Circa la possibilità di qualificare un contraente come spedizioniere/vettore ai sensi dell’art. 1741 cc, è necessario provare la unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. In altri termini, occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l’obbligo dell’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente. Al fine di pervenire a tale conclusione occorre un’indagine da parte del giudice sul concreto intento negoziale delle parti, da desumere anche dal comportamento complessivo delle parti, facendo ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c.

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Tribunale|Firenze|Sezione 3|Civile|Sentenza|20 giugno 2022| n. 1888

Data udienza 20 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13007/2018 R.G. Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo-spedizione”

VERTENTE TRA

(…) S.p.A. rappresentata e difesa dall’avv. Al.Pa.

– Attrice/opponente –

E

(…) S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Al.To., Fa.To. e Lo.Ba.

– Convenuta/opposta –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 10.7.2018 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo in forza del quale intimò alla (…) S.p.A. di pagare alla (…) S.p.A. la somma di Euro 55.548,93, oltre interessi e spese.

Dedusse parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa creditoria, che la (…) S.p.A. la quale aveva acquisito dal Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi la commessa per la fornitura di mobili e arredi da destinarsi alla locale Ambasciata al Cairo, aveva chiesto alla (…) l’offerta contrattuale per la spedizione dei beni via mare a mezzo container.

Aggiunse di aver puntualmente adempiuto alle proprie obbligazioni di spedizioniere ma che, ciononostante, non aveva ricevuto alcun pagamento da parte della (…), ma solo promesse di adempimento.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la (…)

S.p.A. affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:

1) Insussistenza dei presupposti di legge per l’emissione del decreto ingiuntivo. Invero, il ricorso alla procedura monitoria, depositato il 29 Giugno 2018, ed il decreto ingiuntivo del 10 Luglio 2018 erano stati notificati ad essa opponente il 16 Luglio 2018, data alla quale però le fatture n. n. 10110550, 10110560 e 10109827, essendo datate 10-11 Maggio 2018 con pagamento a 60 giorni data fattura fine mese, non erano ancora esigibili in quanto il pagamento doveva avvenire entro il 31 Luglio 2018.

Analoghe considerazioni erano da svolgersi per le fatture n. n. (…) e (…), da pagarsi in tre rate al 30 Maggio, 30 Giugno e 30 Luglio 2018. Conseguentemente il decreto ingiuntivo, emesso in assenza dei presupposti di legge, doveva essere revocato con perdita di efficacia ex tunc.

2) Responsabilità vettoriale della (…) S.p.A. per il danneggiamento dei beni trasportati.

Premetteva parte opponente a tale riguardo che l’arredo oggetto della spedizione al Cairo rientrava in una commessa ben più ampia del valore di Euro 1.115.000 e riguardava dei mobili esclusivi realizzati a mano nella migliore tradizione manufatturiera italiana.

In particolare, si trattava della collezione “(…)”, particolarmente pregiata ed esposta nelle fiere più prestigiose del mondo.

Evidenziava, sotto tale profilo, che la (…) S.p.A. è erede dalla (…), storica fabbrica di mobili vincitrice di numerosi premi di design e realizzatrice, tra l’altro, degli arredi dei più importanti negozi di lusso in tutto il mondo.

Tanto precisato esponeva che nel Novembre 2017, a seguito della ricezione dell’offerta dalla (…) S.p.A. la (…) S.p.A. aveva conferito alla (…) l’incarico per il trasporto degli arredi dal magazzino indicato dalla stessa fino alla residenza dell’Ambasciatore al Cairo attraverso il porto di Alessandria d’Egitto e aveva corrisposto, altresì, la somma di Euro 24.639,00 a titolo di costi di assicurazione, sdoganamento e pratiche relative.

Aggiungeva che le fatture relative all’attività di trasporto pervenute tra fine Aprile e primi di Maggio del 2018 erano state quindi registrate in contabilità, con l’accordo che le stesse sarebbero state processate nelle date del 30 Maggio, 30 Giugno e 30 Luglio 2018, per un totale di Euro 55.548,93, somma poi oggetto di decreto ingiuntivo.

Tuttavia, l’addetto al controllo qualità della (…) S.p.A. (…), di stanza al Cairo, nel visionare la merce consegnata aveva riscontrato che alcuni articoli risultavano danneggiati, come dimostrato dal materiale fotografico allegato, imputando tali danni all’attività di trasporto poiché i relativi colli erano anch’essi deteriorati.

