L’onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, la cui lesione fa sorgere in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è del tutto irrilevante che il fatto sia stato commesso con dolo o con colpa.

La pronuncia in oggetto affronta il tema della risarcibilità dei danni derivanti dalla lesione dell’onore e della reputazione, tema che può essere approfondito leggendo il seguente articolo: Diffamazione a mezzo stampa, profili risarcitori di natura civilistica.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 2 dicembre 2014, n. 25423

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 86912012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) difensore di se’ medesimo giusta procura speciale a margine del ricorso;

  • ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

  • intimato –

Nonche’ da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

  • ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

  • intimato –

avverso la sentenza n. 272/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/12/2011, R.G.N. 69/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato DE MONTE MANUEL;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo assorbiti gli altri per il ricorso principale, inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Nel 2001 (OMISSIS), all’epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Pescara, convenne dinanzi al Tribunale di Campobasso l’avvocato (OMISSIS), esponendo che:

-) l’avvocato (OMISSIS), nell’esercizio della sua attivita’ professionale, aveva difeso due imputati, il cui rinvio a giudizio era stato chiesto dal Dott. (OMISSIS), nella sua veste di magistrato del pubblico ministero;

-) nel corso di quel procedimento penale, l’avv. (OMISSIS) aveva depositato una comparsa ai sensi dell’articolo 121 c.p.p., la quale conteneva espressioni calunniose ed offensive nei confronti dell’attore; l’avvocato aveva, in particolare, accusato il Dott. (OMISSIS) di avere svolto le indagini in modo non ineccepibile e non imparziale, accanendosi contro gli imputati rinviati a giudizio, e trascurando di adottare la medesima solerzia contro altre persone denunciate per reati analoghi.

  1. Con sentenza 20.1.2005 n. 46 il Tribunale di Campobasso rigetto’ la domanda, ritenendo che la condotta del convenuto fosse scriminata dall’articolo 598 c.p., tanto agli effetti penali quanto agli effetti civili.
  2. La Corte d’appello di Campobasso, adita dal soccombente, con sentenza 23.12.2011 riformo’ la decisione di primo grado. Ritenne il giudice d’appello che non fosse ravvisabile a carico del convenuto il reato di calunnia; che sussistesse invece una condotta diffamatoria, ancorche’ “inconsapevole”; che l’articolo 598 c.p., escluda la responsabilita’ penale del difensore, ma non quella civile.

Di conseguenza condanno’ (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di euro 30.000, piu’ accessori.

  1. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con otto motivi.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS), e proposto ricorso incidentale basato su 3 motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Il secondo motivo di ricorso.

1.1. Va esaminato per primo, per anteriorita’ logica ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2, il secondo motivo del ricorso principale.

Con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato l’articolo 342 c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile un appello che non lo era, per difetto del requisito della specificita’ dei motivi, prescritto dall’articolo 342 c.p.c..

1.2. Il motivo e’ inammissibile.

Stabilire se i motivi di gravame posseggano o no il requisito della “specificita’” richiesto dall’articolo 342 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis) e’ un giudizio di fatto.

E’ vero che, trattandosi di un fatto a rilievo squisitamente processuale, sarebbe consentito alla Corte di cassazione sindacare nel merito la V. correttezza della vantazione compiuta dalla sentenza impugnata (in applicazione dei principi sanciti da Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, Rv. 622361, con riferimento all’ipotesi di nullita’ dell’atto di citazione).

Tuttavia e’ altresi’ vero che in questo caso il ricorrente ha l’onere di censurare espressamente l’accertamento in fatto sotto il profilo del vizio di motivazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 5), indicando sotto quale profilo la motivazione sia mancante, illogica o contraddittoria, e di trascrivere – in ossequio al principio di autosufficienza – le allegazioni dell’atto d’appello delle quali si lamenta la genericita’.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente col secondo motivo di ricorso non ha ne’ trascritto i passi dell’atto d’appello che si assumono generici; ne’ indicato sotto quale profilo il giudizio di ammissibilita’ del gravame doveva ritenersi erroneo (ad esempio per motivazione mancante, illogica o contraddittoria), formulando cosi’ una doglianza inammissibile.

