quando i danni sono originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura o gli impianti ivi conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione; al contrario, il conduttore, il quale si presume essere stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della res locata, risponde dei pregiudizi provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità.

Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|26 aprile 2023| n. 10983

Data udienza 30 marzo 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 01589-2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS); domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);

( (OMISSIS)), in virtu’ di procura su foglio separato congiunto al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), in virtu’ di procura su foglio separato congiunto al controricorso;

-controricorrente-

nonche’ di

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo Studio dell’Avvocato (OMISSIS); rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ( (OMISSIS)), in virtu’ di procura su foglio separato allegato al controricorso;

-controricorrente-

e di

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’ di

COMUNE di (OMISSIS);

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 1165-2019 della CORTE di APPELLO di PALERMO, pubblicata il 7 giugno 2019;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza 7 giugno 2019, n. 1165, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza n. 1192 del 2016 del Tribunale di Agrigento, ha accolto la domanda risarcitoria proposta, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), conduttore del locale adibito a cine-teatro di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., per i danni alla persona da lui subiti in conseguenza dell’incidente verificatosi nella mattinata del (OMISSIS), allorche’ egli, mentre, in qualita’ di incaricato dal Comune di (OMISSIS) di provvedere alle riprese video di un evento culturale che si sarebbe svolto nel pomeriggio, stava eseguendo un sopralluogo nel predetto locale in funzione del posizionamento delle telecamere e dello svolgimento delle altre attivita’ preliminari all’esecuzione dell’incarico, aveva perduto l’equilibrio a causa della situazione di buio assoluto improvvisamente determinatasi per un black-out elettrico non seguito dalla accensione delle luci di emergenza, ed era quindi rovinosamente caduto dalla passerella del palco del cine-teatro, da un’altezza di circa due metri, riportando plurime fratture e trauma cranico commotivo, da cui erano residuati postumi invalidanti e ipoacusia.

La Corte territoriale ha, invece, rigettato la medesima domanda risarcitoria proposta nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e del Comune di (OMISSIS), sul rilievo che la relazione custodiale con la res che aveva cagionato il danno era configurabile unicamente in capo all’ (OMISSIS), cui era stata trasferita la detenzione del locale sulla base di un contratto di locazione da lui stipulato con la predetta societa’, non anche in capo a quest’ultima (la quale, in quanto proprietaria locatrice, avrebbe risposto solo dei danni derivanti da vizi strutturali dell’immobile), ne’ in capo al Comune di (OMISSIS) (a cui il locale sarebbe stato affidato, per lo svolgimento dell’evento culturale, solo nel pomeriggio del (OMISSIS)).

La Corte di merito, liquidato il danno sulla scorta delle risultanze della consulenza medico-legale espletata ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano, ha dunque condannato (OMISSIS) a pagare a (OMISSIS), a titolo di risarcimento, la somma di Euro 47.569,15, oltre interessi, nonche’ a rimborsargli le spese del doppio grado di giudizio concernenti il loro rapporto processuale.

Il giudice di appello, infine, ha condannato la (OMISSIS) a tenere indenne (OMISSIS) di quanto sarebbe stato tenuto a corrispondere al danneggiato, in accoglimento della domanda di garanzia da quegli proposta sul fondamento del contratto di assicurazione tra loro stipulato con riferimento all’immobile.

2. Avverso la sentenza della Corte panormita propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di sei motivi.

Rispondono con distinti controricorsi la societa’ (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS).

Non svolgono difese gli intimati (OMISSIS) e Comune di (OMISSIS).

Fissata la pubblica udienza, il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operativita’ e’ stata prorogata dal Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 8, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Corrado Mistri, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del sesto motivo del ricorso, con declaratoria di parziale inammissibilita’ dello stesso e con rigetto degli altri motivi.

Il ricorrente e la controricorrente (OMISSIS) hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o la falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., “anche in combinato disposto con l’articolo 1576 c.c.”.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere accertato la sussistenza del rapporto custodiale (e la conseguente responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. per il danno cagionato dalla res custodita) anche in capo alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., quale proprietaria locatrice del locale ove si era verificato l’incidente.

Osserva che, in base all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, il proprietario dell’immobile risponde dei pregiudizi arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul conduttore la responsabilita’ per i pregiudizi derivanti dalle altre parti dell’immobile, acquisite nella sua disponibilita’.

