le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima non sono né invalide, né inefficaci, ma possono solo essere, ad iniziativa del legittimario, ridotte e quindi rese inefficaci, con conseguente reintegrazione della quota di legittima stessa, con sentenza costitutiva produttiva di effetti ex nunc con la conseguenza che l’erede istituito con testamento lesivo della quota di legittima, sino alla pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda riduzione, è e rimane effettivo titolare dei diritti per testamento a lui attribuiti, legittimamente amministrandoli nel proprio esclusivo interesse, talché non può, nei suoi confronti, trovare ingresso alcuna azione di rendiconto, che, secondo sistema, presuppone l’amministrazione, da parte del relativo destinatario, di beni in tutto od in parte altrui o comunque acquistati nell’altrui interesse, con obbligo di ritrasferimento.

Tribunale|Roma|Sezione 8|Civile|Sentenza|1 giugno 2023| n. 8756

Data udienza 25 maggio 2023

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori

Dott. Luigi Argan – Presidente relatore

Dott. Alfredo Sacco – Giudice

Dott.ssa Maria Luparelli – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero …/2013 del ruolo generale

TRA

S.A. e S.G.

elettivamente domiciliate in Roma, Piazza…, presso lo studio degli Avv.ti…, che le rappresentano e difendono giusta procura a margine dell’atto di citazione

-ATTRICI-

E

G.A.L.

elettivamente domiciliata in Roma alla Via…, presso lo studio dell’Avv…., che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

-CONVENUTA-

E

S.B.

elettivamente domiciliata in Roma al Largo…, presso lo studio dell’Avv…., che la rappresenta e difende giusta procura unita alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.10.2019.

-CONVENUTA-

-ATTRICE IN RICONVENZIONALE-

E

S.A.

-CONVENUTA- CONTUMACE

E

S.V.

-CONVENUTA- CONTUMACE

E

L.A.

elettivamente domiciliata in Roma alla Via…, presso lo studio dell’Avv. …che la rappresenta e difende giusta procura allegata all’atto di intervento volontario

-INTERVENUTA-

OGGETTO: azione di riduzione per lesione di legittima – rendiconto – risarcimento danni – divisione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato rispettivamente in data 2.3.2013, 6.3.2013, 25.3.2013 e 6.3.2013, S.A. e L.A., quest’ultima nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore S.G., convenivano in giudizio G.A.L., S.A., S.B. e S.V..

Esponevano all’uopo a)- che L.A. era coniuge di S.L. dal quale aveva avuto le due attrici figlie S.A. e S.G.; b)- che, in data 4.4.2008 a Roma, era deceduto S.A., lasciando la moglie G.L. ed i quattro figli S.B., S.V., S.A. e lo stesso S.L., padre, come detto, di S.A. e S.G.; c)- che la successione di S.A. era regolata da testamento olografo in data 20.3.2001, con il quale lo stesso istituiva sua unica erede la consorte G.A.L.; d)- che successivamente, in data 13.11.2009 a Roma, decedeva ab intestato esso S.L.; e)- che, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, in data 10.3.2010, le figlie di quest’ultimo S.A. e S.G., al tempo minorenni, come rappresentate dalla madre L.A., accettavano con beneficio d’inventario la di lui eredità; f)- che era, pertanto loro interesse e diritto ottenere la reintegrazione della quota di legittima che sarebbe spettata al loro genitore con riferimento alla successione del di lui padre S.A., il cui testamento, con il quale istituiva unica erede la moglie G.A.L., era lesivo della quota di legittima stessa; g)- che il patrimonio lasciato, in morte, da S.A. era costituito dai seguenti beni: i)- negozio sito in R.A.V.F.S. n. 74, distinto al foglio (…), part. (…), sub. (…); ii)- autorimessa-magazzino sita in R., Piazza S. D. S. n. 13, distinta al foglio (…), part. (…), sub. (…); iii)- appartamento sito in R.A.V.T.L. n. 173, distinta al foglio (…), part. (…), sub. (…); iv)- autorimessa sita in R.A.V.T.L. n. 173, distinta al foglio (…), part. (…), sub. (…); v)- appartamento sito in R. alla Via S. F. a R. n. 166, int. 4/5, distinto al foglio (…), part. (…), sub. 6; vi)- conti correnti bancari, titoli e fondi comuni d’investimento.

E concludevano pertanto chiedendo i)- che, accertata la lesione della quota di legittima, quale al defunto padre S.L. spettante nella successione del di lui defunto padre S.A., le disposizioni contenute nel testamento da quest’ultimo redatto venissero ridotte, con corrispondente reintegrazione della stessa quota di legittima, in loro favore quali eredi del primo; ii)che venisse ordinato alla convenuta G.A.L. di rendere il conto ex art. 263 c.p.c., relativamente ai beni mobili ed immobili compresi nell’asse ereditario del defunto S.A.; iii) che quest’ultima venisse altresì condannata al risarcimento del danni subiti dalle attrici in conseguenza dello spossessamento dei beni caduti in successione; iv)- che venisse conseguentemente disposto lo scioglimento della comunione ereditaria secondo le modalità di legge; con vittoria di spese.

