che sarebbe imputabile esclusivamente ai professionisti incaricati dell’opera. Sulla base di tale assunto, chiedeva pertanto dichiararsi, in via principale “la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo n. 125/2014 e, in via riconvenzionale e nel merito, risolto per colpa dei suddetti due professionisti il contratto d’opera intellettuale stipulato inter partes, con condanna quindi dell’ing. (…) a restituire alla opponente tutte le somme da lui riscosse pari ad Euro 76.156,16, oltre interessi legali, e all’arch. (…) a restituire le somme da lui stesso riscosse pari ad Euro 35.763,71, sempre con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge”.

A fondamento delle proprie domande l’opponente sosteneva, da un lato, l’inadempimento dei professionisti ai quali soli sarebbe imputabile la (…) mancata concessione dell’autorizzazione amministrativa necessaria all’approvazione del progetto e dunque alla costruzione del cinema multisala; e dall’altro, che nulla sarebbe ai medesimi dovuti anche in forza dell’atto contrattuale sottoscritto dalle parti, ove testualmente riportata l’annotazione a mano che recita “tempistica pagamenti-saldo alla DIA” con la conseguenza che, non essendo stata quest’ultima rilasciata e prevedendo espressamente l’accordo negoziale intercorso tra le parti che il saldo sarebbe avvenuto all’avvenuto rilascio della DIA (ovvero della concessione convenzionata resasi necessaria a seguito della variante urbanistica approvata dal Comune), non sussisterebbe il diritto dei professionisti alla conferma del decreto ingiuntivo.

Verificata la regolarità della notifica dell’atto di opposizione all’arch. (…) e dichiarata pertanto la contumacia di questi all’udienza del 05.03.2015, l’ing. (…), regolarmente costituitosi in giudizio, contestava anzitutto la qualificazione del preventivo sottoscritto dalle parti in termini di contratto d’opera intellettuale, ravvisando l’impossibilità di individuare nel medesimo documento gli elementi essenziali atti a comprovare la natura negoziale dell’atto. Contestava altresì la proposta opposizione in forza dell’inadempimento contrattuale imputabile unicamente alla committente (…) che, a fronte della variazione delle disposizioni urbanistiche del Comune di (…), avrebbe omesso di fornire riscontro alle variazioni della progettazione così impedendo la prosecuzione dell’attività professionale. In particolare, asseriva che la società si sarebbe resa inadempiente giacchè – poste le soluzioni formulate dai professionisti al fine di adeguare il progetto originario alle più rigide prescrizioni in materia di rischio idraulico approvate medio tempore dall’amministrazione comunale a seguito dell’esondazione del fiume (…) (avvenuta in data 25.012.2009 – “a tale comunicazione il legale rappresentante della (…) non aveva mai dato alcun riscontro così di fatto impedendo, con il suo comportamento omissivo, la prosecuzione dell’iter amministrativo”.

In ragione di questo chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nel merito, la conferma del provvedimento monitorio nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, avanzata dall’opponente, di restituzione della somma di Euro 76.156,16 percepita dall’opposto a titolo di acconti per le prestazioni professionali eseguite; in via subordinata, la quantificazione a mezzo CTU del credito dell’opposto, al netto degli acconti già ricevuti.

Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 24.07.2015, il Giudice nel medesimo provvedimento concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all’art. 183 co VI c.p.c.. Con successiva ordinanza del 05.06.2017 il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20.04.2017, non concedeva l’interrogatorio formale deferito da entrambe le parti ed ammetteva invece la prova testimoniale articolata da parte opposta, limitatamente ai capitoli 14 e 15 “avendo le restanti ad oggetto circostanze non contestate o tendenti alla conferma di documenti già prodotti in atti”. Ritenutane la necessità, con la medesima ordinanza veniva altresì nominato CTU l’ing. (…), al quale veniva affidato il compito di verificare la consistenza della documentazione depositata dal professionista convenuto presso il Comune interessato, nonch l’esattezza delle prestazioni professionali dal medesimo eseguite e le eventuali affinità tra il progetto predisposto individualmente dal solo arch. (…) (presentato in Comune in data 25.02.2014) e gli elaborati progettuali approntati dall’opposto nel dicembre 2012 (“Accerti se il progetto inizialmente presentato dai professionisti fosse idoneo o meno, all’epoca in cui fu presentato, ad ottenere i titoli abilitativi in quel momento necessari al fine del a realizzazione dell’opera, esplicitando in modo comprensibile quale sia stato l’iter tecnico della pratica amministrativa e specificando dunque le ragioni per le quali esso non sia stato ottenuto; specifichi, in particolare, se abbiano inciso al riguardo, ed in quale modo, le varianti urbanistiche intervenute nel corso del tempo, se a seguito di queste il progetto inizialmente predisposto fosse ancora idoneo ad ottenere i necessari titoli abilitativi, in ipotesi apportandovi degli adeguamenti, e valutando l’idoneità a tal fine delle misure indicate nel a comunicazioni in atti (doc. 2 e 3 fascicolo opponente) e se esse, qualora idonee, comportassero un aggravio, ed in quali termini, del e opere necessarie e dei relativi costi a carico del committente; verifichi in ogni caso se il progetto/piano di fattibilità successivamente redatto e presentato dal solo (…) corrisponda, in tutto o in parte (indichi nel caso una percentuale di massima), all’iniziale progetto presentato dai due professionisti in causa, e se ed in quali termini si sia comunque giovato o avrebbe potuto comunque giovarsi (indichi nel caso una percentuale di massima) di tale iniziale progettazione; quantifichi comunque il compenso spettante per l’attività di progettazione effettivamente svolta, utilizzando quale criterio di riferimento per la quantificazione il preventivo in atti (doc. 2 fascicolo monitorio)”).

Nelle more dell’istruzione della causa, all’udienza del 04.07.2019 la (…) esibiva copia dell’atto della transazione novativa intervenuta stragiudizialmente tra l’opponente e il contumace, arch. (…), e formulava pertanto rinuncia delle domande nei confronti di questi.

Il Giudice, a seguito di alcuni rinvii di ufficio legati a motivi di organizzazione imposti dalla gravosità del ruolo nonché ad esigenze di contenimento della situazione epidemiologica in corso, ritenendo la controversia ormai matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 28.04.2022, trattenendo poi la causa in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, ritiene questo Giudice che l’opposizione avanzata sia parzialmente fondata e dunque debba essere accolta nei limiti che si andranno ad evidenziare.

La decisione della controversia richiede preliminarmente di vagliare la natura del documento prodotto da entrambe le parti siccome sottoscritto dall’odierna opponente e dai due professionisti coinvolti, e per l’effetto la qualificabilità dello stesso atto come contratto d’opera intellettuale. Ebbene, come già accennato nella ricostruzione del procedimento, la (…) proponeva opposizione sostenendo che nulla sarebbe dovuto a titolo di compensi ai professionisti asseritamente inadempienti, sull’assunto che l’accordo contrattuale dai medesimi sottoscritto prevedeva espressamente il saldo al rilascio della DIA.

Nella comparsa conclusionale, infatti, la stessa opponente precisava nuovamente che “Con la sottoscrizione del terzo preventivo/contratto d’opera intellettuale di cui si è detto (cfr. doc. n. 1), le parti convennero che i due professionisti a fronte dell’approvazione (DIA) da parte delle competenti autorità comunali del progetto relativo alla costruzione del cinema multisala, avrebbero ricevuto il compenso indicato nel suddetto preventivo per la seconda delle tre fasi”, con la conseguenza che, non essendo stato possibile ottenere la DIA per motivo imputabile ai due professionisti, “agli stessi non sarebbe stato dovuto alcun compenso per la assoluta inutilizzabilità della loro opera fin lì eseguita” proprio in ragione di quanto riportato nel preventivo (secondo l’opponente, di valore contrattuale) sottoscritto dalle parti.

La difesa dell’opposto contesta, in prima battuta, la qualificazione di detto preventivo come contratto d’opera intellettuale. Afferma infatti che sarebbe impossibile attribuire a detto atto, pur sottoscritto dalla (…) e dai due professionisti, un valore negoziale dal momento che “nel preventivo non si parla mai esplicitamente del’oggetto da realizzare (cinema multisala), ma solo del costo delle varie fasi progettuali relative alla sua realizzazione; non si stabilisce alcun termine essenziale; non si prevedono penali né a carico dei progettisti n a carico del Committente”; e sulla base di tale assunto – prosegue la difesa del professionista – va contestato che il saldo delle prestazioni fosse dovuto al rilascio della DIA dal momento che, a seguito dell’approvazione della variante urbanistica da parte dell’amministrazione comunale competente (di cui sarebbe stato prontamente informato il legale rappresentante della società), la convalida del progetto di costruzione poteva essere rilasciata solo a seguito di una concessione convenzionata del permesso di costruire.