Sostiene che, nel caso di specie, in mancanza della prova liberatoria richiesta al custode dall’articolo 2051 c.c., l’evento che aveva causato la sua perdita di equilibrio e la conseguente caduta dalla passerella del palco del cine-teatro (ovverosia l’improvviso black-out elettrico non seguito da contestuale accensione delle luci di emergenza) avrebbe potuto imputarsi tanto ad un difetto di manutenzione ordinaria quanto ad un difetto di manutenzione straordinaria, per modo che avrebbe dovuto presumersi una responsabilita’ solidale del proprietario e del conduttore.

Conclude che, alla luce dell’indebito omesso accertamento della responsabilita’ della (OMISSIS) s.r.l., dovrebbe ritenersi sussistente anche il diritto alla ripetizione delle somme da lui pagate a titolo di spese dei due gradi di giudizio concernenti il rapporto processuale intercorso con la predetta societa’, illegittimamente poste a suo carico dal giudice del merito.

1.1. Il motivo e’ infondato.

La Corte di appello, accertato il nesso causale tra il danno lamentato dall’attore e la res in custodia (ed esclusa la sussistenza del caso fortuito liberatorio), quanto all’individuazione del soggetto titolare del potere di custodia (nonche’, quindi, responsabile del danno cagionato dalla cosa, ai sensi dell’articolo 2051 c.c.), ha fatto applicazione del principio, reiteratamente affermato da questa Corte con orientamento consolidato, secondo il quale, quando i danni sono originati da un bene immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilita’ del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura o gli impianti ivi conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione; al contrario, il conduttore, il quale si presume essere stato immesso in queste condizioni nella disponibilita’ della res locata, risponde dei pregiudizi provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilita’ (Cass. 27/10/2015, n. 21788; Cass. 09/06/2016, n. 11815; Cass. 04/11//2019, n. 28228; Cass. 26/11/2019, n. 30729).

Nel caso di specie, La Corte territoriale, avuto riguardo alla circostanza di fatto – non controversa e comunque oggetto di accertamento di merito insindacabile – che il danno era stato originato, in seguito ad un guasto elettrico, da una caduta dal palco del cine-teatro, ha correttamente escluso, in applicazione dell’illustrato principio, la responsabilita’ della (OMISSIS) s.r.l..

Tanto il palco (“il cui utilizzo rientra(va) certamente negli scopi del contratto di locazione funzionale proprio allo sfruttamento commerciale del sito”: p.4 della sentenza impugnata), quanto l’impianto elettrico (la cui funzionalita’ era necessaria ai fini del predetto sfruttamento) costituivano, infatti, parti dell’immobile senz’altro acquisite alla disponibilita’ del conduttore, il quale aveva dunque assunto in esclusiva la veste di custode della res dannosa.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, va rigettato.

2. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell’articolo 360 n. 5, c.p.c., “omesso esame del danno da ipoacusia all’orecchio destro patito dal ricorrente, fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

3. Il secondo motivo e’ strettamente connesso col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) terzo motivo, con il quale viene denunciato, sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame delle doglianze dell’appellante circa l’incongrua valutazione degli altri danni biologici patiti dal sig. (OMISSIS), fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che il consulente tecnico – le cui conclusioni sono state poste a fondamento della liquidazione del risarcimento operata dalla Corte di appello -, pur dando atto della presenza di una ipoacusia destra quale conseguenza dell’incidente occorsogli presso i locali della (OMISSIS) s.r.l., avrebbe indebitamente omesso la quantificazione del relativo danno, sull’erroneo rilievo che il deficit uditivo monolaterale non sarebbe valutabile sul piano medico-legale.

In secondo luogo, il ricorrente lamenta che nella valutazione degli esiti degli altri eventi lesivi conseguiti alla caduta (il trauma cranico commotivo emorragico, la frattura della clavicola, la frattura vertebrale), lo stesso consulente tecnico avrebbe immotivatamente riconosciuto la percentuale tabellare minima, omettendo di considerare i postumi concreti invalidanti di tali pregiudizi (persistente cefalea, limitazioni articolari della spalla, limitazioni del rachide lombare, deambulazione oscillante) che avrebbero giustificato l’aumento di uno o piu’ punti percentuali per ognuno di essi.

Sulla base di tali doglianze, il ricorrente conclude che avuto riguardo al non valutato danno conseguente all’ipoacusia e agli aumenti percentuali spettanti per gli esiti degli altri eventi traumatici, il danno biologico permanente complessivamente conseguito al sinistro avrebbe dovuto essere quantificato nella misura del 30 per cento, anziche’ nella minor misura del 12 per cento, rispetto alla quale la Corte di appello ha operato la liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento.

3.1. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente inammissibili.

