l’apertura di nuovi balconi su un edificio ricostruito in sostituzione di un precedente manufatto che ne era del tutto sprovvisto non incide solo sull’aspetto architettonico della costruzione ma ne modifica i punti esterni e la superficie verticale. Sono esclusi, quindi, dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondita’ ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 10 gennaio 2019, n. 473

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3121/2013 R.G. proposto da:

Residence (OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.a.s., di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS).

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 642/2012, depositata il 5.11.2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7.6.2018 dal Consigliere Giuseppe Fortunato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Corrado Mistri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

uditi gli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 12.2.2003, la (OMISSIS) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la Residence (OMISSIS) e c. s.n.c., sostenendo di esser proprietaria di due distinti edifici, l’Hotel (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) di (OMISSIS), muniti di pareti finestrate e con affaccio su una corte esclusiva, confinante con la proprieta’ della societa’ convenuta; che quest’ultima aveva demolito il vecchio edificio denominato (OMISSIS) per realizzare un nuovo fabbricato munito di balconi, prima inesistenti; che la nuova costruzione aveva una volumetria maggiore di quella originaria e non rispettava le distanze previste dalle norme in vigore all’epoca della vecchia costruzione ne’ quelle, sopravvenute, contemplate dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore (articolo 30) e cio’ sia per i balconi che per i pilastri realizzati fuori dal muro perimetrale; che inoltre, in luogo di una struttura esterna in metallo, destinata a cucina e dispensa, la societa’ convenuta aveva in corso di realizzazione una struttura in muratura.

Ha chiesto, con azione nunciatoria, di sospendere le opere e – nel giudizio di merito – di ordinarne l’arretramento fino al rispetto della distanza legale.

La societa’ convenuta ha sostenuto di non aver realizzato una nuova costruzione ma di aver ricostruito il preesistente edificio in ottemperanza al disposto dell’articolo 29 delle norme di attuazione del piano regolatore, ed ha asserito che i balconi non avevano modificato la sagoma dell’edificio e che, comunque, i fabbricati non erano frontistanti, deducendo, infine, di aver presentato istanza di concessione in variante. Ha chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, di accertare che la costruzione era stata realizzata prima che fosse edificato l’edificio della controparte.

Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimita’ della costruzione, ordinandone l’arretramento fino al rispetto della distanza di 10 metri dall’ (OMISSIS) e di cinque metri dal confine, disponendo la demolizione delle vedute dirette poste a distanza inferiore di un metro e mezzo dal confine, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno, pari ad Euro 10.000,00.

Su appello della Residence (OMISSIS) s.n.c., la Corte distrettuale ha parzialmente riformato la prima decisione, ordinando la demolizione delle sole eccedenze del fabbricato che sui lati nord e est riducevano i distacchi dal confine e dai fabbricati preesistenti; ha compensato parzialmente le spese di giudizio, ponendo il resto a carico dell’appellante.

La sentenza ha ritenuto che la societa’ ricorrente, realizzando i balconi, avesse modificato la sagoma preesistente dell’edificio ed ha sostenuto che, mancando nella disciplina locale una norma che equiparasse le ricostruzioni alle nuove costruzioni, dovesse applicarsi la distanza prevista dalle norme urbanistiche sopravvenute solo ai balconi, agli sporti e ai pilastri di cui non era munita la costruzione preesistente, poiche’ l’articolo 29 delle norme tecniche di attuazione consentiva la ricostruzione con demolizione nel rispetto della sagoma, delle volumetrie e dei distacchi precedenti.

Per la cassazione di questa sentenza la Residence (OMISSIS) s.n.c., ha proposto ricorso in un unico motivo, illustrato con memoria, cui la (OMISSIS) s.a.s..ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato in due motivi.

Con ordinanza interlocutoria n. 5367/2018, la causa e’ stata assegnata alla pubblica udienza per il rilievo nomofilattico delle questioni dibattute.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione della L. n. 457 del 1978, articolo 31, lettera d), come integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2011, articolo 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto inapplicabile la previsione del testo unico sull’edilizia, benche’ si trattasse di norma cui non solo dovevano conformarsi gli strumenti urbanistici locali, ma che impediva la demolizione in quanto, avendo vincolato le ristrutturazioni edilizie al rispetto della sagoma e non del prospetto, ne conseguiva che la distanza non andava calcolata dai punti di massima sporgenza dei balconi, ma dalle pareti dell’edificio; che, difatti, occorreva distinguere il concetto di sagoma urbanistica da quella di sagoma in senso geometrico e il concetto di “sagoma lorda” (intesa quale forma esterna della costruzione comprese le parti aggettanti), da quello di “sagoma netta”, rappresentata dalla forma geometrica del fabbricato; che, calcolando il distacco dalle pareti perimetrali e non dai corpi aggettanti, la costruzione risultava conforme alla disciplina sulle distanze.

Il motivo e’ infondato.

L’intervento realizzato dalla societa’ ricorrente e’ consistito nella demolizione del precedente edificio e nella realizzazione di uno nuovo, che ha conservato la medesima volumetria ed altezza di quello precedente ma che ha comportato una riduzione dei distacchi originariamente intercorrenti tra i due corpi di fabbrica a causa della creazione di nuovi balconi e corpi aggettanti.

Il Tribunale, rilevando che l’articolo 29 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale consentiva la demolizione con ricostruzione a parita’ di volumetria altezza e distanza, ha ritenuto che l’intero edificio costituisse una nuova costruzione e che dovesse arretrare fino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine e di mt. 10 dagli immobili fronteggianti.

