In tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l’utilità per il comodatario consiste nell’uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l’obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l’illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti.

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Tribunale|Palermo|Sezione 2|Civile|Sentenza|9 giugno 2022| n. 2492

Data udienza 6 giugno 2022

Integrale

Divisione ereditaria – Godimento a titolo gratuito di un immobile da parte di un erede – Inquadramento – Comodato – Donazione esclusa dallo schema contrattuale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE II CIVILE In persona dei Sig.ri Magistrati:

dott.ssa Gabriella Di Marco Presidente

dott.ssa Monica Stocco Giudice

dott.ssa Cristina Denaro Giudice est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n 7490 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell’anno 2019, rimessa in decisione all’udienza del 28.2.2022 vertente tra

(…), nato a Palermo il (…) elettivamente domiciliato in Palermo, (…) presso lo studio dell’avv. (…) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

– attore –

CONTRO

(…) , nata a Palermo il 15.11.1955 elettivamente domiciliata in Palermo via P.pe di Paternò n 86 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Geraci che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato (…) conveniva in giudizio la sorella (…) esponendo che:

– in data 16 maggio 1989 i genitori (…) avevano donato ad (…) l’immobile sito il corso (…) nonché taluni altri beni mobili e segnatamente: a) una camera da letto in legno rovere costituita da un letto due comodini, un armadio a sei sportelli e specchi interni, un comò con specchiera, un capezzale in legno pitturato, un lampadario a sei candele, due orologi a bagno oro e legno, due lumetti del valore complessivo di vecchie lire 2.000.000; b. camera per bambini composta da armadio ponte, cassettiera, libreria, scrivania, sedia girevole, lampadario, sei enciclopedie e libri vari dal valore complessivo di vecchie 1.500.000 ; c) stanza da pranzo in legno noce composta da vetrina cinque sportelli, tavolo rettangolare , cinque sedie , lampadario in bronzo, divano letto in pelle, orologio pendolo, quattro quadri ad uncinetto con cornice dorata del valore complessivo di vecchie lire 1.500.000; d). appendiabiti e mobile con specchio, per l’ingresso del valore complessivo di vecchie lire 200.000; e) salotto in velluto composta da divano a tre posti, due poltrone, tavolino con marmo ed orologio del valore complessivo di vecchie lire 300.000; f). mobili per cucina e cioè: cucina componibile, tavolo rettangolare del valore complessivo di vecchie lire 500.000; g). macchina da cucire Singer di valore vecchie lire 200.000; h). frigorifero con congelatore del valore vecchie lire pari ad 200.000; i). due televisori a colori “Telefunken” di valore pari a vecchie lire 600.000; I). un videoregistratore ed un impianto stereo del valore complessivo pari a vecchie lire 800.000; m). due statue ed otto quadri per un valore complessivo di vecchie lire pari ad 2.200.000

– in data 17.1.2017 era deceduta in Palermo, senza lasciare testamento, la madre (…), la cui successione ab intestato si era aperta in favore del coniuge Alfano Giuseppe (per quota di 1/3) dei figli (…) stesso (per quota complessiva di 2/3);

– l’asse ereditario della (…) al momento della apertura della successione era composto: dalla quota di 5/6 dell’immobile sito in Palermo (…) e dal saldo pari a euro 2.008,42 del conto corrente postale n. (…);

– in data 3.2.2018 era deceduto anche il padre (…), il quale con testamento olografo pubblicato in data 23.2.18 aveva disposto di tutti i suoi beni in favore della figlia (il sottoscritto (…) nato a Montelepre il (…) nel pieno possesso delle mie facoltà mentali lascio a mia figlia (…) oltre alla quota di legittima spettante l’intera quota disponibile del mio patrimonio in considerazione delle cure che ha prestato e che continua a prestare a me e a mia moglie” Palermo il 20 settembre 2016. (…)”);

– l’asse ereditario di (…) era composto al momento del suo decesso dalla quota di 5/6 dell’immobili sito Palermo (…) e dal saldo pari a euro 179 del conto corrente postale n. (…);

– in ultimo, egli unitamente alla sorella (…) era titolare di un libretto di risparmio postale n. (…) con un saldo pari a euro 98.712,68 di cui pure chiedeva la divisione.