Costituitasi in giudizio, la convenuta S.B., figlia del defunto S.A., proponeva anch’essa domande i)- di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento redatto da esso S.A., per lesione della quota di legittima a lei spettante, con corrispondente reintegrazione della quota stessa e ii)- di condanna della convenuta G.L. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della indisponibilità dei beni ereditari; con vittoria di spese.

Si costituiva tempestivamente in giudizio anche la convenuta G.A.L., la quale assumeva, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che le avverse domande erano del tutto infondate, e, in proposito, esponeva -che il defunto coniuge S.A. aveva compiuto numerose liberalità in favore del figlio S.L., da ricomprendersi, quindi, nella riunione fittizia e da imputarsi alla sua quota di legittima, quali segnatamente: i)- donazione di Lit. 46.870.432 tra il 1983 e il 1984, ii)- donazione indiretta dell’immobile sito in R.A.V.R.P. n. 12, nel 1984 iii)- donazione di Lit. 23.700.000 tra il 1985 e il 1986, iv)- donazione di Lit. 95.666.000 nel 1987 e di Lit. 51.000.000 nel 1988, v)- donazione indiretta dell’immobile sito in R. alla Via M. T. n. 15, vi)- donazione indiretta del fabbricato sito in V. (R.) alla Via S. P. n. 15, 17 e 19; e concludeva pertanto chiedendo i)- che, previo accertamento delle sopra descritte liberalità, tutte le avverse domande venissero respinte e ii)- che le attrici venissero condannate al risarcimento dei danno, ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria, con vittoria di spese da distrarsi.

Le convenute S.V. e S.A., per contro, non si costituivano nel presente giudizio.

Nel corso del giudizio, venivano disposte due distinte consulenze tecniche d’ufficio, l’una volta ad accertare il valore del compendio immobiliare compreso nel patrimonio del defunto S.A., affidata all’Arch. R.M.M., l’altra volta ad accertare il valore dei crediti compresi nel patrimonio stesso, affidata al Dott. F.R..

Con atto depositato, in data 5.6.2015, l’attrice S.G., si costituiva in proprio, per la prosecuzione del giudizio, avendo ella raggiunto la maggiore età.

Definitivamente assegnata a nuovo giudice, la causa proseguiva all’udienza del 31.10.2019.

Con atto depositato in data 23.11.2020, interveniva in giudizio L.A., consorte del defunto S.L. e madre delle attrici, la quale, dichiarando di accettare l’eredità del coniuge, faceva proprie tutte le deduzioni, eccezioni e difese formulate dalle attrici, e chiedeva anch’essa, pertanto, i)- che le disposizioni contenute nel testamento redatto dal defunto S.A., venissero ridotte, in quanto lesive della quota di legittima spettante al di lui defunto figlio S.L., con conseguente reintegrazione della quota stessa in suo favore; ii)- che si procedesse quindi allo scioglimento della divisione; iii)- che la convenuta G.A.L. venisse altresì condannata al risarcimento del danni subiti in conseguenza dello spossessamento dei beni caduti in successione, con vittoria di spese.

Alla successiva udienza del 22.12.2020, la convenuta G.L. eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto dell’intervenuta L.A. di accettare l’eredità del defunto coniuge S.L..

Con ordinanza in data 5.3.2022, venivano ammesse le testimonianze di C.L., D.V. e B.L., quali dalla convenuta G.A.L. richieste.

Alla successiva udienza del 29.3.2022, la convenuta stessa rinunziava, quindi, alle testimonianze così ammesse.

All’udienza del 16.6.2022, avendo le parti precisato le loro conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

I- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle convenute S.A. e S.V., le quali, sebbene ritualmente citate, non si costituivano nel presente giudizio.

II- Dell’apertura della successione

Devesi, quindi, a norma dell’art. 456 c.c., dichiarare l’apertura della successione di S.A., nato a Roma il 1.09.1927 ed ivi deceduto in data 4.4.2008 (v. certificato di morte, in fascicolo di parte attrice).

III- Del regolamento della successione

Con testamento olografo datato 20.3.2001, pubblicato il 23.5.2008, il defunto S.A., ha istituito quale sua unica erede la convenuta consorte G.A.L. (v. testamento cit., in fascicolo di parte attrice, all. 3: “Roma 20 Marzo 2001. Io sottoscritto S.A. nato a R. il (…), di mia spontanea volontà ed in piena coscienza e salute mentale, con il presente scritto di mia mano, dichiaro che alla mia morte lascio quanto è di mia spettanza di proprietà immobiliari, conti correnti bancari, fondi comuni d’investimento e quanto altro disponibile, a mia moglie G.A.L.”); così escludendo dalla sua successione i suoi quattro figli S.L., poi deceduto, S.B., S.V. e S.A..

