in base all’art. 588 c.c. le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore; le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Se, tuttavia, risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale. Ricorre, pertanto, la fattispecie della cd. institutio ex re certa di cui all’art. 588, comma II c.c. allorquando il testatore, anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l’intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario. A ben vedere, l’istituto presenta indubbiamente notevoli affinità con la figura del legato, dato che anch’esso consiste per natura nell’attribuzione di uno o più cespiti determinati. In tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati. Ciò che è essenziale, pertanto, ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse. Solo se non vi è quell’attitudine, e l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è considerato legatario. Indicativa della volontà del testatore di attribuire una quota del patrimonio ereditario potrà essere, ad esempio, l’assegnazione di una classe o di un gruppo di beni, ovvero il lascito generico di tutti i beni residui dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare, ovvero il riferimento del testatore alla quota di legittima spettante all’istituito. Si ricorda che l’institutio ex re certa attribuisce soltanto i beni che formano oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno attribuiti esclusivamente agli eredi legittimi, in essi compresi, se hanno tale qualifica, anche gli eredi istituiti ex re certa. Dunque, il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’istituito ex re certa va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti.

Tribunale|Rieti|Civile|Sentenza|26 aprile 2023| n. 187

Data udienza 20 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Pierfrancesco de Angelis – Presidente

dott. Barbara Vicario – Giudice

dott. Francesca Sbarra – Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1650 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2019 trattenuta in decisione all’udienza del 10.01.2023,

TRA

(…) ((…)) e (…) ((…)), rappresentate e difese dall’Avv.to Al.Br. in virtù di mandato in calce all’atto di citazione.

ATTRICI

E

(…) ((…)) e (…) ((…)), rappresentati e difesi dall’Avv.to Fa.Fe. giusta procura in calce all’atto di intervento volontario, quali eredi della originaria convenuta (…) ((…)).

INTERVENTORI/CONVENUTI

OGGETTO: divisione dei beni ereditari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.10.2019, (…) e (…) convenivano in giudizio (…), chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.no Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi tutti sopra esposti: nel rispetto della volontà testamentaria, così come manifestata dal testatore con le disposizioni del 16.03.2009 e del 15.10.2016, volta ad attribuire alla sig.ra (…) la porzione disponibile della sua eredità ed alla figlia (…), a titolo di legittima, l’azienda commerciale di sua proprietà sita in R., al viale L. M. n. 1; disporre lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi a seguito della morte del Sig. (…) ed ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti; attribuire ai singoli condividenti la quota ad ognuno di essi spettante, riequilibrando, a mezzo conguagli, eventuali sperequazioni tra condividenti. Con vittoria di spese e compensi professionali”.

Si costituiva (…), con comparsa del 04.02.2020, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:

“A)- rigettare le domande attrici, sia nella parte in cui esse hanno limitato i cespiti facenti parte dell’asse ereditario relitto del de cuius Sig. (…), senza tenere conto di quelli ulteriori indicati nella comparsa di costituzione, sia nella parte in cui hanno esposto una stima dei beni presi in considerazione in misura inferiore rispetto a quella reale, così come risulta dalle menzionate CTP del Commercialista (…) e della (…);

B)- in via riconvenzionale:

1)- accertata, in capo alla Dr.ssa (…), la qualità di erede legittima del defunto genitore, Sig. (…), dichiarare l’apertura della successione per causa di morte dello stesso;

2)- dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria del predetto de cuius e procedere alla divisione dei beni che ne fanno parte, con attribuzione a ciascuna delle eredi di porzioni corrispondenti alle rispettive quote loro spettanti;

2)- a tal fine, ricostruire la massa ereditaria del Sig. (…), computando il relictum, le donazioni e le somme, come esposte nella comparsa di costituzione;

3)- condannare le Sig.re (…) e (…) a conferire alla massa ereditaria i frutti percetti sui beni in comunione ereditaria, nella misura che verrà accertata nel corso del giudizio, nonché le somme che dovessero risultare appartenere alla massa stessa all’esito dell’esame del rendiconto relativo a tutto il periodo (anche anteriore alla morte del de cuius) in cui le controparti hanno curato la gestione e/o avuto in qualche modo la disponibilità.

All’uopo, la Sig.ra (…) chiede che codesto Tribunale Voglia ordinare, alle medesime Sig.re (…) e (…), di presentare il rendiconto di cui sopra;

4)- in ipotesi che le somme per complessivi Euro 63.500,00, riscosse dalle Sig.re (…) e (…) nel periodo 13.06.2016-06.03.2017, costituissero donazioni, dichiarare la nullità per vizio di forma, e, in ogni caso, previa collazione, riconoscere e dichiarare tenute le medesime attrici a conferire all’asse ereditario l’importo di che trattasi e quindi procedere alla relativa ripartizione tra gli eredi della massa, secondo le rispettive quote, e, comunque, a restituire alla odierna comparente la relativa quota di spettanza;

5)- previa divisione degli importi innanzi specificati, pari a complessivi Euro 260.910,13 (Euro 195.004,00 + Euro 1.406,13 + Euro 63.500,00), o a quello diverso ritenuto di giustizia, salvo gravame, condannare le Sig.re (…) e (…) a corrispondere, alla Dr.ssa(…) il valore totale della quota legittima spettante alla predetta loro dante causa, pari a Euro 65.227,53, o a quello diverso ritenuto di giustizia salvo gravame, oltre interessi decorrenti dalla data del decesso del Sig. (…) o da quella diversa ritenuta di giustizia;

6)- ordinare la divisione giudiziale del 50% dell’appartamento sito in R., Via S. S. n.41, di proprietà, per il restante 50%, della Sig.ra (…), previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo il progetto divisionale predisposto con l’ausilio di un Consulente Tecnico d’Ufficio da nominarsi;

7)- in subordine, disporre l’attribuzione del bene indiviso in favore delle attrici, con obbligo per le stesse di provvedere al conguaglio in danaro pari a Euro 42.328,13 (1/4 di Euro 169.312,50), o quello diverso ritenuto di giustizia, salvo gravame, in favore della concludente;

8)- in via più gradata, laddove dovesse accertarsi l’indivisibilità del bene e rigettarsi la richiesta sub 7) che precede, ordinare la vendita dell’immobile in questione ai sensi dell’art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all’uopo delegato) e provvedere alla ripartizione tra gli eredi della somma ricavata, in proporzione delle rispettive quote;

9)- nella non creduta ipotesi in cui la disposizione di cui al 2 testamento fosse interpretata come legato in favore della coerede (…), ridurre lo stesso nei limiti necessari a reintegrare la quota di legittima della medesima convenuta;

10)- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di trascrivere gli emanandi provvedimenti con esonero da ogni responsabilità;

11)- condannare le Sig.re (…) e (…), in caso di opposizione, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite”.

