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la domanda di accertamento della qualità di condomino, ovvero di appartenenza di un’unita’ immobiliare in proprieta’ esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all’esistenza, o meno, del rapporto di condominialita’ ex articolo 1117 c.c., non va proposta nei confronti della persona che svolga l’incarico di amministratore del condominio medesimo (come avvenuto nella specie), imponendo, piuttosto, la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
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Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 25 giugno 2018, n. 16679
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
Dott. COSENTINMO Antonello – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13116/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 589/2016 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 18 novembre 2016, che ne aveva rigettato l’appello avanzato contro la decisione di primo grado n. 1206/2015 resa dal Tribunale di Sassari. Rimane intimato, senza svolgere attivita’ difensive, (OMISSIS).
Il giudizio era iniziato con citazione del 26 gennaio 2014 notificata da (OMISSIS) ad (OMISSIS), deducendo il primo di essere assegnatario di alloggio realizzato dalla Cooperativa (OMISSIS) a r.l. in via (OMISSIS), e che (OMISSIS), amministratore del condominio, rifiutasse di riconoscergli la qualita’ di condomino del condominio di gestione costituitosi. L’attore domandava quindi di vedersi riconosciuto proprietario e condomino, con risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello ha affermato che, pur non condividendosi la motivazione del Tribunale, (OMISSIS) non avesse alcuna concreta utilita’ di invocare un accertamento giudiziale della sua qualita’ di condomino (e non di mero assegnatario) da epoca precedente all’atto di trasferimento della proprieta’ dell’alloggio dalla Cooperativa (9 dicembre 2013).
Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 91 c.p.c. da parte della Corte d’Appello, avendo egli interesse ad agire per l’accertamento della sua qualita’ di condomino, e dunque anche interesse ad impugnare la sentenza di primo grado; il ricorrente critica pure la valutazione di soccombenza operata nella regolamentazione delle spese dei due gradi del giudizio di merito.
Il secondo motivo allega la nullita’ della sentenza in relazione all’articolo 132 c.p.c..
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Iniziando col secondo motivo di ricorso, che denuncia la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la censura va disattesa in quanto la nullita’ ex articolo 132 c.p.c., n. 4, suppone che nella sentenza sia totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, la’ dove la pronuncia della Corte di Sassari fa perfettamente comprendere le ragioni per cui e’ stato rigettato l’appello.
Quanto al primo motivo di ricorso, esso e’ comunque infondato, in quanto il dispositivo dell’impugnata sentenza della Corte d’Appello di Sassari, sezione distaccata di Cagliari, e’ conforme a diritto, pur dovendosi in parte correggerne la motivazione.
Come da questa Corte piu’ volte affermato, poiche’ la tutela giurisdizionale e’ tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, puo’ essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per se’, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che rappresentino elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale puo’ formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza (Cass. Sez. U, 20/12/2006, n. 27187).
L’interesse ad agire, che conferisce titolo per proporre in giudizio una domanda, a sensi dell’articolo 100 c.p.c., inteso quale bisogno inevitabile di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale o parziale del proprio diritto, va quindi valutato sulla base dell’interpretazione e qualificazione dei rapporti e delle situazioni dedotte nel materiale assertivo fornito dalle parti in causa. Non va dunque condivisa la motivazione della Corte d’Appello secondo cui il (OMISSIS) avrebbe dovuto dedurre quale utilita’ gli derivasse dall’accertamento della qualita’ di condomino (e non di mero assegnatario dell’alloggio), dovendosi ravvisare l’interesse ad agire, e quindi ad impugnare, in relazione all’utilita’ concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento di una pronuncia che riconosca ad un soggetto lo status di condomino, affinche’ questi si legittimi di fronte al condominio quale nuovo titolare dei diritti e dei doveri di condominio (agli effetti, ad esempio, della comproprieta’ delle parti comuni, e quindi dell’uso delle cose e della fruizione dei servizi, nonche’ della legittimazione a partecipare alle deliberazioni assembleari e della soggezione all’onere del contributo delle spese).
Tuttavia, la domanda di accertamento della qualita’ di condomino, ovvero di appartenenza di un’unita’ immobiliare in proprieta’ esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all’esistenza, o meno, del rapporto di condominialita’ ex articolo 1117 c.c., non va proposta nei confronti della persona che svolga l’incarico di amministratore del condominio medesimo (come avvenuto nella specie), imponendo, piuttosto, la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, n. 24431; Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, n. 15550; Cass. Sez. 2, 18/04/2003, n. 6328; Cass. Sez. 2, 01/04/1999, n. 3119).
Quanto alla doglianza del ricorrente in punto di liquidazione delle spese giudiziali, avendo la Corte di Sassari rigettato il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, essa non poteva, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, mentre poi, avendo ulteriormente respinto l’appello, ha correttamente regolato le spese del secondo grado in base al principio della soccombenza (articolo 91 c.p.c.).
Il ricorso va percio’ rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto l’articolo 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.