La diffida ad adempiere è un modo di risoluzione del contratto per inadempimento alternativo alla proposizione della domanda giudiziale. La possibilità di produrre l’effetto risolutivo senza ricorrere al giudice è subordinata alla sussistenza dello stesso presupposto che potrebbe condurre all’accoglimento della domanda giudiziale, vale a dire l’inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Inoltre, la diffida ad adempiere deve contenere un elemento necessario, rappresentato dalla concessione alla controparte di un termine congruo per adempiere. In conclusione, l’inutile decorso del termine concesso comporta la risoluzione ipso iure del contratto.

Tribunale|Bolzano|Sezione 1|Civile|Sentenza|26 marzo 2020| n. 335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Alex Tameller pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 5385/2017 pendente tra:

CO.AU. (GIA CO.CO.) (c.f. (…)), con l’avv. ZO.AL.,

PARTE ATTRICE

DO. SOC. COOPERATIVA (C.F. (…)), con l’avv. KR.AL.,

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risoluzione del contratto e risarcimento dei danni

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Fatto pacifico e oggetto del processo

In data 29.04.2016 le parti sottoscrivevano un Contratto Servizio Logistico, in virtù del quale la convenuta (per brevità semplicemente Do.) si impegnava a concedere all’attrice (per brevità semplicemente Co.) l’uso degli spazi e dei locali di un immobile di sua proprietà. Tali locali avrebbero dovuto ospitare gli uffici di un incubatore d’imprese (c.d. HUB); tuttavia, al momento della conclusione del contratto, questa finalità era preclusa a causa della destinazione urbanistica dell’immobile che, all’epoca, era ad uso produttivo.

La Do. si impegnava quindi ad ottenere la modifica della destinazione ad uso terziario. Il relativo iter amministrativo non si concludeva nei tempi preventivati e ciò induceva le parti a convenire la sospensione del pagamento del canone. Sopravveniva poi la modifica del piano di attuazione della zona per insediamenti produttivi: forte di tale provvedimento, Do. sollecitava la ripresa del pagamento del corrispettivo da parte di Co., la quale si rifiutava in ragione della perdurante impossibilità di impiegare i locali ad uso ufficio. Do. azionava la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto.

A distanza di mesi, il Comune di Bolzano deliberava la modifica della destinazione urbanistica e Co., sul presupposto che il contratto esplicasse ancora i propri effetti, notificava formale diffida ad adempiere, senza però ottenere l’adempimento di Do., la quale si richiamava alla già intervenuta risoluzione. Con atto di citazione, Co. conviene in giudizio Do., al fine di ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento o l’accertamento dell’avvenuta risoluzione a seguito di diffida ad adempiere. L’attrice allega inoltre di aver subito un danno in conseguenza dell’inadempimento della controparte e chiede la condanna della controparte al pagamento del risarcimento, che quantifica in Euro 127.608,97.

Di contro, la società convenuta Do. contesta la ricostruzione dell’attrice e chiede il rigetto delle domande; in via riconvenzionale, chiede la condanna dell’attrice al pagamento delle somme che essa sostiene di aver anticipato su richiesta dell’attrice.

2. Il contratto servizio logistico: peculiarità e durata

All’epoca della conclusione del contratto, la destinazione urbanistica dell’immobile era ad uso produttivo, inidonea in quanto tale ad ospitare degli uffici. Le parti contraenti, consapevoli di tale ostacolo, stipulavano ciononostante il contratto. Di questa situazione vi è traccia nel contratto, nel quale sono presenti alcune clausole volte a regolamentare specificatamente questo aspetto: si tratta della lettera d) delle Premesse; dell’art. 3, 1 comma; dell’art. 8, 2 comma.

Dalle testimonianze emerge poi un confronto tra le parti su questo aspetto: in particolare la signora St.Be. e i signori Lu.Ca. e Cl.Ro. riportano che il legale rappresentante della Do., sig. Ro., aveva rassicurato parte attrice in merito ai tempi relativamente celeri di modificazione della destinazione urbanistica.