  1. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone, al riguardo, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta da varie mende, cosi’ riassumibili:

(a) la Corte d’appello non ha indicato nella sentenza le espressioni adottate dall’avv. (OMISSIS) e ritenute diffamatorie;

(b) la Corte d’appello ha condannato il convenuto senza accertare se i fatti da lui ascritti al Dott. (OMISSIS) fossero veri o no;

(c) la Corte d’appello ha condannato il convenuto senza accertare se i fatti da lui ascritti al Dott. (OMISSIS) fossero pertinenti rispetto all’oggetto del giudizio nel quale vennero riferiti, oppur no;

(d) la Corte d’appello ha condannato il convenuto senza accertare se le dichiarazioni da lui compiute ed in tesi diffamatorie eccedessero la continenza verbale e fossero sorrette da un intento denigrativo.

2.2. Il motivo e’ fondato.

La motivazione della sentenza adottata presenta tre diversi vizi logici, che la rendono inidonea a sorreggere un giudizio di condanna.

2.2.1. Il primo vizio della sentenza impugnata e’ la contraddittorieta’. La sentenza impugnata, infatti, dapprima ammette – richiamando la giurisprudenza di legittimita’ – che l’avvocato possa essere chiamato a rispondere del danno derivante dalle espressioni usate negli atti e negli scritti difensivi solo se le espressioni offensive siano “esorbitanti” rispetto all’oggetto del giudizio (cosi’ la sentenza, p. 7, 9 rigo), e poi dichiara che nella specie le espressioni usate dall’avv. (OMISSIS) nella contestata comparsa erano “attinenti all’oggetto del procedimento” (ibidem, 16 rigo).

Tali affermazioni presentano il vizio logico della contradictio in adiecto, giacche’ delle due l’una: o le espressioni difensive adottate dal difensore erano pertinenti rispetto all’oggetto della causa, oppure no: se lo erano, esse non costituiscono un fatto illecito; se non lo erano, non si comprende perche’ il Tribunale abbia ritenuto di dichiararle “attinenti all’oggetto del procedimento”.

2.2.2. Il secondo vizio logico della motivazione della sentenza impugnata e’ la insufficienza.

Il giudice d’appello, infatti, non ha trascritto nella propria sentenza nemmeno una delle dichiarazioni che assume offensive, limitandosi a dire:

(a) che esse costituivano “gravi intemperanze lesive dell’onorabilita’” dell’appellante;

(b) che attribuire parzialita’ ad un magistrato “implica la radicale negazione del suo ruolo istituzionale ed e’ idonea a pregiudicare la dignita’ e l’onorabilita’ della persona” (cosi’ la sentenza, p. 7, righi 17 – 24).

Ora, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da lesione dell’onore e della reputazione, commesso per mezzo di uno scritto, il “fatto” da cui ai sensi dell’articolo 1173 c.c., sorge l’obbligazione risarcitoria e’, ovviamente, lo scritto che si assume diffamatorio.

Pertanto qualsiasi motivazione al riguardo volesse adottare il giudice di merito, non puo’ mai prescindere dalla ricostruzione del “fatto”, e quindi dall’accertamento del contenuto dello scritto, del quale dovra’ dare conto nella motivazione.

Nel caso di specie questa parte, fondamentale per qualsiasi logica motivazione, e’ mancata completamente.

La Corte d’appello infatti si e’ limitata ad affermare che lo scritto dell’avv. (OMISSIS) conteneva “gravi intemperanze”, ma non e’ dato sapere quali esse fossero: il che impedisce di verificare la correttezza della decisione.

La carenza motivazionale appena evidenziata non e’ esclusa dal periodo trascritto poc’anzi, sub (b). Dire, infatti, che uno scritto “implica la negazione del ruolo istituzionale d’un magistrato” e’ un giudizio, non una ricostruzione del fatto controverso, che si assume fonte dell’obbligazione risarcitoria.