In altri termini, l’opposto contesta la valenza contrattuale del preventivo sottoscritto in ragione della carenza di contenuti ed elementi rilevanti a tale fine.

Ebbene, in prima battuta occorre ricordare che – per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, univocamente seguito dai giudici del merito – in tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale (sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti) deve essere valutato di concerto ad ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale che attribuisce rilievo alla ragione pratica sottesa al negozio, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione dell’accordo (cfr., ex multis, Corte di Appello di Milano sentenza n. 1174/2022).

Alla luce di tale assunto, quanto al caso di specie, non paiono sussistere motivi idonei a far dubitare della qualificazione contrattuale (come contratto di prestazione intellettuale) del documento di cui si discute. Sebbene sia pacifico che il preventivo degli onorari professionali privo della firma del destinatario non possa costituire prova dell’avvenuta stipulazione di un negozio, nel caso in cui invece il preventivo riporti la sottoscrizione delle parti interessate è necessario valutare caso per caso la finalità per la quale viene apposta detta sottoscrizione. In altri termini, al di là del nomen dato al documento, ai fini del suo inquadramento in termini contrattuali, occorre valutare la sussistenza di ulteriori elementi atti a comprovare l’avvenuto incontro della volontà delle parti nel senso di un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto, mediante l’individuazione dei reciproci impegni e obblighi in relazione all’opera oggetti del preventivo – oppure se, invece, con quel documento i soggetti abbiano semplicemente inteso predisporre un documento indicativo delle rispettive intenzioni, privo del valore attuativo delle reciproche volontà.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’opposto, la mancata esplicitazione degli elementi costitutivi del contenuto negoziale non vale di per sé (ove non corroborata da ulteriori riscontri) ad escludere la valenza contrattuale del documento di cui si discute.

Detta circostanza sembra invece smentita dalla sussistenza di diversi profili in ragione dei quali è possibile ritenere che, mediante la sottoscrizione, le parti abbiano inteso predisporre un assetto di interessi giuridicamente vincolante. Depongono in tal senso circostanze quali l’avvenuta sottoscrizione del documento da parte non solo dell’odierno opponente bensì anche da parte degli stessi professionisti, ovvero di coloro che hanno stilato il prospetto degli onorari dovuti, con ciò facendo intendere che vi sia stato l’incontro delle volontà negoziali; assumono del pari rilievo le annotazioni aggiunte a mano a margine ed in calce al medesimo documento, dalle quali si desume che la volontà negoziale abbia interessato (come emerge) anche la definizione delle modalità di adempimento delle reciproche obbligazioni gravanti sulle parti, tali essendo sia la scansione delle attività professionali (mediante l’individuazione delle fasi) sia la conseguente determinazione degli importi riferiti a ciascuna fase; da ultimo, rilevante è inoltre il fatto che sia lo stesso opposto a far richiamo, nei suoi scritti difensivi, alla sussistenza di un previo incarico professionale il cui contenuto appare conforme a quanto riportato nel preventivo (di cui, tuttavia, nega il valore negoziale).

Ne deriva quindi che, alla luce dei detti rilievi, la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e modalità di esecuzione dell’opera nonch di elementi idonei a rappresentare in modo univoco l’assunzione dell’impegno negoziale non priva di valore contrattuale il preventivo sottoscritto. E ciò, a ben vedere, non elimina affatto la necessità del consenso, anzi ne richiede pur sempre la sussistenza ma con la possibilità di esprimerlo anche implicitamente, ovvero in forma non scritta, nel pieno esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti.

Chiarito quanto sopra, occorre ora esaminare la fondatezza della domanda di revoca del decreto ingiuntivo n. 124/2015 emesso dal Tribunale di (…).

Quanto a tale pretesa e alla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto con conseguente restituzione degli acconti già versati, ritiene questo Giudice che le circostanze dedotte dall’opponente a fondamento delle proprie istanze trovino conforto – sebbene non integralmente bensì con le specifiche che si andranno ad evidenziare – negli accertamenti peritali di cui alla CTU disposta nel corso dell’attività istruttoria.