Ciò premesso, (…), assumendo di avere subito una lesione alla quota di legittima sia con riferimento alla eredità materna che a quella paterna per effetto della suddetta donazione e delle disposizioni testamentarie del padre, rassegnava le seguenti conclusioni;

1) Ritenere e dichiarare che il sig. (…) è stato leso nella sua quota dì legittima spettantegli in relazione sia alla successione legittima della madre sig.ra (…) che alla successione testamentaria del padre sig. (…) per tutte le causali dì cui in narrativa.

2) Conseguentemente, ed in via preliminare, determinare il valore degli assi ereditari relativi alle due successioni, materna e paterna, per cui è processo, previa collazione di tutte le donazioni riguardanti i beni immobili e mobili effettuate in favore della sig.ra (…) da parte dei genitori (relictum + donatimi), per le causali di cui in narrativa

3) Determinare ed assegnare all’odierno attore, quindi, le quote di legittima spettanti all’odierno attore, sia in relazione alla successione materna che a quella testamentaria paterna, previa stima del valore degli immobili, per le causali di cui in narrativa

4) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 713 c.c., ordinare la divisione della comunione instauratasi tra le parti del presente giudizio secondo il progetto di divisione che sarà redatto dal nominando CTU, previa stima degli immobili per cui è processo ed in relazione alle quote di rispettiv

5) Condannare, infine, l’odierna convenuta al pagamento di tutte le spese, ed onorali di giudizio.

Con comparsa di risposta di risposta depositata in data 10.9.2019 si costituiva – tardivamente – in giudizio (…) eccependo in via preliminare:

– l’improcedibilità dell’azione per difetto di simmetria tra la domanda la proposta in sede di mediazione e quella giudiziale;

– l’improponibilità della domanda di divisione della certificazione ipocatastale.

Nel merito parte convenuta rappresentava che anche il fratello Salvatore era stato beneficiato di donazioni da parte dei genitori i quali nel dicembre del 1980 gli aveva donato: 16.000.000 di lire impiegate, con dazione al momento della stipula del rogito, per l’acquisto dell’immobile sito in Palermo (…), nonché dopo la stipula ulteriori 10.000.000 di lire.

Detto immobile – simulatamente intestato anche alla moglie di (…) (…)

– essendo stato acquistato anche se solo in parte con denaro dei genitori in presenza di specifico collegamento tra la dazione di denaro e l’acquisto immobiliare integrava una donazione indiretta sicché doveva essere ricompreso nella determinazione dell’asse ereditario paterno e materno.

Sulla base di tali premesse la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:

– in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda per cui è procedimento per il motivo dedotto ut sopra per difetto di simmetria della domanda di mediazione spiegata rispetto a quella giudiziale;

– dire e dichiarare improponibile la domanda per omesso deposito della documentazione ipocatastale relativa agli immobili oggetto della collazione e finalizzata alla divisione giudiziale:

nel merito e senza recesso dato atto che l’odierna convenuta ha manifestato ante processum la propria disponibilità ad addivenire alla divisione consensuale del compendio ereditario , determinare e assegnare alla odierna conventa le quote risultanti dalla successione legittima materna e da quella testamentaria paterna previe stima del valore degli immobili (via (…) oggetto di donazione indiretta, C.so (…)) e computo della donazione indiretta effettuata dai de cuius genitori in favore dell'(…), nonché delle somme di cui ai libretti di risparmio indicato in narrativa;

ordinare ai sensi dell’art. 713 cc la divisione della comunione instauratasi tra le parti secondo la stima che risulterà dalla apposita espletanda CTU;

– disporre eventualmente la assegnazione dell’immobile eventualmente ritenuto indivisibile in favore dell’assegnatario e in ragione della quota di comproprietà disponendo a cauco del medesimo il pagamento in favore della parte non assegnataria del medesimo immobile della quota ritenuta di giustizia competente, in ragione delle rispettive successioni;

condannare l’attore alle spese del presente giudizio”.

Assegnati i termini ex art. 183 c.p.c. – con le quali parte convenuta chiedeva tenersi conto nella determinazione del donatum anche della donazione di euro 50.000 ricevuta dal fratello mentre l’attore chiedeva tenersi conto anche del vantaggio conseguito dalla sorella che, a far data dal 1969 sino alla donazione del 1989, aveva occupato gratuitamente l’immobile di (…) – la causa veniva posta in decisione all’udienza del 28.1.2022.

In via preliminare, va rigettata l’eccezione di improcedibilità dell’azione.

