la deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, la concessione del decreto ingiuntivo. La riscossione dei contributi condominiali in base ad una deliberazione dell’assemblea di approvazione del relativo stato di ripartizione rientra tra le attribuzioni dell’amministratore (artt. 1130 e 1131 cod. civ.) il quale per ottenerne il pagamento può avvalersi del decreto ingiuntivo nell’interesse comune senza necessità di una preventiva autorizzazione dell’assemblea.
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Tribunale|Cosenza|Sezione 1|Civile|Sentenza|31 gennaio 2020| n. 208
Data udienza 31 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2371 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2014, pendente
TRA
GR.DE., rappresentata e difesa dall’avv. Ed.Ga. in virtù di procura a margine dell’atto di citazione;
– opponente –
E
CONDOMINIO F.LLI MO. (C.F. (…)), in persona dell’amministratore p.t. rappresentato e difeso dall’avv. Fr.Ta., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
– opposto –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 347/2014.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Gr.De. conveniva in giudizio il Condominio F.lli MO., in persona del suo amministratore pro tempore, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 27.2-4.3.2014, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore del predetto condominio, della somma di Euro 5.456,64 oltre interessi legali, nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
Deduceva che il credito in relazione al quale il Condominio aveva attivato il procedimento monitorio si riferiva, in parte, al saldo del bilancio chiuso al 31.12.2011 e, in parte, alla quota dei lavori straordinari di rifacimento del piazzale;
che la richiesta di pagamento non era supportata da idonea prova, in quanto il decreto ingiuntivo si fondava su documentazione unilaterale; deduceva che dal rendiconto consuntivo dell’anno 2008 risultava che la Gr. fosse creditrice nei confronti del condominio per un importo di Euro 2.474,88, al netto dei debiti detratti e che dal rendiconto consuntivo dell’anno 2009, alla data del 31 dicembre 2009, residuava un credito a favore dell’opponente pari ad Euro 1.807,18;
che, all’esito del computo delle spese relative all’esercizio 2010/2011, dal consuntivo 2011 risultava un credito dell’opponente verso il condominio pari ad Euro 807,18;
che la Gr. non aveva mai ricevuto alcuna convocazione dell’assemblea in cui erano stati approvati i consuntivi degli anni 2010/2011 né aveva ricevuto documentazione successiva alle delibere di approvazione;
che l’immobile di proprietà dei coniugi Gr.-Le., su cui gravavano gli oneri condominiali di cui al decreto ingiuntivo, era stato sottoposto ad esecuzione immobiliare nell’anno 2009, tanto che, a seguito della nomina del delegato alla vendita, la Gr. aveva rilasciato l’immobile trasferendosi a Cosenza;
che l’opponente aveva versato l’importo di Euro 400,00, da imputarsi a quota II semestre 2012 e quale “acconto sui lavori piazzale”, come dimostrato dalla ricevuta del 7.10.2012.
Chiedeva, quindi, che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il Condominio F.lli MO. il quale contestava la fondatezza dell’opposizione proposta da Gr.De., chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo.
Rilevava, in particolare, che l’amministratore poteva ottenere decreto ingiuntivo per il recupero delle quote condominiali in base al rendiconto annuale approvato dall’assemblea;
che erano state allegate le deliberazioni assembleari di approvazione dei vari bilanci dai quali era emersa l’esposizione debitoria di Gr.De. sia rispetto alle spese per la gestione ordinaria sia per le somme dovute per i lavori di rifacimento del piazzale condominiale;
che il documento contabile approvato dall’assemblea condominiale in data 22 agosto 2010 e relativo al consuntivo 2008 non era quello allegato al fascicolo di parte opponente, bensì quello allegato al fascicolo di parte opposta da cui risultava un debito, nei confronti del Condominio, pari ad Euro 1.683,12;
che la morosità maturata dalla Gr. era certificata all’esito di ogni esercizio finanziario, come da rendiconti regolarmente approvati dall’assemblea condominiale, fino a raggiungere la somma di Euro 3.290,64 al termine dell’esercizio 2011, a cui si doveva aggiungere l’importo di Euro 2.166,00 dovuto dall’opponente per i lavori di rifacimento del piazzale condominiale approvati nell’assemblea del 09.09.12.
Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletati gli incombenti di rito, la causa veniva istruita mediante prova testimoniale.
All’udienza del 21.10.2019, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all’art.190 c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
La presente controversia ha ad oggetto l’opposizione proposta da Gr.De. avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 27.2.2014, con cui è stato ingiunto all’opponente il pagamento, in favore del Condominio F.lli MO., della somma di Euro 5.456,64 oltre interessi legali, di cui Euro 3.290,64 a titolo di saldo al bilancio chiuso al 31.12.2011, Euro 866,40 quale I acconto quota lavori straordinari rifacimento piazzale, Euro 649,80 quale II acconto quota lavori straordinari rifacimento piazzale ed Euro 649,80 quale III acconto quota lavori straordinari rifacimento piazzale.
Occorre premettere che l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l’ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l’onere di provare l’esistenza del credito, mentre spetta, invece, all’opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Il giudice dell’opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l’emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell’attore opposto sulla base dell’intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Con particolare riferimento al caso di specie, la somma di Euro 5.456,64 richiesta con il decreto ingiuntivo opposto si riferisce a due distinte voci di credito relative al saldo per le spese di gestione ordinaria, come risultanti dal bilancio chiuso al 31.12.2011, quanto alla somma di Euro 3.290,64 ed alla quota posta a carico di Gr.De. per i lavori straordinari di rifacimento del piazzale, quanto all’importo di Euro 2.166,00.