In quella sede, in particolare, l’ausiliario – esaminati gli atti ed espletato ogni accertamento ritenuto opportuno anche tramite l’accesso agli uffici pubblici – veniva anzitutto chiamato a vagliare l’idoneità del progetto, al tempo della sua progettazione, ad ottenere i titoli abitativi necessari per la realizzazione dell’opera. Orbene sul punto il CTU, ricostruito l’iter svoltosi nel periodo temporale tra il 15.10.2007 (presentazione della richiesta di fattibilità per la zona oggetto dell’intervento) e il 19.10.2012 (richiesta di documentazione comprovante i requisiti di avente titolo in capo alla SECI), concludeva affermando che “al momento della presentazione del progetto presentato con il permesso a costruire depositato in data 13.04.2011, pratica edilizia n. 325/2011… il progetto prevedeva interventi sul subcomparto A non completamente di proprietà della società richiedente, e quindi a mio parere lo stesso risultava mancante di un requisito fondamentale”; tanto che, prosegue il CTU, “lo stesso comune nella comunicazione del 19/12/2011 richiedeva, ad integrazione di quanto presentato in data 13.04.11, alla (…) la dimostrazione della piena proprietà dell’area individuata dal subcomparto A” (ovvero del subcomparto destinato alla sola multisala con le dovute opere accessorie dei parcheggi e viabilità).

L’Ausiliario perveniva a detta conclusione sulla base della considerazione che, da un lato, quanto all’analisi dei subcomparti interessati dalla pianificazione, i progettisti, con la versione finale dell’opera, “consideravano anche aree non di proprietà della richiedente società, ovvero i parcheggi e le aree di manovra”; dall’altro, le zone a verde (obbligatoriamente previste, secondo la legislazione vigente, nella misura del 40% della superficie di comparto di attuazione) “occupavano particelle intestate ad altri proprietari, nello specifico le particelle 140 e 141 … si rileva anche che la parte a verde risulterebbe minore di quanto richiesto dalla scheda norma”.

In altri termini, il perito – in risposta alla prima parte del complesso quesito formulato dal Giudice istruttore – afferma che al momento della presentazione del progetto, per il tramite del permesso di costruire depositato in data 13.04.2011, lo stesso si vedeva affetto da un originario errore sostanziale (che il CTU definisce “fondamentale”) tale da rendere il medesimo progetto inutilizzabile e del tutto idoneo al rilascio della relativa DIA, allora necessaria. Detto difetto, dunque, attenendo alla predisposizione originaria del piano era tale da rendere quest’ultimo ab origine inutilizzabile giacchè, non essendo passibile di approvazione amministrativa, non era in grado di apportare alcun vantaggio alla committente, odierna opponente. Con la conseguenza, quindi, che sul punto debbono condividersi le conclusioni dell’opponente laddove afferma che “il progetto – di cui il (…) pretende il pagamento del saldo convenuto, il progetto così come presentato nella sua versione definitiva in Comune – era, invece, sin dall’origine manchevole di un”requisito fondamentale” e, dunque, ha accertato che di fatto il medesimo progetto era concretamente irrealizzabile, avendo il progettista considerato utilizzabili ai fini dia del a costruzione che della realizzazione del verde pubblico e dei parcheggi anche aree di proprietà dei terzi … ciò che ha comportato un altro insanabile vizio del progetto originario e cioè che con lo stesso non si rispettavano neppure i rapporti richiesti tra metri cubi edificandi e verde pubblico e/o parcheggi”.

Ebbene, mentre con riferimento alle prestazioni attinenti alla prima fase di cui all’accordo contrattuale sottoscritto dalle parti (ovverosia la verifica della fattibilità del piano di costruzione), il perito afferma che i medesimi incombenti siano stati eseguiti correttamente e che dunque erano giustamente dovuti i compensi pattuiti per suddetta fase, risulta invece di diverso avviso quanto all’analisi dell’attività professionale eseguita in adempimento della c.d. “seconda fase”, ovverosia quella strettamente progettuale, di cui l’odierno opposto chiedeva il saldo mediante ricorso alla tutela monitoria.

Ravvisati quindi profili di negligenza professionale, a ben vedere e diversamente da quanto affermato dalla difesa di parte opposta, in risposta alla seconda parte del quesito – circa l’incidenza delle varianti urbanistiche intervenute (…) medio tempore per approvazione della competente amministrazione comunale nel marzo 2013 nonché della possibilità di ottenere i necessari titoli abitati, previo apporto al progetto di dovuti adeguamenti (…) -, non si ritiene accertato l’inadempimento della società opponente, dovendosi invece ritenere che il perito abbia evidenziato motivi ulteriori (rispetto a quelli sopra richiamati) di inidoneità della pianificazione predisposta dal professionista opposto.