Il “fatto” di cui puo’ denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, deve essere un fatto storico vero e proprio, avente carattere di fatto principale, ex articolo 2697 c.c. (cioe’ un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o di fatto secondario (cioe’ un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresi’ possedere i due necessari caratteri dell’essere “decisivo” (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dall’aver formato oggetto di “discussione” tra le parti (Cass. Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761).

In tale ambito non e’ di per se’ inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio, potendo rilevare, ai fini della deduzione del novellato mezzo di ricorso, soltanto, eventualmente, il fatto storico, oggettivo e decisivo, che sia stato oggetto di discussione e sia stato fatto valere dalla parte interessata attraverso le critiche rivolte all’elaborato del perito ma non gia’ la critica, in se’ e per se’, alla consulenza tecnica recepita dal giudice, la quale si risolve, invece, nell’enunciazione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. 26/07/2017, n. 18391; Cass. 24/06/2020, n. 12387; Cass. 16/03/2022, n. 8584).

Nel caso di specie, le osservazioni critiche rivolte dalla parte all’elaborato del consulente d’ufficio sono state respinte dalla Corte di merito, la quale, dopo aver dato atto del carattere coerente, lineare ed esaustivo della relazione peritale (la quale aveva tenuto conto di tutti gli esiti del sinistro, riconducibili alla pluralita’ di fratture, al trauma cranico commotivo emorragico e alla ipoacusia all’orecchio destro), nonche’ della valutazione del danno in essa compiuta, ha osservato che alle contestazioni del ricorrente era stata data congrua e logica risposta, coerente con la documentazione sanitaria e con la situazione emersa in sede di visita, anche avuto riguardo al tempo trascorso dal sinistro e alla conseguente stabilizzazione del quadro clinico (cfr. pp. 7 e 8 della sentenza impugnata).

Il secondo e il terzo motivo di ricorso per cassazione sono pertanto inammissibili, in quanto essi, attraverso la critica alle valutazioni e conclusioni peritali recepite dalla sentenza impugnata, per un verso, tendono a suscitare dalla Corte di legittimita’ un accertamento di merito alternativo a quello compiuto dalla Corte di appello (e ad essa insindacabilmente riservato); per altro verso, nel censurare la motivazione con la quale lo stesso giudice del merito ha recepito le conclusioni peritali, si traducono nella surrettizia veicolazione di un vizio motivazionale non piu’ deducibile alla stregua del medesimo articolo 360 c.p.c., n. 5 (da ultimo, in termini, Cass. 02/03/2023, n. 6322).

4. Con il quarto motivo viene denunciata la “violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. (principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) e dell’articolo 113 (recte: 115) c.p.c. (…”il giudice deve porre a fondamento della decisione… i fatti non specificamente contestati”) circa la “personalizzazione” del danno”.

5. Il quarto motivo e’ strettamente connesso col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) quinto motivo, con il quale, ” sempre in relazione alla “personalizzazione” del danno”, viene denunciato “l’omesso esame delle circostanze rilevate dall’appellante al riguardo, fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.

Il ricorrente, pur riconoscendo la corretta applicazione, da parte della Corte di appello, dei riferimenti tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per il 2018 ai fini della liquidazione del danno (sebbene con riferimento ad un danno biologico indebitamente stimato nella ridotta misura del 12 per cento, anziche’ in quella del 30 per cento, che sarebbe risultata da una adeguata valutazione degli esiti di tutte le lesioni sofferte), si duole che il giudice del merito non abbia tenuto conto delle circostanze di fatto che avrebbero giustificato una personalizzazione del ristoro al fine di adeguarlo alla peculiarita’ del caso concreto e alle effettive condizioni del danneggiato.

Tali circostanze, che sarebbero state debitamente allegate nel giudizio di merito e non contestate dalle controparti, consisterebbero nel fatto che egli, in quanto vedovo e senza familiari conviventi, da un lato, sarebbe costretto a svolgere da solo le attivita’ domestiche, rese difficoltose dai postumi dei pregiudizi fisici conseguiti all’incidente; dall’altro lato, avrebbe avuto, dall’ipoacusia, “un’incidenza maggiore rispetto alla normalita’, stante la difficolta’ e la mancanza di prontezza a sentire i segnali audio dei mezzi di comunicazione con terzi (telefono, citofono), nonche’ il disagio relazionale che la suddetta mancanza di udito comporta” (p. 18 del ricorso).