Proprio tale rassicurazione aveva probabilmente fatto si che la modifica di destinazione urbanistica non venisse dedotta in condizione del contratto e nemmeno che venisse previsto un termine entro il quale si sarebbe dovuto concludere positivamente l’iter amministrativo.

Inoltre, le parti convenivano che il contratto producesse immediatamente i propri effetti, prevedendo però una riduzione dell’importo che l’attrice avrebbe dovuto corrispondere quale canone mensile, in ragione dell’impossibilità di impiegare i locali ad uso ufficio. In pendenza del procedimento amministrativo e fino all’ottenimento del provvedimento concessorio, Co. si impegnava a corrispondere alla controparte l’importo mensile di Euro 2.950, oltre IVA, per avere la disponibilità immediata dei locali e poter quindi intraprendere alcuni lavori in vista dell’inizio dell’attività programmata.

Dal canto suo, Do. si impegnava a mettere a disposizione della controparte i locali e a portare avanti l’iter amministrativo necessario a ottenere il cambio di destinazione d’uso. Proprio in questa fase iniziale di svolgimento del rapporto contrattuale, Co. lamentava l’inadeguatezza dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento, chiedendo a Do. di attuare gli interventi necessari.

In conclusione, emerge come il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile da produttivo a terziario fosse una circostanza essenziale nel contesto del contratto, come dimostrano le clausole negoziali che si occupano di tale aspetto (cfr. art. 3, 1 comma e art. 8, 2 comma); in altri termini, costituiva un presupposto affinché il contratto potesse realizzare uno scambio economico utile e razionale.

L’utilizzabilità dei locali a uso ufficio appare quindi un elemento in grado di incidere sulla causa del contratto: il contratto può realizzare il proprio scopo concreto solamente se i locali dell’immobile in questione possono essere adibiti a uffici. La destinazione urbanistica assume quindi un ruolo preminente nel contesto dell’operazione negoziale, capace di influenzare l’efficacia del vincolo.

3. La sospensione consensuale degli effetti del contratto

In considerazione di ritardi burocratici non meglio specificati, la modifica della destinazione urbanistica non avviene entro i tempi stimati dalle parti. Queste ultime convengono allora di sospendere il pagamento del corrispettivo, come confermato da Do. nel messaggio di posta certificata del 25 ottobre 2016 (doc. 2, fascicolo di parte attrice).

Nel messaggio emerge come la sospensione sia stata oggetto di discussione tra le parti nella riunione del 17.10.2016; sia stata causata da “un ritardo degli apparati e della burocrazia provinciale” relativamente alla deliberazione della modifica di destinazione urbanistica.

Quanto alla durata, Do. afferma che “tale congelamento avrà forma fino alla ripresa dei lavori di preparazione interna che coordineremo reciprocamente”. In questo contesto il teste Ca. Luigi ha dichiarato che l’accordo di sospensione del pagamento era previsto fino all’agibilità del locale.

L’intento delle parti era dunque quello di sospendere la prestazione contrattuale di pagamento del canone fino a quando non vi sarebbe stata la certezza di poter fruire dei locali per lo scopo previsto.

Proprio il ruolo preminente riconosciuto alla necessità di ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile deve essere la chiave di lettura dell’ulteriore scambio avvenuto tra le parti a fine dell’anno 2016.

In particolare, con il messaggio email inviato il 05.12.2016, Do. chiedeva a Cooperative un incontro “per definire una soluzione condivisa al recesso contrattuale per il contratto logistico in Via (…)”. La mancata modifica della destinazione urbanistica dell’immobile veniva pertanto considerata dalle parti quale elemento in grado di determinare l’inutilità dell’operazione negoziale.

In particolare, l’atteggiamento di Do. esprime una presa d’atto dell’importanza della possibilità di adibire i locali ad uffici nel contesto dello svolgimento del rapporto negoziale; non aveva senso per Co. pagare il canone se i locali non potevano essere adibiti ad ufficio.