L’ausiliario, infatti, procedendo all’analisi dell’impatto delle varianti urbanistiche adottate dal Comune di (…) per il vincolo idrogeologico, acclara che già prima della modifica della normativa di riferimento il progetto non aveva acquisito il parere dell’Autorità di Bacino, la cui valutazione di conformità al vincolo idrogeologico costituisce requisito essenziale ai fini del buon esito della procedura amministrativa. Come si legge nella perizia, infatti, l’ausiliario dà atto di come la documentazione depositata dal professionista era stata, ben prima del marzo 2013, oggetto di diverse domande di integrazioni, ovvero di approfondimenti, come pure di specifiche richieste dalla medesima amministrazione comunale, con la conseguenza dunque che non è possibile sostenere che, indipendentemente dalla variazione delle disposizioni idrogeologiche di riferimento, la pratica presentata dall’opposto fosse conforme alla richiesta valutazione preventiva dell’Autorità. Ciò posto, quanto all’impossibilità di imputare un inadempimento in capo alla (…), il CTU evidenzia come le varianti urbanistiche per il vincolo idrogeologico approvate dal Comune successivamente al deposito del progetto abbiano inciso negativamente ed in termini rilevanti “creando una situazione tale che il medesimo, ai fini del solo vincolo idrogeologico, risultasse non rispondente rispetto alla nuova situazione creata”. Precisa, infatti, che “per rispondere ai requisiti del Piano di Bacino, doveva prevedere modifiche sostanziali” in termini di acquisizione di nuove aree ovvero di ottimizzazione d’uso delle aree già disponibili per il tramite di una diversa previsione delle zone destinate al parcheggio, “con chiari aggravi in termini economici a carico della società”.

È pur vero, come si legge anche nella stessa perizia, che i progettisti informavano la (…) della situazione creatasi con comunicazione del 20.03.2013. Ma è pur anche vero che il progetto presentava già di per sé, scevro da un riscontro con le disposizioni idrogeologiche di riferimento, un vulnus sostanziale tale da inficiarne completamente il buon esito (stante l’impossibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative, per le ragioni sopra evidenziate) e il cui superamento richiedeva la sopportazione, da parte dell’odierna opponente, di costi di acquisto di nuovi terreni – costi, questi, da aggiungersi quindi all’aggravio di spesa derivatogli dalle modifiche richieste per l’approvazione del Piano di Bacino.

Detto altrimenti, emerge dalla perizia che i costi necessari per la variazione del progetto atta ad adeguarlo alle disposizioni idrogeologiche, in aggiunta a quelli che si rendevano necessari al fine di regolarizzare il progetto quanto ai subcomparti utilizzati e alla parte destinata a verde, assumevano complessivamente una consistenza tale che non sia possibile imputare al committente, odierno opponente, l’inadempimento colpevole delle obbligazioni sul medesimo gravante per non aver dato riscontro alle proposte di variazione al progetto presentate dai professionisti con comunicazione del 20.03.2013.

Omesso riscontro, questo, che invece la difesa dell’opposto vorrebbe porre all’origine della mancata attuazione del progetto. A sostegno di detta deduzione, l’opposto richiama la CTU nella parte in cui il perito espressamente afferma che “a mio giudizio è vero che ha inciso notevolmente la mancanza del parere positivo da parte dell’Autorità di Bacino, soprattutto perch dal deposito del permesso a costruire al momento dell’approvazione dello stralcio Assetto Idrogeologico del fiume (…) -1 aggiornamento sono passati circa 2anni, anni in cui il progetto è rimasto sospeso senza colpa sostanziale dei progettisti o inadempienza degli stessi”; ma manca di considerare che, nella immediata prosecuzione della frase, è lo stesso CTU a dare atto della serie di negligenze ed omissioni commessi dal professionista, affermando “ma è anche vero che il progetto originario, con le sue relative integrazioni fatte nel tempo, non poteva risultare idoneo al rilascio della concessione in quanto mancava di titolarità del richiedente per gli spazi relativi alle due particelle 140 e 141 rientranti nel sub comparto A.)”.

Ebbene, tanto premesso quanto alla riscontrata imperizia professionale idonea a fondare un addebito in capo all’opposto, preme ora evidenziare che l’indagine peritale ha opportunamente analizzato il rapporto tra il progetto originariamente presentato dai due professionisti e quello successivamente depositato dal solo arch. (…) in data 25.02.2014, al fine di evidenziare “se e in quali termini questi si sia comunque giovato o avrebbe potuto giovarsi di tale iniziale progettazione”.