Instaurato il contraddittorio ed assegnati in termini ex art. 183 co. VI c.p.c., in data 11.06.2020, si costituivano, mediante comparsa di intervento volontario, (…) e (…), rappresentando che la convenuta (…) è deceduta in data 19.02.2020 senza lasciare testamento e di essere unici eredi legittimi (quali, rispettivamente, marito ed unico figlio della de cuius). Si riportavano integralmente alla “comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale” e a tutti gli atti, difese, eccezioni, istanze e domande avanzati dalla Dr.ssa (…), reiterando le conclusioni rassegnate nella citata comparsa di costituzione.

In sede di memorie istruttorie, inoltre, (…) e (…) non si opponevano alla richiesta di attribuzione della abitazione sita in R., via S. S. n. 41, alla (…) né di attribuzione del complesso aziendale a (…), fermo l’obbligo di conguaglio a carico delle attrici.

Instaurato il contraddittorio, espletata la c.t.u. e disposta una integrazione in seguito alle osservazioni svolte dalla difesa attrice, il G.I. rigettava l’istanza ex art. 196 c.p.c. formulata dalla difesa attrice con ordinanza motivata del 24.02.2022; all’udienza del 10.01.2023 la causa era trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le attrici, con il proprio atto di citazione, assumevano quanto segue:

1. Che in data 10.03.2017 decedeva in (…), coniugato con (…), padre di (…) e (…);

2. Che il de cuius disponeva delle proprie sostanze mediante: (i) testamento olografo redatto in data 16.03.2009, depositato presso il Notaio (…) di R. in data 19.10.2009 n. (…) rep. e pubblicato con verbale ricevuto dal Notaio in data (…), rep. n. (…) racc. n. (…), registrato a Rieti il 10.04.2017 al n. 1100 serie 1/T, con il quale lo stesso (…) lasciava la porzione disponibile della sua eredità alla moglie (…); (ii) testamento olografo redatto in data 15.10.2016, pubblicato con Verbale ricevuto dal Notaio P.G. di R. in data 20.03.2017 al n. (…) rep., registrato a Rieti il 20.03.2017 al n. 875 Serie 1/T, con il quale assegnava, a titolo di legittima, l’azienda commerciale di sua proprietà sita in R., al viale M. n. 1 alla figlia (…);

3. Che, pertanto, in forza dei due testamenti olografi, la quota disponibile dell’eredità è devoluta alla coniuge e l’azienda commerciale sita in R., al viale M. n. 1 alla figlia (…), mentre la parte di patrimonio residua, di cui il de cuius non disponeva per testamento, è devoluta alla (…) ed alle figlie T. e (…), secondo le norme in materia di successione legittima;

4. Che, al momento dell’apertura, l’asse ereditario era così composto: (i) 50% immobile sito in R., via S. S. fg. (…) part. (…) sub. (…); (ii) 50% immobile sito in R., via S. S. fg. (…) part. (…) sub. (…); (iii) (…)% immobile sito in R., via S. S. fg. (…) part. (…) sub. (…); (iv) complesso aziendale relativo alla Impresa Individuale (…), con esercizio commerciale in R., al viale M. n. 1/c comprensivo di immobili ad essa strumentali così individuati: fg. (…) part. (…) sub. (…); fg. (…) part. (…) subb. (…); (v) saldo attivo di Euro 1.406,13 presente, alla data di apertura della successione, sul c/c intestato al de cuius in essere presso la (…) – complessivamente stimato in Euro 464.038,63, di cui Euro 331.632,50 quanto al complesso aziendale, Euro 131.000,00 quanto all’abitazione a via S.S. (quota parte di proprietà esclusiva del de cuius pari al 50%) ed Euro 1.406,13 quanto al saldo attivo di c/c;

5. Che, alla luce della disposizione testamentaria del 2017, le condividenti risulterebbero titolari delle seguenti quote: (i) (…), quota di 1/2; (ii) (…), quota di 1/4; (iii) (…), quota di 1/4;

6. Che (…) gode, sulla casa di abitazione, della titolarità esclusiva del diritto di abitazione mentre (…) ha sostenuto, per i debiti aziendali anteriori all’apertura della successione, esborsi in contanti pari ad Euro 8.571,92 – elementi di cui tenere conto in sede di divisione ereditaria.

Parte convenuta replicava quanto segue:

– Che l’assegnazione dell’azienda commerciale con il secondo testamento olografo configurerebbe una institutio ex re certa ai sensi dell’art. 588 co. I c.c., assegnando la res come quota del patrimonio relitto;

– Che il patrimonio relitto consterebbe dei seguenti cespiti, solo parzialmente considerati dalle attrici: (i) 50% dell’appartamento sito in R., via S. S. n. 41 (di proprietà, per la restante parte, della coniuge (…)), di valore complessivo pari ad Euro 338.625,00 (ovvero Euro 169.312,50 quanto alla quota caduta in successione); (ii) complesso aziendale relativo alla Impresa Individuale (…), con esercizio commerciale in R., al viale M. n. 1/c, valutato in Euro 537.766,00; (iii) Euro 195.004,00 pari alla somma riscossa sul c/c (…) intestato al de cuius, in data 10.03.2017, da (…), con operazione di addebito con bonifico a suo favore alle ore 10.50 (ovvero successivamente all’orario del decesso del (…) – ore 10.39); (iv) Euro saldo attivo di Euro 1.406,13 presente, alla data di apertura della successione, sul c/c intestato al de cuius in essere presso la (…);

– Che, inoltre, tra il 13.06.2016 ed il 06.03.2017, le attrici avrebbero prelevato dal citato c/c (…) intestato al de cuius, somme mensili per un totale di Euro 63.500,00, da conferire alla massa ereditaria;

– Che pertanto il valore complessivo del patrimonio ereditario è pari ad Euro 966.988,63, sicchè la quota di legittima (25%) spettante a (…) sarebbe pari ad Euro 241.746,16; ove la disposizione testamentaria del 2017 fosse interpretata quale legato in favore della coerede avrebbe carattere lesivo della legittima della convenuta;

– Che difetterebbe alcuna prova dell’esborso, da parte della sorella (…), di Euro 8.571,92 a titolo di debiti pregressi.

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di divisione ereditaria avanzata dalle odierna attrici quanto al compendio ereditario di cui alla successione di (…), sulla base della massa ereditaria come descritta in sede di atto di citazione e dei testamenti olografi redatti in data 16.03.2009 ed in data 15.10.2016, cui si contrappone l’avversa domanda di divisione della massa ereditaria, previa collazione degli importi di Euro 63.500,00, ed eventuale riduzione della disposizione di cui al testamento del 15.10.2016, ove considerata alla stregua di un legato, con condanna delle attrici a conferire alla massa ereditaria i frutti percetti sui beni in comunione ereditaria ed a presentare il rendiconto relativo a tutto il periodo.

Onde procedere all’esame delle avverse domande, occorre, in primo luogo, ricostruire la vicenda successoria attraverso l’analisi delle due disposizioni testamentarie dettate dal de cuius (…).