3.1 L’illegittimità della richiesta di pagamento di Do.

In questo contesto deve essere considerata la comunicazione di Do. avvenuta con posta certificata del 29.12.2016. Nel documento, la Do. comunica alla controparte l’avvenuta adozione della delibera della Giunta Provinciale (numero 1485 del 27.12.2016) con la quale è stato modificato il piano di attuazione. La modifica del piano di attuazione costituisce il necessario presupposto per richiedere al Comune di Bolzano il cambio di destinazione d’uso. La delibera adottata dalla Giunta provinciale consente dunque di procedere oltre nell’iter, ma non comporta l’ottenimento del risultato finale identificato nella possibilità legale di adibire i locali ad uso ufficio.

Ciononostante, Do. attribuisce un valore diverso all’adozione della delibera: nel messaggio di posta certificata si legge infatti che “a far data dal 28.12.2016 l’immobile è quindi nuovamente fruibile secondo i dettami concordati nell’accordo logistico del 20.04.2016. Il periodo di interruzione dei pagamenti concordato (chiamato congelamento) viene quindi meno a far data dall’atto di cui sopra”.

L’attrice non provvedeva a pagare la rata in ragione della mancata conclusione dell’iter di modifica della destinazione urbanistica che ancora precludeva l’impiego dei locali ad uso ufficio.

La convenuta intimava nuovamente il pagamento del corrispettivo il 24.01.2017 ed emetteva la fattura relativa alla rata di gennaio 2017. Successivamente, venivano emesse anche le fatture relative ai mesi di febbraio e marzo, fatture non pagate dall’attrice sempre sul presupposto della impossibilità di disporre dei locali nel senso e per lo scopo individuato nel contratto.

La comunicazione della convenuta del 28.12.2016 dev’essere considerata arbitraria. Il pagamento pattuito infatti era stato sospeso in considerazione della impossibilità di utilizzare i locali secondo quanto previsto nel contratto e l’adozione della delibera della Giunta provinciale non ha di certo modificato la situazione di fatto. L’adozione della delibera non può nemmeno essere valorizzata alla luce del tenore letterale della comunicazione del 25.10.2016, la quale fissa il termine della sospensione del pagamento “fino alla ripresa dei lavori di preparazione interna che coordineremo reciprocamente”.

La richiesta avanzata dalla Do. era pertanto priva di fondamento e non ha determinato alcun effetto relativamente alla sospensione del pagamento del prezzo, ovvero non è idonea a fa risorgere l’obbligo di pagamento in capo a Co.. Da ciò consegue che le fatture emesse dalla Do. per il periodo successivo (relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo) sono prive di giustificazione, perché nessun fatto è sopravvenuto a modificare la situazione posta alla base della decisione delle parti di sospendere il pagamento, con la conseguente perdurante efficacia e validità di quest’ultima determinazione negoziale.

In conclusione, Do. nulla poteva pretendere in termini di pagamento del corrispettivo da Co. fintantoché perdurava la pendenza del procedimento amministrativo, con la conseguenza per cui nessun inadempimento è ravvisabile in capo all’attrice.

3.2 La mancanza di inadempimento di Co. ha precluso la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa

Nel periodo ricompreso tra ottobre 2016 e aprile 2017, il rapporto tra le parti era regolato dall’accordo intervenuto nel corso della riunione del 17.10.2016, in base al quale le parti avevano convenuto la sospensione del pagamento del canone. Di conseguenza, le richieste di pagamento del prezzo da parte di Do. sono prive di fondamento e il comportamento inerte della Co. non ha determinato alcun inadempimento contrattuale.

Alla luce di quanto esposto, è illegittima e ingiustificata la pretesa della Do. di azionare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6 del contratto, contenuta nella comunicazione PEC del 14.04.2017. L’ultimo periodo dell’art. 6 prevede infatti che “in caso di mancato pagamento del corrispettivo per tre mesi consecutivi, Do. avrà facoltà di risolvere il presente contratto senza alcuna penale di cui all’art. 7”. Nel caso di specie, manca tuttavia l’inadempimento della controparte, con la conseguenza per cui la volontà manifestata dalla Do. di sciogliere il vincolo negoziale non ha prodotto alcun effetto in tal senso. Il contratto pertanto continuava a produrre i propri effetti, seppur attenuati.