IV- Delle domande di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento redatto dal defunto S.A. in data 20.3.2001, con corrispondente reintegrazione della quota di legittima spettante al di lui defunto figlio S.L., di successiva divisione e di condanna della convenuta G.A.L. al risarcimento dei danni conseguenti all’impossessamento dei beni compresi nell’asse ereditario di esso S.A., quali proposte dall’intervenuta L.A. in qualità di erede del coniuge S.L.

Le domande in esame debbono essere a priori disattese poiché l’eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell’intervenuta L.L. di accettare l’eredità del defunto coniuge S.L., quale dalla convenuta G.A.L. tempestivamente formulata nel corso dell’udienza del 22.12.2020, immediatamente successiva all’intervento dalla stessa L.L. spiegato con atto depositato in data 23.11.2020, è fondata; avendo quest’ultima espressamente accettato l’eredità in discussione con l’atto di intervento, dopo la scadenza del termine decennale stabilito dall’art. 480, I co, c.c., decorrente, a norma dell’art. 480, II co, c.c., dall’apertura della successione di esso S.L., in data 13.11.2009 (v. certificato di morte, in fascicolo di parte attrice, all. n. 2), e non risultando allegati né comunque documentati precedenti atti di accettazione tacita o presunta ai sensi degli art. 476 e ss. c.c.. Con la conseguenza che l’intervenuta stessa, non rivestendo la qualità di erede di S.L., non può neppure far valere i diritti ad esso spettanti nella successione del defunto padre S.A. e che, a norma dell’art. 522 c.c., la quota ereditaria a lei spettante si accresce in favore delle attrici figlie S.A. e S.G..

V- Della ricostruzione del patrimonio ereditario in funzione delle domande di riduzione e di conseguente reintegrazione della quota di legittima spettante nella successione del defunto S.A., quali proposte dalle attrici S.A. e S.G., in qualità di eredi del defunto S.L. figlio dello stesso S.A., e dalla convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B. anch’essa figlia di quest’ultimo.

Premesso che non v’è dubbio circa i)- la qualità delle odierne attrici di eredi del defunto S.L., le quali, avendo, siccome figlie di quest’ultimo, accettato la relativa eredità con beneficio di inventario in data 10.3.2010, sono subentrate nella posizione di legittimario spettante al loro padre, in qualità di figlio, nella successione del defunto S.A., nonché ii)- circa la qualità di legittimaria della stessa convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B., siccome anch’ella figlia di quest’ultimo, deve osservarsi che la definizione della presente controversia, avente ad oggetto, tra l’altro, la richiesta riduzione, nei confronti della convenuta G.A.L., delle disposizioni testamentarie con cui esso defunto S.A. nominava quest’ultima quale sua unica erede, presuppone, in primo luogo, l’individuazione della massa ereditaria su cui determinare la porzione disponibile e, correlativamente, la quota di riserva di cui le stesse attrici lamentano la lesione, che, ai sensi dell’art. 556 c.c., è, come noto, comprensiva dei beni che appartenevano al de cuius al momento della sua morte, ai quali, detratti i debiti, vanno fittiziamente riuniti i beni di cui quest’ultimo abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione.

Di seguito, pertanto, secondo i principi appena esposti, la ricostruzione del patrimonio ereditario lasciato dal defunto S.A., in funzione delle proposte domande di riduzione.

A- Il relictum. All’atto dell’apertura della successione, il patrimonio del defunto S.A. era, pacificamente, secondo la documentazione prodotta dalle parti, composto dai beni di seguito descritti:

3)- Beni immobili

a)- 1/2 della piena proprietà del negozio sito in R. alla Via F. S. n. 74, piano terra, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…), il cui valore, alla data di apertura della successione (4.4.2008), risulta pari a Euro 84.600,00 (valore dell’intera proprietà, emergente dalla consulenza tecnica d’ufficio elaborata dall’Arch. R.M.M., pari a Euro 169.200,00);

b)- 1/2 della piena proprietà dell’autorimessa sita in R.A.P.S.D.S. n. 13, piano seminterrato, int. 1, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…), il cui valore, alla data di apertura della successione, risulta pari a Euro 92.785,50 (valore dell’intera proprietà, emergente dalla stessa ctu, pari a Euro 185.571,00);

c)- 1/2 della piena proprietà dell’appartamento sito in R.A.V.T.L. n. 173, edificio A/2, piano III, int. 5, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…), il cui valore, alla data di apertura della successione, risulta pari a Euro 386.883,00 (valore dell’intera proprietà, emergente dalla stessa ctu, pari a Euro 773.766,00);