Ed invero, la mediazione ha avuto ad oggetto ” problematiche insorte in sede di divisione ereditaria” (“A seguito del decesso dei coniugi (…) (nata a Palermo il (…) ed ivi deceduta il 17.01.2017) e successivamente (…) (nato a Montelepre il (…) e deceduto in Palermo il 03.02.2018) si sono poste fra i germani (…) ed (…) le problematiche attinenti la divisione ereditaria. Con Missiva del 23.02.2018 la sig.ra (…) è stata invitata bonariamente a procedere alla superiore divisione dei beni costituenti la massa ereditaria. Tale missiva non è mai stata riscontrata.

Nell’ambito del procedimento di mediazione, come affermato da parte attrice e non contestato dalla convenuta e come per altro attestato dai documenti allegati domanda di mediazione, l’oggetto della contesa riguardava proprio la necessità di porre in collazione l’immobile ricevuto dalla (…).

Ne consegue che vi è una sostanziale identità tra i presupposti di fatto fondanti la lite rappresentati in sede di mediazione e poi in sede giudiziale, restando irrilevante che la necessità di prendere in considerazione l’immobile donato ad (…) ai fini della determinazione dell’entità delle masse ereditarie sia stata affermata in sede di mediazione ai fini della collazione ed in sede giudiziale ai fini della riduzione.

Quanto all’eccezione di improponibilità della domanda di divisione per omessa produzione della documentazione ipocatastale basta evidenziare che detta documentazione è stata versata in atti in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.

Va invece accolta la eccezione preliminare formulata da parte attrice di inammissibilità della domanda riconvenzionale tesa in sostanza all’accertamento della donazione indiretta dell’immobile sito in Palermo via (…) acquistato da (…) e (…) con denaro in larga parte proveniente dai genitori del primo.

Ed invero, come è noto, “La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all’art. 167 c.p.c., in quanto l’obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell’apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l’espressa dispensa da parte del “de cuius” nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all’accoglimento della domanda di collazione (o di riduzione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un’ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda”. (Cass. Civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 19833 del 23/07/2019)

Ora, la domanda formulata di parte convenuta tesa a ottenere la ricomprensione nella massa ai fini del computo della quota di riserva non già del denaro ma dell’immobile si sostanzia in una domanda di accertamento delle donazione indiretta del predetto cespite; detta domanda riconvenzionale (così come quella collegata tesa all’accertamento della natura personale dell’acquisto ex art 179 cc lettera b)) è, tuttavia, inammissibile ex art. 167 c.p.c., essendosi la convenuta tardivamente costituita in data 10.9.2019 (e quindi un giorni prima dell’udienza).

Per effetto della tardività della domanda restano irrilevanti le prove orali articolate da parte attrice nella memoria istruttoria così così come è irrilevante il vaglio della veridicità della dichiarazione di (…) circa la presunta dazione di denaro alla figlia (…) per l’acquisto dell’immobile di (…).

Giova precisare che non colgono nel segno le argomentazioni di parte convenuta a supporto della ammissibilità della domanda posto che nel caso di specie la ricostruzione del donatum ai fini della riduzione postula il previo accertamento dell’esistenza di una donazione indiretta dell’immobile di via (…) (oggetto di compravendita), domanda questa certamente soggetta a preclusioni.

Del pari va dichiara inammissibile la domanda proposta dalla convenuta formulata solo nella terza memoria istruttoria tesa a ricomprendere nel relictum la somma di euro 50.000 donata da (…) al figlio (…).

Ed invero “in tema di azione di riduzione, l’omessa allegazione nell’atto introduttivo di beni costituenti il “relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal “de cuius”, anche in vista dell’imputazione “ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l’attività di allegazione e di prova”.

Dovendosi dunque rispettare anche nell’indicazione delle donazioni da valutare ai fini del calcolo della quota di legittima il regime delle preclusioni, ne consegue che avendo parte convenuta allegato il fatto storico della donazione solo con la terza memoria istruttoria, quando ormai erano a scaduti i termini per le specificare la domanda (sebbene la circostanza della donazione gli fosse per altro nota già al momento della costituzione in giudizio), la relativa domanda è inammissibile.

Infine, va dichiarata inammissibile la domanda, tardivamente formulata da parte attrice nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 cpc) tesa all’accertamento della donazione indiretta effettuata in favore di (…) e concretatasi nella sua occupazione dell’immobile di Corso (…) a far data dal 1969 senza corresponsione di alcun canone in favore dei genitori.