4. L’ottenimento della concessione edilizia. La diffida ad adempiere e la conseguente risoluzione del contratto

In data 14.06.2017, il Comune di Bolzano rilasciava il provvedimento di concessione edilizia n. 266/2017, determinando la possibilità giuridica di impiegare i locali dell’immobile ad uso ufficio. Questa circostanza non veniva comunicata da Do. a Co. in ragione del convincimento di quest’ultima circa l’avvenuto scioglimento del contratto; convincimento che l’aveva altresì indotta a stipulare un altro contratto di servizio logistico, avente ad oggetto lo stesso immobile, con la Th. Soc. Coop. L’attrice allega infatti di avere avuto notizia del provvedimento di concessione solo in un secondo momento e non tramite la Do., circostanza peraltro non contestata dalla convenuta.

Con la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Bolzano è venuta meno la circostanza che impediva al contratto di produrre interamente i propri effetti. In considerazione della perdurante validità del contratto, la Do. avrebbe quindi potuto – e dovuto – mettere a disposizione della Co. l’immobile per consentire l’insediamento degli uffici. In data 12.10.2017, Co. notificava alla Do. formale diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., concedendo un termine di quindici giorni per mettere a disposizione dell’attrice i locali e per dare avvio all’intervento di adeguamento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento.

Il giorno successivo, Do. inviava all’attrice una comunicazione con la quale “respingeva” la diffida ad adempiere sul presupposto che il contratto fosse già stato risolto a seguito della comunicazione PEC del 14.04.2017, con la quale Do. aveva azionato la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 6 del contratto.

Il giudice accerta che il mancato adempimento di Do. entro il termine concesso ha comportato la risoluzione del contratto. Nel caso di specie sussistono i requisiti stabiliti dagli articoli 1454 e 1455 c.c. per l’operatività della diffida ad adempiere. La diffida ad adempiere è un modo di risoluzione del contratto per inadempimento alternativo alla proposizione della domanda giudiziale.

La possibilità di produrre l’effetto risolutivo senza ricorrere al giudice è subordinata alla sussistenza dello stesso presupposto che potrebbe condurre all’accoglimento della domanda giudiziale, vale a dire l’inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. Nel caso di specie l’inadempimento della Do. rispetto alla propria prestazione di mettere a disposizione della controparte i locali dell’immobile sito in via Giotto perdurava da mesi, con la conseguenza che è senz’altro di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.

Inoltre, la diffida ad adempiere deve contenere un elemento necessario, rappresentato dalla concessione alla controparte di un termine congruo per adempiere, sussistente nel caso di specie.

In conclusione, l’inutile decorso del termine concesso a Do. per adempiere ha comportato la risoluzione ipso iure del contratto.

Alla parte che ha subito un danno a causa dell’inadempimento della controparte spetta il risarcimento dello stesso ai sensi dell’art. 1453, 1 comma c.c.

5. Il risarcimento del danno

L’attrice afferma di aver patito un danno a causa dell’inadempimento contrattuale della convenuta, che si compone delle seguenti voci, tutte riconducibili al danno di natura patrimoniale e alla sfera del danno emergente:

1) canoni pagati dal 31.05.2016 fino alla decisione delle parti di sospendere la prestazione relativa al pagamento del prezzo (quattro mensilità, da maggio ad agosto 2016), per un totale di Euro 12.180,65.

Il giudice accerta il danno patito e la risarcibilità dello stesso. Non si tratta invero della restituzione degli importi corrispondenti ai canoni versati – che sarebbe preclusa ai sensi dell’art. 1458, 1 comma c.c. – bensì del danno patito in considerazione del pagamento “a vuoto” di tali importi, pagamento che è stato del resto ammesso dalla parte convenuta.