Premessa la totale irrilevanza, ai fini della definizione della presente controversia, dell’esito del lavoro unilateralmente predisposto dal contumace non vedendo quale elemento possa desumersi dal buon esito o meno dell’attività del solo (…) in termini di inadempimento imputabile all’ing. (…), ritiene questo Giudice che – anche in merito a tale profilo di analisi – le conclusioni peritali debbano condividersi, previa necessaria contestualizzazione con gli altri rilievi oggetto di accertamento tecnico.

Nell’ottica di garantire la completezza dell’accertamento in risposta al quesito formulato dal Giudice, invero, il CTU precisa da un lato che “oggettivamente le due proposte presentate risultano diverse tra di loro, vuoi come distribuzione delle sale di proiezione, (…) che della distribuzione degli spazi accessori nonch della sistemazione esterna”; e dall’altro che “L’elemento però che le accomuna entrambe risulta sicuramente la scelta architettonica relativa all’ingresso che,per ambedue le progettazioni,presenta una grande hall (una lungo un asse e l’altra nell’asse opposto) completamente a vista verso l’esterno grazie alle ampie superfici vetrate, dalla quale poi si ripartiscono le zone interne (biglietteria, punto ristoro, sale e locali tecnici”. Così concludendo nel senso di quantificare nella misura del 15% la corrispondenza tra il progetto frutto del lavoro del solo arch. (…) e quello originario, derivante dalla collaborazione dei due professionisti; ed altresì che “l’arch. (…) partecipando alla progettazione dall’inizio con il collega (…), si giovato, almeno per le impostazioni di partenza, dello stesso sviluppando queste in maniera diversa per il suo progetto di fattibilità, valutando tale giovamento in una percentuale di almeno 30%”.

In altri termini, considerato il presupposto di fatto dato dall’iniziale collaborazione tra i due professionisti nella predisposizione di un primo progetto di pianificazione della multisala (valutato dal perito come manchevole di un requisito essenziale), appare a questo Giudice congrua la valutazione del CTU che, in forza di un raffronto comparativo tra il progetto cui ha collaborato l’odierno opposto e quello invece predisposto dal solo terzo contumace nel 2014, ritiene che l’arch. (…) sia stato proficuamente agevolato – nella misura quantificata del 30% – “almeno per le impostazioni di partenza”, ovverosia per l’attività professionale svolta relativamente alla c.d. prima fase (di cui al preventivo avente valore contrattuale), rispetto alla quale il lavoro dell’ing. (…), diligentemente svolto, è stato retribuito come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti costituite nel presente giudizio.

Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Giudice che l’accertamento di una percentuale così esigua di giovamento dell’attività professionale rende ragione di fondamento alla domanda di risoluzione per inadempimento avanzata dalla società opponente, essendo evidente da un lato che non possa in alcun modo ritenersi diligentemente adempiuta una prestazione professionale vantaggiosa per una simile misura esigua; e dall’altro che si tratti di un inadempimento di rilevante entità, giacch ravvisa nel lavoro dell’opposto una minima utilità concreta.

Stante l’adeguata motivazione dell’accertamento reso dal CTU, del tutto prive di pregio si rilevano sul punto le osservazioni formulate dalla difesa dell’opponente, secondo cui il perito sarebbe incorso in errore per aver “fatto riferimento, da un lato, al progetto presentato in Comune dall’Ing. (…) insieme all’Arch. (…), al termine del a fase 2, per ottenere il rilascio della DIA e, dall’altro lato, al piano di fattibilità presentato successivamente dal solo Arch. (…). E’ pur vero che questo raffronto stato chiesto al perito dal quesito del primo Giudice, ma altrettanto vero che nel quesito stesso si parte dall’assunto – da verificare sotto il profilo tecnico da parte del perito – che questi due elaborati tecnici fossero da porsi sullo stesso piano tecnico-giuridico … L’elaborato presentato dall’Arch. (…), cio, sia giuridicamente che tecnicamente, non neppure equiparabile al progetto originario”.

Sul punto, occorre infatti evidenziare che l’ausiliario, a ben vedere, ha adeguatamente posto in rapporto di comparazione i due progetti, in risposta al quesito del Giudice, al solo fine di individuare la corrispondenza progettuale dei medesimi, individuando invece il campo di indagine per la determinazione del compenso eventualmente ancora spettante al professionista nella concreta utilità derivante dalla sua attività, scevra da un raffronto tecnico-giuridico tra i progetti depositati dai due professionisti.

