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l’assicuratore che agisce in surroga nei diritti dell’assicurato/danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioe’, della quota riferibile all’eventuale concorso di colpa dell’infortunato, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non puo’ mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno.
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 5 agosto 2010, n. 18181
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. SA. GI. PA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso gli uffici dell’AVVOCATURA CENTRALE INPS, rappresentata e difesa dagli avvocati NARDI MANLIO e TRIOLO VINCENZO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
e contro
AS. FGVS, RE. RI. , NU. CE. (OMESSO), LL. NA. IN LCA S.P.A. (OMESSO), IN. FGVS, CE. RO. ;
– intimati –
sul ricorso 7143-2006 proposto da:
NU. CE. , CE. RO. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato DE BONIS MASSIMO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– ricorrenti –
contro
LL. NA. IN LCA S.P.A., in persona del Commissario Liquidatore Avv. NI. CA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente –
e contro
IN. FGVS, CO. S.P.A. FGVS, INPS, AS. FGVS, RE. RI. ;
– intimati –
avverso la sentenza n. 449/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 19/11/2004, depositata il 01/02/2005 R.G.N. 374/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato VINCENZO TRIOLO;
udito l’Avvocato PROVVIDENZA ORNELLA PISA (per delega dell’Avv. MATTEO MUNGARI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 dicembre 2000 il Tribunale di Roma, pronunziando sulla domanda di risarcimento proposta da Nu.Ce. e da Ce.Ro. per il ristoro dei danni da essi subiti in un incidente stradale avvenuto il (OMESSO), allorche’, in (OMESSO), erano stati investiti dalla autovettura di Re.Ri. , domanda avanzata nei confronti di quest’ultimo, di Ll. Na. s.p.a. in l.c.a., del Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada, e di As. , quale impresa da questo designata, nonche’ sulla domanda proposta dall’INPS, che era intervenuto in giudizio al fine di ottenere il rimborso di lire 4.923.668, erogate al Ce. a titolo di indennita’ di malattia, cosi’ provvedeva: in applicazione dell’articolo 2054 cod. civ., comma 2, condannava i convenuti a pagare alla Nu. la somma di lire 31.984.569, e al Ce. quella di lire 1.476.500, corrispondendo all’Inps la somma di lire 2.380.000, a parziale rimborso delle somme erogate a quest’ultimo dall’Istituto. Proponevano appello la Nu. e il Ce. , chiedendo che la sentenza impugnata venisse riformata con l’affermazione della esclusiva responsabilita’ del Re. nella causazione del sinistro. L’Inps, a sua volta, spiegava appello incidentale, chiedendo che, previa declaratoria della esclusiva responsabilita’ del Re. , lo stesso venisse condannato, in solido con Ll. Na. s.p.a., con As. e col Fondo di Garanzie per le Vittime della Strada al pagamento della somma di euro 2.452,86 (pari a lire 4.923.668), e cioe’ dell’intero importo erogato al Ce. per indennita’ di malattia.
La Corte d’appello di Roma, in data 1 febbraio 2005, in parziale riforma della impugnata sentenza, condannava: a) Re.Ri. , Ll. Na. s.p.a. in l.c.a., e per essa As. s.p.a., in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento del danno morale la somma di euro 5.506,22 a Nu.Ce. , e la somma di euro 663,91 a Ce.Ro. , b) l’Inps a restituire la somma di euro 1.229,00 a Ll. Na. s.p.a. in l.c.a., e per essa ad As. s.p.a., specificando che la stessa doveva essere corrisposta al Re. Ri. .
Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione l’Inps, articolando due motivi e notificando l’atto a Nu.Ce. , Ce.Ro. , Ll. Na. in l.c.a., As. F.G.V.S., I.N.A. F.G.V.S. e Re. Ri. .
Resistono con due distinti controricorsi Nu.Ce. e Ce.Ro. , nonche’ Ll. Na. s.p.a. in l.c.a., mentre nessuna attivita’ difensiva hanno svolto gli altri intimati.
Nu.Ce. e Ce.Ro. hanno altresi’ proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’articolo 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti dall’Inps e da Nu. Ce. e da Ce.Ro. avverso la stessa sentenza.
1.1 Col primo motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 cod. proc. civ., nonche’ insufficienza e contraddittorieta della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello disconosciuto il diritto di surroga esercitato dall’Inps, al fine di ottenere dai civilmente responsabili del sinistro il rimborso della somma di euro 2.542,86, erogata a Ce. Ro. a titolo di indennita’ di malattia. Deduce che il Ce. aveva contestato il diritto di surroga con riferimento al solo danno biologico, di modo che la Corte d’appello, negandolo in relazione al danno patrimoniale sofferto dall’assistito, aveva statuito ultra petitum. Aggiunge che il giudice d’appello lo aveva condannato alla restituzione alla Ll. Na. in l.c.a. (e per essa all’ As. ), della somma di euro 1.229,00, benche’ l’Istituto non avesse affatto ottenuto il pagamento dell’indicato importo, in esecuzione della decisione di primo grado, dalle predette compagnie assicuratrici, e, soprattutto, benche’ le stesse non avessero avanzato alcuna domanda di ripetizione della somma.
