Cessione del credito ed eccezioni opponibili dal debitore ceduto

il debitore ceduto puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validita’ del titolo costitutivo del credito e le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto. L’opponibilita’ invece e’ esclusa in presenza di fatti giuridici dipendenti anche dalla volonta’ del ceduto (ad esempio per risoluzione consensuale del contratto sottostante) quando il venir meno del rapporto e’ in qualche modo imputabile, in tutto o almeno in parte, al ceduto. L’opponibilita’, quindi, e’ sempre ammessa quando l’obbligo di pagamento del ceduto sia venuto meno per fatto imputabile al cedente, operando in tal caso la risoluzione, secondo le regole generali, con efficacia ex tunc, evidenziandosi che, nella specie, l’originario rapporto contrattuale, da cui e’ derivato il credito ceduto, e’ stato qualificato dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p. 5), senza che al riguardo siano state sollevate specifiche contestazioni, come “contratto di compravendita (di un sistema per la produzione di quaderni) a esecuzione istantanea.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14729

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1370-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL in persona del suo legale rappresentante p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2497/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata in data 11/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.p.a., deducendo di essere cessionaria, sulla base di un contratto di factoring intercorso con la (OMISSIS) S.r.l., dei crediti per fornitura di merce da quest’ultima gia’ vantati nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., come da fatture n. (OMISSIS), chiese al Tribunale di Milano, ed ottenne, l’emissione di un decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 299.520,00, oltre interessi di mora, nei confronti della (OMISSIS) S.r.l..

Avverso tale decreto l’ingiunta propose opposizione, sostenendo, per quanto ancora rileva in questa sede, l’inesistenza del preteso credito per inadempimento della cedente, la quale aveva omesso di consegnare i macchinari cui si riferivano le due fatture in questione ed aveva poi emesso due note di accredito a storno delle dette fatture.

L’opposta contesto’ la proposta opposizione.

Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 15 ottobre 2009 rigetto’ l’opposizione, confermo’ il d.i. opposto e condanno’ l’opponente alle spese di lite.

Avverso tale decisione propose appello la (OMISSIS) S.r.l..

Si costitui’ (OMISSIS) S.p.a., quale incorporante di (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 11 giugno 2015, accolse l’appello e, in riforma dell’impugnata sentenza, revoco’ il d.i. n. 21214/2007 emesso dal Tribunale di Milano in data 8 giugno 2007.

Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

(OMISSIS) S.p.a. (denominazione assunta da (OMISSIS) S.p.a.) ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato: “Omesso ed errato esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: le dichiarazioni rese dal debitore ceduto (OMISSIS) ed effetti sul rapporto sostanziale e processuale con il concessionario”, la ricorrente lamenta l’omesso o errato esame delle fatture depositate in sede di procedimento monitorio e del “riconoscimento incondizionato (contenuto nelle dichiarazioni di accettazione) della esistenza ed esigibilita’ dei crediti oggetto di cessione”. Deduce al riguardo che “il nucleo centrale dello sviluppo argomentativo della Corte (di merito) ruota intorno a due postulati: i crediti oggetto di cessione erano portati e documentati da fatture che riportavano la locuzione “fatture di acconto”; le dichiarazioni di accettazione da parte di (OMISSIS) erano relative alla sola cessione del suddetto credito”; sostiene che la tesi della predetta Corte non sarebbe “appagante” e “scont(erebbe) una omessa analisi del contenuto della documentazione prodotta dalla ricorrente” ed evidenzia che gli stessi documenti contabili conterrebbero “una descrizione causale che appare viceversa riferirsi ad una prestazione unitaria, autonoma e idonea a generare un credito immediatamente liquido ed esigibile” e che “la dichiarazione di accettazione non era limitata alla sola cessione, ma alla stessa esistenza ed esigibilita’ dei crediti oggetto di cessione (“relativi a forniture che abbiamo verificato, regolarmente eseguite”), cui conseguiva la collegata promessa di pagamento (“ci impegniamo pertanto a non sollevarvi alcuna eccezione in merito alla esigibilita’ e liquidita’ dei crediti”)”.

