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in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sia gli altri soggetti (di norma il condominio) tenuti a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilita’ va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilita’ soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’articolo 1126 c.c..

 

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 28 settembre 2018, n. 23570

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9113/2014 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 6/12/2005 il tribunale di Salerno sezione distaccata di Montecorvino Rovella – ha accolto parzialmente la domanda proposta con citazione notificata il 7/8/1997 da (OMISSIS) che, quale proprietario di un terraneo in (OMISSIS), aveva convenuto (OMISSIS), proprietaria dell’appartamento e del terrazzo sovrastanti, per sentirla condannare all’effettuazione di opere per l’eliminazione di infiltrazioni e al pagamento di somme. In particolare il tribunale, in base a c.t.u., ha condannato la convenuta al pagamento all’attrice di Euro 1.491 per gli oneri da sostenere per eliminare i danni e di Euro 3.486,08 per le spese per l’eliminazione dei vizi; ha poi condannato la (OMISSIS) s.r.l., appaltatrice chiamata in causa e contumace, a rivalere ex articolo 1669 c.c., la convenuta; non ha pronunciato condanna, nei confronti degli altri chiamati in causa societa’ cooperativa Europa 92, quale committente, e ing. (OMISSIS), quale direttore dei lavori.

2. Con sentenza depositata il 18/2/2014 la corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti di tutte le controparti, sempre in contumacia della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore fallimentare.

2.1. A sostegno della propria decisione’, la corte d’appello ha considerato:

– che, essendo le infiltrazioni da ricollegare all’erronea realizzazione dei lavori per pendenze e altro, qualificabili quali difetti originari di progettazione o esecuzione dell’opera indebitamente tollerati dal proprietario, la responsabilita’ per i danni non fosse da ripartire ex articolo 1126 c.c., – riparto questo riferito alle sole riparazioni per vetusta’ – ma da attribuire esclusivamente al proprietario del lastrico a uso esclusivo ex articolo 2051 c.c.;

– che, quanto alla mancanza di statuizioni – pur richieste in primo grado – nei confronti della committente e del direttore dei lavori, avendo l’appellante denunciato con il pertinente motivo di appello un vizio di motivazione, e trattandosi invece di un’omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, quest’ultimo vizio non fosse stato invocato e non potesse essere rilevato d’ufficio dai giudici d’appello in assenza di motivo specifico, con la conseguente necessita’ di confermare la sentenza impugnata pur incorsa nel vizio.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), articolando due motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso (OMISSIS). Non hanno svolto difese la societa’ (OMISSIS) e l’ing. (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 1126 c.c., in quanto la sentenza della corte d’appello avrebbe trascurato che la ricorrente non aveva tollerato – appena avuta conoscenza delle cause e dei vizi originari gli stessi, avendo prontamente chiamato in causa i responsabili da individuarsi nella (OMISSIS) s.r.l., appaltatrice, nella (OMISSIS), committente, e nell’ing. (OMISSIS), direttore dei lavori.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “insufficiente e viziata motivazione circa la coerenza logico formale della sentenza impugnata in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ovvero nullita’ della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, in riferimento all’articolo 112 c.p.c.”.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Essi sono parzialmente fondati.

3.1. Il secondo motivo, in particolare, e’ inammissibile in relazione alla doglianza per vizio di motivazione. Trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata dopo l’11/9/2012, secondo l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo applicabile ratione temporis secondo la riformulazione della norma disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, il vizio motivazionale denunciabile e’ quello di “omesso esame circa un fatto decisivo” (e non la tipologia di vizio indicata dalla parte ricorrente); l’attuale testo presuppone la totale pretermissione nell’ambito della motivazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, oppure la “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, la “motivazione apparente”, il “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o la “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza della semplice “insufficienza” o di “contraddittorieta’” della motivazione e fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di,omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatofie; la giurisprudenza ha specificato che la possibilita’ di sollevare tali doglianze neppure sopravvive come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo articolo 360 c.p.c. (cfr. Cass. sez. U., 07/04/2014 n. 8053; Cass. n. 08/10/2014 n. 21257 e 06/07/2015 n. 13928).

3.2. Per il resto, i due motivi sono fondati. In particolare, in ordine al primo motivo, deve menzionarsi – al di la’ delle deduzioni in fatto inammissibili che esso in parte propone, e che potranno sottoporsi al giudice del rinvio – che il principio di diritto fatto proprio dalla sentenza impugnata, in applicazione dell’articolo 1126 c.c., e’ stato rivisto da questa corte a sezioni unite con la sentenza n. 9449 del 10/05/2016, a mente della quale in tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’articolo 2051 c.c., sia gli altri soggetti (di norma il condominio) tenuti a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilita’ va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilita’ soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’articolo 1126 c.c..