Nel caso di specie sussiste il pregiudizio economico lamentato dall’attrice, se si considera: che la stessa ha versato i canoni senza poter fruire totalmente della controprestazione; i canoni sono stati corrisposti perché, nel contesto di un rapporto che sarebbe dovuto durare 10 anni, l’attrice aveva comunque interesse ad avere la disponibilità dei locali per cominciare tutta una serie di lavori che avrebbero consentito l’utilizzo finale degli stessi quali ambienti ad uso ufficio; l’inadempimento finale della controparte ha privato definitivamente di ogni utilità quanto versato dall’attrice.

2) Sotto altro profilo, l’attrice allega poi tutta una serie di spese sostenute per rendere utilizzabili i locali dell’immobile, tra queste:

2a) Euro 4.537,00 oltre IVA, per l’acquisto e la posa in opera delle porte e dei relativi accessori, come da fattura n. 2182/2016;

2b) Euro 6.500,00, oltre IVA, per la realizzazione dei controsoffitti nei locali di proprietà della convenuta;

2c) Euro 26.785,00, oltre IVA, per l’esecuzione di lavori di cartongesso e pittura nei locali di proprietà della convenuta;

Tali voci di danno sono state confermate nell’istruttoria e sono risarcibili. Anzitutto la spesa è provata dai documenti allegati dalla parte attrice (doc. 17, 18, 19 del fascicolo di parte attrice) e da concordanti riscontri testimoniali (in particolare il sig. Gi.Ca.).

In ordine all’eccezione relativa alla mancata installazione delle porte sub 2a), tale circostanza non impedisce la sussistenza del danno: le porte e i relativi accessori infatti sono state acquistate per essere utilizzate nei locali della convenuta e il fatto che l’installazione sarebbe dovuta avvenire solo alla fine dei lavori è irrilevante.

Con riferimento alle voci 2b) e 2c) è irrilevante la circostanza che le prestazioni non siano state ultimate a causa della sospensione del cantiere, in quanto tali spese sono effettivamente state sostenute da Co. confidando nell’esecuzione del contratto e si presentano, quindi, come danno ingiusto, dipeso dal mancato adempimento di Do..

2d) Euro 19.698,00, oltre IVA, per l’acquisto e la posa in opera, nei locali di proprietà della convenuta, di pareti in policarbonato.

2e) Euro 35.786,40 per l’acquisto di mobili da ufficio, come da documenti allegati nel fascicolo di parte attrice.

Il giudice accerta la sussistenza delle voci di danno sub 2d) e 2e): tali materiali sono stati acquistati tramite la società di leasing Gr. s.r.l., come da fatture allegate nel fascicolo di parte attrice (doc. 20, 21, 22 e 23) e da concordanti riscontri testimoniali (sig. Gi.Ca. per 2d), signora Be. per 2d) e 2e), sig. Ca. per 2e)): l’attrice deduce di aver stipulato due contratti di noleggio a lungo termine, con riscatto finale, nei quali la penale stabilita per il recesso ammonta a un importo corrispondente al canone da pagare per il riscatto finale del bene, con la conseguenza per cui, in ambo i casi, ricade per intero su Co. il costo complessivo.

Con riferimento a entrambe le voci, stante la possibilità di riutilizzare o di rivendere i beni acquistati, il danno non sussiste per l’intero importo e può essere stimato nella misura della metà, per un totale di Euro 27.742,20 (9.849 + 17.893,2).

2f) Euro 840,00 per il trasporto dei detti mobili;

2g) Euro 1.410,00, oltre IVA, per spese di deposito dei mobili medesimi alla data del 31.10.2017;

Vanno risarcite anche le voci sub 2f) e 2g), come provate dai documenti 24 e 25 del fascicolo di parte attrice e dalla testimonianza del sig. Ca.. A tal proposito, va precisato che sono risarcibili unicamente i costi sostenuti fino alla data della risoluzione ipso iure del contratto, a seguito dell’inutile decorso del termine per adempiere. Le spese di epoca successiva si pongono infatti in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1227, 2 comma c.c., che impone al danneggiato di non aggravare il danno; pertanto per tale spese non è dovuto alcun risarcimento.