Con testamento olografo redatto in data 16.03.2009, depositato presso il Notaio (…) di R. in data 19.10.2009 n. 161 rep. e pubblicato con verbale ricevuto dal Notaio in data (…), rep. n. (…) racc. n. (…), registrato a Rieti il 10.04.2017 al n. 1100 serie 1/T (cfr. all. n. 2 atto di citazione), (…) così disponeva: “lascio tutta la porzione disponibile della mia eredità a mia moglie (…); il resto come per legge”. Con la predetta disposizione testamentaria, pertanto, il de cuius ha intesto disporre della sola quota disponibile, ovvero di quella parte del patrimonio caduto in successione della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo, in favore della moglie, rimettendo la devoluzione della restante massa secondo le disposizioni di legge. Nel dettaglio, si ricorda che, in materia di diritti riservati ai legittimari, in base all’art. 542 c.c., nel caso di concorso tra coniuge e due o più figli, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto; la divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali. Sicchè, dalla lettura di tale prima disposizione testamentaria, emerge che il (…) abbia attribuito la quota disponibile del 25% della massa ereditaria alla moglie (…), alla quale, inoltre, spetta, per legge, la quota riservata pari all’ulteriore 25%; alle figlie spetta, in base alle disposizioni di legge cui fa richiamo il medesimo de cuius, la quota (per ciascuna) del 25% (pari alla metà del 50%).

In seguito, con il testamento olografo redatto in data 15.10.2016, pubblicato con Verbale ricevuto dal Notaio P.G. di R. in data 20.03.2017 al n. 14022/8530 rep., registrato a Rieti il 20.03.2017 al n. 875 Serie 1/T, (…) così disponeva: “dispongo che alla mia morte l’azienda commerciale di mia proprietà sita in R. in viale L. M. n. 1 CDE venga assegnata a titolo di legittima a mia figlia (…), nata a R. il (…)” (cfr. all. n. 3 atto di citazione).

Ebbene, in base all’art. 588 c.c. le disposizioni testamentarie, qualunque sia l’espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l’universalità o una quota dei beni del testatore; le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. Se, tuttavia, risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio, l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale.

Ricorre, pertanto, la fattispecie della cd. institutio ex re certa di cui all’art. 588, comma II c.c. allorquando il testatore, anziché indicare una frazione aritmetica del proprio patrimonio, faccia riferimento a determinati beni o a un complesso di beni, con l’intenzione tuttavia di assegnarli come quota dell’intero asse ereditario. A ben vedere, l’istituto presenta indubbiamente notevoli affinità con la figura del legato, dato che anch’esso consiste per natura nell’attribuzione di uno o più cespiti determinati. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di distinzione tra erede e legatario ai sensi dell’art. 588 c.c., l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire beni singoli ed individuati (cfr. da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 28/04/2022) 28/09/2022, n. 28259; ex multis, Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121; Cass. 6-2, 06.03,2020, n. 6125; Cass. 2 civ., 06.10.2017, n. 23393;, Cass. 25.12.2013, n. 24163; Cass. 01.03.2002, n. 3016). Ciò che è essenziale, pertanto, ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione è la possibilità di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121). Solo se non vi è quell’attitudine, e l’acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è considerato legatario.

Indicativa della volontà del testatore di attribuire una quota del patrimonio ereditario potrà essere, ad esempio, l’assegnazione di una classe o di un gruppo di beni (cfr. C. 6516/1986; T. Monza 9.10.2006), ovvero il lascito generico di tutti i beni residui dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare (cfr. C. 2556/1989), ovvero il riferimento del testatore alla quota di legittima spettante all’istituito (cfr. C. 1866/2007).

Calando tali coordinate nella vicenda in esame, deve ritenersi che con la disposizione testamentaria in oggetto – da leggersi anche unitamente al primo testamento olografo del 2009 – (…) abbia inteso attribuire alla figlia (…) l’azienda di viale (…) non già come cosa singola, ma come “totalità o quota del proprio patrimonio” – così venendo in rilievo una ipotesi di institutio ex re certa. In tal senso depone, in primo luogo, l’obiettiva consistenza della disposizione, laddove il (…) espressamente assegnava l’azienda commerciale “a titolo di legittima a mia figlia (…)” – così ancorando l’attribuzione alla quota di eredità (appunto) riservata dalla legge, agli artt. 536 e ss. c.c., ai soggetti (legittimari) ivi individuati (tra i quali i figli). Inoltre, sotto il profilo soggettivo dell’intenzione del testatore, la lettura congiunta dei due testamenti, ovvero della disposizione del 2009 – con la quale il de cuius assegnava la quota disponibile alla moglie, rimettendo la devoluzione della restante massa secondo le disposizioni di legge (e dunque, alla disciplina di cui agli artt. 536 e ss. c.c., in base ai quali eredi legittimi risultano, in concorso tra loro, il coniuge ed i figli, in base alla quota legittima stabilita dalla legge) – e della disposizione del 2016 – con la quale il de cuius assegnava, a titolo di legittima, l’azienda commerciale alla figlia (…), conferma la volontà del (…) di assegnare il complesso quale quota del proprio patrimonio unitariamente considerato (ancorandolo alla quota di legittima spettante alla figlia), includendo (e non escludendo) l’istituzione nell'”universum ius”.

Così ricostruita la natura della disposizione testamentaria, si ricorda che l’institutio ex re certa attribuisce soltanto i beni che formano oggetto della disposizione, mentre i beni non assegnati vanno attribuiti esclusivamente agli eredi legittimi, in essi compresi, se hanno tale qualifica, anche gli eredi istituiti ex re certa. Dunque, il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’istituito ex re certa va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti (cfr. C. 17868/2019).

La ricostruzione della disposizione testamentaria del 2016 determina, dunque, il venir meno della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta – ancorata alla qualificazione come legato delle volontà di cui al secondo testamento olografo – domanda che comunque ha imposto la pronuncia della presente sentenza da parte di questo collegio ai sensi dell’art. 50-bis, n. 6, c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile al presente procedimento) dovendosi determinare la composizione dell’organo chiamato alla decisione della causa in ragione delle domande proposte.

Venendo, dunque, all’analisi della domanda di divisione, si impone, in primo luogo, la determinazione della massa ereditaria, comprensiva del relictum e del donatum.

Quanto alla massa dei beni relitti, venendo ai valori mobiliari residui al momento dell’apertura della successione, le attrici, come visto, individuano il solo saldo attivo di Euro 1.406,13 presente sul c/c intestato al de cuius in essere presso la (…), mentre i convenuti deducono che (…) avrebbe riscosso la somma di Euro 195.004,00 sul c/c (…) intestato al de cuius, in data 10.03.2017 con operazione di addebito con bonifico a suo favore alle ore 10.50 (ovvero successivamente all’orario del decesso del (…) – ore 10.39). In linea generale, si ricorda che, successivamente al decesso del titolare del conto corrente, l’erede con delega sul conto corrente del defunto deve astenersi dal prelevare i soldi, non almeno prima che sia stata effettuata la dichiarazione di successione e si sia provveduto a dividere la giacenza con tutti gli altri eredi; in caso contrario dovrà restituire importo alla massa, insieme agli interessi.