5.1. Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, atteso che il ricorrente, pur prospettando una omessa pronuncia da parte del giudice del merito – e dunque, postulando che esso giudice fosse stato investito di una domanda autonomamente apprezzabile in ordine alla “personalizzazione” del danno -, non indica specificamente l’atto difensivo e/o il verbale di udienza nei quali i fatti posti a fondamento di tale domanda (di cui si afferma, tra l’altro, la non contestazione ad opera delle controparti) erano stati debitamente allegati, onde consentire a questa Corte la verifica della effettivita’ dell’allegazione, nonche’ della ritualita’ e tempestivita’ delle questioni prospettatevi.

Al contrario, i motivi in esame si limitano a dedurre, del tutto genericamente, che lo “lo stato di vedovanza e solitudine (era) stato ripetutamente evidenziato dal medesimo odierno ricorrente nei propri atti difensivi a sostegno della propria richiesta di “personalizzazione” del danno” (pp. 19 e 20 del ricorso).

Essi motivi sono dunque inammissibili, poiche’, non essendo il vizio di omessa pronuncia rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto puo’ esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilita’, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (in tal senso, recentemente, Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367).

5.2. Al di la’ del rilievo di inammissibilita’, per ragioni di completezza puo’ comunque osservarsi, ad abundantiam, che il quarto e il quinto motivo sarebbero stati anche infondati, avuto riguardo al consolidato principio – reiteratamente affermato da questa Corte – secondo il quale la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le Tabelle milanesi) puo’ essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa eta’ (quali, nella specie, le dedotte difficolta’ nel compimento delle quotidiane attivita’ domestiche o le difficolta’ relazionali conseguenti all’ipoacusia) non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27482; Cass. 11/11/2019, n. 28988; Cass. 04/03/2021, n. 5865).

6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell’articolo 91 c.p.c..

Il ricorrente deduce che l’ammontare dei compensi liquidatigli dalla sentenza impugnata a titolo di spese per il doppio grado di merito, concernenti il rapporto processuale intercorso con il convenuto soccombente, (OMISSIS) (pari ad Euro 4.700,00 al netto degli esborsi), sarebbe inferiore al limite minimo previsto nei parametri tabellari per la liquidazione dei compensi per la professione forense, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, aggiornati con il Decreto Ministeriale n. 37 del 2018, avuto riguardo al valore della controversia.

6.1. Questo motivo e’ fondato.

Avuto riguardo al criterio del decisum (Cass. 22/03/2022, n. 9237) – e tenuto conto, quindi, dello scaglione da Euro 26.001 a Euro 52.000, in base al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis – alla parte vittoriosa sarebbe spettato, per il primo grado, un compenso variabile da un minino di Euro 3.972 ad un massimo di Euro 13.402 (medio: Euro 7.254); per il secondo grado, un compenso variabile da un minimo di Euro 5.338 ad un massimo di Euro 17.707 (medio: Euro 9.515).

Secondo un orientamento ripetutamente espresso da questa Corte – a cui il Collegio intende dare continuita’ -, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non e’ soggetto a sindacato di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass.10/05/2019, n. 12537; Cass. 13/07/2021, n. 19989).

Nel caso di specie, la statuizione sulle spese del rapporto processuale tra il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS), emessa dalla Corte di appello, e’ illegittima perche’ non risulta giustificato lo scostamento al disotto del limite minimo liquidabile.

Il sesto motivo di ricorso deve dunque essere accolto.

7. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.

Poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo’ decidere la causa nel merito, statuendo che l’importo oggetto della condanna nelle spese processuali, emessa a carico di (OMISSIS) e in favore di (OMISSIS) con la sentenza impugnata, va liquidato nella misura di Euro 7.254,00 per il primo grado di giudizio e nella misura di Euro 9.515,00 per il grado di appello, ferma la somma gia’ liquidata nella predetta sentenza a titolo di esborsi, nonche’ gli accessori ivi pure riconosciuti.

Deve aggiungersi che da tali importi deve essere detratto quello di Euro 8.157,00 della cui corresponsione da parte della (OMISSIS) S.A. e’ stato dato debitamente atto in ricorso.

8. Avuto riguardo all’esito della controversia, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra il ricorrente e le parti controricorrenti, mentre non vi e’ luogo a provvedere su quelle relative ai rapporti processuali facenti capo alle parti restate intimate, che non hanno svolto difese in sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, statuisce che l’importo oggetto della condanna nelle spese processuali, emessa a carico di (OMISSIS) e in favore di (OMISSIS) con la sentenza impugnata, va liquidato nella misura di Euro 7.254,00 per il primo grado di giudizio e nella misura di Euro 9.515,00 per il grado di appello, ferma la somma gia’ liquidata nella predetta sentenza a titolo di esborsi nonche’ gli accessori ivi pure riconosciuti.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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