1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1916 cod. civ. e Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 28, nonche’ insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione su un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Deduce che il suo appello incidentale era volto a ottenere una corretta imputazione del proprio diritto di surroga, essendo lo stesso indirizzato a conseguire dai civilmente responsabili il ristoro del pregiudizio subito con l’erogazione dell’indennita’ di malattia all’assistito la cui capacita’ lavorativa generica era stata lesa dall’incidente.
Dalle motivate conclusioni del consulente tecnico, puntualmente recepite e fatte proprie dal giudice di seconde cure, si evinceva infatti che il Ce. , per effetto dell’incidente, era stato impossibilitato a svolgere attivita’ lavorativa nell’arco temporale di cinquanta giorni (20, per inabilita’ temporanea assoluta, e 30 per inabilita’ temporanea parziale). Ora, costituiva dato di fatto li acclarato che l’infortunato aveva evitato il corrispondente danno patrimoniale per essere stato assistito dall’Inps, con l’erogazione della indennita’ di malattia, di modo che non aveva alcun senso l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il diritto di surroga non puo’ essere esercitato in relazione al danno biologico.
In definitiva non poteva essere disconosciuto il diritto dell’Inps di ottenere dai civilmente responsabili il ristoro del danno patrimoniale subito con l’erogazione all’assistito dell’indennita’ di malattia – pari a euro 2.542,86, oltre rivalutazione e interessi – in applicazione del principio indennitario, che e’ volto ad evitare che l’infortunato consegua un doppio indennizzo, ovvero che l’autore del sinistro (ed eventualmente la sua compagnia assicuratrice), tragga vantaggio dall’esistenza dell’assicurazione sociale, scaricando sulla collettivita’ i costi del suo agire illecito.
2 Nu.Ce. e Ce.Ro. evidenziano in controricorso che nessuna domanda era stata proposta in primo grado dall’Istituto nei confronti del Ce. , ma esclusivamente, e correttamente, nei confronti dei responsabili civili, agendo l’Inps per il recupero di somme corrispondenti a danni che l’assicurato non aveva potuto pretendere, in quanto evitati grazie all’intervento dell’Istituto medesimo.
2.1 Col primo motivo del ricorso incidentale lamentano poi violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2043, 2054, 2056, 1226, 1227 cod. civ., articoli 40 e 41 cod. pen., nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, articoli 102 e 134 (e cioe’ del Codice della Strada vigente all’epoca dei fatti), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. Evidenziano che il giudice di merito aveva affermato la pari responsabilita’ del conducente e dei pedoni nella causazione dell’incidente, in ragione del fatto che entrambe le parti avevano violato specifiche norme del codice della strada nonche’ le generali regole di prudenza. A ben vedere, il ragionamento dei giudici di merito era viziato dall’errore prospettico che, nella fattispecie, si versasse in un’ipotesi di pari responsabilita’, come avviene in caso di scontro tra veicoli, enfatizzando il dato formale che entrambe le parti avevano violato norme del codice della strada, laddove invece la disposizione da applicare era l’articolo 2054 cod. civ., comma 1, di talche’ l’eventuale concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro poteva venire in rilievo solo sulla base del disposto dell’articolo 1227 cod. civ., comma 1.
2.2 Col secondo motivo denunciano i ricorrenti incidentali violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2056 e 1223 cod. civ., ex articolo 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione al diniego del ristoro del danno subito dal Ce. per il mancato godimento del denaro in ragione della esiguita’ del risarcimento, laddove su una somma rappresentativa di un debito di valore gli interessi vanno riconosciuti anche d’ufficio dal momento del fatto a quello dell’effettivo soddisfo.
2.3 Col terzo motivo gli impugnanti chiedono la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata nel dispositivo, laddove ha condannato l’Inps alla restituzione della somma di euro 1.229,00 alla Ll. Na. s.p.a. in l.c.a., e per essa ad As. s.p.a., specificando infine che la stessa dovesse essere corrisposta al Re. Ri. . La Corte sarebbe invero incorsa in una svista, posto che l’ingiusta detrazione era stata operata a carico del Ce. , al quale, conseguentemente, il predetto importo doveva essere restituito.
3 Ragioni di ordine logico consigliano di partire dall’esame del ricorso incidentale, in quanto volto a contestare in maniera radicale, almeno nel primo motivo, la scelta decisoria del giudice di merito.