Dall’analisi della documentazione versata in atti, risulta, in effetti, intestato a (…) il c/c (…) presso la (…), a far data dal 02.03.2015, con delega di firma a favore della coniuge (…). In base alla documentazione rilasciata dalla banca (cfr. all. n. 9 comparsa di costituzione; si veda, altresì, estratto conto al 31.03.2017 ultima pagina, all. n. 12), è stata svolta sul predetto conto operazione di addebito di Euro 195.004,00 in data 10.03.2017 (ovvero il giorno del decesso del titolare), mediante bonifico disposto dalla (…) a suo favore, alle ore 10.50 (ovvero successivamente alla morte del coniuge, avvenuta alle ore 10.39; cfr. estratto per riassunto dai registri degli atti di morte, all. n. 10 comparsa di costituzione).

La documentazione in atti – non contestata dalla difesa attrice – dimostra inequivocabilmente come l’operazione di prelievo dal c/c (…) presso la (…) sia avvenuta successivamente (seppure di pochi minuti) al decesso dell’intestatario. Sul punto, ribadisce il Collegio l’inammissibilità delle richieste di prova orale articolate dalla difesa attrice sul punto, in assenza di contestazione alcuna del certificato di morte ovvero della certificazione rilasciata dalla banca e non rilevando, sul punto, che la (…) sia uscita di casa ed abbia semplicemente fatto ingresso nella filiale dell’istituto di credito mentre il marito era ancora in vita.

Il denaro oggetto dell’operazione in commento, pertanto, dovrà essere imputato alla massa dei beni relitti, per Euro 195.004,00, unitamente al saldo attivo di Euro 1.406,13 presente, alla data di apertura della successione, sul citato conto (cfr. all. n. 1 comparsa di costituzione).

Dalla documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. all. n. 19 memorie istruttorie), emerge, inoltre, l’esistenza di ulteriore rapporto di c/c ordinario n. (…) presso (…) filiale n. (…) con saldo a credito al momento dell’apertura della successione pari ad Euro 24.897,59.

Ancora, quanto alla ulteriore somma di Euro 63.500,00 asseritamenta prelevata dalle odierne attrici, nel periodo dal 13.06.2016 al 06.03.2017, dal predetto c/c (…), si osserva che dagli estratti conto prodotti (cfr. all. n. 12 comparsa di costituzione) è dato unicamente verificare la ricorrenza di una serie di prelievi, a cadenza inframensile e regolari nell’ammontare (in via alternata, per Euro 500,00 ovvero per Euro 2.000,00), dal giugno 2016 sino al 04.03.2017. La predetta documentazione, tuttavia, non dimostra né che i prelievi siano stati fatti dal delegato con potere di firma (la G.) ovvero dalla figlia (…), né che siano stati fatti dalle attrici senza autorizzazione del correntista – ben potendo tali operazioni essere state svolte su richiesta/mandato del de cuius ovvero ancora onde provvedere a spese concernenti il medesimo. Per le medesime motivazioni, la prova orale è stata giudicata inammissibile, in quanto, appunto, inidonea, per come formulata, ad escludere che siffatti prelievi, ove anche svolti dalle attrici, non fossero effettuati su delega del (…) ovvero al fine di far fronte a spese destinate alla sua persona.

Ne deriva che le suddette somme non possono essere conferite alla massa ereditaria – non sussistendo alcuna prova che dette operazioni possano qualificarsi come donazione diretta o indiretta in favore delle odierne attrici.

Sicchè il valore complessivo dei beni mobili rientranti nella comunione ereditaria è pari ad Euro 221.307,72.

Ed ancora, venendo ai beni immobili, è pacifico che, al momento dell’apertura della successione, (…) fosse titolare della quota del 50% dell’immobile sito in R., via S. S. fg. (…) part. (…) sub. (…); della quota del 50% immobile sito in R., via S. S. fg. (…) part. (…) sub. (…); della quota del 50% immobile sito in R., via S. S. fg. (…) part. (…) sub. (…); del complesso aziendale relativo alla Impresa Individuale (…), con esercizio commerciale in R., al viale M. n. 1/c comprensivo di immobili ad essa strumentali così individuati: fg. (…) part. (…) sub. (…); fg. (…) part. (…) subb. (…).

Si ricorda, sul punto, che secondo la giurisprudenza, in materia di divisione, la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della divisione (ex plurimis, Cass. n. 29733 del 2017; Cass. n. 21632 del 2010; Cass. n. 15634 del 2006).Cass. civ. sez. II del 21 giugno 2019 n. 16767) mentre quando l’azienda ereditaria è oggetto di attività di impresa, se l’impresa è esercitata da uno solo dei coeredi, la comunione è limitata all’azienda esistente al momento dell’apertura della successione, mentre gli incrementi (e così, viceversa, anche i decrementi) apportati all’azienda dal coerede che esercita l’attività di impresa non possono che essere imputati a quest’ultimo (cfr. Cassazione 11.4.2019 n. 10188).

Al riguardo, il c.t.u., cui il Tribunale delegava l’accertamento in ordine alla esatta consistenza dell’asse ereditario all’epoca dell’apertura della successione, rappresentava quanto segue:

1. Quanto all’appartamento e n. 2 locali autorimessa-magazzino ubicati in R. via S. S. n. 41 – a) Quota pari al 50% di un appartamento destinato ad uso residenziale sito al piano secondo di un edificio condominiale sito in R. via S. S. n. 41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); b) Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in Rieti via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); c) Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in R. via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…): l’appartamento è ubicato all’ultimo piano della palazzina condominiale, è costituito da n. 11 vani catastali aventi nel complesso una superficie lorda di circa 268,00 mq. cui corrisponde una superficie utile di circa 234,00 mq. oltre a balconi per circa 38,30 mq. Lo stato di fatto risulta pressochè conforme alla planimetria catastale allegata all’atto di compravendita del 1979, pertanto gli immobili in via S.S. non hanno subito variazioni. Esso si presenta in perfette condizioni di manutenzione con finiture, seppur non recenti di qualità medio-alta. La palazzina è dotata di ascensore ed è ubicata in zona semicentrale in una delle migliori zone della Città di Rieti. Le n. 2 (…) destinate a cantina-deposito-box auto censite al fg. (…) part. (…) sub. (…) e (…) sono ubicate al piano interrato della medesima palazzina condominiale e sono entrambe costituite da unico vano dotato di accesso carrabile. Il sub. (…) ha una superficie lorda di circa 70,00 mq., cui corrisponde una superficie utile di circa 64,00; il sub. (…) ha una superficie lorda di circa 32,00 mq. cui corrisponde una superficie utile di circa 25,50 mq. Entrambe, le (…) si presentano in condizioni ordinarie.

