Indice dei contenuti
Danno causato da cose in custodia comportamento idoneo ad interrompere il nesso causale
In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all’esposizione della merce all’interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade
Tribunale Pordenone, civile Sentenza 5 aprile 2018
Integrale
Risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
in persona del Giudice dr. Piero Leanza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1247/2014 di Ruolo Generale vertente
tra
(…), rappresentato e difeso, per procura alle liti a margine dell’atto di citazione dagli avv. GI.LI. e IL.GI. con domicilio eletto presso lo studio degli stessi;
– attore –
e
CONDOMINIO (…) – in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. ST.CO. e presso questi elettivamente domiciliato;
– convenuto –
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella motivazione della presente sentenza viene omessa la descrizione analitica dello svolgimento del processo e si procede all’esposizione concisa dei motivi della decisione, in aderenza al disposto del novellato art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
Con atto di citazione di data 18.3.2014 il sig. (…) conveniva in giudizio il Condominio (…) chiedendo – per i motivi specificamente indicati in citazione e qui da intendersi richiamati – condannarsi il suddetto Condominio alla corresponsione della somma di Euro 26.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’attore in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Si costituiva in giudizio il Condomino (…), contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo – per le motivazioni specificamente indicate in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamate – il rigetto delle domande attoree.
Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti, escussione dei testi ed esperimento di c.t.u. medico – legale, all’udienza del 15.12.2017 la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, previa concessione alle stesse dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è infondata e va pertanto respinta.
Risulta dagli atti che in data 24.12.2010 il sig. (…) cadeva riportando alcune lesioni meglio descritte in atti.
Deve tuttavia ritenersi che dall’istruttoria compiuta non sia emersa la prova certa della ricostruzione fattuale così come allegata da parte attrice.
Invero, secondo la prospettazione attorea, il sig. (…), proprietario di un appartamento sito all’interno del Condominio (…), cadeva improvvisamente percorrendo il vialetto condominiale, a causa della pavimentazione della rampa resa scivolosa dalla pioggia.
Siffatta ricostruzione non si può ritenere provata, in quanto le dichiarazioni dell’unico teste che avrebbe assistito al fatto, il sig. (…) (fratello dell’attore), non possono essere considerate attendibili.
Risulta dagli atti che il teste è stato sottoposto a procedimento penale ex art. 372 c.p. e riconosciuto colpevole del reato di falsa testimonianza con sentenza del Tribunale di Pordenone, non ancora passata in giudicato.
L’accertamento del giudice penale, nonostante non possa far stato nel presente giudizio civile, è tuttavia elemento utile ai fini della valutazione circa la scarsa attendibilità del teste, nonché elemento indiziario ex art. 116 2 comma c.p.c., unitamente alle altre emergenze istruttorie, in ordine all’accertamento del fatto.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, costituisce principio assolutamente pacifico in giurisprudenza che i verbali di prove espletate in altri giudizi civili, penali d amministrativi, costituiscono cd. ‘prove atipiche’ e prescindono dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse o parti diverse. In particolare, per quanto rileva nel caso di specie, il giudice civile può trarre elementi di giudizio dalle sentenze penali non irrevocabili, con riferimento alle risultanze dei mezzi di prova esperite e alle affermazioni di fatti in esse contenute (cfr., ex multis, Cass. 840/2015; Cass. 5440/2010; Cass.11555/2013; Cass. Sez. un.9040/2008; Cass. 18131/2004; Cass. 12422/2000; Cass. 8585/1999; Cass. 14766/2007, la quale osserva in motivazione “che il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio anche fra altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva”).
Dalla sentenza emerge, fra l’altro, l’esistenza di dichiarazioni di segno diametralmente opposto rese dal teste (…) nel giudizio, il quale ha affermato che il (…) non è caduto nel vialetto condominiale, ma nei pressi dell’entrata, e ha riferito che le borse della spesa di questi vennero recuperate nel mezzo della strada fuori dalla proprietà condominiale. Il (…) ha altresì dichiarato di avere subito dopo accolto il (…) nel proprio appartamento (circostanza confermata dagli altri testi nel processo penale, (…) e (…)), mentre il teste (…) nel presente giudizio ha offerto una ricostruzione del tutto diversa.
Nulla di più aggiungono in punto ricostruzione dell’evento le deposizioni degli altri testi escussi (sig. (…) e geom. (…)), vertenti sulla descrizione dei luoghi.
Per quanto sopra, da ritenersi assorbente, non può ritenersi provato che i fatti si siano svolti così come allegati dall’attore.
In ogni caso, anche a voler considerare veritiera la ricostruzione fattuale prospettata da parte attrice, si osserva quanto segue.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. n. 15761/2016).
Affinché sussista detta responsabilità è necessario che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha l’onere di provare l’esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode (nella specie il Condominio) spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa in custodia, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 2256/2017).
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 576/2008) secondo cui ai fini dell’apprezzamento della causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non).
E’ pacifico che il caso fortuito possa essere integrato anche “dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente” (Cassazione n. 2479/2018).
Condivisibile giurisprudenza sostiene altresì che “ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. n. 12895/2016). A maggior ragione nel caso di specie dove il sinistro subito dal ricorrente poteva essere evitato tenendo un comportamento ordinariamente cauto in considerazione nel periodo invernale delle intense nevicate e delle temperature particolarmente rigide” (Cass. 2256/2017).
In caso analogo a quello per cui è causa condivisibile giurisprudenza ha ritenuto che: “In tema di danno causato da cose in custodia, costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 cod. civ., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana (oggettivamente percepibile) destinata all’esposizione della merce all’interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell’evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode” (Cass. 993/2009).
Nel caso di specie il sig. (…) afferma di essere caduto nel vialetto del Condominio in cui risiedeva già da quattro mesi, sicché deve ritenersi che lo stesso fosse a conoscenza sia dello stato dei luoghi che della asserita “pericolosità” degli stessi in caso di precipitazioni piovose.
Il (…), pertanto, consapevole delle condizioni metereologiche e del contesto in cui si inseriva il vialetto e considerate le caratteristiche esteriori dello stesso (l’incidente si sarebbe verificato, secondo quanto allegato, in pieno giorno e con condizioni di visibilità ottimali), avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alla pavimentazione bagnata e prevedibilmente scivolosa.
Peraltro, il predette teste geom. (…), progettista e direttore dei lavori di costruzione del condominio, ha confermato di non aver riscontrato alcuna anomalia esecutiva nei lavori di costruzione del vialetto pedonale, precisando che nemmeno i tecnici del Comune di Annone Veneto hanno contestato alcunché al riguardo e che il dislivello nel vialetto “è stato realizzato per consentire lo scolo dell’acqua meteorica”.
Alla luce di quanto sopra, non sussisterebbe quindi comunque una responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo il D.M. n. 55 del 2014.
In applicazione dello stesso criterio, le spese di c.t.u., separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico dell’attore.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così provvede:
– Respinge la domanda attorea;
– Condanna il sig. (…) alla rifusione delle spese del presente procedimento, liquidate in Euro 4.835,00, oltre rimborso spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge;
– Pone le spese di c.t.u., separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Pordenone il 20 marzo 2018.
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.