il procedimento di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell’art. 76 e seguenti disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione.

Tribunale Monza, Sezione 1 civile Sentenza 14 marzo 2019, n. 578

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9693/2018 promossa

DA

(…), C.F. (…), (…), C.F. (…), (…), C.F. (…), SOCIETA’ (…) S.R.L., C.F. (…), in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Si.Ma. sito in Saronno, via (…) che li rappresenta e difende come da procura alle liti posta in calce all’atto di citazione;

ATTORI

NEI CONFRONTI DI

(…), C.F. (…), residente in B., via (…);

CONVENUTO CONTUMACE

IN FATTO E IN DIRITTO

In data 10.1.2013 il Tribunale di Monza, chiamato ad esprimersi in ordine alla controversia relativa alla divisione del complesso immobiliare ereditato dalle parti denominato “(…)” sito nei Comuni di Barlassina e Seveso, dichiarava esecutivo, nella contumacia del comproprietario odierno convenuto, il progetto di divisione predisposto dal CTU, il quale prevedeva l’assegnazione a (…) di alcuni beni immobili ivi specificamente individuati e gli riconosceva un conguaglio in denaro pari ad Euro 1.022,00.

Incaricato l’UNEP del Tribunale di Monza di effettuare l’offerta reale di tale importo mediante consegna dell’assegno circolare n. (…) tratto su I. gli attori, in conseguenza del rifiuto del creditore a riceve il pagamento, hanno instaurato il presente procedimento al fine di ottenere dal Tribunale la convalida del “deposito di cui agli articoli 1206 c.c. e seguenti, disponendo che l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Monza” lo “effettui (…) presso un istituto bancario”.

Il Tribunale, dopo aver disposto il mutamento del rito ed aver assegnato al convenuto termini per costituirsi in giudizio, all’esito della prima udienza, su istanza degli attori, ha trattenuto la causa in decisione.

Al fine di potersi esprimere in ordine alla richiesta formulata dagli attori risulta preliminarmente necessario inquadrare, seppur sommariamente, la fattispecie di cui all’art. 1210 c.c..

Collocato nel libro IV del Codice Civile ed in particolare nella sezione III destinata a regolamentare la mora del creditore, l’art. 1210 c.c. riconosce, in primo luogo, la legittimazione del debitore ad effettuare, nel caso in cui il creditore rifiuti l’offerta reale o non si renda disponibile a ricevere i beni offertigli, il deposito di quanto dovuto ed individua, in secondo luogo, alcuni dei requisiti necessari affinché tale deposito, che dovrà essere accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, divenga irrevocabile e produca effetti liberatori.

Ciò che emerge dal dato letterale dell’art. 1210 co. 2 c.c. è l’imprescindibilità dell’avvenuto deposito che deve essere effettuato, oltre che nel rispetto del combinato disposto degli artt. 1212 c.c. e 76 e 78 disp. att. c.c., prima di richiederne la convalida al giudice adito. Del resto, lo stesso istituto della convalida si sostanzia in un provvedimento del Giudice volto a verificare e confermare la validità di un atto e la sussistenza delle condizioni per il suo ottenimento.

Invero, come affermato dalla Suprema Corte, “il procedimento di convalida dell’offerta reale e del successivo deposito liberatorio, relativi ad obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, è un giudizio di liberazione coattiva del debitore, essendo la sentenza che lo definisce volta ad estinguere, con efficacia costitutiva, il debito, accertando la validità del deposito, ai sensi dell’art. 76 e seguenti disp. att. c.c., a favore del creditore; oggetto di tale procedimento è la verifica della ritualità di tutte le modalità, formali e temporali, prescritte dalla relativa disciplina normativa affinché il debitore si liberi delle sua obbligazione”(cfr. ex plurimis sentenza n. 23844 del 18/09/2008).

Parte attrice, in quanto debitrice di (…), avrebbe altresì dovuto procedere con le formalità previste all’art. 74 disp. att. c.c.: a seguito della proposizione dell’offerta, il debitore è legittimato ad eseguire il deposito della somma presso un istituto di credito, previa intimazione al creditore da effettuarsi almeno tre giorni prima della data del deposito e contenente l’indicazione del giorno, ora e luogo dove le cose saranno depositate.

Nel caso di specie non solo non è stato allegato il progetto di divisione reso esecutivo dal Tribunale di Monza in data 10.1.2013, rendendo in tal modo impossibile accertare la congruità della somma offerta, ma non è neppure stata data prova dell’avvenuto deposito e del rispetto di tutte le formalità previste ex lege: invero gli attori hanno dato meramente atto di aver provveduto ad effettuare l’offerta di pagamento, nulla riferendo in ordine né ad una intimazione trasmessa al creditore né all’avvenuto deposito, per effettuare il quale, anzi, è stata espressamente richiesta l’autorizzazione (superflua) del Tribunale.

Per tali ragioni la domanda proposta va rigettata e, stante la mancata costituzione del convenuto, le spese di lite sostenute dagli attori dichiarate non ripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

– rigetta la domanda e, per l’effetto, dichiara non ripetibili le spese di lite sostenute dagli attori.

Così deciso in Monza l’11 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

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