In tema di condominio, la deliberazione dell’assemblea dei condomini deve ritenersi affetta da nullità in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza, oggetto, causa e forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione, ovvero non risultante dal verbale dell’assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta. È altresì nulla la delibera assembleare per impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione medesima. In applicazione dei principi sopra richiamati, non integra un’ipotesi di nullità il difetto di informazione inerente la regolare convocazione dell’adunanza, che determina la mera annullabilità della delibera.

Tribunale|Bergamo|Sezione 4|Civile|Sentenza|6 marzo 2023| n. 425

Data udienza 2 marzo 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bergamo

Sezione Quarta Civile

Il Tribunale, in persona del giudice Silvia Russo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4225/2021 R.G. promossa da: (…) (C.F. (…)) con il patrocinio dell’avv. (…) e con elezione di domicilio presso il suo studio in Merate, via (…), come da procura allegata all’atto di citazione;

ATTRICE

contro

(…) (C.F. (…)), in persona dell’amministratore pro tempore, con il patrocinio dell’avv. (…) e con elezione di domicilio presso il suo studio in Bergamo, via (…), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

All’udienza del 20 settembre 2022, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni nei termini di seguito riportati.

Parte attrice

“Voglia l’on. Tribunale di Bergamo adito, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, contrariis reiectis, così provvedere:

In via principale nel merito

a) per le ragioni di fatto e di diritto sopra riportate, accogliere la presente impugnativa e accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o invalidità delle delibere adottate dall’assemblea del “(…)” sito in Bergamo (BG) alla via (…), in persona dell’amministratore pro tempore, (…), pec: (…), con studio in Bergamo BG, alla via (…), in data 21 ottobre 2020, per quanto ampiamente argomentato in narrativa e qui integralmente richiamato, con ogni pronunzia conseguenziale;

b) Accertare e dichiarare la violazione dell’art. 66 delle disp. att. al c.c., perché l’attrice, per quanto provato, non è stata ritualmente convocata, violando il 3° comma, con riguardo i cinque giorni liberi prima della 1° convocazione;

c) Accertare e dichiarare la violazione del 14° comma dell’art. 1129 c.c., per non essere stato indicato analiticamente il compenso a pena di nullità della nomina stessa;

d) Accertare e dichiarare che il deliberato del 29.10.2019 è nullo e rilevabile d’ufficio dal Giudice, con riguardo la nomina dell’amministratore che non si è determinata per le dimissioni irrevocabili ed accertare e dichiarare che non è stato indicato il compenso e la lettera inoltrata dall’amministratore non ha valore, in quanto la revoca delle dimissioni, la nomina e il compenso non sono stati deliberati dall’assemblea ed accertare e dichiarare che gli importi indicati nel bilancio 2019/2020 per Euro 2.564,00, movimenti G137 e G138 non sono dovuti;

e) Accertare e dichiarare che il bilancio consuntivo 2018/2019 modificato dall’assemblea nelle ripartizioni, non è stato rielaborato correttamente, per quanto argomentato, per cui è errato e necessitava di una nuova deliberazione sia per l’erronea modifica operata sia per le dimissioni irrevocabili presentate;

f) Accertare e dichiarare la nullità, rilevabile d’ufficio dal Giudice, della delibera del 07.01.2019 che ha inciso sulla sfera economica dell’attrice, alla quale sono state addebitate spese sulla base dell’applicazione retroattiva dei millesimi dal 2008 al 2017;

g) Accertare e dichiarare la nullità, rilevabile d’ufficio, della delibera del 07/01/2019 per l’errore in cui è incorsa l’attrice nel non ricevere le corrette informazioni, al fine del voto consapevole;

h) Accertare e dichiarare la nullità, rilevabile d’ufficio, della delibera del 07.01.2019 perché non deliberata all’unanimità;

i) Accertare e dichiarare la nullità, rilevabile d’ufficio, della delibera del 07.01.2019 per l’assenza dei conteggi dovuti ai singoli condomini, nonostante l’espressa previsione assembleare;

j) Accertare e dichiarare che i saldi iniziali riportati dell’esercizio consuntivo 2019/2020 sono errati per l’erronea modifica operata dall’amministratore che non ha eseguito correttamente quanto deliberato, eliminando voci di spese dal bilancio;

k) Accertare e dichiarare che il preventivo 2020/2021 è errato, per quanto argomentato nei saldi e nei valori;

l) Accertare e dichiarare per quanto provato ed argomentato il forte interesse ad agire dell’attrice;

m) Accertare e dichiarare la mancata partecipazione all’incontro di mediazione e sanzionarla;

n) Per effetto, condannare il condominio “(…) ” in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento dei diritti, onorari e spese generali di giudizio e della mediazione obbligatoria, oltre Iva e Cpa e spese vive per le mediazioni pari a euro 48,80 e marche e contributi euro 545,00 come per legge, anche ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in base al nuovo tariffario;

o) Per l’effetto condannare il condominio “(…)” in persona dell’amministratore pro tempore, al pagamento dell’onorario sostenuto dall’attore per l’elaborazione dell’analisi affidata al dott. (…); In via accessoria e consequenziale

p) Accertare e dichiarare che il saldo iniziale riportato nel rendiconto 2019/2020 espressione del saldo finale dell’esercizio 2018/2019, contiene dati errati e viziati, come meglio descritto in narrativa, pertanto è nullo.