Senza considerare che la domanda di parte attrice è comunque infondata nel merito stante che “in tema di divisione ereditaria, il godimento a titolo gratuito di un immobile concesso durante la propria vita dal “de cuius” a uno degli eredi, da inquadrarsi necessariamente nel contratto di comodato, non è qualificabile come donazione soggetta a collazione, atteso che l’utilità per il comodatario consiste nell’uso personale, gratuito e temporaneo della cosa, essendo insito nello schema causale del contratto l’obbligo di restituzione. Tali peculiarità sono incompatibili con l’illimitata rinuncia alla disponibilità del bene che caratterizza la struttura e la finalità della donazione nella quale la predetta utilità costituisce il risultato finale dell’atto posto in essere dalle parti. z. 2 -, Sentenza n. 27259 del 16/11/2017).

Ciò precisato, passando quindi al merito della lite, appare preliminare ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di riduzione stabilire l’entità delle masse ereditarie nonché individuare le donazioni che devono essere prese in considerazione per il calcolo della quota di riserva.

In punto diritto, va ricordato che in tema di azione di riduzione per lesione di legittima, è ben noto che la decisione in ordine all’intervenuto superamento, da parte dell’autonomia testamentaria, del limite dell’intangibilità dei diritti riservati ai legittimari (artt. 457, 536 ss. e 549 c.c.), postuli il compimento di tre operazioni di calcolo: anzitutto, occorre accertare la massa dei beni lasciati dal de cuius al momento della morte; ad essa, poi, devono essere sottratti i debiti ereditari; infine, all’importo così ottenuto vanno riuniti i beni di cui l’ereditando ha disposto in vita mediante donazione (cd. riunione fittizia) (cfr., sul punto, Cass civ. n. 2919/2012: “In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal “relictum” dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”; giova aggiungere che parte della dottrina sostiene che, per la determinazione della quota di legittima, sia necessario il compimento di un’ulteriore operazione, meramente contabile: l’imputazione delle liberalità ricevute dal legittimario)

Altrettanto nota è la regola in base alla quale il relictum deve comprendere tutti i beni ed i diritti suscettibili di valutazione economica che il defunto lascia alla sua morte, da calcolarsi in base al valore che essi assumono al tempo dell’aperta successione, giusto il rinvio operato dall’art. 556 c.c. alle norme sulla collazione per imputazione.

Si tratta di una regola che la giurisprudenza ritiene applicabile anche ai crediti ed al denaro, i quali andranno, pertanto, attratti alla massa ereditaria secondo il loro valore nominale al momento dell’apertura della successione, essendo irrilevanti eventuali fenomeni di sopravvenuta svalutazione (cfr., sul punto, Cass. n.2698.1959; n.2319.1958).

Ciò posto, per quel che rileva, risulta incontestato tra le parti che

– la massa materna al momento dell’apertura della successione era composta dalla quota di 1/2 dell’immobile sito in Palermo (…) e dal saldo pari a euro 2.008,42 del conto corrente postale n 290678773

– la massa paterna momento dell’apertura della successione dalla quota di 5/6 dell’immobili sito Palermo (…) e dal saldo pari a euro 179,00 del conto corrente postale n. (…);

– in data 16.5.1989 i coniugi (…) donarono alla figlia (…) l’immobile ubicato a Palermo, (…) e i beni mobili meglio indicati in citazione.

Sulla base di tali premesse ai fini del calcolo della quota di riserva spettante all’attore dovrà aversi riguardo

– quanto al relictum materno della quota di 1/2 dell’immobile sito in Palermo (…) e dal saldo pari a euro 2.008,42 del conto corrente postale n. (…)

– quanto al relictum paterno la quota di 5/6 dell’immobili sito Palermo (…) e dal saldo pari a euro 179,00 del conto corrente postale n (…); 1/3 dal saldo pari a euro 2.008,42 del conto corrente postale n (…);

In ordine al donatum:

– alla donazione in favore di (…) dell’immobile ubicato a Palermo, (…);