In base ad indagini di mercato presso le località interessate secondo le quotazioni immobiliari di riferimento sia all’epoca dell’apertura della successione (10/03/2017) sia all’attualità (2021), tenuto conto delle locandine e delle pubblicazioni delle Agenzie Immobiliari quanto ad immobili simili a quelli oggetto di stima nonché dei valori pubblicati dall’OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate relativi al Comune di Rieti, il c.t.u. valutava: (i) quota del 50% dell’Appartamento in via S.S. n. 41 – Rieti, al momento dell’apertura della successione, in Euro 187.000,00; all’attualità (2021), in Euro 175.000,00; (ii) quota del 50% Box autorimesse – deposito – in R. via S. S. n. 41, al momento dell’apertura della successione, in Euro 41.000,00; all’attualità (2021), in Euro 32.000,00;

2. Quanto al locale commerciale e sottonegozio via L. M. n. 1 c/d – ovvero al locale commerciale costituito dal negozio e sottonegozio ove viene esercitata l’azienda (di cui alla seconda disposizione testamentaria) – lo stesso si compone di: (i) negozio al Fg. (…) part. (…) sub.(…) – Cat. (…), cl.(…), mq.134, piano T, sup. cat. (…) mq, rendita Euro. 2.989,67, intestato ai coniugi (…) e (…), per la quota del 50% ciascuno; (ii) sottonegozio Fg. (…) part. (…) sub.50 – Cat. (…), cl.(…), mq.167, piano S1, sup. cat. (…) mq, rendita Euro. 1.414,47, intestato ai coniugi (…) e (…), per la quota del 50% ciascuno. Entrambe le (…) sono parte integrante di un edificio condominiale destinato ad uso residenziale misto nel quale sono presenti uffici, locali commerciali, autorimesse, locali di deposito, abitazioni. Entrambe le (…), collegate da una scala interna, sono state utilizzate per l’esercizio di attività commerciale intestata al de cuius (…) e costituite da n. 1 vano di piano terra con relativi accessori destinato ad uso negozio (sub.(…)) avente una superficie lorda di circa mq. 143,00 cui corrisponde una superficie utile di circa 119,20 mq e da vani accessori-sottonegozio (destinati a deposito rimessa ecc.) posti al piano interrato aventi nel complesso una superficie lorda di circa 170,00 mq cui corrisponde una superficie utile di circa 148,00 mq. In base al metodo del “M. comparison approach”, applicando alla superficie commerciale lorda di ogni immobile appositi coefficienti di ponderazione che tengono in considerazione le peculiarità degli immobili ed i prezzi medi desunti dalle indagini di mercato, il c.t.u. valutava: (i) quota del 50% del Negozio e sottonegozio part. (…) sub. (…), al momento dell’apertura della successione, in Euro 194.000,00; all’attualità (2021), in Euro 162.000,00;

3. Azienda commerciale, intestata a (…) con partita iva (…) iscritta al R. n. RI-12410: era insediata nei locali di cui il de cuius era comproprietario per la quota di 1/2 ubicati in R. Viale M. n. 1c/d censiti al fg. (…) part. (…) sub. (…) e sub. (…). L’impresa è stata costituita inizialmente in data 30/01/1954 e cancellata in data 11/04/2017 a seguito della morte del G.; successivamente, in data 30/03/2017, (…) ha iscritto presso la C.C.I.A.A. di Rieti-Viterbo, al R. n. RI-72789 nuova ditta individuale a lei intestata, con medesimo codice ATECO, c.f. (…) e nuova partita IVA (…). La nuova attività viene esercitata nei medesimi locali ove era insediata quella del de cuius di cu tra l’altro ha in parte mantenuto l’intestazione ” GIANCARLI BENIAMINO DI GIANCARLI F.” . Onde valutare l’azienda, il c.t.u. adottava il metodo misto reddituale-patrimoniale, quale più diffuso a livello accademico per simili valutazioni ed adottato dai medesimi c.t.p., ritenendo di tenere conto della potenzialità di reddito dei locali e della tipologia di Azienda e comunque del fatto che il locale commerciale in questione non è legato indissolubilmente all’attività ivi insediata, in quanto esso può essere locato a terzi o utilizzato per lo svolgimento di altra attività commerciale, pertanto, di per sè ha una potenzialità di reddito ed un proprio valore di mercato che prescinde dalla sua strumentalità.

Riteneva, al riguardo, il c.t.u. che il valore dell’immobile riportato a bilancio al 31/12/2016, in quanto palesemente inferiore agli effettivi prezzi di mercato (Euro 36.632,00), deve essere rettificato per tenere conto del suo valore effettivo, ovvero ad Euro 385.000,00 valore effettivo di mercato al 2017 e ad Euro 328.000,00 riferite all’attualità; che per la valutazione dell’attività al 2017 si ritiene opportuno considerare un reddito medio atteso non inferiore a 20.000,00 Euro./annui, tenuto conto dei dati reddituali evidenziati dal CT di parte attrice per gli anni 2015 e 2014, della circostanza che non sussistevano all’epoca situazioni di crisi economica e che la locazione a terzi avrebbe consentito di ricavare un reddito netto medio annuo pari a Euro 22.584,00; che pertanto, utilizzando il medesimo criterio di stima (metodo misto patrimoniale-reddituale), dalla combinazione tra il R. medio atteso nel periodo ed il Valore del patrimonio netto rettificato, unitamente ai coefficienti di rendimento e attualizzazione, il valore azienda al momento dell’apertura della successione è pari ad Euro 557.000,00 + 45.939,00 = 602.939,00.

Quanto alla valutazione dell’Attività allo stato attuale, il valore dell’azienda risulta pari ad Euro 533.234,00, tenuto conto della diminuzione di valore del locale commerciale, pertanto, riparametrando la situazione patrimoniale all’attualità.

Con riferimento alle osservazioni svolte dai c.t.p. di parte attrice, il c.t.u. replicava che, da un lato, l’azienda non è proprietaria esclusiva di beni immobili in quanto l’attività veniva esercitata in un locale commerciale di proprietà per ½ del (…) e per ½ di proprietà dell’attrice (…) – sicchè il metodo patrimoniale puro, utile per la valutazione di aziende con forte patrimonializzazione, a prescindere dall’efficienza produttiva dell’azienda, non sarebbe adatto per la valutazione di cui ci occupa. Dall’altro lato, ribadiva l’ausiliario la necessità, quanto al reddito medio, di analizzare i dati contabili-reddituali degli anni precedenti e di non limitare la verifica ai dati consuntivi del periodo 2018-2019, quando l’originaria attività era stata dichiarata cessata (anno 2017) e proseguita in via esclusiva dall’attrice. Tale notazione appare condivisibile dal Tribunale e rispettosa dell’insegnamento giurisprudenziale, al quale era ispirato il quesito, in base al quale se della massa ereditaria oggetto di divisione tra i coeredi fa parte anche un’azienda, gestita da uno solo dei coeredi dall’apertura della successione in avanti, gli incrementi e l’avviamento dell’azienda imputabili a questa attività di gestione svolta solo da taluno dei coeredi sono correlati unicamente a costoro (e così, viceversa, anche i decrementi) e, pertanto, il valore da considerare nella divisione è quello che l’azienda aveva al momento di apertura della successione (cfr. Cassazione nella sentenza 10188/2019) – sicchè appare certamente corretto, quanto alla valutazione del reddito medio, analizzare i dati contabili-reddituali degli anni precedenti alla data del decesso del de cuius e non quelli relativi al biennio successivo.