Con espressa riserva di meglio articolare, integrare, precisare e specificare, anche in relazione al comportamento processuale di controparte le svolte domande ed eccezioni nei tempi, modi e forme di legge.

In via istruttoria

Con riserva di articolare le richieste istruttorie dei mezzi di prova che eventualmente si rendessero necessari, anche in relazione al comportamento processuale di controparte, in sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. di cui sin da ora si fa espressa richiesta”. Parte convenuta

“Voglia il Tribunale di Bergamo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

– nel merito, respingere le domande tutte dell’attrice, perché infondate in fatto e in diritto;

– in via istruttoria, ammettersi le prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183 co, VI n. 2) CPC del 10.12.2021, con i testi ivi indicati, che qui si riepilogano:

– “vero che il giorno 9 ottobre 2020 ho provveduto alla lavorazione ed alla spedizione della lettera di convocazione dell’assemblea del Condominio “(…)” del 20/21 ottobre 2020, come dai documenti (allegati 2 – 4) che mi si rammostrano.”

Si indica a teste la signora (…), residente a Capizzone (BG), via (…);

– “vero che il giorno 21 ottobre 2020 ho atteso dalle ore 18 alle ore 18.30 presso l’Hotel “(…)” di via (…) l’arrivo di eventuali condomini prima di recarmi presso la (…), ove l’assemblea del Condominio “(…)”era stata spostata.”

Si indica a teste la dott.sa (…), residente a Bergamo, via (…);

– “vero che il giorno 27.11.2018, in apertura della assemblea del Condominio di (…) convocata per lo stesso giorno, informai i condomini ivi presenti dell’esito del ricorso cautelare promosso da alcuni condomini contro il condominio e respinto con ordinanza del dott. (…) del 22.11.2018 “.

Si indica a teste il rag. (…), con studio in Bergamo, via (…);

– con ristoro di tutte le spese e competenze di causa, comprese quelle della relazione tecnica del dott. (…) e quelle della mediazione”.

Svolgimento del processo

(…), in qualità di condomina del (…) di Bergamo, ha impugnato:

– tutte le delibere approvate dall’assemblea condominiale in data 21 ottobre 2020, deducendone a vario titolo la annullabilità;

– la delibera approvata dall’assemblea condominiale in data 7 gennaio 2019, avente ad oggetto la rideterminazione retroattiva dei saldi già approvati in relazione agli esercizi dal 2008 al 2017, deducendone la nullità per mancanza della unanimità necessaria per la modificazione dei criteri di riparto delle spese, oltre che per la insufficienza delle informazioni fornite dall’amministratore ai condomini sulla vicenda processuale all’origine del tema posto all’ordine del giorno.

Il (…) si è costituito depositando in data 11 ottobre 2021 la propria comparsa di risposta, con la quale ha chiesto il rigetto della impugnazione avversaria.

Senza svolgimento di attività istruttoria, all’udienza del 20 settembre 2022, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa, concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c., è passata in decisione.

Motivi della decisione

Il procuratore di parte attrice, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. ha dato atto della cessazione della materia del contendere con riferimento all’impugnazione della delibera con la quale, all’assemblea del 21 ottobre 2020, è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2019/2020 (punto 1 dell’ordine del giorno). L’assemblea condominiale ha infatti nuovamente approvato il suddetto consuntivo in data 1 dicembre 2021.

Ciò posto, il Tribunale fa rilevare che con riguardo alle delibere approvate dall’assemblea condominiale del 21 ottobre 2020 assume rilievo assorbente il tema della irregolarità della convocazione della assemblea stessa, sollevato dall’attrice nell’atto di citazione e potenzialmente idoneo a travolgere tutte le decisioni assunte in quel contesto. A questo proposito, è utile rammentare che:

– l’art. 66 disp. att. c.c. dispone che l’avviso di convocazione della assemblea deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione;

– la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l’annullabilità della delibera condominiale.

Nella fattispecie di causa, anche a prescindere dalle discrepanze presenti nelle allegazioni delle parti in ordine al contenuto della seconda convocazione inviata ai condomini da parte dell’amministratore, è dato pacifico che in tale seconda convocazione sia stato indicato quale sede della riunione un luogo diverso da quello presso il quale la riunione si è tenuta in concreto.