3.3. Ancor piu’ in particolare, pur se formulata in maniera poco chiara, e’ fondata la denuncia, contenuta nel secondo motivo, di violazione dell’articolo 112 c.p.c.; attraverso essa, la parte ricorrente ha lamentato che, argomentando “sul presupposto che il vizio di omessa motivazione (della sentenza del tribunale) vada tenuto “distinto dal vizio di omessa pronuncia” (p. 12 del ricorso), la corte territoriale abbia soffermato la sua attenzione sul dato letterale dell’atto di appello “senza valutare l’effettiva consistenza dell’eccezione prospettata” (p. 14), che avrebbe dovuto considerare “sotto il profilo contenutistico” della “volonta’” (p. 15) di ottenere la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva esaminato le posizioni della (OMISSIS) e dell’ing. (OMISSIS) ai fini della chiesta malleva “da qualsiasi responsabilita’ inerente i vizi originari del terrazzo” (p. 15).

3.3.1. Invero, dalla lettura del motivo di appello, ritualmente trascritto in ricorso, si evince con chiarezza che – pur sussistendo in alcuni brani espressioni quali “ha omesso… ogni motivazione relativa all’esclusione di responsabilita’ sia del direttore dei lavori che della societa’ committente” oppure “stante la declaratoria di fallimento della s.r.l. (OMISSIS), ha interesse…, a seguito del difetto di motivazione, ad accertare la responsabilita’ sia della societa’ committente che del direttore dei lavori” – il motivo stesso era chiaramente teso ad ottenere, da parte dei giudici d’appello, “la riforma… nonche’ l’accertamento della responsabilita’ dei fatti lamentati in danno sia dell’impresa committente che del direttore dei lavori”, all’uopo diffondendosi l’appellante sia su richiami fattuali (le risultanze di c.t.u.), sia sui principi giuridici in tema di responsabilita’ di dette figure.

3.3.2. In tale contesto, decidendo nel senso che il motivo di gravame “per come articolato,… perche’ incentrato sul vizio di omessa motivazione, non potesse trovare ingresso”, e ricusando di riqualificare la doglianza come “omessa pronuncia” in quanto asseritamente tale diverso vizio non sarebbe rilevabile d’ufficio in appello (p. 9 della sentenza), dando cioe’ rilievo a differenziazioni di categorie rilevanti per il giudizio di cassazione ma non – di per se’ – per il procedimento di appello, la corte locale ha effettivamente violato il proprio dovere di pronunciare sulla domanda. Cio’ posto, non e’ inopportuno richiamare che – pur trattando altri profili specifici non riferibili al presente caso – le sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017 hanno precisato: – che, anche dopo la riforma del 2012 (non applicabile alla presente controversia ratione temporis), l’appello e’ rimasto una revisio prioris instantiae e non si e’ di certo trasformato in un mezzo di impugnazione a critica vincolata,, per cui la corte d’appello svolge il ruolo di giudice di merito con tutti i poteri tipici di questi, non essendo invece il suo ruolo assimilabile a quello della corte di cassazione; – che la necessita’ di ampiezza e specificita’ delle doglianze e’ connessa alla motivazione resa dal giudice di primo grado, per cui – se la tesi della parte, come nel caso di specie, non e’ stata da questi vagliata – l’atto di appello puo’ anche limitarsi a riprendere, con i dovuti adattamenti, le linee difensive di primo grado; – che “gli esiti abortivi del processo” devono rimanere un’ipotesi residuale.

3.3.3. Attraverso la statuizione per cui “il motivo di gravame per come articolato,… perche’ incentrato sul vizio di omessa motivazione, non puo’ trovare ingresso” (nel senso, cioe’, che esso sarebbe inammissibile), “con la precisazione che il diverso vizio di omessa pronuncia non puo’ essere rilevato d’ufficio” (p. 9 della sentenza), la corte salernitana, omettendo in sostanza la pronuncia su motivo d’appello invece compiutamente argomentato con riferimento alle sue parti argomentativa e volitiva (v. sopra), e’ incorsa nel denunciato vizio, essendosi sollevata indebitamente dall’esaminare – sulla base di un argomento formalistico non adeguato al giudizio d’appello, impugnazione non a critica vincolata – la richiesta di riforma della sentenza del tribunale nella parte in cui non aveva affrontato le posizioni della (OMISSIS) e dell’ing. (OMISSIS) ai fini della chiesta malleva “da qualsiasi responsabilita’ inerente i vizi originari del terrazzo”.

4. In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata nei limiti di cui innanzi e con rinvio alla corte d’appello di Salerno che, in diversa sezione, provvedera’ a rinnovato esame attenendosi ai principi di diritto enunciati e pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla corte d’appello di Salerno, in diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.