nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., tale dovendosi, pero’, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficolta. Si esclude il diritto al rinvio dell’udienza disciplinare da parte dell’avvocato sottoposto al relativo procedimento allorche’ non provi che l’impedimento a parteciparvi sia stato determinato da forza maggiore; specificamente, in relazione alla natura dell’impedimento addotto nel caso in esame, nell’escludere che una lombosciatalgia anche acuta possa costituire impedimento assoluto a comparire.

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Corte di Cassazione|Sezione U|Civile|Sentenza|11 ottobre 2022| n. 29589

Data udienza 22 febbraio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sezione

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sezione

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22817/2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANZARO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 131/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 25/06/2021;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere LUCIO NAPOLITANO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS), instando in via cautelare per la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata, ricorre per cassazione in forza di tre motivi dinanzi alle Sezioni Unite della Corte avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) n. 131/2021, depositata il 25 giugno 2021, notificata all’interessato, che ha respinto il ricorso del (OMISSIS) avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Catanzaro, che aveva inflitto al professionista la sanzione disciplinare della radiazione dell’albo, avendo riconosciuto il (OMISSIS) responsabile dell’illecito disciplinare contestatogli, “per aver in qualita’ di difensore di fiducia nominato dal sig. (OMISSIS), al fine di procedere al giudiziale ristoro di un danno da questi patito per conseguenza di un occorso automobilistico avvenuto nell’agosto 2003, ricevuto in suo favore procura notarile all’incasso in forza della quale procedeva a riscuotere in via transattiva e senza averne prima notiziato il cliente ed acquisito la sua disponibilita’ ad una definizione transattiva (…) nell’inconsapevolezza del cliente, la complessiva somma di Euro 57.353,00 oltre spese legali, senza pero’ mai consegnargliela ne’ informandolo dell’avvenuto incasso ed anzi ogni qualvolta questi si recava presso il di lui studio ad informarsi sull’andamento della procedura, attribuiva il ritardo, nella definizione della lite, a scioperi o ferie di magistrati”.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, comma 1, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, chiedendo rigettarsi il ricorso.

Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa e’ stata decisa all’odierna camera di consiglio delle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 59, comma 1, lettera e), violazione dell’articolo 24 Cost., lesione del diritto alla difesa, nullita’ del procedimento, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare la decisione del CDD, che aveva disatteso Istanza di rinvio del professionista giustificata dalla presentazione di certificazione medica contenente la diagnosi di “lombosciatalgia acuta bil. paresteisca con difficolta’ alla deambulazione”, con cio’ violando il diritto del ricorrente a partecipare personalmente al procedimento quale previsto dalla L. n. 247 del 2012, articolo 59, comma 1, lettera e).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 247 del 2012, articolo 59, comma 1, lettera f), lamentando il difetto d’istruttoria che avrebbe dovuto comprovare l’esistenza di accordi riguardanti lo stesso cliente che aveva formulato l’esposto, il conducente del mezzo, tale (OMISSIS), che aveva causato l’infortunio del (OMISSIS), ed i parenti dell’investitore, titolari di agenzia assicurativa.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, eccesso di potere, manifesta contraddizione: violazione della L. n. 247 del 2012, articolo 65, comma 5, in relazione all’applicazione delle nuove norme sanzionatorie previste dal codice deontologico vigente; violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 247 del 2012, articolo 3, comma 3, e degli articoli 21, 22 e 30 del codice deontologico vigente; nonche’ eccesso di potere per manifesta illogicita’/sproporzione – sviamento di potere – disparita’ di trattamento – violazione dell’articolo 3 Cost..

4. Il primo motivo e’ infondato.

4.1. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di cui a Cass. SU, 3 novembre 2020, n. 24377, richiamata dalla decisione del CNF, secondo cui “(n)el giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell’udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell’articolo 420 ter c.p.p., tale dovendosi, pero’, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficolta’” (si vedano, anche, in senso conforme, Cass., SU, 19 novembre 2021, n. 35459; Cass., SU, 24 gennaio 2013, n. 1715, ed ancora Cass., SU, 24 febbraio 2015, n. 3670, che esclude il diritto al rinvio dell’udienza disciplinare da parte dell’avvocato sottoposto al relativo procedimento allorche’ non provi che l’impedimento a parteciparvi sia stato determinato da forza maggiore; specificamente, in relazione alla natura dell’impedimento addotto nel caso in esame, nell’escludere che una lombosciatalgia anche acuta possa costituire impedimento assoluto a comparire, si veda Cass., SU” 20 luglio 2012, n. 12608).

4.2. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, con accertamento di fatto congruamente motivato, la decisione impugnata ha escluso che la diagnosi riportata dalla certificazione medica prodotta dall’avv. (OMISSIS) di “lombosciatalgia acuta bil. paresteisca con difficolta’ alla deambulazione”, comportasse un impedimento di carattere assoluto a comparire.