La modificazione del luogo e dell’orario dell’adunanza è stata comunicata dall’amministratore ai condomini mediante raccomandata a mano dello stesso 21 ottobre 2021, data fissata per l’adunanza in seconda convocazione. Nel caso della ricorrente, la comunicazione inerente alla modifica del luogo e dell’ora della assemblea del 21 ottobre 2020 è stata consegnata al portiere dello stabile di sua residenza e inoltrata via pec all’avv. (…), indicato come suo difensore.

Inoltre, secondo la tesi del Condominio, la condomina (…) avrebbe atteso presso l’Hotel (…) di Bergamo, via (…) (luogo originariamente indicato sulla convocazione), i condomini rimasti ignari della modificazione, per indirizzarli nel luogo corretto.

Le riferite emergenze processuali consentono di escludere che l’assemblea del 21 ottobre 2020, tenutasi presso la (…), sia stata regolarmente convocata. Ai fini del rispetto dell’art. 66 disp. att. c.c., non possono infatti ritenersi sufficienti, in quanto tardive e comunque inadeguate, le iniziative assunte dall’amministratore per avvisare i condomini lo stesso 21 ottobre 2021. Con riguardo in particolare alla posizione della ricorrente, per un verso, è incontestato che essa non ha ricevuto personalmente la raccomandata a mano del 21 ottobre 2020; per altro verso, non risulta che (…) abbia eletto domicilio presso l’indirizzo p.e.c. dell’avv. (…). Non è infine rilevante che uno dei condomini abbia atteso nel luogo originariamente indicato la ricorrente e tutti gli altri condomini intenzionati a partecipare all’assemblea e non raggiunti dalla comunicazione di modifica; non può infatti escludersi che il luogo originario della assemblea abbia influito sulla scelta di alcuni condomini di non partecipare, mentre la conoscenza tempestiva del luogo indicato in un secondo momento avrebbe potuto determinarli diversamente. D’altra parte, l’art. 66 disp. Att. c.c. stabilisce chiaramente il diritto dei condomini di ricevere con un anticipo di almeno cinque giorni la convocazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, mentre tale prescrizione nella fattispecie in discussione non è stata rispettata.

Pertanto, preso atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla delibera di cui al punto 1 dell’ordine del giorno della assemblea del 21 ottobre 2021, le restanti delibere approvate in tale data devono essere annullate, in mancanza di una regolare convocazione dell’adunanza.

Resta quindi da esaminare l’impugnazione della delibera approvata il 7 gennaio 2019, della quale l’attrice ha dedotto la nullità.

In proposito, si fa rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9839/2021, hanno chiarito che “sono nulle le delibere con cui, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’art. 1135, nn. 2) e 3), c.c. e che è sottratta al metodo maggioritario, mentre sono, invece, meramente annullabili le delibere aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di delibere assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, sicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c.”.

Più in generale “la deliberazione dell’assemblea dei condomini deve ritenersi affetta da nullità nei seguenti casi:

1) “Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali” (volontà della maggioranza; oggetto; causa; forma), tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione: è il caso, ad es., della deliberazione adottata senza la votazione dell’assemblea; o della deliberazione priva di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato nè determinabile; o della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica; o della deliberazione non risultante dal verbale dell’assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta.

2) “Impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in senso giuridico”, da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione”.

Con la delibera del 7 gennaio 2019, approvata a maggioranza e non all’unanimità, i condomini non hanno inteso modificare, per il futuro, i criteri di riparto delle spese, ma – secondo la stessa prospettazione attorea – hanno deciso di applicare, con riferimento agli esercizi dal 2008 al 2017, criteri di riparto diversi da quelli legali.

Conseguentemente, non viene in considerazione una ipotesi di nullità, ma di annullabilità della delibera.

Analogamente, in applicazione dei principi sopra richiamati, non integra un’ipotesi di nullità il difetto di informazione lamentato dall’attrice, il quale, anche secondo gli orientamenti precedenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 4806/2005), è un vizio che determina la mera annullabilità della delibera. Pertanto, poiché nella fattispecie di causa l’annullabilità non può essere utilmente fatta valere, essendo l’impugnazione stata proposta successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 1137 c.c., la domanda proposta dall’attrice con riferimento alla delibera del 7 gennaio 2019 deve essere rigettata.

Considerata la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite sono integralmente compensate fra di esse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla impugnazione della delibera di cui al punto 1 dell’ordine del giorno della assemblea del (…) del 21 ottobre 2020;

2) Annulla le restanti delibere approvate dall’assemblea del (…) in data 21 ottobre 2020;

3) Rigetta la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di nullità della delibera approvata dall’assembla del (…) in data 7 gennaio 2019.

4) Compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Bergamo il 2 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2023.

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