1.1. Il motivo e’ inammissibile.

L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nel caso all’esame ratione temporis, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

Nella specie la ricorrente non ha formulato le sue censure nel rispetto del paradigma legale di cui al novellato articolo 360 codice di rito, comma, n. 5 dell’specialmente in punto di decisivita’, evidenziandosi che il difetto dei requisiti richiesti dalla norma appena richiamata si traduce in una nuova e inammissibile, in questa sede, richiesta di rivalutazione dei fatti.

1.2. Con riferimento, in particolare, all’omesso esame delle dichiarazioni di accettazione della cessione, nelle quali sarebbe ricompresa una rinuncia a sollevare eccezioni in merito all’esigibilita’ e alla liquidita’ dei crediti in parola, la censura difetta di specificita’, in quanto la ricorrente, nell’indicare dove e quando avrebbe dedotto la relativa questione, riporta riferimenti relativi al primo grado e non al secondo grado di giudizio, sicche’ non e’ consentito comprendere se e in che termini il profilo di cui si duole sia effettivamente transitato nel giudizio di secondo grado e se sia stato effettivamente dibattuto.

Peraltro, per mera completezza, si evidenza che la doglianza e’, comunque, infondata in quanto l’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto e’ dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in se’ quale ricognizione tacita del debito ne’ tale valenza puo’ desumersi dal silenzio del debitore sulla natura del credito ceduto (Cass. 18/02/2016, n. 3184). Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita’, il debitore ceduto puo’ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validita’ del titolo costitutivo del credito e le eccezioni riguardanti l’esatto adempimento del negozio, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 17/01/2001, n. 575; Cass. 6/08/1999, n. 8485; v. pure Cass. 2/12/2016, n. 24657; Cass. 7/04/2009, n. 8373; Cass. 1/08/2003, n. 11719). L’opponibilita’ invece e’ esclusa in presenza di fatti giuridici dipendenti anche dalla volonta’ del ceduto (ad esempio per risoluzione consensuale del contratto sottostante) quando il venir meno del rapporto e’ in qualche modo imputabile, in tutto o almeno in parte, al ceduto (Cass. 10/05/2005, n. 9761; Cass. 25/02/2005, n. 4078; Cass. 16/04/1999, n. 3797; Cass. 7/04/1979, n. 1992). L’opponibilita’, quindi, e’ sempre ammessa quando l’obbligo di pagamento del ceduto sia venuto meno per fatto imputabile al cedente, operando in tal caso la risoluzione, secondo le regole generali, con efficacia ex tunc (arg. ex Cass. 28/02/2008, n. 5302), evidenziandosi che, nella specie, l’originario rapporto contrattuale, da cui e’ derivato il credito ceduto, e’ stato qualificato dalla Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p. 5), senza che al riguardo siano state sollevate specifiche contestazioni, come “contratto di compravendita (di un sistema per la produzione di quaderni) a esecuzione istantanea”.

1.3. Con riferimento, infine, al profilo del preteso omesso e/o errato esame delle fatture di cui si discute in causa, il cui valore probatorio, secondo la societa’ ricorrente, non sarebbe mai stato messo in dubbio (v. ricorso p. 10), si rileva che la Corte di merito ha tenuto debitamente conto, nella motivazione della sentenza impugnata, di tali fatture (v. sentenza impugnata p. 6) e che la stessa ricorrente (v. p. 3 del ricorso) rappresenta che esse, come prodotte in fase monitoria, sono state disconosciute gia’ nell’atto di opposizione a d.i. dal debitore ceduto proprio perche’, a differenza di quelle originariamente trasmesse a (OMISSIS) S.r.l., non riportavano la locuzione “d’acconto”.

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.