la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, articolo 1 si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, articolo 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato articolo 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorche’ l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 26 giugno 2018, n. 16762

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 05/12/2016, R.G. n. 50447/2016, Cron. n. 8373/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2018 dal Consigliere Dott.ssa PICARONI ELISA;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha chiesto rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Ministero della giustizia ricorre per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma, depositato in data 5 dicembre 2016, che ha rigettato l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex articolo 5-ter avverso il decreto in data 16 novembre 2015, con il quale la stessa Corte ha accertato il diritto di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) all’equo indennizzo da irragionevole durata del processo e liquidato l’importo di Euro 5.500,00;

che la Corte d’appello ha respinto l’unico motivo di opposizione, con cui il Ministero aveva eccepito la tardivita’ del ricorso L. n. 89 del 2001, ex articolo 4, sul presupposto che la sospensione dei termini per il periodo feriale, prevista dalla L. n. 742 del 1969, non sia applicabile al termine semestrale previsto dal citato articolo 4 ai fini della introduzione del giudizio di equa riparazione;

che il Ministero ripropone la questione in questa sede, denunciando, con quattro motivi, la violazione e/o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4, sotto plurimi profili nonche’, con il quinto motivo, l’avvenuta estinzione del giudizio presupposto in data 16 marzo 2015 per mancata riassunzione nei termini della causa dichiarata interrotta alla data del 16 settembre 2015;

che i sigg. (OMISSIS)- (OMISSIS) resistono con controricorso;

che il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, con requisitoria depositata in data 14 dicembre 2017, ha concluso per il rigetto del ricorso;

che con i primi due motivi il Ministero della giustizia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, articolo 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il terzo ed il quarto motivo la violazione e falsa applicazione della medesima norma in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con il quinto motivo la violazione della L. n. 89 del 2001, articoli 2 e 4;

che i primi quattro motivi, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c., n. 1, in quanto il provvedimento impugnato ha deciso la questione in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e l’esame dei motivi non offre elementi per intervenire su tale orientamento;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la sospensione feriale dei termini prevista dalla L. n. 742 del 1969, articolo 1 si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, articolo 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione, atteso che fra i termini di cui al citato articolo 1 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo (termini cosiddetti endoprocessuali), ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorche’ l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso (per tutte, Cass. 11/03/2009, n. 5895, che richiama la giurisprudenza costituzionale sul tema);

che in tal senso di recente si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 22/07/2013, n. 17781, che ha affermato che il termine di sei mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4 – che decorre dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo -, oltre il quale l’azione di equa riparazione non e’ piu’ proponibile, e’ termine stabilito “a pena di decadenza” (articolo 2964 c.c., e s.s.) e la natura processuale della decadenza comporta che il periodo di sei mesi deve computarsi tenendo conto della sospensione feriale, come accade per ogni altro termine analogo;

che le argomentazioni svolte dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo;

che non rilevano decisivamente, ai fini di una diversa considerazione della natura del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, articolo 4, o, comunque, della inapplicabilita’ ad esso della sospensione feriale pure nell’accezione di termine processuale, ne’ l’operativita’ del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’articolo 327 cod. proc. civ. nella nuova formulazione (applicabile ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), ne’ la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, configurata dalla L. n. 134 del 2012, ne’ la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione;

che, richiamata l’ampia disamina svolta da Cassazione 08/09/2017, n. 20974, si deve concludere nel senso che le sopravvenienze ordinamentali indicate dal ricorrente non mutano la natura del termine decadenziale ex articolo 4 citato, al quale rimane condizionata l’utile esperibilita’ della tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da durata irragionevole del processo;

che in cio’ risiede il nucleo fondante dell’indirizzo giurisprudenziale formatosi all’esito di un percorso evolutivo di interpretazione adeguatrice della normativa sulla sospensione feriale dei termini al parametro dell’articolo 24 Cost. (si veda sul punto la gia’ citata Cass. n. 5895 del 2009), con la conseguenza che, in disparte l’inconsistenza delle singole argomentazioni, il ricorso sollecita una interpretazione non compatibile con il parametro costituzionale che presidia il diritto di azione;

che la doglianza prospettata con il quinto motivo di ricorso e’ del pari inammissibile perche’ introduce una questione nuova, per tale dovendosi intendere una questione che non risulta trattata nel provvedimento impugnato, senza che la parte abbia dimostrato, in ossequio al principio di autosufficienza, di averla sottoposta al giudice di merito (ex plurimis, Cass. 18/10/2013, n. 23675);

che alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del Ministero soccombente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

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