Sicchè – così circoscritti i profili di negligenza professionale nei limiti individuati, accertata la sussistenza di profili di addebito imputabili all’odierno opposto e, al contempo, ravvisata l’utilità dell’opera prestata nella misura del solo 30% – ritiene questo Giudice che la ravvisata cattiva esecuzione dell’opera valga non già a determinare una risoluzione totale del contratto de quo, cui conseguono i tipici effetti liberatorio (con efficacia ex nunc) e restitutorio (con efficacia ex tunc) per la totalità dell’oggetto del contratto; bensì a delimitare, in forza della scindibilità dell’esecuzione dell’opera commissionata in diverse fasi sotto il profilo economico-funzionale, gli effetti tipici della risoluzione del sinallagma alla sola attività interessata da profili di negligenza, ovvero di inadempimento imputabile alla parte, per come individuati dallo stesso CTU.

In altri termini, pur ravvisata per le summenzionate ragioni la fondatezza della domanda risolutoria avanzata dall’opponente, si ritiene che tale istanza debba essere accolta nel rispetto dei limiti tracciati dalla perizia, che codesto Giudice ritiene di condividere laddove afferma che “La fase 1, ovvero quella relativa allo studio di fattibilità e variante urbanistica (…) ritengo che sia stata eseguita. Per la fase 2, quella relativa al piano attuativo ovvero al progetto architettonico definitivo comprendente gli spazi di relazione e di parcheggio nonché al dimensionamento degli impianti e servizi pubblici, preliminare e definitivo, a mio giudizio è vero che ha inciso notevolmente la mancanza del parere positivo da parte dell’Autorità di Bacino”; ma, prosegue, “è anche vero che il progetto originario,con le sue relative integrazioni fatte nel tempo,non poteva risultare idoneo al rilascio della concessione in quanto mancava di titolarità del richiedente per gli spazi relativi alle due particelle (…) e (…) rientranti nel subcomparto A. Anche la parte relativa alla questione parcheggi /zona verde a mio avviso pero’ non è mai stata oggettivamente studiata in maniera idonea lasciando in sospeso la questione che al punto 3.1.3 è stata descritta.”

Ne deriva che devono ritenersi dovuti i compensi già corrisposti per le prestazioni tenute in adempimento della prima fase, rispetto alla quale è emersa in sede peritale la correttezza della loro esecuzione e dunque la dovuta spettanza dei compensi.

Quanto alle prestazioni relative all’esecuzione dell’attività professionale dedotte nella seconda fase dell’opera, invece, in conformità alle conclusioni ravvisate nell’indagine peritale, deve ritenersi che le medesime non siano state diligentemente eseguite dal professionista, per le ragioni richiamate.

Ne consegue che, pacifica la corretta esecuzione della prima fase dunque, vada pronunciata la domanda di risoluzione parziale del contratto d’opera professionale tenuto conto dell’inadempimento imputabile al professionista quanto alla seconda fase.

Ne discende che, da un lato, parte opponente non tenuta alla corresponsione dell’importo ingiunto quale compenso a saldo delle prestazioni rese per la predetta fase e dall’altro che parte opposta sia tenuta alla restituzione di quanto già ricevuto a titolo di acconto sempre limitatamente alla II fase (28.820,78 Euro).

Si richiama sul punto, (…) mutatis mutandis, il principio di diritto sotteso all’istituto della risoluzione parziale, espressamente previsto dall’art. 1458 c.c. nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica, già fatto oggetto di applicazione analogica dalla giurisprudenza di legittimità nel caso in cui “l’oggetto del contratto sia rappresentato non già da una cosa sola, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possono mantenere una propria individualità economico-funzionale” (Cass. Civ., sent. 23657/2004).

E ancora, in applicazione di tale principio di diritto, la giurisprudenza di merito è ormai consolidata nell’affermare che “in tema di contratto d’opera professionale, in caso di inadempimento parziale ad un contratto d’opera professionale, apparentemente unitario ma con oggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti, è possibile avanzare, pur non essendo in presenza di contratto a prestazioni continuate e periodiche, domanda di risoluzione parziale e/o esercitare un parziale esercizio legittimo dell’eccezione di inadempimento” (cfr. ex multis, Tribunale di Milano sent. 7261/2019).