Appare destituita di fondamento la contestazione sollevata dall’opponente e relativa alla mancanza di prova del credito del Condominio.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, la concessione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., n. 2729 del 9.12.2005). La riscossione dei contributi condominiali in base ad una deliberazione dell’assemblea di approvazione del relativo stato di ripartizione rientra tra le attribuzioni dell’amministratore (artt. 1130 e 1131 cod. civ.) il quale per ottenerne il pagamento può avvalersi del decreto ingiuntivo nell’interesse comune senza necessità di una preventiva autorizzazione dell’assemblea (cfr. Cass. Civ., n. 29 del 5.1.2000).
Ciò posto, nel caso di specie, il Condominio opposto ha allegato al fascicolo di parte della fase monitoria tutte le delibere dell’assemblea condominiale con le quali sono stati approvati i rendiconti ed i bilanci annuali, e dai quali risultano gli importi di cui Gr.De. è debitrice per quanto riguarda la gestione ordinaria, sia la delibera di approvazione dei lavori di rifacimento del piazzale condominiale, con successiva ripartizione della spesa tra i singoli condomini in base al valore delle rispettive proprietà.
In particolare, dal verbale dell’assemblea condominiale in data 22 agosto 2010 risulta l’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2008 da cui emerge un debito di Gr.De., pari ad Euro 1.683,12, laddove l’opponente ha allegato un documento del consuntivo 2008 diverso da quello effettivamente approvato dall’assemblea.
Sono state prodotte, poi, la delibera del 4.9.2011 recante l’approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2010, da cui risulta un debito dell’opponente, pari ad Euro 2.885,64 (comunicata a Gr.De. con lettera raccomandata a.r. del 23.11.2011), nonché la delibera de 9.9.2012 con cui è stato approvato il rendiconto consuntivo alla data del 31.12.2011 che evidenzia un debito dell’opponente pari ad Euro 3.290,64.
Con quest’ultima delibera, inoltre, sono stati approvati i lavori di rifacimento del piazzale condominiale,, per un importo complessivo di Euro 28.500,00 iva compresa, con allegata tabella di ripartizione della spesa tra i singoli condomini, da cui risulta un debito, a carico di Gr.De., di Euro 2.166,00 suddiviso in tre rate.
Il Condominio opposto ha dimostrato, altresì, la regolare convocazione di Gr.De. per le singole assemblee, nonché l’avvenuta comunicazione alla stessa delle varie delibere (ricevuta del 6.9.2011 comprovante la consegna di copia delle delibere del 22.8.2010 e del 4.9.2011 e avviso di ricevimento della raccomandata del 18.9.2012 comprovante la comunicazione della delibera del 9.9.2012).
Dall’esame di tali documenti emerge, pertanto, che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto dal Condominio sulla base di validi titoli, costituiti dalle delibere dell’assemblea condominiale con le quali sono stati approvati i rendiconti annuali di gestione e deliberati i lavori di rifacimento del piazzale condominiale, con ripartizione della spesa tra i condomini e determinazione dell’importo del contributo posto a carico di ciascun condomino.
La mancata impugnazione delle delibere dell’assemblea condominiale, nei termini previsti dall’art. 1137 c.c., comporta l’obbligatorietà delle stesse per tutti i condomini.
Nessun rilievo assume, poi, l’allegazione del decreto del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Cosenza del 3.4.2014, emesso nell’ambito della procedura esecutiva n. 141/2009, atteso che la sottoposizione dell’immobile di proprietà dei coniugi Gr.-Le. ad esecuzione immobiliare nell’anno 2009 non esclude che lo stesso, fino all’esito positivo della vendita, sia rimasto nella titolarità dei proprietari i quali, pertanto, sono rimasti soggetti all’obbligo di pagamento dei contributi condominiali.
Va, invece, rilevato che l’opponente ha allegato al proprio fascicolo la ricevuta datata 7.10.2012, recante timbro e sigla dell’amministratore del Condominio F.lli MO., comprovante il pagamento della somma di Euro 400,00, di cui Euro 229,00 quale quota I/II semestre 2012 ed Euro 171,00 quale acconto per i lavori sul piazzale.
La ricezione del suindicato pagamento non è stata contestata dal Condominio opposto e, recando l’espressa indicazione della causale di riferimento, appare imputabile al debito maturato da Gr.De. sia per le spese inerenti la gestione ordinaria condominiale sia per i lavori di rifacimento del piazzale, oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue che, per effetto del pagamento in questione, il credito residuo vantato dal Condominio F.lli MO. va ridotto alla somma di Euro 5.056,64, sicché il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione deve essere revocato, con contestuale condanna di Gr.De. al pagamento, in favore del Condominio F.lli MO., della residua somma di Euro 5.056,64 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda al soddisfo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto che il pagamento parziale, sia pure di modesto importo, risulta eseguito prima del deposito del ricorso monitorio, appaiono ravvisabili fondati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della fase monitoria e del presente giudizio nella misura di un terzo, ponendosi la restante parte – nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, in relazione allo scaglione di valore compreso tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00 – a carico della parte opponente soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 347/2014 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 27.2-4.3.2014 e condanna Gr.De. al pagamento, in favore del Condominio F.lli MO., della somma di Euro 5.056,64 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna l’opponente alla rifusione, in favore del Condominio opposto, delle spese della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione che, previa compensazione nella misura di un terzo, si liquidano in complessivi Euro 2.125,00, di cui Euro 80,00 per esborsi ed Euro 2.045,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza il 31 gennaio 2020.
Depositata in Cancelleria il 31 gennaio 2020.