La (…) S.p.A. aveva pertanto denunciato immediatamente l’accaduto alla ricorrente e, pochi giorni dopo, aveva presentato apposito resoconto per attivare la pratica di ristoro assicurativo, valutando il danno materiale nella somma di circa Euro 25.300,00.

Lamentava che, tuttavia, la (…) non aveva corrisposto alcunché a titolo di risarcimento e precisava che il danno cagionato dal danneggiamento dei beni trasportati era ben più grave, atteso che l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, in ragione dei vizi riscontrati, aveva fatto valere la garanzia sulla difformità della merce pari al 5% della commessa, non corrispondendo alla (…) la complessiva somma di Euro 55.750,00, così che il danno complessivo ammontava ad Euro 81.050,00.

Deduceva che l’incarico affidato alla (…) S.p.A. sussumibile nella fattispecie del contratto di trasporto, comportava l’applicazione dell’art. 1693 c.c. che pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità per i danneggiamenti delle cose trasportate, salvo che riesca a provare una causa a lui non imputabile. L’inadempimento della (…) risultava ancor più grave tenuto conto che la (…) aveva corrisposto svariate migliaia di Euro per costi di assicurazione.

3) Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

In siffatto contesto, a fronte dell’inadempimento del vettore, legittimamente la (…) S.p.A. non aveva adempiuto la propria prestazione in quanto si era avvalsa dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c.

Il mancato pagamento dei danni cagionati a parte attrice aveva comportato una grave alterazione dell’equilibrio contrattuale, che aveva legittimato la stessa ad opporre l’eccezione d’inadempimento, ancora più fondata se si considera che era stato promosso un procedimento monitorio per un credito ancora in parte inesigibile.

4) Sussistenza di un danno all’immagine.

La (…) S.p.A. con la propria condotta aveva cagionato anche un danno d’immagine alla (…) S.p.A. in quanto, con la consegna di arredi parzialmente danneggiati, la ricorrente aveva integrato una grave lesione del decoro e della reputazione della (…), con conseguente discredito presso gli operatori del settore del lusso in tutto il mondo.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto inguntivo e, in via riconvenzionale la condanna della (…) S.p.A. al risarcimento del danno quantificato in Euro 25.501,07.

Chiedeva altresì la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. per aver agito in condizioni in cui il credito non era ancora esigibile.

Si costituiva la (…) S.p.A. la quale, contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e contestualmente spiegava domanda riconvenzionale perché venisse accertato l’inadempimento dell’opponente.

Evidenziava che la stessa parte attrice nell’esposizione dei fatti di causa aveva asserito che il trasporto e il corrispettivo comprendevano anche i costi per l’assicurazione e lo sdoganamento della merce, ma a ben vedere tali pattuizioni erano, per disposizione di legge e per normale prassi, tipiche del contratto di spedizione e sottolineava, altresì, a riprova del fatto che non si trattava di trasporto, che la (…) S.p.A. non aveva mai ricevuto richiesta di trasporto o aveva promesso di eseguire un trasporto ma che gli era stato solo richiesto di spedire gli arredi.

Del resto, continuava, la prestazione assicurativa e lo sdoganamento rientrano nel genus dei negozi giuridici e in species negli “atti giuridici” ex art. 1703 cc, prestazioni rientranti nello schema contrattuale del mandato di cui la spedizione costituisce una sottospecie, per cui in nessun caso poteva ritenersi concluso un contratto di trasporto.

Escludeva che la (…) fosse stata inadempiente alle obbligazioni assunte, evidenziando al riguardo che parte attrice aveva confuso il ruolo della opposta con quello dell’assicuratore, laddove, come risulta ancora dalla esposizione dei fatti in citazione, pretendeva che fosse la (…) ad “aprire” la pratica assicurativa e non l’assicuratore inglese (…) appositamente incaricato.

Quanto alla inesigibilità del credito al momento del ricorso alla procedura monitoria evidenziava che la (…), omettendo di pagare le fatture divenute esigibili, era decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 cc, rendendo esigibili anche le fatture non ancora scadute, senza considerare, altresì, che al momento della notifica del decreto tutte le fatture erano comunque giunte a scadenza, con la conseguenza che il decreto avrebbe dovuto essere confermato per la totalità della somma azionata.