2.2.3. Il terzo vizio logico della motivazione della sentenza impugnata e’, ancora, la contraddittorieta’.

La sentenza impugnata infatti da un lato ha ammesso che la condotta del Dott. (OMISSIS), nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico ministero, non fu cristallina e diede adito a dubbi e sospetti, giungendo a definirla “singolare” (cosi’ la sentenza impugnata, p. 8, righi 11 – 13); dall’altro pero’ ha condannato al risarcimento del danno l’avvocato che quella condotta aveva inteso rivelare.

Ora, quale che fosse nel merito la verita’ dei fatti, dal punto di vista della logica deduttiva deve rilevarsi che delle due l’una: o le dichiarazioni dell’avvocato non erano false, ed allora una condanna poteva sussistere solo in presenza di trascendenza dall’oggetto del giudizio o incontinenza verbale (che si e’ visto non sussistere o non essere state motivate); ovvero le dichiarazioni dell’avvocato erano false, ed allora la Corte d’appello avrebbe dovuto spiegare donde avesse tratto il convincimento di tale falsita’.

2.3. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso in differente composizione, la quale nel motivare la propria decisione avra’ il compito di sanare le mende della sentenza impugnata, e quindi:

(a) accertera’ in fatto, motivando adeguatamente, se i fatti ascritti dall’avv. (OMISSIS) al Dott. (OMISSIS) fossero veri;

(b) in caso affermativo, accertera’ in fatto, motivando adeguatamente, se quei fatti erano o no pertinenti rispetto all’oggetto del giudizio nel quale furono evidenziati;

(c) in caso affermativo, accertera’ in fatto, motivando adeguatamente, se nella denuncia di quei fatti sia stato o meno violato il limite della continenza verbale.

  1. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3; sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.

Espone, al riguardo, che la sentenza ha da un lato escluso che l’avv. (OMISSIS) avesse commesso il reato di calunnia, per mancanza di prova del dolo; dall’altro pero’ ha ritenuto che l’avv. (OMISSIS) avesse comunque commesso il reato di diffamazione “inconsapevolmente”. Tale statuizione sarebbe, secondo il ricorrente, erronea in iure e contraddittoria nella motivazione, per varie ragioni:

  • sia perche’ anche il delitto di diffamazione e’ punibile solo a titolo di dolo;
  • sia perche’ l’atto difensivo in tesi diffamatorio sarebbe scriminato dall’articolo 598 c.p..

3.2. Il motivo e’ infondato.

L’onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona.

La lesione di essi, ovunque e comunque avvenuta, fa sorgere in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che l’illecito integri o meno gli estremi d’un reato (cosi’, con riferimento a qualsiasi tipo di illecito, si afferma nella fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione).

Pertanto e’ del tutto irrilevante, ai fini dell’obbligo di risarcimento del danno, che lo scritto offensivo sia stato redatto con dolo o con colpa.

Nemmeno sussiste la lamentata violazione dell’articolo 598 c.p.: tale norma, infatti, fissa una regola cosi’ riassumibile:

  • se lo scritto diffamatorio non pertiene all’oggetto della causa in cui fu depositato, sussiste il reato di diffamazione e, con esso, la risarcibilita’ del danno;
  • se lo scritto diffamatorio pertiene all’oggetto della causa in cui fu depositato, non vi e’ reato, ma l’autore puo’ essere condannato al risarcimento del solo danno non patrimoniale (articolo 598 c.p., comma 2).

Pertanto la circostanza che le eventuali offese riguardassero l’oggetto della causa, da sola, non e’ di per se’ sufficiente ad escludere l’illiceita’ civile della condotta.

  1. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato l’articolo 598 c.p.c..

Espone, al riguardo, che la Corte d’appello abbia escluso l’applicabilita’ dell’esimente prevista dall’articolo 598 c.p., senza nemmeno accertare se i fatti ascritti dall’avv. (OMISSIS) al dotto. (OMISSIS) fossero veri, ne’ se l’attribuzione al pubblico ministero d’una condotta deontologicamente censurabile sia avvenuta per errore scusabile.