d)- 1/2 della piena proprietà dell’autorimessa sita in R.A.V.T.L. n. 173, piano seminterrato, int. 48, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…), il cui valore, alla data di apertura della successione, risulta pari a Euro 45.942,00 (valore dell’intera proprietà, emergente dalla ctu, pari a Euro 91.884,00);

e)- 1/2 di 3/5, pari a 3/10, della piena proprietà dell’appartamento sito in R. alla Via S. F. a R. n. 166, piano II, int. 4/5, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…), il cui valore, alla data di apertura della successione (4.4.2008), risulta pari a Euro 115.128,00 (valore dell’intera proprietà, emergente dalla ctu pari a Euro 383.760,00).

2)- Crediti

Così come emerge dalla consulenza tecnico-contabile elaborata dal Dott. F.R., esente da vizi metodologici ed errori di calcolo, al tempo dell’apertura della successione (4.4.2008), il defunto S.A. era cointestatario, unitamente alla consorte G.A.L. del conto corrente n. (…) intrattenuto presso P.I. s.p.a.- Agenzia di R. Via T. n. 2, che evidenziava un saldo attivo pari a Euro 13.665,10 (v. ctu cit. in data, p. 6). Per cui, nei rapporti tra i due coniugi cointestatari, in assenza di elementi di prova che indichino una diversa ripartizione, il credito per il relativo saldo attivo spettante al de cuius, e quindi appartenente all’asse ereditario, ammontava alla minor somma di Euro 6.832,55, pari al 50% dell’intero detto importo di Euro 13.665,10; essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Nel conto corrente (bancario e di deposito titoli) intestato a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti sono regolati non dall’art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell’art. 1298 c.c., in base al quale, in mancanza di prova contraria, le parti di ciascuno si presumono uguali” (così, Cass. Civ. n. 26991/13; conf. Cass. Civ. n. 77/2018, n. 4066/09, n. 19305/06).

3)- Beni mobili

Nessuna delle parti ha allegato che, alla data di apertura della successione, il patrimonio ereditario comprendesse beni mobili.

4)- I debiti ereditari

In difetto di relativa allegazione, deve parimenti escludersi l’esistenza di debiti ereditari.

5)- Valore totale del relictum

Per quanto precede, devesi conclusivamente affermare che il valore complessivo dei beni costituenti il patrimonio ereditario era, all’atto dell’apertura della successione, pari a complessivi Euro 732.171,05 (crediti Euro 6.832,55 + beni immobili Euro 386.883,00 + Euro 45.942,00 + Euro 84.600,00 + Euro 92.785,50 + Euro 115.128,00 = Euro 732.171,05; beni mobili: Euro 0; debiti: Euro 0).

B)- Il donatum

1)- Della pretesa donazione indiretta, da parte del defunto S.A. in favore del figlio S.L., anch’egli successivamente deceduto, dell’immobile sito a R. alla Via M. T. n. 15 e delle spese necessarie per la relativa ristrutturazione

La deduzione in esame, quale formulata dalla convenuta G.A.L., è manifestamente infondata, per l’assorbente ragione che non vi è prova in atti che S.L. abbia mai acquistato l’immobile in questione, mentre risulta documentato che esso fu acquistato da S.A., quando il figlio L. non era ancora nato (egli era nato nel 1961 – v. certificato di morte, in fascicolo di parte attrice, all. 2) e, successivamente, dallo stesso S.A., venduto a terzi nel gennaio del 1990 (v. atto pubblico di compravendita, in fascicolo di parte convenuta, all. 14); essendo noto che, con specifico riferimento alla situazione in esame, la donazione indiretta consiste, in termini strutturali, nella messa a disposizione, da parte del donante, per spirito di liberalità, delle somme necessarie per l’acquisto di un bene da parte del donatario (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 19400/19, n. 1986/16, n. 4015/04, n. 502/03).

2)- Delle pretese donazioni indirette, da parte del defunto S.A. in favore del figlio S.L., successivamente anch’egli deceduto, dell’immobile sito in V. alla Via S. P. n. 12, quale dallo stesso S.L. acquistato nel 1984 al prezzo di Lit. 55.000.000, e del fabbricato sito in V. alla Via S. P. n. 15, 17 e 19, quale da quest’ultimo acquistato nel 1990 al prezzo di Lit. 40.000.000, nonché delle somme necessarie per le relative ristrutturazioni