3) L’attrice allega poi di aver sostenuto dei costi per pubblicizzare l’iniziativa HUB, che quantifica come segue:

3a) 1 .500,00 Euro quale premio finale del concorso organizzato per la creazione del logo e per il lancio della futura attività di HUB;

3b) Euro 3.199,92, oltre IVA, per l’affitto di uno stand alla fiera (…);

3c) Euro 2.970,00, oltre IVA, per la produzione di materiale divulgativo da utilizzarsi nell’ambito della predetta fiera;

Il giudice accerta la sussistenza delle voci di danno sub 3a), 3b) e 3c) come provate dai documenti 26 e 27 del fascicolo di parte attrice e dalla testimonianza del sig. Ca. e della sig.ra Be. e ne afferma la risarcibilità. Tali spese sono state infatti sostenute al fine di pubblicizzare un’iniziativa la cui attuazione è stata resa impossibile dall’inadempimento della convenuta.

4) il costo del lavoro inutilmente prestato dai dipendenti dell’attrice in vista dell’avvio dell’attività di cui trattasi, quantificato dall’attrice in Euro 12.202,00.

Il giudice accerta la sussistenza del danno di cui alla voce sub

4) e la sua risarcibilità. La prova testimoniale dei signori sig. Gi.Ca., St.Be. e Lu.Ca. ha confermato le ore di lavoro impiegate dal proprio personale nella predisposizione del progetto in questione e gli importi indicati dall’attrice nel doc. 28, per un totale di Euro 12.202,00, paiono congrui.

In conclusione, l’ammontare del danno risarcibile ammonta a Euro 99.866,77.

5. La domanda riconvenzionale

Do. allega di aver anticipato l’importo di Euro 35.178,53,00 su richiesta di Co. e chiede, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice a pagare le spese anticipate.

La domanda è infondata.

In primo luogo, occorre rilevare come le spese cui fa riferimento Do. siano state sostenute al fine di rendere i locali dell’edificio adatti ad ambiente ufficio, come previsto anche dal contratto (cfr. Premesse, lettera d); art. 1; art. 3).

In secondo luogo, Do. non allega in base a che titolo avrebbe anticipato il suddetto importo su richiesta dell’attrice: non vi è infatti alcuna prova in ordine a un eventuale accordo tra le parti relativamente a tale anticipazione. Inoltre, non emerge se i lavori effettuati da Do. su richiesta dell’attrice avevano una loro utilità esclusivamente nel contesto del rapporto contrattuale con Co.. Do., infatti, ha stipulato nell’ottobre 2017 un contratto servizio logistico con altra ditta avente ad oggetto la medesima prestazione.

In definitiva, Do. non ha provato il proprio diritto al pagamento delle somme che afferma di aver anticipato per conto dell’attrice; né tali somme possono essere corrisposte a titolo di risarcimento del danno, perché alla convenuta non spetta alcun diritto in questo senso in considerazione del fatto che la risoluzione del contratto è dipesa totalmente dall’inadempimento di Do..

La domanda riconvenzionale va rigettata.

6. Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all’art. 91 c.p.c. Nel caso di specie, parte attrice è risultata totalmente vittoriosa nel merito, con conseguente obbligo per la controparte Do. di sostenere le spese di lite.

La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 52.000 – 260.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,

1. accerta che il contratto di servizio logistico d.d. 29.04.2016 si è risolto per inadempimento della convenuta Do. soc. coop. in conseguenza della diffida ad adempiere, notificata il 12.10.2017 dall’attrice Co.Au. (già Co.Co.);

2. condanna la convenuta a risarcire all’attrice l’importo di Euro 99.866,77, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale;

3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;

4. condanna convenuta a rimborsare all’attrice a titolo di spese di lite, Euro 13.430,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, Euro 835,47 per spese esenti, e successive occorrende.

Così deciso in Bolzano il 26 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.