la presunzione di responsabilità di cui all’artt. 1681 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore. In ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi.

Tribunale Bolzano, Sezione 1 civile Sentenza 30 marzo 2019, n. 323

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di BOLZANO – PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Covi,

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 481/2018 promossa da:

parte attrice:

(…), cod. fiscale (…), difesa e rappresentata dall’avv.proc.dom. Amiltore Arcuri di Bolzano, giusta procura di data 02.02.2018 depositata telematicamente;

e

parte convenuta:

(…) SpA AG (…), p. Iva (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in B., via (…), contumace;

in punto: azione di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1681 c.c.;

causa trattenuta in decisione all’udienza del 14/02/2019 sulle seguenti

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’attrice sig.ra (…) ha convenuto in giudizio la (…) SpA AG (…) SpA, per ottenere il risarcimento del danno subìto alla propria persona, quantificato in complessivi Euro 49.549,69, oltre accessori, a causa di un sinistro avvenuto in data 13.05.2015.

Ha esposto che in tale data essa, in compagnia dell’amica (…), viaggiava a bordo dell’autobus snodato linea 110, di proprietà di parte convenuta, quando lo stesso giungeva alla fermata di via R. n. 46 ed essa, nell’intento di scendere dal mezzo molto affollato, in prossimità dell’uscita centrale incrociava un ostacolo “inciampava – o rimaneva impigliata in qualcosa (un piede o la spallina di una zaino?)”, che la faceva rovinosamente cadere fuori dal mezzo di trasporto; ha dedotto che l’impatto con l’asfalto risultava di violenza tale da procurarle delle gravi lesioni, in particolare agli arti inferiori e ciò si ripercuoteva anche sul suo stile di vita, causando un calo del rendimento scolastico e successivamente lavorativo; sostiene la responsabilità della società di trasporti, adducendo la qualità di passeggera rivestita al momento del sinistro ed asserendo la responsabilità della (…) spa ai sensi dell’art. 1681 co. 1 c.c.

La convenuta (…) spa è rimasta contumace.

2. L’attrice invoca, quale titolo della dedotta responsabilità della convenuta società, il contratto di trasporto ex art. 1678 c.c. tra le stesse concluse, affermando che durante la discesa dal mezzo essa sarebbe inciampata in un ostacolo frapposto fra lei e l’uscita.

Posto che l’art. 1681 c.c. pone, in capo al vettore, una presunzione di colpa per i sinistri che colpiscano il viaggiatore, anche per tutte le attività preparatorie ed accessorie, quali quelle di imbarco e sbarco dal mezzo, è comunque necessario che sussista un nesso causale tra evento e danno

(cfr. ordinanza della Cassazione n. 9593 del 30.04.2011: “La presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 cod. civ. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita e la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro”).

L’onere di provare il nesso causale tra trasporto ed evento dannoso incombe al trasportato (Corte di Cassazione, sent. n. 249 del 10.01.2017).

Dalla stessa esposizione dei fatti riportata dall’attrice emerge, peraltro, che la rovinosa caduta della stessa è avvenuta indipendentemente dalla condotta del vettore ovvero del conducente dell’autobus.

La sig.ra (…) asserisce, invero, che “molte persone, nel tentativo di salire a bordo, si erano radunate davanti alla medesima porta di uscita.

Per quanto sopra, l’odierna attrice riceveva spintoni da ogni parte e, quindi, inciampava – o rimaneva impigliata in qualcosa (un piede o la spallina di uno zaino?) – in prossimità dell’uscita e rovinava in terra al di fuori del mezzo, procurandosi gravissime lesioni” (citazione, pag. 2).

Tale allegazione trae conferma da quanto dichiarato, nell’immediatezza dei fatti, dalla sig.ra (…) agli agenti di polizia municipale: “Giunta alla fermata davanti al bar M. di via (…) circa mi apprestavo a scendere dalla seconda porta dopo quella anteriore. Preciso che l’autobus era molto pieno di gente anche davanti all’uscita. Cercavo così di crearmi un varco tra le persone per scendere.