Chiariva, inoltre, il consulente che nelle stime immobiliari non si utilizzano più i prezzi per metro quadrato di superficie netta, ma la superficie commerciale lorda; così anche i valori pubblicati dall’OMI sono dichiaratamente basati sull’utilizzo di superfici lorde, come da UNI 11558/2014 – UNI 11612/2015 (cfr. altresì l’integrazione alla perizia del 19/01/2022). Al riguardo, in sede di risposta alle osservazioni depositata in data 11.03.2022, il c.t.u. richiamava, altresì, il Manuale della Banca dati quotazioni del mercato immobiliare, ed in particolare le pag. da 32 a 60 delle Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del mercato immobiliare (all. nn. 1 e 5), nonché la “Raccolta Provinciale degli usi 1990”, edita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rieti (quanto al Titolo III “Compravendita e Locazioni di immobili urbani”; cfr. all. n. 3).

Ancora, rappresentava il c.t.u., con riguardo al valore degli immobili, di avere esaminato il loro stato di conservazione ed esperito i relativi accertamenti tecnici, condotto apposite indagini di mercato presso le località interessate ricostruendo le quotazioni immobiliari di riferimento, assunto informazioni generiche sui luoghi e consultate le locandine e le pubblicazioni delle Agenzie Immobiliari che detengono in vendita immobili simili, consultando, altresì ed in aggiunta alle verifiche indicate, i valori pubblicati dall’OMI, Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate relativi al Comune di Rieti. In questo modo, sono state valutate le seguenti variabili: le “condizioni di ordinarietà” che caratterizzano il mercato immobiliare nella zona interessata al momento attuale e al momento dell’apertura della successione; i “prezzi” richiesti nelle transazioni immobiliari sia al momento attuale che alla data di apertura della successione; la “suscettivita” o “potenzialità” che hanno i beni oggetto di stima di incrementare il loro valore; la “redditività” allo stato locativo degli immobili da stimare, paragonandoli ad altri esistenti nelle zone interessate che presentano simili caratteristiche; la situazione politico-sociale ed economica della località in cui sono ubicati i beni da valutare; le peculiarità che caratterizzano i beni da stimare ivi compresi i fattori intrinseci ed estrinseci che possono costituire apprezzamenti di valutazione – applicando le opportune aggiunte e detrazioni che tengono conto anche della vetustà degli immobili. Rilevava, pertanto, che, differentemente da quanto sostenuto dal c.t.p. di parte attrice, i valori unitari utilizzati per le stime tenendo conto degli effettivi prezzi di mercato sono inferiori alle quotazioni “(…)” e che nell’ambito del range determinato attraverso le indagini di mercato sono stati applicati valori di stima vicini ai minimi.

Tutte le considerazioni sin qui svolte consentono di confermare le conclusioni raggiunte dal G.I. in sede di ordinanza del 24.02.2022, ovvero che ai sensi dell’art. 196 c.p.c., la rinnovazione della CTU, con sostituzione del consulente, deve essere giustificata dalla sussistenza di gravi motivi, ovvero dal riscontro di rilevanti inadempienze nello svolgimento, da parte del medesimo, dell’incarico conferitogli. L’istanza di rinnovo, in altre parole, non può basarsi unicamente sulla sussistenza di palesi divergenze tra i contenuti dell’elaborato peritale del CTU e quelli dell’elaborato del CTP tanto più se, come nel caso di specie, è stato offerto ampio spazio, alla parte interessata, per il deposito di osservazioni, ed, in forza delle contestazioni avanzate dalla medesima, il Consulente è stato convocato a chiarimenti rispondendo per iscritto ai rilievi critici sollevati (cfr. sul punto T. Vicenza, 18.6.2010).

A fronte delle osservazioni e delle repliche svolte dal c.t.u. e tenuto, altresì, conto della composizione della massa ereditaria, come effettuata da entrambe le parti, le quali comprendevano, da un lato, la sola abitazione di via S.S. e, dall’altro, il complesso aziendale, comprensivo degli immobili ad essa strumentali, si rende opportuna una precisazione. Se è vero che l’azienda in oggetto non è proprietaria esclusiva dei beni immobili nei quali è esercitata l’attività (di proprietà per ½ del (…) e per ½ di proprietà dell’attrice (…)), è pur vero che i medesimi locali hanno carattere, come riconosciuto da entrambe le parti (si vedano altresì, sul punto, le perizie allegate ai rispettivi atti introduttivi), strumentale all’attività commerciale esercitata dall’impresa individuale “(…)”, risultando, peraltro, dalla visura allegata alla relazione tecnica, quale sede legale dell’impresa. Ne deriva che l’azienda commerciale – attribuita dal de cuius alla figlia (…) a titolo di legittima con la seconda disposizione testamentaria – quale complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, deve ritenersi comprensiva, altresì, della quota parte (50%) degli immobili ad essa strumentali e dei quali il de cuius disponeva, per l’esercizio dell’impresa individuale, in quanto comproprietario.

Sicchè appare corretto ritenere che, con il testamento olografo redatto in data 15.10.2016, pubblicato con Verbale ricevuto dal Notaio P.G. di R. in data 20.03.2017 al n. 14022/8530 rep., registrato a Rieti il 20.03.2017 al n. 875 Serie 1/T, (…), disponendo “… che alla mia morte l’azienda commerciale di mia proprietà sita in (…) n. 1 CDE venga assegnata a titolo di legittima a mia figlia (…), nata a R. il (…)”, abbia inteso attribuire alla stessa non solamente il complesso dei beni mobili (rimanenze, magazzino, crediti …) ma altresì la quota parte di sua proprietà dei locali ubicati in R. Viale M. n. 1c/d censiti al fg. (…) part. (…) sub. (…) e sub. (…).

Una diversa lettura non appare compatibile col dato letterale (vedasi il riferimento all’azienda “di mia proprietà”) e risulta inidonea a realizzare la volontà del de cuius, il quale evidentemente intendeva attribuire alla figlia (…) l’attività commerciale, condotta nei locali ubicati in R. Viale M. n. 1c/d, di proprietà (in parte qua) del (…) medesimo. D’altronde, le medesime parti, ed i rispettivi c.t.p., nel valutare l’azienda, quale comprensiva dei beni immobili ad essa strumentali, mostrano di aderire alla interpretazione resa dal Collegio – così ritenendo l’azienda comprensiva della quota parte (50%) degli immobili ad essa strumentali e dei quali il de cuius disponeva, per l’esercizio dell’impresa individuale.

Ne deriva che, da un lato, la quota parte di proprietà del (…) dei locali u.I.R.V.M. n. 1c/d censiti al fg. (…) part. (…) sub. (…) e sub. (…) concorrerà alla valutazione del relictum solamente all’interno della stima del complesso aziendale – diversamente giungendosi ad una inammissibile duplicazione del valore. Dall’altro lato, nella stima dell’azienda dovrà tenersi conto – quanto al Valore del patrimonio netto rettificato – solamente del 50% del valore dei locali commerciali alla stessa conferiti.