Le deduzioni in esame quali, anch’esse, formulate dalla convenuta G.A.L., debbono essere disattese poiché, sebbene sia generalmente riconosciuto che alla donazione indiretta, quale consistente, come detto, nella messa a disposizione, da parte del donante, per spirito di liberalità, delle somme necessarie per l’acquisto di un bene da parte del donatario o anche nella messa a disposizione delle somme destinate al pagamento di un debito su quest’ultimo gravante (per quest’ultima ipotesi, v. Cass. Civ. n. 23260/19: “La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità – e non già dal mezzo giuridico impiegato, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento – e consiste in atti o negozi la cui combinazione produce l’effetto di un’attribuzione patrimoniale gratuita, come nel caso del pagamento di un debito altrui con rinuncia all’azione di regresso”), non si applichino i limiti probatori in generale stabiliti per i contratti, con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni” (v. Cass. Civ. n. 1986/16: “Nel caso di acquisto di un immobile da parte di un soggetto, con denaro fornito da un terzo per spirito di liberalità, si configura una donazione indiretta, che si differenzia dalla simulazione giacché l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti ed alla quale, pertanto, non si applicano i limiti alla prova testimoniale – in materia di contratti e simulazione – che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo”; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 19400/19, n. 4015/04, n. 502/03), la convenuta stessa, che tali donazioni indirette ha, nella specie, invocato, e che è quindi, secondo il principio generale stabilito dall’art. 2697, I co, c.c., gravata del relativo onere, non ha, per le ragioni di seguito esposte, in alcun modo provato, neppure secondo siffatte modalità, il fondamento delle proprie deduzioni.

a)- Innanzitutto essa non ha direttamente dimostrato la circostanza per cui il defunto S.A. avrebbe, di volta in volta, i)- corrisposto l’intero prezzo pattuito per le compravendite immobiliari di cui si tratta ovvero comunque messo a disposizione le somme necessarie per il relativo acquisto, e ii)- pagato le successive spese di ristrutturazione degli immobili acquistati, quali peraltro allegate senza fornire alcuna documentazione attestante la relativa effettiva realizzazione; ciò che avrebbe potuto agevolmente fare a mezzo dagli estratti conto, relativi ai periodi in cui le pretese donazioni indirette sarebbero state compiute, dei conti correnti intrattenuti dallo stesso defunto S.A., che, pur essendo nella sua piena disponibilità in quanto erede (consorte) di quest’ultimo, non sono stati tuttavia prodotti in giudizio; essendosi, per contro, la deducente limitata a produrre la documentazione contabile relativa al conto corrente intrattenuto da S.L. presso la B.N.D.L., la quale non contiene, comunque, elementi che consentano di ricondurre alcuna posta in entrata, per versamenti di danaro, assegni o bonifici, ad esso defunto S.A. (cfr. all.ti da 1 a 7 e 10, in fascicolo di parte convenuta).

Mentre, in assenza della documentazione contabile relativa alla richiesta di emissione, che evidenzi l’identità di colui il quale ebbe a versare alla Banca emittente le corrispondenti necessarie somme, non è neppure possibile affermare che gli invocati assegni circolari, quali, in data 3.12.1984, dall’Is., in ragione di complessive Lit. 30.000.000, e dalla B., in ragione di complessive Lit. 15.000.000, emessi in favore del terzo D.C., venditore dell’appartamento sito in R. alla Via R. P. n. 12, acquistato da S.L., siano riferibili a provvista fornita dallo stesso defunto S.A. (v. copia degli assegni cit., comparsa di costituzione della convenuta G., all. n. 8; cfr. preliminare di vendita dell’appartamento di Via R. priora n. 12, ibidem).

b)- Seppure le liberalità siano tra genitori e figli frequenti, il rapporto di filiazione, quale, come detto, corrente tra il defunto S.A. e S.L. non è certo, di per sé, sufficiente, a norma dell’art. 2729, I co, c.c. (“Le presunzioni semplici sono lasciate al prudente apprezzamento del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”), per consentire, secondo criteri di normalità esperienziale ovvero in termini di razionalità delle azioni umane, di desumere, con un minimo grado di ragionevolezza, che gli atti di compravendita in discussione siano stati realizzati con danari comunque messi a disposizione da esso defunto S.A..

c)- Non risulta, comunque, che il defunto S.L. fosse impossidente; essendo per contro pacifico i)- che questi, all’età di 19 anni fosse entrato in Polizia; e ii)- che, lasciato il detto impiego, dopo circa tre anni, egli iniziasse a lavorare, sia pure senza regolare contratto, in qualità di incisore, presso il laboratorio di famiglia, ricevendo comunque uno stipendio mensile (v. comparsa di costituzione della convenuta G., p. 4; cfr. memoria ex art. 183, VI co, c.p.c. di parte attrice, p. 2, memoria ex art. 183, VI, co c.p.c. della convenuta S.B., pp. 3 e s. nonché memoria ex art. 183, VI co, n. 2 della convenuta G., la quale si limita a contestare solo le allegazioni della convenuta S.B., osservando come l’affermazione per cui S.L. restituisse i prestiti ricevuti dal padre fosse incompatibile con quella per cui egli materialmente ricevesse da questi uno stipendio).

