la distinzione tra appalto e compravendita va operata facendo riferimento alla volontà delle parti e alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, ovvero alla prevalenza o meno della prestazione di fare su quella di dare. Laddove, infatti, il contratto affianchi la prestazione di dare a quella di fare, può configurarsi una compravendita quando le attività necessarie a produrre il bene costituiscano solo l’ordinario ciclo produttivo ma sia la consegna del bene stesso l’effettiva obbligazione del produttore-venditore, con ciò sostanziandosi la prevalenza dell’obbligazione di dare. Al contrario, si è presenza di un contratto di appalto laddove l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta da uno dei contraenti sia la realizzazione d’un opus unicum, che soddisfi le esigenze del committente e rispetti le sue indicazioni: la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell’opera e di tutte le attività a tal fine intese, con ciò, appunto, realizzandosi la prevalenza dell’obbligazione di fare.

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Tribunale|Pisa|Civile|Sentenza|7 febbraio 2023| n. 200

Data udienza 6 febbraio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4620/2019 R.G.,

promossa da

(…) (P.IVA (…)), in personale del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. (…) e l’avv. (…)

PARTE ATTRICE

contro

(…). (P.IVA (…)) in personale del legale rappresentante pro tempore, con l’avv. (…)

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 29/10/2019 il Calzaturificio (…)., in persona del legale rappresentante pro tempore, citava in giudizio la società (…). deducendo quanto segue:

– Alla società attrice veniva commissionata da parte di (…) la progettazione e la realizzazione di un campionario di calzature per la stagione autunno-inverno 2018-2019, che veniva confezionato e venduto al valore complessivo di Euro 13.132,00;

– Dopo la realizzazione del campionario, (…). acquisiva dal Calzaturificio calzature per Euro 63.446,71;

– Nonostante la consegna della merce richiesta, le fatture n. (…) del (…), n. (…) del (…) e n. (…) del (…) emesse da (…). restavano inadempiute.

La società attrice concludeva, dunque, per l’accertamento dell’inadempimento di (…). e la conseguente condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di euro (…) oltre interessi moratori dalle singole scadenze al pagamento.

In data (…) si costituiva in giudizio (…). contestando la ricostruzione dei fatti così come operata dall’attore e deducendo:

– di aver dato incarico alla (…) di realizzare (e non anche progettare) il campionario per la stagione autunno-inverno 2918-2019;

– che il predetto campionario risultava conforme a quanto commissionato e di aver provveduto al pagamento integrale delle relative fatture;

– che la pretesa di pagamento di Euro 13.132,00 faceva riferimento al campionario primavera-estate 2019, il quale risultava viziato perché costituito da meri prototipi da ultimare e da sottoporre alla procedura cd. di “sdifettamento”;

– che le fatture di cui veniva richiesto il saldo fanno riferimento alla messa in produzione della collezione autunno-inverno 2018-2019, i cui prodotti erano del tutto difformi rispetto al modello originario di cui al campionario;

– che la società convenuta era costretta a ritirare i prodotti dal mercato e la (…), che riconosceva i vizi, si obbligava a ripristinare i prodotti contestati;

– che nonostante l’intervento di allargamento del gambale delle calzature effettuato dalla (…) i clienti finali contestavano l’impossibilità di indossare le calzature;

– che (…) si vedeva costretta ad accettare resi ed emettere note di credito per un totale di Euro 25.760,00 e sostenere spese di spedizione per 4.160,00;

– che (…) acquistava al prezzo di Euro 12.816,00 dalla (…). il materiale grezzo che questa stessa impiegava per la realizzazione dei calzari poi risultati viziati;

– che i clienti di (…), a fronte dei difetti di produzione, non effettuavano ordini per le successive stagioni, provocando un calo del fatturato pari a Euro 150.000,00.

– Che nell’ottobre 2018 (…). sollecitava il saldo delle fatture n. (…), (…) e (…) e la richiesta veniva formulata al netto degli importi relativi ai quattro modelli contestati – riconoscendo la società attrice la paternità dei vizi da cui erano affette le calzature.

La società (…) s.r.l. chiedeva, dunque, accertarsi l’inadempimento dell’attore e rigettarsi integralmente le domande avversarie con eventuale compensazione del contro credito. In via riconvenzionale, chiedeva condannarsi il Calzaturificio al risarcimento dei danni subiti nella misura di euro (…).

Concessi i termini di cui all’art. 183 VI co. c.p.c., la causa veniva istruita tramite produzioni documentali.

In data 06/04/2022 la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. decorrenti dal 03/11/2022.

Le parti hanno concluso come in epigrafe.

Le ulteriori richieste istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni vanno respinte in quanto del tutto superflue e comunque irrilevanti ai fini della decisione della controversia.

In via preliminare rispetto alla disamina del merito, va stabilito quale sia la disciplina applicabile al caso di specie. E’, infatti, controversa tra le parti la natura dell’accordo per cui è causa. Ed invero, se l’attore ritiene applicabile la disciplina della compravendita, il convenuto ritiene che l’accordo possa essere sussunto nella fattispecie dell’appalto.

Come da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la distinzione tra appalto e compravendita va operata facendo riferimento alla volontà delle parti e alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, ovvero alla prevalenza o meno della prestazione di fare su quella di dare.