Le risultanze della perizia debbono, altresì, essere condivise quanto alla disamina della pretesa di parte opposta di ottenere il saldo dei compensi spettanti per l’attività di progettazione delle opere di viabilità per la urbanizzazione della via (…)

Ritiene sul punto il CTU che, previa disamina del compendio probatorio versato in atti, pur non sussistendo alcuna comunicazione del professionista che porti a conoscenza della società opponente la necessita di tale progetto, non è possibile ravvisare elementi dai quali desumere che tale attività rientrasse in quelle originariamente previste nel preventivo sottoscritto dalle parti, e dunque ab origine oggetto del mandato conferito e del compenso calcolato per le tre fasi.

Sulla base di tale circostanza, appare pertanto pregevole la conclusione cui perviene l’ausiliario che – tenuto conto delle tempistiche che hanno scandito l’iter amministrativo (iter dal quale emergerebbe la sopravvenienza dell’attività di urbanizzazione rispetto al conferimento iniziale dell’incarico), come pure della documentazione amministrativa che dava atto della necessaria esecuzione dell’opera di viabilità – perviene al calcolo delle competenze professionali in proposito spettanti, in applicazione delle disposizione di cui alla L. n. 143 del 1949, nella misura complessiva di Euro 10.500,00, sull’assunto che “la scheda norma seguente alla data dell’approvazione del preventivo sottoscritto dai tecnici e dalla (…) e quindi,a logica,questa progettazione non poteva essere compresa nel monte lavori previsto dai tecnici. La committenza era consapevole della necessità di tale progettazione in virtù della richiesta fatta al Comune in data 10/05/11, rif. all.09”.

Da ultimo, quanto alla transazione intervenuta in sede stragiudiziale tra l’odierna opponente e il terzo contumace arch. (…), ritiene questo Giudice che le eccezioni sollevate da parte opposta siano prive di pregio dal momento che, per orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, la transazione (quale atto stragiudiziale di definizione della controversia) non incide direttamente sul processo, determinandone l’estinzione, ma unicamente sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando dunque la cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d’ufficio dal Giudice, con riguardo unicamente alla pretesa avanzata nei confronti del solo soggetto che ha transatto la vertenza.

In altri termini, dunque, la doglianza avanzata sul punto dalla difesa di parte opposta non appare pregevole siccome del tutto inconferente ai fini della definizione delle domande ed eccezioni azionate nei confronti dell’ing. (…).

Per tutto quanto sopra, ritiene questo Giudice che non sussistano ragioni valide per discostarsi dagli accertamenti tecnici eseguiti in sede di CTU e si condividono, nei limiti evidenziati in parte motiva, le conclusioni cui pervenuto l’ausiliario ai fini della presente decisione.

Consegue alle considerazioni svolte che, previa declaratoria della cessazione della materia del contendere quanto alle istanze avanzate dalla società opponente nei confronti del terzo contumace, arch. (…), l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2015 emesso dal Tribunale di (…) e la domanda riconvenzionale di risoluzione siano fondate per quanto di ragione e che debba, conseguentemente, essere accolte nei limiti di quanto evidenziato.

Conclusivamente va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente va condannata al pagamento in favore dell’opposta dell’importo di Euro 10.500,00 a titolo di compensi per l’attività di urbanizzazione della via (…) e parte opposta, in accoglimento della domanda di risoluzione parziale del contratto, va condanna alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto con riferimento alla II fase del progetto e dunque al pagamento in favore dell’opponente di Euro 28.820,78.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU già liquidate con separato decreto del 18.02.2019, tenuto conto della soccombenza reciproca vanno compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di (…), definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:

DICHIARA la contumacia del terzo chiamato arch. (…);

DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra la (…) (…)X e il terzo contumace Architetto (…);

ACCOGLIE per quanto di ragione l’opposizione;

REVOCA, per l’effetto, il decreto ingiuntivo n. 125/14;

DICHIARA, in accoglimento della domanda riconvenzionale, la risoluzione parziale del contratto d’opera intervenuto tra la XXX e l’ing. (…);

CONDANNA per effetto l’Ing. (…) alla restituzione in favore dell’opponente dei compensi ricevuti, mediante acconti, per l’esecuzione parziale della seconda fase del progetto, per una somma complessiva di Euro 28.820,78;

CONDANNA l’opponente XXX a corrispondere all’ing. (…) la somma di Euro 10.500,00 quale compenso per l’attività di urbanizzazione della via (…);

DICHIARA le spese del presente giudizio, ivi comprese quelle di CTU, integralmente compensate tra le parti in causa.

Così deciso in Pisa il 25 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.