d)- Anche a tutto voler concedere, ove dovesse ritenersi che le somme necessarie per gli acquisti immobiliari di cui trattasi ragionevolmente superassero le reali disponibilità economiche del defunto S.L., quali riconducibili alla sua situazione reddituale, deve comunque osservarsi che non sussistono elementi di natura presuntiva sufficienti per affermare che l’eventuale eccedenza provenisse necessariamente da liberalità del padre, i)- vuoi perché la situazione economico-finanziaria di quest’ultimo, al tempo dei fatti, non è stata, al fine di evidenziare la concreta disponibilità, da parte sua, delle somme necessarie, in alcun modo documentata, ii)- vuoi perché lo stesso S.L. era, come detto, all’epoca dei fatti, un adulto lavoratore, e non emergono dagli atti elementi tali da consentire di ritenere, in termini di normalità esperienziale, che egli non disponesse di opportunità di finanziamento o comunque di supporto economico da parte di terze persone a lui vicine.

3)- Delle pretese donazioni, da parte del defunto S.A. in favore del figlio S.L., anch’egli successivamente deceduto, di somme di danaro per complessivo importo pari a Lit. 217.236.432

Preliminarmente deve precisarsi che, secondo la stessa rappresentazione della convenuta G.A.L., che le invoca, le donazioni di danaro, in ipotesi, dal defunto S.A. compiute in favore del figlio S.L., esclusi gli importi relativi alle pretese donazioni indirette, di cui si è appena detto (v. supra, sub (…)), ammontano a complessive Lit. 217.236.432 (v. comparsa di costituzione della convenuta G.: Lit. 46.870.432 tra il 1983 e il 1984 + Lit. 23.700.000 + Lit. 95.666.000 nel 1987 + di Lit. 51.000.000 nel 1988 = Lit. 217.236.432), e non già alle maggiori somme dalla convenuta stessa conclusivamente indicate (peraltro, in misura diversa in vari luoghi della comparsa di costituzione).

Tanto premesso, anche a prescindere dal fatto che si tratterebbe, in ipotesi, di donazioni nulle per difetto di forma, le deduzioni in esame debbono essere parimenti disattese, non avendo, per le ragioni di seguito esposte, la convenuta stessa, anche in questo caso, provato, neppure in termini presuntivi, i fatti posti a relativo fondamento.

a)- Innanzitutto essa non ha direttamente provato la materiale dazione, da parte del defunto S.A. in favore del figlio S.L., delle somme di danaro in discussione, che, secondo prospettazione, sarebbe avvenuta mediante consegna di contanti ovvero di assegni, poi versati sul conto corrente da quest’ultimo intrattenuto presso la B.N.D.L.; ciò che, anche in questo caso, avrebbe potuto fare a mezzo, dagli estratti conto, relativi ai periodi in cui le dazioni stesse sarebbero state compiute, dei conti correnti intrattenuti dal defunto S.A., che, pur essendo nella sua piena disponibilità in quanto erede (consorte) di quest’ultimo, non sono stati tuttavia prodotti in giudizio (v. supra, sub 2.a); essendosi, per contro, la deducente, come detto (ibidem), limitata a produrre la documentazione contabile relativa al conto corrente intrattenuto da S.L. presso la B.N.D.L., la quale non contiene, comunque, elementi che consentano di ricondurre alcuna delle invocate poste in entrata, per versamenti di danaro e di assegni, ad esso defunto S.A. (cfr. all. da 1 a 7 e 10, in fascicolo di parte convenuta).

b)- In secondo luogo, fermo quanto già esposto sub (…)).b) circa l’insufficiente valenza sintomatica del rapporto di filiazione in sé considerato e ribadito che la situazione economico-finanziaria dello stesso defunto padre S.A. al tempo dei fatti non è stata in alcun modo documentata (v. supra, sub 2.d), non emergono dagli atti, elementi tali da consentire di affermare, in via squisitamente presuntiva, la sussistenza delle dedotte liberalità; poiché, come detto, S.L. era all’epoca dei fatti, un adulto lavoratore (v. supra, sub 2.c), talché le movimentazioni in avere rilevabili dagli estratti conto del conto corrente da lui intrattenuto presso la B.N.D.L. sono compatibili con le sue attività di risparmio e di investimento, queste ultime eventualmente realizzate col ricorso al credito ovvero col supporto economico di terze persone a lui vicine, non a priori da escludersi secondo parametri di normalità esperienziale.