– alla donazione in favore di (…) dei seguenti beni mobili: a) una camera da letto in legno rovere costituita da un letto due comodini, un armadio a sei sportelli e specchi interni, un comò con specchiera, un capezzale in legno pitturato, un lampadario a sei candele, due orologi a bagno oro e legno, due lumetti del valore complessivo di vecchie lire 2.000.000; b. camera per bambini composta da armadio ponte, cassettiera, libreria, scrivania, sedia girevole, lampadario, sei enciclopedie e libri vari dal valore complessivo di vecchie 1.500.000 ; c) stanza da pranzo in legno noce composta da vetrina cinque sportelli , tavolo rettangolare, cinque sedie, lampadario in bronzo, divano letto in pelle, orologio pendolo, quattro quadri ad uncinetto con cornice dorata del valore complessivo di vecchie lire 1.500.000; d). appendiabiti e mobile con specchio, per l’ingresso del valore complessivo di vecchie lire 200.000; e) salotto in velluto composta da divano a tre posti, due poltrone, tavolino con marmo ed orologio del valore complessivo di vecchie lire 300.000; f). mobili per cucina e cioè: cucina componibile, tavolo rettangolare del valore complessivo di vecchie lire 500.000; g). macchina da cucire Singer di valore vecchie lire 200.000; h). frigorifero con congelatore del valore vecchie lire pari ad 200.000; i). due televisori a colori “Telefunken” di valore pari a vecchie lire 600.000; I). un videoregistratore ed un impianto stereo del valore complessivo pari a vecchie lire 800.000; m). due statue ed otto quadri per un valore complessivo di vecchie lire pari ad 2.200.000.

La causa va rimessa sul ruolo al fine di istruire la domanda di lesione e reintegrazione e di divisione sulla base delle indicazioni contenute in sentenza sulla entità della massa ereditaria.

PQM

Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

rigetta l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato espletamento di regolare tentativo di mediazione;

dichiara inammissibile la domanda proposta da (…) di accertamento della donazione indiretta dell’immobile ubicato a Palermo via (…);

dichiara inammissibile la domanda proposta da (…) di accertamento della donazione indiretta integrata dall’uso gratuito da parte di (…) dal 1969 al 1989 dell’immobile ubicato in Palermo, corso (…);

dichiara inammissibile la domanda proposta da (…) tesa ricondurre nell’asse ereditario ai fini del calcolo della quota di riserva la donazione di 50.000 euro effettuata da (…) in favore di (…);

dichiara aperta la successione in morte di (…), nata a Palermo il (…) ed ivi deceduta in data 17.1.2017;

dichiara aperta la successione in morte di (…), nato a Montelepre il (…) e deceduto a Palermo il 3.2.2018

– accerta e dichiara che l’asse ereditario di (…) al momento dell’apertura della successione era composto da: quota di 1/2 dell’immobile sito in Palermo (…) e dal saldo pari a euro 2.008,42 del conto corrente postale n (…);

accerta e dichiara che l’asse ereditario di (…) al momento dell’apertura della successione era composto da la quota di 5/6 dell’immobili sito Palermo (…) e dal saldo pari a euro 179 del conto corrente postale n. (…); 1/3 dal saldo pari a euro 2.008,42 del conto corrente postale n. (…);

accerta e dichiara ai fini del calcolo della quota di riserva di (…) che:

– (…) ha ricevuto in donazione da (…): l’ immobile ubicato a Palermo, (…) ed i seguenti beni mobili: a) una camera da letto in legno rovere costituita da un letto due comodini, un armadio a sei sportelli e specchi interni, un comò con specchiera, un capezzale in legno pitturato, un lampadario a sei candele, due orologi a bagno oro e legno, due lumetti del valore complessivo di vecchie lire 2.000.000; b. camera per bambini composta da armadio ponte, cassettiera, libreria, scrivania, sedia girevole, lampadario, sei enciclopedie e libri vari dal valore complessivo di vecchie 1.500.000; c) stanza da pranzo in legno noce composta da vetrina cinque sportelli, tavolo rettangolare, cinque sedie, lampadario in bronzo, divano letto in pelle, orologio pendolo, quattro quadri ad uncinetto con cornice dorata del valore complessivo di vecchie lire 1.500.000; d). appendiabiti e mobile con specchio, per l’ingresso del valore complessivo di vecchie lire 200.000; e) salotto in velluto composta da divano a tre posti, due poltrone, tavolino con marmo ed orologio del valore complessivo di vecchie lire 300.000; f). mobili per cucina e cioè: cucina componibile, tavolo rettangolare del valore complessivo di vecchie lire 500.000; g). macchina da cucire Singer di valore vecchie lire 200.000; h). frigorifero con congelatore del valore vecchie lire pari ad 200.000; i). due televisori a colori “Telefunken” di valore pari a vecchie lire 600.000; I). un videoregistratore ed un impianto stereo del valore complessivo pari a vecchie lire 800.000; m). due statue ed otto quadri per un valore complessivo di vecchie lire pari ad 2.200.000;

Rimette la causa sul ruolo per l’istruzione delle domande di riduzione e reintegrazione e di divisione come da separata ordinanza.

Palermo il 6 giugno 2022

Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2022.

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Avv. Umberto Davide

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