4.2. Il motivo e’ fondato per le medesime ragioni gia’ indicate al p.2.2.3.

Puo’ infatti beneficiare dell’esimente di cui all’articolo 598 c.p., sul piano penale, e va esente da colpa ex articolo 2043 c.c., sul piano civile, chi attribuisca ad altri, in buona fede, fatti lesivi dell’onore o della reputazione che pur obiettivamente non rispondendo a verita’, apparivano pero’ veridici per errore scusabile (cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 1815 del 06/10/1970, Rv. 347792).

Nel caso di specie, come gia’ detto la Corte d’appello ha ritenuto sussistente la responsabilita’ dell’avv. (OMISSIS) senza accertare ne’ se i fatti da lui attribuiti al Dott. (OMISSIS) fossero veri, ne’ se essi potevano apparire veri al dichiarante per errore scusabile. E’, quindi, mancato del tutto l’accertamento della colpa del convenuto, che poteva dirsi sussistente solo nel caso di propalazione di fatti: (a) non pertinenti al giudizio; (b) non veri; (c) la cui falsita’ era nota al dichiarante, ovvero poteva da questi essere preventivamente accertata con l’ordinaria diligenza.

  1. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si assumono violati gli articoli 1226 e 2059 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Espone, al riguardo, che la Corte d’appello ha liquidato il danno non patrimoniale prescindendo dalle circostanze del caso concreto e senza alcuna vera motivazione.

5.2. Sebbene l’accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso abbia travolto anche le statuizioni sul quantum debeatur contenute nella sentenza impugnata, questa Corte ritiene opportuno ricordare – ai fini del prosieguo del giudizio nella fase di rinvio – che la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’articolo 1226 c.c., non e’ una liquidazione “a sensazione”, ma esige il rispetto dei principi di sussidiarieta’ e non sostitutivita’ della liquidazione equitativa. Tali principi sono rispettati quando il giudice di merito indichi:

(a) di quali elementi di fatto abbia tenuto conto per liquidare il danno in via equitativa, descrivendoli analiticamente;

(b) in base a quali criteri abbia attribuito quel determinato valore economico agli elementi sub (a) (cosi’ Sez. 3, Sentenza n. 25912 del 19.11.2013).

  1. I motivi di ricorso sesto, settimo ed ottavo.

6.1. I restanti motivi di ricorso sono assorbiti dall’accoglimento del primo e del quarto motivo.

  1. Il ricorso incidentale.

7.1. Con tutti e tre i motivi del ricorso incidentale, il Dott. (OMISSIS) ha lamentato il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto due profili:

-) sia nella parte in cui ha escluso la natura calunniosa dello scritto dell’avv. (OMISSIS) (primo e secondo motivo);

-) sia nella parte in cui ha liquidato il danno, che secondo il ricorrente incidentale sarebbe stato sottostimato (terzo motivo).

7.2. Il ricorso incidentale e’ inammissibile, per due indipendenti ragioni.

La prima ragione e’ che esso e’ stato redatto attraverso la fotocopiatura e l’incorporazione di vari atti e documenti, che si estendono per 160 pagine su 247 (pari al 65% dell’intero atto).

Questa modalita’ di redazione del ricorso per cassazione e’ stata sistematicamente e da anni ritenuta inammissibile da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 16628 del 17/07/2009, Rv. 609179), in base al rilievo che questa modalita’ compositiva, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del contendere e contravvenendo allo scopo dell’articolo 366 c.p.c., preordinato ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata in immediato coordinamento con i motivi di censura (cosi’ da ultimo, ex permultis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 18020 del 24/07/2013, Rv. 628055).

7.3. La seconda ed indipendente ragione di inammissibilita’ del ricorso incidentale e’ che esso, sotto le viste del vizio di motivazione, solleva in realta’ questioni di merito, e richiede a questa Corte non un esame della sentenza, ma un riesame delle questioni di fatto gia’ valutate dalla Corte d’appello: e cioe’ la sussistenza della calunnia, la sussistenza del concorso colposo della vittima, la stima del danno. Richiesta, come noto, inammissibile in sede di legittimita’.

  1. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

-) accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti gli altri;

-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale;

-) cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Campobasso, in differente composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.