Pertanto, il patrimonio netto rettificato (di Euro 576.105,00 – Euro 18.965,00, rectius 579.105,00 – Euro 18.965,00; in quanto erroneamente il valore dei fabbricati è stato riportato per Euro 385.000,00 in luogo di Euro 388.000,00, come da stima al punto precedente), sottratto l’importo di Euro 194.000,00 (quota parte di proprietà di (…)), è pari ad Euro 366.140,00. Sicchè, inalterati gli ulteriori valori individuati dal c.t.u., si ha che W ovvero il valore dell’attività riferita al momento dell’apertura della successione = (…), ovvero 366.140,00 + 45.939,00 = Euro 412.079,00.

Di guisa che il valore finale della massa dei beni immobili al momento dell’apertura della successione, secondo le regole dinanzi enunciate, tenuto conto del valore venale dei beni immobili al tempo della divisione (valore al 2021 che può considerarsi corrispondente a quello attuale, stanti il limitato tempo trascorso dalla data della valutazione nonché la notaria stasi del mercato immobiliare negli ultimi anni) e del valore dell’azienda esistente al momento dell’apertura della successione, equivale a complessivi Euro 619.079,00.

Quanto alle spese asseritamente sostenute, con riguardo ai beni ereditari, dalla figlia (…), si evidenzia come non costituisce prova che la prestazione sia stata resa con riguardo ai beni del de cuius in data precedente al suo decesso la fattura di cui all’all. n. (…), n. (…), n. (…), n. (…) (periodo di riferimento successivo al decesso), né, in assenza delle relative fatture (da cui evincere le coordinate temporali della relativa prestazioni) la contabile del bonifico di cui all’all. n. 14.

Risultano, invece, documentate spese relative a prestazioni inerenti il de cuius ovvero le sue attività, sostenute, prima del decesso, dall’attrice (all. n. (…), Euro 573,69; all. nn. 15 e 16, essendo indicata la scadenza della fattura ad una data anteriore al 10.03.2017, Euro 980,83 ed Euro 222,43), per un totale di Euro 1.776,(…) – da considerarsi, dunque, in sede di valutazione della quota dell’attrice.

Risultano documentati pagamenti svolti in favore di fornitori della ditta individuale (…), sul c/c al de cuius intestato per Euro 5.898,55, in data 28.03.2017. Risulta documentato un pagamento (ma non l’artefice), in data 30.03.2017, per Euro 361,00, relativo ad una cartella di pagamento indirizzata al de cuius, per un debito nei confronti di Comune di Rieti – servizi finanziari. Risultano documentati debiti nei confronti del gestore servizio gas, relativi all’azienda commerciale, per Euro 495,74 (da pagarsi sull’I. indicato salvo buon fine; all. n. 24); del gestore del servizio telefonico, per Euro 131,32 (all. n. 26); del gestore servizio acque, per Euro 70,38 (all. n. 10); della S. per abbonamento annuale 2017, per Euro 70,00 (all. n. 13); per somministrazione lavoro tempo determinato febbraio 2017, per Euro 362,50 (all. n. 20); del gestore del servizio elettrico, per Euro 260,60 (all. n. 21) – per un totale di Euro 7.650,09.

Ciò posto, in ordine alle modalità di scioglimento della comunione, si osserva, stante l’evidente impossibilità di una divisione in natura risultando gli immobili non comodamente divisibili (vedasi sul punto pag. 71 relazione tecnica del 08/10/2021), che:

– (…) ha chiesto l’attribuzione del bene immobile, sito in R., alla Via S. S. n. 41;

– (…) ha chiesto l’attribuzione del complesso aziendale relativo alla Impresa Individuale “(…)”, con esercizio commerciale in R., al Viale M. n. 1/c, comprensivo degli immobili, alla stessa strumentali;

– (…) e (…) non si sono opposti alla richiesta di attribuzione, fermo l’obbligo di conguaglio a carico delle attrici.

Tenuto conto dell’accordo delle parti sul punto e del valore degli immobili come sopra ricostruito (pari ad Euro 619.079,00), emerge quanto segue:

A. (…): attribuzione della quota del 50% dell’appartamento e n. 2 locali autorimessa-magazzino ubicati in R., al Viale M. n. 41 (Quota pari al 50% di un appartamento destinato ad uso residenziale sito al piano secondo di un edificio condominiale sito in R. via S. S. n. 41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in R. via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in R. via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…)). Valore al momento della divisione pari ad Euro 207.000,00; valore della quota legittima e della quota disponibile, assegnatale dal de cuius in sede di primo testamento olografo, pari ad Euro 154.769,75 x 2= Euro 309.539,50. Residua un credito di Euro102.539,50;

B. (…): attribuzione della Azienda commerciale, intestata a (…) con partita iva (…) iscritta al R. n. RI-12410, comprensiva della quota di proprietà del 50% dei locali ubicati in R. Viale M. n. 1c/d censiti al fg. (…) part. (…) sub. (…) e sub. (…) (negozio al Fg. (…) part. (…) sub.(…) – Cat. (…), cl.(…), mq.134, piano T, sup. cat. 138 mq, rendita Euro. 2.989,67; sottonegozio Fg. (…) part. (…) sub.(…) – Cat. (…), cl.(…), mq.167, piano S1, sup. cat. (…) mq, rendita Euro. 1.414,47). Valore all’apertura della successione pari ad Euro 412.079,00; valore della quota legittima sui beni immobili pari ad Euro 154.769,75: importo a debito della massa = Euro 257.309,25;

C. (eredi) (…): valore della quota legittima sui beni immobili pari ad Euro 154.769,75.

Deve, pertanto, essere disposto in capo alla erede (…), per l’attribuzione dei beni di cui al punto B, l’obbligo di conguaglio della somma di Euro 102.539,50 in favore di (…); di Euro 154.769,75 in favore di (…) e (…) (nel dettaglio, Euro 77.384,87 per ciascuno), quali eredi di (…).

Quanto ai valori mobiliari, deve essere disposta la condanna di (…) alla restituzione alla massa ereditaria della somma di Euro 195.004,00 per tutte le ragioni sopra esposte. Sicchè, il complesso dei beni mobili confluiti in comunione ereditaria è pari ad Euro 221.307,72, da cui vanno detratti i debiti del de cuius sopra indicati e pari ad Euro 7.650,09, per un totale di Euro 213.657,63. Di questi importi, deve essere attribuita la somma di Euro 53.414,40 (pari alla quota di 1/4) alla (…); la somma di Euro 53.414,40 (pari alla quota di 1/4) agli eredi di (…) (nel dettaglio, Euro 26.707,20 per ciascuno); la somma di Euro 106.828,80 (pari alla quota di 1/4 + 1/4) a (…).

Passando all’esame delle domande di natura obbligatoria, è documentato il pagamento, da parte di (…), di debiti del defunto, ammontanti ad Euro 1.776,(…), con conseguente diritto dell’erede che li ha sostenuti in via anticipata ad ottenerne il rimborso dagli altri (cfr. Cass., 3.1.2002, n. 28). In applicazione del predetto principio, (…) ha quindi diritto, ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c., alla ripetizione nei confronti degli eredi di (…) della somma di Euro 444,23 (pari alla quota di 1/4); di (…) della somma di Euro 888,46 (pari alla quota di 1/4 + 1/4). Somma sulla quale vanno altresì computati gli interessi legali dalla data della domanda (15.10.2019).