Ne’ puo’ sostenersi che il fatto che l’essere stato analogo impedimento gia’ addotto e ritenuto in precedenza in primo grado dal CDD sufficiente a giustificare una prima richiesta di rinvio configuri circostanza di per se’ idonea a configurare un diritto al rinvio in ipotesi di reiterazione in tal senso di plurime richieste di differimento.

4.3. Quanto poi all’ulteriore doglianza con la quale il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa, relativa all’avere disatteso la decisione impugnata il motivo di gravame avverso la sentenza del CDD per la mancata comunicazione all’incolpato della seduta del 19 luglio 2018, rinviata al 27 luglio 2018, della quale ha avuto notizia solo al momento della notifica del provvedimento disciplinare, essa deve ritenersi inammissibile, risultando oggetto di censura la sola ratio espressa in relazione al fatto che non e’ prevista alcuna comunicazione all’incolpato dall’articolo 18 del vigente regolamento del CNF n. 2/14, ma non anche quella concorrente nella parte in cui la decisione del CNF in questa sede impugnata ha rilevato che “(I)a partecipazione dell’incolpato alla successiva fase dibattimentale e’ comprovata, peraltro, dalla istanza di rinvio, per cui non puo’ ritenersi leso in alcun modo il diritto di difesa”.

5. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta difetto d’istruttoria, e’ inammissibile.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (cfr., ex multis, Cass., SU, 8 novembre 2020, n. 24896; Cass., SU, 29 novembre 2018, n. 30868; Cass., SU, 2 dicembre 2016, n. 24647), essendo le decisioni del CNF in sede disciplinare impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 56 del R.D.l. n. 1578 del 1933 soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto cosi’ come la valutazione delle risultanze processuali esulano dal controllo di legittimita’ della Corte, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, cioe’ nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quella per il quale e’ stato conferito, circostanza che – con ogni evidenza – non ricorre nella fattispecie in esame.

6. Il terzo motivo, nel quale convergono diversi ordini di censure, e’ in parte infondato, in parte inammissibile.

6.1. Nessuna contraddittorieta’ intrinseca vizia la decisione in questa sede oggetto d’impugnazione, che ha ritenuto, sul presupposto della natura permanente dell’illecito in relazione alla natura degli obblighi informativi ed all’apprensione delle somme che avrebbero dovuto essere incassate per conto del cliente, l’applicabilita’ delle disposizioni del codice deontologico vigente, aggiungendo comunque che, in tema di prescrizione, stante la fonte legale del relativo regime, doveva trovare applicazione, essendo stato l’incarico professionale revocato al (OMISSIS) dal cliente nel 2012, la disciplina del R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 51.

6.2. Ne’ puo’ trovare ingresso, risultando in parte qua il motivo inammissibile, la doglianza riferita alla denunciata manifesta sproporzione tra la sanzione disciplinare inflitta della radiazione dall’albo ed il fatto oggetto del capo d’incolpazione, alla stregua del consolidato indirizzo espresso da questa Corte (tra le molte, oltre alla gia’ citata Cass., SU, n. 24896/20, cfr. C:ass., SU, 17 marzo 2017, n. 6967), secondo cui “nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della gravita’ del fatto e della condotta addebitata all’incolpato, rilevante ai fini della scelta della sanzione opportuna, ai sensi dell’articolo 22 del codice deontologico forense, e’ rimesso all’Ordine professionale, ed il controllo di legittimita’ sull’applicazione di tale norma non consente alla corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione irrogata, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, che attiene non alla congruita’ della motivazione, ma all’individuazione del precetto e rileva, quindi, ex articolo 360 c.p.c., n. 3”.

7. Va dato atto, infine, che il ricorrente, ha sollevato, in subordine, in modo del tutto generico, questione di legittimita’ costituzionale della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 59, “nella parte in cui non prevede una notifica della data delle udienze/sedute disciplinari”.

7.1. Sul punto, oltre a richiamare quanto gia’ sopra osservato sub par. 4.3., deve ritenersi la questione cosi’ come proposta comunque inammissibile, contenendo la stessa soltanto la generica deduzione dell’illegittimita’ costituzionale della norma citata e non anche l’indicazione delle ragioni di contrasto con la disposizione costituzionale individuata, nella specie, l’articolo 24 Cost., (cfr. Cass. sez. 3, ord. 26 novembre 2019, n. 30378; Cass. sez. 1, 13 maggio 2005, n. 10123).

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, cio’ comportando l’assorbimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dal ricorrente in via cautelare.

9. Nulla e’ a statuirsi sulle spese del giudizio di legittimita’, essendo le controparti rimaste intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.