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nel giudizio di opposizione a DI, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629), salvo come confermato di recente dalla Corte di Cassazione 305/2016, quando ci si trovi dinanzi una delibera radicalmente nulla.
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Recupero credito nei confronti del condomino moroso
Tribunale Firenze, Sezione 2 civile Sentenza 6 giugno 2018, n. 1688
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del gop Liliana Anselmo ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. di R.G. 16865/2013 promossa da:
(…) S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante sig. (…), con sede in F. V. (F.), con il patrocinio dell’avv. Da.DE. come da delega in calce alla copia notificata del DI
Opponente
contro
CONDOMINIO di VIA (…), in persona dell’amministratore unico sig.ra (…), con il patrocinio dell’avv. Lu.Sa., come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Opposto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
La società (…) s.r.l. è proprietaria di varie unità immobiliari, sia ad uso commerciale che ad uso abitativo, poste nell’edificio condominiale in F. V. (F.), Via (…), ma omette il pagamento di ratei condominiali scaduti per l’importo complessivo di Euro 21.626,61, come risulta dal bilancio consuntivo della gestione ordinaria 1.8.2011/31.7.2012 e dal bilancio preventivo della gestione ordinaria 1.8.2012/31.7.2013.
Si fa presente che i detti bilanci sono stati approvati dall’assemblea condominiale con le delibere del 6.9.2012 e del 20.9.2012, comunicate rispettivamente alla società (…) l’11.9.2012 e il 21.9.2012 che non le ha mai impugnate.
Per la riscossione del credito, il Condominio di Via (…) ottiene dal Tribunale di Firenze Decreto ingiuntivo n. 3852 in data 18.6.2013, provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c., e lo notifica, unitamente all’atto di precetto il 24.7.2013, per il totale di Euro 24.153,02 al lordo IVA, alla società morosa. Dopo il rigetto della richiesta di parte opponente di sospendere la provvisoria esecutività del DI, viene richiesto dal Condominio il pignoramento presso la società (…) di (…) di tutte le somme di cui la soc. (…) è creditrice presso (…) per canoni di locazione; con ordinanza del 31.3.2014, il GE del Tribunale di Firenze assegna al Condominio la somma di Euro 23.411,88, ivi comprese le spese di esecuzione, oltre interessi e accessori tutti.
La soc. (…) S.r.l. ha proposto opposizione al DI sostenendo l’insussistenza del credito atteso che la stessa è proprietaria di porzioni immobiliari rispetto alle quali il costruttore dell’edificio, sig. (…), stabilì, inserendo una apposita clausola di riserva nei rispettivi atti di compravendita, l’esclusione dai conteggi delle spese condominiali, (“….. con precisazione che sono esclusi dal condominio dell’ascensore i quartieri al piano terreno sul retro e a destra; al piano primo sul davanti a destra e al piano secondo sul retro a destra del pozzo scale di destra guardando la facciata. Specificano ancora le parti che è escluso dal condominio il resede tergale e le rampe di accesso; e comunque tutte le aree scoperte i lastrici solari nonché le aree di sopraelevazione di cui il venditore conserva in piena proprietà il relativo diritto di sopraedificazione senza dover corrispondere alcuna eventuale indennità ai condomini. Sono pure svincolati dal regime condominiale tutti i locali al seminterrato e al piano terra, che il venditore si riserva in piena proprietà con espressa facoltà di alienarli a chiunque crederà opportuno, senza dover corrispondere indennità alcuna e specificando che non esiste alcuna loro limitazione d’uso purché non contrastante con i regolamenti di igiene e di polizia, e che quindi detti locali potranno essere adibiti ad attività commerciale, artigianale e industriale”). La società opponente ritiene la clausola di riserva del tutto legittima atta a derogare ai criteri stabiliti dall’art. 1123 primo comma c.c. (che, quale norma non inclusa tra quelle inderogabili dall’ultimo comma dell’art. 1138 c.c., consente alle convenzioni private di derogare ai criteri di legge per la ripartizione degli oneri condominiali).
IL Condominio di Via (….) si è costituito in giudizio si è opposto all’accoglimento della domanda osservando che parte opponente non ha mai impugnato le delibere condominiali sulla scorta delle quali il debito della soc. (…) è via via maturato, dovendo così il giudice dell’opposizione a DI emesso per la riscossione dei contributi condominiali limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari, senza poter sindacare in via incidentale la loro validità che deve invece essere valutata in sede di impugnativa della delibera stessa (Cass. S.U. n. 26629 del 2009). Inoltre ha rilevato che sin dagli anni ’80 la (…) non ha mai sollevato contestazioni, anche durante le assemblee, circa la sua inclusione nell’elenco dei condomini tra i quali sarebbero state ripartite le spese condominiali.
Con ordinanza del 26.11.2013 è stata rigettata l’istanza di sospensiva della provvisoria esecutività del DI; concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione con ordinanza del 10.11.2015; a seguito del tramutamento del giudice assegnatario alla Corte di Appello di Firenze, con Decreto del Presidente del Tribunale n. 85 del 2017 la causa è stata assegnata all’odierno giudice, che, previa discussione orale e assegnazione di termini per il deposito di note scritte, procede alla decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo viene confermato.
Questo giudice intende aderire all’orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte secondo il quale “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate” (Cass. 26629/09; 3354/16; 305/16; 4672/2017 Ced RV 643364 – 01; Cass. sez. VI – Sottosezione 2 ordinanza n. 3626 del 2018)).
Inoltre la stessa Suprema Corte ha chiarito (da Cass. n.19519 del 07/10/2005 in poi) che tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste nemmeno rapporto di pregiudizialità necessaria tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni “non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni”, sicché l’eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l’insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati; e considerato dall’altro, che l’eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all’accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera.
Infine è stato anche chiarito che nel giudizio di opposizione a DI, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629), salvo come confermato di recente dalla Corte di Cassazione 305/2016, quando ci si trovi dinanzi una delibera radicalmente nulla.
Questo giudice avrebbe potuto eventualmente accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale di approvazione delle spese oggetto di ingiunzione avesse perduto la sua efficacia, per esserne stata l’esecuzione sospesa dal giudice dell’impugnazione, ex art. 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Sez. 6 – 2, 24/03/2017, n. 7741; Cass. Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938).
Tanto meno può essere oggetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso sulla base di delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione, la questione della validità (o meno) della clausola di esclusione dalla partecipazione delle unità immobiliari di parte opponente alle spese condominiali, come sostenuto da parte opponente, poiché se si vuole controvertere intorno ad essa occorrerebbe accertare le modalità di formazione delle Tabelle Millesimali e della loro applicazione nel tempo e dunque “allargare” l’oggetto del thema decidendum.
Le spese processuali seguono la soccombenza; vengono liquidate tenendo conto della bassa difficoltà che la causa ha presentato – anche con riferimento alla fase interlocutoria della sospensione della provvisoria esecutività del DI – e viene applicato l’art. 4 comma 4 D.M. n. 55 del 2014, per assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta l’opposizione proposta dalla società (…) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3852/2013 emesso a favore del CONDOMINIO di Via (…), che viene confermato.
Le spese processuali sono poste a carico di parte opponente e sono liquidate in Euro 5.077,80 per compenso professionale, oltre spese vive se documentate, iva, cassa come per legge e rimborso forfetario del 15%.
Sentenza allegata a verbale.
Così deciso in Firenze il 6 giugno 2018.
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2018.