Così facendo rimanevo impigliata nella spallina di uno zaino tenuto e appoggiato a terra da una persona a me sconosciuta. Cadevo così a terra fuori dal bus… lo zaino in cui mi sono impigliata era di una ragazza in risalita all’interno del bus” (cfr. verbale del 18.06.2015, doc. 1).

Anche l’amica dell’attrice (verosimilmente (…), ma nel verbale manca il nome), sentita come persona informata sui fatti, ha avallato la dinamica: “mi trovavo a bordo dell’autobus SAS linea 110 ero salita con la mia compagna L. in p.zza (…) circa alle 13.30. Ricordo che l’autobus era uno snodato al centro. Giunte alla fermata del bar (…), con l’intenzione di scendere.

Ci trovavamo davanti all’uscita centrale.

Davanti all’uscita vi erano molte persone.

Io avevo davanti a me la mia amica.

Ricordo in particolare una ragazza con forse una borsa che ostruiva l’uscita.

Nel tentativo di scendere, la mia amica forse inciampava nella borsa e cadeva in malomodo a terra” (doc. 1).

Quindi, vi erano numerose persone che cercavano di salire a bordo dell’autobus e l’attrice, mentre cercava di scendere, è rimasta impigliata nello spallaccio dello zaino portato da una ragazza in risalita nell’autobus, rovinando a terra.

Tale dinamica dei fatti porta ad escludere il nesso causale con l’attività di trasporto eseguita dalla convenuta società, risp. dal conducente del mezzo, al quale nessun rimprovero può essere mosso.

L’elemento determinante del sinistro, invero, non risiede in una condotta del conducente, ma nell’aggancio fortuito tra l’attrice in discesa dal mezzo ed un oggetto portato da persona in salita sullo stesso, in relazione al quale nulla avrebbe potuto effettuare il conducente per evitare il danno.

Infatti il vettore non avrebbe di certo potuto impedire la presenza di ostacoli fra l’attrice e l’uscita centrale del mezzo di trasporto, anche in considerazione dell’elevato numero di persone presenti alla fermata dell’autobus al momento dell’infortunio; la presenza di persone e di ostacoli è un dato oggettivo del tutto estraneo alla sfera di controllo del vettore.

A conferma di ciò si richiama la sentenza n. 4482 del 25.02.2009 della la Corte di Cassazione:

“la presunzione di responsabilità di cui all’artt. 1681 cod. civ. a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore medesimo e l’attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto di un terzo viaggiatore. In ogni caso, gli obblighi del vettore vanno individuati tenuto conto anche del suo ragionevole affidamento sulla prudenza e sul senso di responsabilità da parte della vittima e dei terzi”.

L’attrice segnala, a fondamento della propria tesi, l’ordinanza n. 1106/2018 della Corte di Cassazione, resa l’8 gennaio 2018, che però non è punto applicabile al caso in esame.

L’ordinanza in questione si esprime in merito ad un investimento con esito mortale di un minore di anni quattro, che una volta disceso dal mezzo di trasporto, e dopo essere stato preso in braccio dalla madre, è caduto dalle braccia di quest’ultima, andando disgraziatamente a cadere sulla traiettoria di marcia dello scuolabus dal quale era disceso. Nel caso di specie non si è verificato alcun investimento dell’attrice, da parte dell’autobus, ma essa è inciampata in un ostacolo appartenente ad un soggetto terzo, cadendo poi a terra.

Per completezza si precisa che l’assunzione dei mezzi di prova orale offerti nulla poteva apportare alla cognizione dei fatti di causa, essendo il thema decidendum et probandum già definito alla luce delle allegazioni attoree, supportate dalla documentazione dimessa.

Alla luce di ciò deve escludersi la responsabilità del vettore a titolo di responsabilità ex art. 1681 c.c.

In conclusione, a causa della mancanza del nesso causale intercorrente fra l’evento di danno ed il comportamento del vettore, la domanda di risarcimento danni proposta dalla sig.ra L.S. va rigettata.

Nulla sulle spese, essendo la convenuta contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

respinge

le domande avanzate dall’attrice sig.ra (…) nei confronti della convenuta (…) SpA – AG – (…) SpA.

Così deciso in Bolzano il 28 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

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