Sosteneva, poi, in merito alla responsabilità vettoriale della (…), che l’opponente non aveva fornito nessuna prova documentale né deduttiva che potesse suffragare tale asserita responsabilità, essendosi parte opponente limitata a dare per accertato che si trattasse di contratto di trasporto nonostante che nelle fatture emesse si evincesse chiaramente che tutte le attività espletate dalla (…) rientravano nella fattispecie della spedizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell’opposizione.

La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 9.12.2021, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.

Preliminarmente, in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti per la valida emissione di un decreto ingiuntivo occorre ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di precisare che “l’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso – sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l’opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l’opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione” (Cass. n. 15224/ 2020; Cass. n. 6421/2003); con l’ulteriore precisazione che “l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l’eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di speseprocessuali” (Cass. n. 16767/2014; Cass. n. 15037/2005). Nel caso in esame, alcune fatture azionate in giudizio dalla (…) erano in ancora inesigibili al momento della emanazione del decreto ingiuntivo, tuttavia lo sono diventate nel corso del giudizio di opposizione: il che non può essere di per sé motivo per la revoca del decreto ingiuntivo.

Si aggiunga che la (…) S.p.A. non ha avanzato alcuna doglianza in ordine alle spese della procedura monitoria.

Tali considerazioni sono sufficienti per il rigetto del primo motivo di opposizione tendente alla revoca del decreto ingiuntivo per la insussistenza ab origine dei presupposti di legge per la sua emissione.

Tanti precisato, si osserva che il punto centrale della controversia è costituito dall’accertamento della responsabilità per danni della (…) che si risolve, concretamente, nello stabilire se il rapporto commerciale intercorrente tra le due società sia da qualificare come contratto di spedizione o trasporto. Parte attrice/opponente sostiene che la (…) deve essere ritenuta responsabile dei danneggiamenti occorsi a parte della merce trasportata, del danno all’immagine e del mancato incasso di una ulteriore cifra trattenuta dall’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a titolo di garanzia contro i danni alla merce consegnata.

Per fondare tale responsabilità occorre che vi sia una qualificazione della (…) come trasportatore o che ricorra, comunque, la figura dello spedizioniere/vettore di cui all’art. 1741 c.c. che comporta l’acquisizione dei medesimi obblighi del trasporto.

Nel contratto di trasporto il vettore, verso un corrispettivo, assume l’obbligo di trasportare le cose ricevute in consegna da un luogo ad un altro, e non esaurisce il suo compito se non avviene la consegna al destinatario, assumendo su di sé i rischi connessi al trasporto.

Diversa è la figura dello spedizioniere che opera come intermediario tra colui che ha necessità del trasporto e colui che effettua il trasporto, assumendo l’obbligo di concludere solo il contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

La responsabilità dello spedizioniere è diversa e molto più limitata rispetto a quella gravante sul vettore, e va ricondotta a quella più generale della responsabilità del mandato, di cui costituisce una specificazione, dove ai sensi dell’art. 1715 c.c. “In mancanza di patto contrario, il mandatario che agisce in proprio nome non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato…”.

Ai fini della configurabilità del trasporto occorre che vi sia una chiara assunzione da parte del vettore, nei confronti del mittente, dell’obbligo dell’adempimento e della responsabilità relativa (Cass. n. 13905/2005). Ma di tale inequivoca assunzione di responsabilità della (…) e della sua autodefinizione di “vettore” non vi è traccia negli atti di causa. E, diversamente da quanto afferma parte opponente, non può essere ritenuta tale la semplice menzione nell’offerta della (…) (doc. 3 fasc. parte opponente)

della dicitura “condizioni di trasporto”, in quanto alla pagina 2 dello stesso documento viene precisato: “(…) agisce esclusivamente quale spedizioniere ex artt. da 1737 a 1739 c.c. e in nessun caso assume responsabilità vettoriali”.

Anche a non voler considerare rilevante l’offerta della (…) in quanto documento proveniente dalla stessa parte – comunque accettato dalla opponente – in ogni caso, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, anche se il contratto di trasporto di cose è un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura essa documenta l’esistenza e il contenuto del contratto ed individua le parti di esso (Cass. n. 28282/2011).