Quanto alla domanda riconvenzionale di corresponsione di un indennizzo per il godimento esclusivo dell’immobile ereditario da parte delle attrici, si ritiene la domanda infondata quanto a (…), in quanto l’immobile di via S.S. n. 41 (di cui peraltro la medesima risulta comproprietaria, pro indiviso, per la quota del 50%) risulta pacificamente adibito a residenza familiare, con conseguente operatività dei diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite dall’art. 540, secondo comma, c.c.. Con riguardo, invece, all’azienda, si ricorda che la medesima è stata attribuita a (…), in forza di institutio ex re certa ex art. 588 co. II c.c. – sicchè l'”utilizzo” esclusivo della medesima, da parte dell’attrice, sin dalla apertura della successione costituisce esatta attuazione della volontà del de cuius, il quale ha inteso attribuire alla figlia tale complesso a titolo di legittima. D’altra parte, si ribadisce che l’azienda, diversamente dagli altri beni ereditari, non costituisce oggetto di godimento mero bensì di esercizio economico-produttivo – sicché il relativo valore venale è la risultante dell’esercizio di un’impresa. Per tale motivo, come sopra ricordato, la Suprema Corte ha affermato che l’azienda ereditaria forma oggetto di comunione fin tanto che rimangano presenti gli elementi caratteristici della comunione, e cioè fino a quando i coeredi si limitino a godere in comune l’azienda relitta dal de cuius, negli elementi e con la consistenza in cui essa è caduta nel patrimonio comune, come può avvenire nel caso di affitto dell’azienda stessa.

Allorché, invece, quest’ultima viene ad essere esercitata, successivamente al decesso del de cuius, con fine speculativo, con nuovi incrementi e con nuovi utili derivanti dal nuovo esercizio, solamente da uno dei coeredi, allora la comunione incidentale è limitata all’azienda come relitta dal de cuius, con gli elementi – materiali e immateriali – esistenti al momento dell’apertura della successione mentre il successivo esercizio, con gli incrementi personalmente apportati dal coerede o dai coeredi che lo effettuano e con gli utili e le perdite conseguenti, non può essere imputato che al coerede o ai coeredi predetti. Con la conseguenza che gli incrementi, come pure le spese o i decrementi aziendali successivi al decesso del (…), sono ascrivibili all’attività imprenditoriale della figlia (…), istituita ex re certa dal padre quanto alla medesima azienda e non possono essere considerati comuni (cfr. Cass., civ. sez. II, del 11 aprile 2019, n. 10188).

Le medesime ragioni sopra evidenziato conducono, altresì, al rigetto della domanda di rendiconto avanzata nei confronti delle attrici con riguardo all’utilizzo dei medesimi beni.

La natura e l’esito della controversia giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese legali di lite. Le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidata come da separato decreto, può porsi a carico delle parti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1650/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara aperta la successione di (…), nato a Borgocollefegato (oggi Borgorose) il 25 aprile 1928 e deceduto a Rieti il 10 marzo 2017, lasciando quali eredi ex lege la moglie (…) e le figlie (…) e (…);

2. Dichiara che il compendio ereditario relitto è costituito da: a) Quota pari al 50% di un appartamento destinato ad uso residenziale sito al piano secondo di un edificio condominiale sito in R. via S. S. n. 41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); b) Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in R., via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); c) Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in R., via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); d) Azienda commerciale, intestata a (…) con partita iva (…) iscritta al R. n. RI-12410, comprensiva della quota pari ad 50% dei locali ubicati in R. Viale M. n. 1c/d censiti al fg. (…) part. (…) sub. (…) e sub. 50 (negozio al Fg. (…) part. (…) sub.(…) – Cat. (…), cl.(…), mq.134, piano T, sup. cat. (…) mq, rendita Euro. 2.989,67; sottonegozio Fg. (…) part. (…) sub.(…) – Cat. (…), cl.(…), mq.167, piano S1, sup. cat. (…) mq, rendita Euro. 1.414,47); e) saldo attivo su c/c (…) presso la (…) pari ad Euro 196.410,13; f) saldo attivo su c/c n. (…) presso (…) filiale n. 04775 pari ad Euro 24.897,59;

3. Condanna (…), per le ragioni di cui in motivazione, a restituire alla massa ereditaria l’importo di Euro 195.004,00;

4. Dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di cui al punto 2 mediante:

a) l’assegnazione a (…) della quota del 50% dell’appartamento e n. 2 locali autorimessa-magazzino ubicati in R. via S. S. n. 41 (Quota pari al 50% di un appartamento destinato ad uso residenziale sito al piano secondo di un edificio condominiale sito in R. via S. S. n. 41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in R. via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…); Quota pari al 50% di un’autorimessa sita al piano seminterrato del medesimo edificio condominiale sito in R. via S. S. n.41, censito nel catasto fabbricati di detto Comune al fg. (…) part. (…) sub. (…)) nonché della somma di somma di Euro 106.828,80;

b) l’assegnazione a (…) della Azienda commerciale, intestata a (…) con partita iva (…) iscritta al R. n. RI-12410, comprensiva della quota di proprietà del 50% dei locali u.I.R.V.M. n. 1c/d censiti al fg. (…) part. (…) sub. (…) e sub. (…) (negozio al Fg. (…) part. (…) sub.(…) – Cat. (…), cl.(…), mq.134, piano T, sup. cat. (…) mq, rendita Euro. 2.989,67; sottonegozio Fg. (…) part. (…) sub.(…) – Cat. (…), cl.(…), mq.167, piano S1, sup. cat. (…) mq, rendita Euro. 1.414,47) nonché della somma di Euro 53.414,40 ;

c) l’assegnazione agli eredi di (…) (A. e (…)) della somma di Euro 53.414,40 (nel dettaglio, Euro 26.707,20 per ciascuno);

5. Dispone che l’assegnataria (…) versi un conguaglio in denaro della somma di Euro 102.539,(…) in favore di (…); di Euro 154.769,75 in favore di (…) e (…) (nel dettaglio, Euro 77.384,87 per ciascuno), quali eredi di (…);

6. Condanna (…) e (…), quali eredi di (…), al rimborso, in favore di (…), della somma di Euro 444,23, oltre interessi legali dal 15.10.2019;

7. Condanna (…) al rimborso, in favore di (…), della somma di Euro 888,46, oltre interessi legali dal 15.10.2019;

8. Rigetta la domanda riconvenzionale di condanna delle attrici al conferimento alla massa ereditaria dei frutti precetti sui beni in comunione e di presentazione del rendiconto;

9. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali del giudizio;

10. Pone definitivamente a carico delle parti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alla comunione, le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate con separato decreto.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Rieti il 20 aprile 2023.

Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2023.

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Il testamento olografo, pubblico e segreto.

La donazione art 769 c.c.

La revoca della donazione.

Eredità e successione ereditaria

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.