La pronuncia e’ stata parzialmente riformata in appello, avendo il giudice distrettuale rilevato che sebbene la ricorrente, nel ricostruire l’edificio, avesse modificato la sagoma del manufatto preesistente, tuttavia il piano regolatore (e le relative norme tecniche) non equiparava le ricostruzioni alle nuove costruzioni e che la disciplina prevista per queste ultime doveva applicarsi solo alle eccedenze non preesistenti, e cioe’ quelle che “sui lati nord ed est avevano ridotto la distanza dal confine e dai fabbricati”.

A parere della ricorrente, pur essendo indubbio che la ricostruzione mediante demolizione dovesse attuarsi nel rispetto della sagoma della costruzione precedente, quest’ultima, per quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d), rappresentando l’involucro esterno o contorno del fabbricato, non era stata alterata dalla realizzazione di balconi, i quali incidevano sul prospetto e quindi sul solo aspetto architettonico ed estetico del fabbricato. Di conseguenza la distanza andava calcolata dai muri perimetrali dell’edificio ricostruito, senza considerare gli elementi aggettanti.

Tale assunto non merita di essere condiviso.

La L. n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera d), qualificava come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare i manufatti mediante un insieme sistematico di opere idonee a condurre ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con formula idonea ad includere non soltanto le opere che riguardassero un fabbricato ancora esistente (e, cioe’, un’entita’ dotata quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura), ma anche la ricostruzione con la fedele demolizione di un precedente fabbricato nel rispetto della sagoma, del volume e delle superfici preesistenti (cfr., in motivazione, Cass. 14786/2017; Cass. s.u. 21578/2011; Cass. 22688/2009; Cass. 2009/3391).

La ricostruzione previa demolizione e’ stata, di seguito, espressamente contemplata dal successivo il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera d), ma lasciando inalterato, con previsione in parte qua non innovativa, l’obbligo di conservare la medesima sagoma e volumetria dell’edificio demolito (cfr., Decreto Legislativo n. 301 del 2002, articolo 1, in vigore dal 5.2.2003), conformemente a quanto gia’ disposto dalla L. n. 457 del 1978, articolo 31.

In assenza di una definizione normativa, la nozione di sagoma e’ stata costantemente identificata con la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero con il contorno che viene ad assumere l’edificio con ogni punto esterno e non solamente le superfici verticali con particolari requisiti di continuita’, quali le pareti chiuse, cosicche’ non rilevano le sole aperture che non prevedano sporgenze, mentre il prospetto si riferisce alla superficie e alla facciata della costruzione e quindi al suo profilo estetico-architettonico (Corte cost. 309/2011; Cass. pen. 3849/1998; Cass. 8081/1994; Cass. pen. 25.11.1987; Cass. pen. 20846/2015).

Ne consegue che l’apertura di nuovi balconi su un edificio ricostruito in sostituzione di un precedente manufatto che ne era del tutto sprovvisto non incide solo sull’aspetto architettonico della costruzione ma ne modifica i punti esterni e la superficie verticale.

Sono esclusi, quindi, dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondita’ ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. 19932/2017; Cass. 18282/2016; Cass. 859/2016; Cass. 1406/2013).

In definitiva, come gia’ stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’ambito delle opere edilizie la semplice “ristrutturazione” si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali (quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura), mentre e’ ravvisabile la “ricostruzione” allorche’ dell’edificio preesistente dette componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino del manufatto preesistente senza alcuna variazione rispetto al precedente stato di fatto.

In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima, nel suo complesso, ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni, ovvero, ove una siffatta norma non esista, solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario” (cfr., per tutte, Cass. s.u. 21578/2011).

La decisione impugnata, dopo aver rilevato che la nuova costruzione differiva da quella preesistente solo a causa della presenza dei balconi e che la normativa urbanistica locale non parificava le ricostruzioni alle nuove costruzioni (consentendo la ricostruzione a parita’ di volume ed altezza rispetto a quello demolito), ha correttamente disposto la demolizione delle sole eccedenze del fabbricato che riducevano i distacchi precedente e non e’ quindi incorsa nelle violazioni denunciate.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura letteralmente – la violazione degli articoli 11 e 60 del regolamento edilizio comunale, 25, 29 e 30 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di S. Benedetto del Tronto, della L. n. 47 del 1985, articolo 8, del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968 e dell’articolo 905 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonche’ l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando che l’edificio realizzato dalla ricorrente non poteva considerarsi una ristrutturazione mediante demolizione, poiche’ le norme locali disponevano che essa potesse aver luogo solo in base alle previsione di un piano di recupero, che, nella specie, non era stato adottato; che quindi, l’edificio, avendo una sagoma diversa da quella originaria, costituiva una nuova costruzione anche ai sensi della L. n. 47 del 1985, articolo 8, e doveva arretrare fino al rispetto di mt. 5 dal confine e 10 dall’edificio fronteggiante, anche considerando la diversa destinazione d’uso assunta dall’immobile, che aveva comportato una variazione degli standards urbanistici previsti dal Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968. La sentenza avrebbe, infine, omesso di valutare che i balconi erano posti a distanza inferiore a quella prescritta dall’articolo 905 c.c..

Il motivo e’ assorbito, essendo stato condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

Il ricorso principale e’ respinto, con assorbimento del ricorso incidentale.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente e’ tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiarate assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5200,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali in misura del 15%.

Si da’ atto che la ricorrente e’ tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.