Ebbene, se si esaminano le copie delle lettere di vettura (in inglese waybill) rilasciate dalla società di trasporti “(…)”, in riferimento alle fatture nn. (…) e (…) relative al trasporto via mare in cui è avvenuto il danneggiamento, la (…) viene indicata come spedizioniere (in inglese shipper), mentre il vettore è la stessa (…) che, quindi, assume la responsabilità del trasporto.

Ancora, si può aggiungere, come dati testuali, che la (…) nella propria intestazione societaria si qualifica come Compagnia di Spedizione (Forwarding Company), e che nella sezione “Spedizioni internazionali via mare” del sito internet ufficiale, afferma che in virtù delle “…consolidate relazioni con i vettori marittimi più affidabili ed efficienti, a spazi di carico garantiti nel tempo e a tariffe estremamente competitive, (…) riesce ad offrire servizi flessibili e competitivi…”, evidenziando che nelle tratte marittime si avvale di soggetti terzi che svolgono professionalmente trasporti via mare, assumendo in tali contesti solo la veste di spedizioniere.

Pertanto, sulla natura di spedizioniere della (…) S.p.A. non pare esservi dubbio.

Circa la possibilità di qualificare la posizione giuridica della (…) come spedizioniere/vettore ai sensi dell’art. 1741 cc, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell’affermare che è necessario provare la “…unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo…” (Cass. n. 14089/2014); in altri termini, “…occorre provare che il soggetto agente in guisa di spedizioniere abbia altresì assunto l’obbligo dell’esecuzione del trasporto con mezzi propri o altrui, e non soltanto quello di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio e per conto del committente.” (Cass. n. 15186/2004). Ora, al fine di pervenire a tale conclusione occorre un’indagine da parte del giudice sul concreto intento negoziale delle parti, da desumere anche dal comportamento complessivo delle parti, facendo ricorso ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c. (Cass. 7556/1997, nonché già citate Cass. nn. 14089/2014 e 15186/2004).

Al riguardo vi sono numerosi elementi di fatto e comportamentali che fanno propendere per una esclusione della responsabilità ex art. 1741 c.c. di parte convenuta.

In tutte le documentazioni allegate non risulta alcuna dichiarazione esplicita o implicita di assunzione di impegno a garantire il trasporto delle merci fino a destinazione.

Manca negli atti, in concreto, un unitario documento di trasporto o una promessa di trasporto per tutto il transito della merce.

Sono, invece, presenti tanti documenti di trasporto quanti sono i vari passaggi delle merci, anche via terra, in nessuno dei quali la (…) viene indicata come vettore o risulta proprietaria del mezzo di trasporto.

Risulta, altresì, provato dalle fatture allegate che anche lo stoccaggio della merce prima di essere trasferita, sia via mare che via terra, avveniva in depositi non di proprietà della (…) ma appositamente noleggiati, essendo indicate nelle fatture i rimborsi delle spese di nolo mai contestate da parte attrice.

Altro significato poteva assumere nella valutazione del concetto di unitarietà il fatto chi i magazzini di deposito erano di proprietà o, comunque, nella detenzione della opposta, dimostrando in tal caso un controllo logistico totale della spedizione che poteva far assumere allo spedizioniere una responsabilità più ampia.

Non può svolgere, poi, questa funzione di “unitarietà” il documento in cui è contenuta l’offerta della (…), già citato, costituendo lo stesso una elencazione di voci di spesa relative a singole prestazioni, dal quale non si evince alcun intento di garantire il trasporto e dove, oltre alla espressa dichiarazione di disconoscimento di responsabilità come vettore, si parla in più occasioni di spedizione.

Inoltre, il fatto che si sia stipulata apposita polizza assicurativa su richiesta della (…) S.p.A. dimostra l’intento della stessa a voler trasferire il rischio del trasporto ad un soggetto terzo, facendo propendere per la tesi che la stessa avesse contezza che dette responsabilità non ricorrevano nell’ambito di tale rapporto commerciale.

Pertanto, dato atto di quanto sopra, il contratto de quo deve essere qualificato, dunque, quale contratto tipico di spedizione ex art. 1737 cc, con conseguente assunzione da parte dello spedizioniere convenuto delle (sole) obbligazioni di cui all’art.1739 c.c. ed esclusione di ogni riferibilità al medesimo della responsabilità del vettore ex art. 1693 c.c..