4)- Delle pretese donazioni indirette, da parte di S.A. in favore delle convenute contumaci S.V. e S.A., rispettivamente dell’immobile sito in zona C. alla Via dei F. n. 64 e degli immobili siti in Via C.F. n. 45 e Via Rugantino n. 35

Le deduzioni in esame, quali dalla parte attrice, per la prima volta, formulate colla memoria ex art. 183 VI co. n. 1, e quindi precisate colle richieste istruttorie di cui alla successiva memoria ex art. 183, VI co, n. 2, debbono essere disattese per l’assorbente ragione che la stessa parte attrice non ha, in alcun modo provato, l’effettivo acquisto da parte delle convenute S.V. e S.A. degli immobili di cui trattasi.

C)- La massa di calcolo ex art. 556 c.c.

Per quanto precede, deve concludersi che la massa di calcolo su cui, a norma dell’art. 556 c.c., determinare la porzione disponibile e, correlativamente, la quota di riserva di cui le attrici e la convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B. lamentano la lesione, ammonta, nel caso di specie, a complessivi Euro 732.171,05 (relictum Euro 732.171,05 + donatum pari a Euro 0 = Euro 732.171,05).

VI- Della quota di legittima riservata alle attrici S.A. e S.G., in qualità di eredi del defunto S.L. figlio del defunto S.A., ed alla convenuta-attrice in riconvenzionale traversale S.B., in qualità di figlia dello stesso S.A., le quali hanno tutte agito in riduzione, e della relativa lesione

A norma dell’art. 542, II co, c.c., la quota di riserva destinata ai più figli, in presenza di coniuge superstite, è pari a 1/2 del patrimonio ereditario, da dividersi in parti eguali tra tutti i figli stessi; per cui, con riferimento alla successione di S.A., nel concorso tra la consorte odierna convenuta G.M.L. ed i quattro di lui figli S.L., poi deceduto, S.B., S.V. e S.A., la quota di riserva, nella specie, a ciascuno degli stessi figli in concreto spettante è pari a 1/8 del relictum (1/2 : 4 = 1/8), corrispondente al valore assoluto di Euro 91.521,38 (Euro 732.171,05 x 1/8 = Euro 91.521,38).

Poiché, tanto il defunto figlio S.L., quanto la figlia convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B., sono stati, come detto, per testamento esclusi dalla successione del padre S.A. e non hanno da quest’ultimo ricevuto alcuna liberalità, deve riconoscersi che la prospettata lesione della quota di riserva, loro spettante, effettivamente sussiste e corrisponde all’intero 1/8 del relictum per ciascuno, che, quanto ad esso defunto S.L., deceduto dopo il padre, è devoluto alle odierne attrici figlie di quest’ultimo S.A. e S.G., siccome sue uniche eredi (v. supra, sub VI).

VII- Della riduzione delle disposizioni testamentarie

Al fine di far conseguire agli attori in riduzione S.A. e S.G., in qualità di eredi del defunto S.L., e S.B., la reintegrazione cui esse hanno diritto nella successione del defunto S.A., deve, a norma dell’art. 554 c.c., procedersi alla riduzione delle disposizioni testamentarie, con cui quest’ultimo ha istituito quale sua unica erede la convenuta consorte G.A.L., riconoscendo la titolarità sui beni relitti, come sopra individuati (v. supra, sub IV), nella misura di 1/8, in favore di esse attrici S.A. e S.G., e, nella medesima misura di 1/8, in favore della convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B..

VIII- Della domanda di rendiconto relativa ai beni compresi nell’asse ereditario del defunto S.A., quale, ai sensi dell’art. 263 c.p.c., dalle attrici S.A. e S.G., in qualità di eredi del defunto S.L. figlio dello stesso S.A., proposta nei confronti della convenuta G.A.L.

La domanda in esame non può essere accolta poiché, come è noto, le disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima non sono né invalide, né inefficaci, ma possono solo essere, ad iniziativa del legittimario, ridotte e quindi rese inefficaci, con conseguente reintegrazione della quota di legittima stessa, con sentenza costitutiva (v. Cass. Civ. n. 12872/21; n. 3177/71) produttiva di effetti ex nunc (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 23404/22; n. 368/2010, anche in motivaz.; n. 27556/08, anche in motivaz.; n. 9424/03); con la conseguenza che l’erede istituito con testamento lesivo della quota di legittima, sino alla pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda riduzione, è e rimane effettivo titolare dei diritti per testamento a lui attribuiti, legittimamente amministrandoli nel proprio esclusivo interesse, talché non può, nei suoi confronti, trovare ingresso alcuna azione di rendiconto, che, secondo sistema, presuppone l’amministrazione, da parte del relativo destinatario, di beni in tutto od in parte altrui o comunque acquistati nell’altrui interesse, con obbligo di ritrasferimento.

IX- Delle domande di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’impossessamento dei beni compresi nell’asse ereditario di S.A., quali, dalle stesse attrici S.A. e S.G. e dalla convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B., proposte nei confronti della convenuta G.A.L.