Laddove, infatti, il contratto affianchi la prestazione di dare a quella di fare, può configurarsi una compravendita quando le attività necessarie a produrre il bene costituiscano solo l’ordinario ciclo produttivo ma sia la consegna del bene stesso l’effettiva obbligazione del produttore-venditore, con ciò sostanziandosi la prevalenza dell’obbligazione di dare. Al contrario, si è presenza di un contratto di appalto laddove l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta da uno dei contraenti sia la realizzazione d’un opus unicum, che soddisfi le esigenze del committente e rispetti le sue indicazioni: la fornitura della materia è un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell’opera e di tutte le attività a tal fine intese, con ciò, appunto, realizzandosi la prevalenza dell’obbligazione di fare (cfr. C. Cass. sent. n. 5935/2018; C. Cass. sent. n. 11037/2015).

Ciò posto, deve ritenersi che all’accordo concluso tra le parti debba applicarsi la disciplina del contratto di appalto. La prestazione oggetto del contratto si sostanzia nella: a) realizzazione dietro corrispettivo del campionario da parte di (…). con l’utilizzo della materia prima (pellame) acquistata da (…).; b) produzione verso un corrispettivo della collezione sulla base del campionario approvato dalla società convenuta.

Sono quindi ravvisabili tutti gli elementi richiesti dall’art. 1655 c.c. ai fini della configurazione del contratto di appalto: (…). ha, infatti, assunto un’obbligazione di risultato, con organizzazione dei propri mezzi, al fine di realizzare un’opera a fronte di un corrispettivo in denaro.

Di conseguenza, (…), in qualità di società appaltatrice che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere di provare di aver correttamente eseguito l’opera richiesta.

(…), da parte sua, in qualità di appaltante, ha l’onere di versare il corrispettivo dovuto salvo il caso dell’inadempimento dell’appaltatore (cfr. sul punto quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, fin da C. Cass. SS.UU. sent. n. 13533/2001).

Ciò chiarito, deve concludersi che (…) non abbia soddisfatto l’onere della prova a suo carico.

In particolare, a fronte dell’eccezione di inadempimento e della articolazione della domanda di garanzia per vizi di (…)., la società attrice non ha dimostrato di aver eseguito correttamente la produzione della collezione autunno-inverno 2018-2019. Tanto più che non è chiaro chi abbia ideato il modello da seguire per la produzione dei calzari e che è pacifico che la stessa società appaltatrice ha riconosciuto la presenza di vizi in alcuni dei modelli delle calzature della collezione in questione, richiedendo all’appaltante il pagamento delle fatture n. (…), (…) e (…) al netto del prezzo dei calzari viziati per un totale residuo di Euro 20.708,28.

(…)., inoltre, ha chiesto il pagamento di Euro 13.320 per la realizzazione di un campionario non ben identificato, a fronte della contestazione, formulata dalla convenuta e relativa alla circostanza che quanto dovuto per la realizzazione del campionario autunno inverno 2018-2019 sia stato integralmente saldato.

La pretesa di (…)., priva di riscontro in accordo scritto, pertanto, risulta genericamente quantificata.

Quanto alla domanda della (…). di garanzia per vizi e difformità dell’opera, questa va respinta.

E’ orientamento consolidato che, secondo il criterio di vicinanza della prova, chi voglia far valere la garanzia di cui all’art. 1667 c.c. debba provare l’esistenza dei vizi (cfr. C. Cass. sent. n. 19146/2013). Nel caso di specie, (…). avrebbe dovuto provare la difformità dell’opera rispetto al prototipo ovvero l’errata realizzazione del prototipo stesso e la perdita patrimoniale, sub specie di danno emergente o lucro cessante, ad essa conseguente.

Come detto, tuttavia, è controversa la paternità stessa del prototipo in base al quale è stata iniziata la produzione, e inammissibili – perché eccessivamente generica in quanto insuscettibile di prova contraria le circostanze ivi capitolate – sono i relativi capitoli di prova.

La domanda di risarcimento del danno avanzata da parte convenuta, pertanto, non può trovare accoglimento.

A ciò si aggiunga, con specifico riferimento al lucro cessante, che (…). non ha provato il ritiro della collezione viziata dal mercato (i prodotti, come allegato da controparte e non specificamente contestato, risulterebbero acquistabili tramite siti di e-commerce). Ancora, dalle note di credito emesse da (…) in favore dei propri clienti e prodotte in giudizio non è possibile accertare se il reso dei prodotti clienti sia stato dovuto o meno ai vizi che la società convenuta ha inteso imputare all’errata esecuzione dell’opera da parte di (…).

Quanto, poi, al danno all’immagine, la richiesta è genericamente formulata e priva di elementi di fatto che consentano di ritenere che i vizi delle calzature abbiano comportato una rilevante riduzione della clientela nonché la lesione della reputazione commerciale di (…) (in assenza di scritture contabili e bilanci).

Rigettate, quindi, le domande riconvenzionali, va condannata (…) al pagamento in favore della (…) della somma di Euro 20.708,28, quale unico ammontare del compenso per l’opera dell’appaltatore non contestato.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base al valore e alla natura della controversia, nonché in base all’attività processuale effettivamente svolta, seguono la soccombenza e devono, pertanto, dichiararsi compensate per due terzi, con condanna della convenuta a rifondere a parte attrice il restante terzo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

accoglie parzialmente la domanda principale e, per l’effetto, condanna (…) al pagamento in favore di (…). della somma di Euro 20.708,28 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

rigetta le domande riconvenzionali articolate dalla parte convenuta perché infondate;

dichiara compensate per due terzi le spese di lite e condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice il restante terzo, liquidandole per l’intero in Euro 13.430,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.

Così deciso in Pisa il 6 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023.

Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.