A nulla rilevano le argomentazioni di diritto di parte attrice laddove intende ancorare la responsabilità della (…) all’obbligo di custodia del mandatario delle cose speditegli per conto del mandante e alla tutela del mandante nei confronti del vettore ai sensi dell’art. 1718 cc, poiché tale norma esula dal caso in esame avendo un’applicazione limitata “alle cose che siano state spedite ad esso mandatario nell’ambito di affare da lui concluso per conto del mandante, ovvero a cose per le quali abbia comunque la qualità di destinatario, in relazione a spedizione fattagli dal mandante per rendere possibile l’esecuzione del mandato, o da terzi per conto del mandante” (Cassazione n. 89/1978).

Né, d’altra parte, può essere invocato ai fini risarcitori dall’opponente/mandante – qualora il contratto fosse qualificato in termini di spedizione – il disposto di cui all’art. 1705 cc, che sicuramente facoltizza il mandate a sostituirsi allo spedizioniere per esercitare i diritti nei confronti del vettore, poiché tale facoltà di sostituzione trova il limite di cui al secondo comma della citata disposizione(esercizio dei soli diritti di credito). Al riguardo va evidenziato che tra i diritti ricompresi nell’art. 1705 c.c. non sono comprese le azioni di risarcimento dei danni inerenti a contratti stipulati dallo spedizioniere per dare esecuzione al mandato, in quanto data la sua natura di norma eccezionale e stante la limitazione ai “. diritti di credito derivanti dall’esercizio del mandato.”, non sarebbe possibile in base alla stessa esperire azioni risarcitorie nei confronti dei soggetti terzi contraenti con il mandatario (Cass. SS.UU. n. 24772/2008; successivamente, Cass. n. 12250/2019). In riferimento, poi, alla pretesa di parte attrice che sia la (…) S.p.A. onerata e legittimata a domandare l’indennità assicurativa, sul punto la giurisprudenza di legittimità è molto chiara nell’inquadrare la polizza assicurativa stipulata dallo spedizioniere nella fattispecie del contratto per conto di chi spetta ex art. 1891 cc, per cui, salvo patto contrario, l’unico soggetto che acquista la qualità di assicurato ed è legittimato/onerato ad attivare la polizza è il destinatario, dal momento che costui, in applicazione dell’art. 1510 cc, con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, diviene proprietario e assume su di se il rischio del perimento della cosa (Cass. n. 13377/2018; Cass. n. 8063/2008; Cass. n. 18514/2007).

Tra l’altro, dai documenti doganali risulta che la fornitura della merce era assistita dalla pattuizione DAP (Delivery at Place), che sta ad indicare che il venditore è responsabile della fornitura della merce, compresi i costi di trasporto, fino al luogo di destinazione presso l’acquirente, per cui in tal caso spettava all’opponente fare valere la garanzia assicurativa o chiamare in causa la compagnia di assicurazione.

In ogni caso, con la stipula dell’assicurazione con la (…), in atti, la (…) ha correttamente adempiuto alla propria prestazione, non sussistendo alcun obbligo in capo alla stessa circa l’apertura della pratica assicurativa. Quanto, infine, alla doglianza della (…) che contesta che sia dovuto alla (…) il rimborso delle spese doganali di cui alla fattura n. (…) in quanto costi che avrebbe dovuto sostenere lo spedizioniere, se ne deve rilevare la sua inammissibilità, in quanto tardivamente proposta solo con la memoria n. 1 ex art. 183 co VI c.p.c. e non con l’atto di citazione in opposizione. Escluso qualsiasi inadempimento da parte della (…) nell’esecuzione del contratto di spedizione, nessun risarcimento sarà dovuto alla (…) per i danni subìti alla merce durante il trasporto.

Tanto comporta il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale spiegata da parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a sensi del DM n. 55/2014, così come parzialmente modificato dal DM n. 37/2018, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra Euro 52.000,01 ed Euro 260.000 (importo ingiunto pari ad Euro 55.548,93, oltre interessi, cui va aggiunto il valore della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice per Euro 25.501,07) ed operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI c.p.c. ma non si è proceduto all’espletamento di alcuna attività probatoria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta l’opposizione proposta dalla (…) S.p.A. nei confronti della (…) S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo n. 3392/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data 10.7.2018, che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla (…) spa; condanna parte attrice alla rifusione, in favore della (…) S.p.A. delle spese processuali del presente giudizio di opposizione che si liquidano, complessivamente, in Euro 11.270 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Firenze il 20 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.

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Avv. Umberto Davide

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