Le censure formulate in ordine al giudizio di colpevolezza sono destituite di fondamento per le ragioni che seguono. Nel motivare il suo convincimento, la Curia territoriale, ricostruite dettagliatamente le modalita’ dell’incidente, ha rilevato, per quanto qui interessa, che correttamente il Tribunale aveva ritenuto sussistente, in pari misura, la responsabilita’ degli attori e del convenuto, nell’eziologia del sinistro, avendo, i primi, attraversato la strada fuori delle strisce pedonali, senza dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano, cosi’ violando l’articolo 132 C.d.S.; il secondo, omesso di adeguare la velocita’ alle condizioni di tempo e di luogo, con conseguente inosservanza del disposto dell’articolo 102 C.d.S..
Cio’ significa che il giudice di merito ha valutato, in termini che non possono essere tacciati di implausibilita’ o di contraddittorieta’, la condotta di tutti i soggetti coinvolti nell’incidente, esprimendo all’esito un apprezzamento esente da aporie e da contrasti disarticolanti con le emergenze fattuali di riferimento.
Conseguentemente la valutazione espressa si sottrae al sindacato di questa Corte: costituisce invero principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che, in tema di responsabilita’ da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalita’ di un incidente e al comportamento delle persone in esso coinvolte, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimita’ quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (confr. Cass. civ. 13 marzo 2009, n. 6168; Cass. civ. 23 febbraio 20006, n. 4009).
In realta’ i denunziati vizi di violazione di legge, nonche’ gli eccepiti difetti motivazionali sono finalizzati unicamente a provocare una inammissibile rivalutazione del merito dei fatti di causa.
3.1 Prive di pregio sono altresi’ le doglianze svolte nel secondo mezzo.
Esse si appuntano contro il mancato riconoscimento al Ce. del lucro cessante, e cioe’ delle utilita’ che l’infortunato avrebbe tratto dalla somma riconosciutagli a titolo di risarcimento, ove la stessa gli fosse stata tempestivamente versata: diniego motivato dalla Curia capitolina in ragione della modestia dell’importo a tale titolo liquidato.
La scelta decisoria del giudice di merito e’ conforme al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui se, nei debiti di valore, l’equivalente pecuniario soddisfa il credito per il bene perduto, il mancato godimento, nel tempo, delle utilita’ che esso avrebbe potuto dare, ove rimpiazzato immediatamente con una somma di denaro equivalente, concreta un danno da ritardo, danno che deve essere provato, anche mediante presunzioni semplici e che puo’ essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, ex articoli 1226 e 2056 cod. civ. (confr. Cass. civ. sez. un. 17 febbraio 1995, n. 1712).
Ne deriva che i rilievi dell’impugnante in punto di decorrenza degli interessi moratori nelle obbligazioni da fatto illecito, dal momento del fatto stesso, ex articolo 1219 cod. civ., comma 2, n. 1, sono eccentrici rispetto alle argomentate ragioni della decisione e inidonei a mettere in crisi la tenuta della valutazione del giudice di merito in punto di insussistenza del danno da lucro cessante.
3.3 Quanto poi al preteso errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nel disporre la corresponsione in favore di Re. Ri. delle somme che l’Inps e’ stato condannato a restituire, la doglianza resta assorbita nella decisione del ricorso principale dell’Istituto, e tanto a prescindere dal rilievo che essa andava denunciata come motivo di impugnazione.
In definitiva il ricorso incidentale deve essere integralmente rigettato.
4 Fondata e’ invece l’impugnazione dell’ente previdenziale.
La Corte ha negato l’esistenza del diritto azionato dall’Inps, rilevando che l’Istituto non puo’ esercitare alcuna surroga con riferimento al risarcimento del danno biologico.
Sennonche’ cio’ di cui l’Inps, surrogandosi all’assistito ormai soddisfatto, chiedeva e chiede il rimborso, era ed e’ l’indennita’ di malattia erogata allo stesso, nell’esercizio del diritto espressamente riconosciutogli dall’articolo 1916 cod. civ., comma 1. Ed e’ massima consolidata di questo giudice di legittimita’ che l’assicuratore che agisce in surroga nei diritti dell’assicurato/danneggiato, ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioe’, della quota riferibile all’eventuale concorso di colpa dell’infortunato, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non puo’ mai superare la somma complessivamente dovuta dall’autore del danno (Cass. civ. 23 febbraio 2006, n. 4020; Cassazione n. 15243/2002).
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ex articolo 384 cod. proc. civ., con la declaratoria del diritto dell’Inps di surrogarsi per il pagamento dell’indennita’ di malattia nei confronti dei responsabili civili.
La complessita’ della fattispecie consiglia di compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dell’Inps di surrogarsi per il pagamento dell’indennita’ di malattia nei confronti dei responsabili civili. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.