Anche le domande in esame debbono essere disattese poiché, essendo, come detto, l’erede istituito con testamento lesivo della quota di legittima, sino alla pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda riduzione, effettivo titolare dei diritti per testamento a lui attribuiti, egli ha altresì, sino a quando non sia disposta la riduzione stessa, pieno diritto di possedere i beni che ne costituiscono l’oggetto e di goderne senza limitazione alcuna; per cui il possesso ed il godimento di siffatti beni non possono integrare alcun fatto illecito in danno degli eredi pretermessi.

X- Della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale, dalla convenuta G.A.L. proposta, nei confronti delle attrici S.A. e S.G. La domanda in esame deve essere di necessità respinta, stante l’accoglimento della domanda di riduzione, quale proposta dalle stesse attrici, essendo noto che, per costante giurisprudenza di legittimità, la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, I co, c.p.c., presuppone la totale soccombenza della parte nei confronti della quale essa sia richiesta (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 19583/13; n. 11917/02; n. 7815/91).

XI- Della consequenziale domanda di divisione, quale proposta dalle attrici S.A. e S.G. e dalla convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B.

Tanto sin qui stabilito, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l’istruzione e la definizione della domanda di divisione riguardo alla comunione, quale costituitasi per effetto della disposta riduzione.

XII- Del regolamento delle spese processuali.

Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese processuali è rimessa alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-dichiara contumaci le convenute S.A. e S.V.;

-dichiara aperta la successione di S.A., nato a Roma il 1.09.1927 ed ivi deceduto in data 4.4.2008;

-respinge le domande di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento redatto dal defunto S.A. in data 20.3.2001, con corrispondente reintegrazione della quota di legittima spettante al di lui defunto figlio S.L., di successiva divisione e di condanna della convenuta G.A.L. al risarcimento dei danni conseguenti all’impossessamento dei beni compresi nell’asse ereditario di esso S.A., quali proposte dall’intervenuta L.A.;

-accerta che l’impugnato testamento olografo dal defunto S.A. redatto in data 30.3.2001, con il quale quest’ultimo istituiva sua unica erede la convenuta consorte G.A.L., contiene disposizioni lesive della quota di legittima spettante i)- al defunto figlio S.L., e, per lui, alle sue eredi attrici in riduzione S.A. e S.G., e ii)- alla figlia convenuta-attrice in riduzione, in via riconvenzionale trasversale, S.B.;

-riduce dette disposizioni in misura corrispondente alla quota ex lege riservata alle stesse attrici S.A. e S.G., in qualità di eredi di S.L., e ad essa convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B., secondo quanto esposto in parte motiva;

-dichiara che, per effetto della riduzione di cui al precedente capo, la parte attrice, in persona di S.A. e S.G. quali eredi del defunto S.L., e la parte convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B., sono ciascuna titolari di 1/8 dei seguenti beni relitti appartenenti all’asse ereditario del defunto S.A.: a)- 1/2 della piena proprietà del negozio sito in R.A.V.F.S. n. 74, piano terra, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…); b)- 1/2 della piena proprietà dell’autorimessa sita in R.A.P.S.D.S. n. 13, piano seminterrato, int. 1, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…); c)- 1/2 della piena proprietà dell’appartamento sito in R.A.V.T.L. n. 173, edificio A/2 piano III, int. 5, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…), d)- 1/2 della piena proprietà dell’autorimessa sita in R.A.V.T.L. n. 173, piano seminterrato, int. 48, censito al foglio (…), part. (…), sub. (…); e)- 1/2 di 3/5, pari a 3/10, della piena proprietà dell’appartamento sito in R. alla Via S. F. a R. n. 166, piano II, int. 4/5, censito al foglio (…), part. (…), sub. 6; f)- credito di importo pari a Euro 6.832,55, per saldo attivo del conto corrente n. (….), intrattenuto presso P.I. s.p.a. – Agenzia di R. Via T. n. 2;

-respinge domanda di rendiconto relativa ai beni compresi nell’asse ereditario del defunto S.A., quale, ai sensi dell’art. 263 c.p.c., dalle attrici S.A. e S.G. in qualità di eredi del defunto S.L., proposta nei confronti della convenuta G.A.L.;

-respinge le domande di condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’ impossessamento dei beni compresi nell’asse ereditario di S.A., quali, dalle stesse attrici S.A. e S.G. e dalla convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B., proposte nei confronti della convenuta G.A.L.;

-respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale, dalla convenuta G.A.L. proposta, nei confronti delle attrici S.A. e S.G.;

-rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per l’istruzione e la definizione della domanda di divisione, quale proposta dalle attrici S.A. e S.G. e dalla convenuta-attrice in riconvenzionale trasversale S.B.;

-spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.