In caso di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o piu’ soggetti, che assumono di esserne i comproprietari, la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Ed, infatti, se il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprieta’ degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene, mentre nel caso in cui eccepisca di essere il suo proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioe’ l’esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarita’, (litisconsorzio necessario), affinche’ la sentenza possa conseguire un risultato utile, che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24234

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15410/2014 proposto da:

(OMISSIS), in persona del suo procuratore generale (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS);

– riccorente –

contro

(OMISSIS) elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quest’ultima in persona dei procuratori generali (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 851/2013 della Corte d’Appello di Messina depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del 28/03/2018 dal Consigliere Dr. Giannaccari Rossana.

FATTO

(OMISSIS) citava in giudizio innanzi al Tribunale di Messina (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo di essere proprietario di un’abitazione sita in (OMISSIS), Via (OMISSIS) che gli era stata venduta con atto per notar (OMISSIS) del 1957 dai figli di primo letto del padre (OMISSIS); esponeva che (OMISSIS), assumendo di avere il possesso ultraventennale della medesima abitazione, l’aveva trasferita per donazione ai figli (OMISSIS) e (OMISSIS). Chiedeva, previo accertamento della proprieta’ del bene anche per usucapione, la dichiarazione di nullita’ dell’atto di donazione in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), con conseguente rilascio del bene.

Si costituivano (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), resistendo alla domanda.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigettava la domanda proposta dal (OMISSIS); la Corte D’Appello di Messina con sentenza del 13.-28.11.2003 accoglieva il gravame, riformava la sentenza e, per l’effetto, statuiva che (OMISSIS) era proprietario dell’immobile in contestazione, dichiarando l’inefficacia dell’atto di donazione con cui (OMISSIS) aveva trasferito la proprieta’ dei beni a (OMISSIS) e (OMISSIS).

Proponeva opposizione ex articolo 404 c.p.c., (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), deducendo di essere erede, insieme ai fratelli (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) della quota indivisa di 1/5 della medesima abitazione pervenuta dall’eredita’ della madre (OMISSIS). Deduceva che detta abitazione non formava oggetto dell’atto di compravendita per notar (OMISSIS) del 6.7.1957, con cui il (OMISSIS) aveva acquistato la proprieta’ del bene.

Con ordinanza del 13/27.12.2011, la Corte d’Appello ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e di coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita per notar (OMISSIS).

(OMISSIS) integrava il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS), identificati nella sorella (OMISSIS) e nelle nipoti (OMISSIS) ed (OMISSIS), mentre non integrava il contraddittorio nei confronti dei fratelli di (OMISSIS).

Con sentenza del 12.12.2013 la Corte d’Appello di Messina revocava la sentenza nella parte in cui aveva dichiarato (OMISSIS) proprietario dell’immobile, condannando (OMISSIS) e (OMISSIS) al rilascio dell’abitazione e dichiarava (OMISSIS) comproprietaria dell’immobile nella quota indivisa di 1/20. La corte territoriale revocava l’ordinanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita per notar (OMISSIS), ritenendo che (OMISSIS) si fosse limitata a chiedere l’accertamento del suo diritto di comproprieta’ in ragione di 1/20 mentre (OMISSIS) si era limitato a chiedere il rigetto dell’opposizione. Rigettava conseguentemente l’eccezione di estinzione del processo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi degli altri germani (OMISSIS). Decidendo nel merito, rilevava che con atto di vendita del 6.7.1957 per notar (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (figli di primo letto di (OMISSIS)) avevano venduto a (OMISSIS) (figlio di secondo letto) la casa sita in (OMISSIS) in (OMISSIS) p.lla (OMISSIS) o (OMISSIS) foglio (OMISSIS). Nella procura a vendere, pero’, tale abitazione non era inserita e, dall’interpretazione del contratto, il giudice d’appello aveva ritenuto che la procura comprendesse solo la p.lla (OMISSIS) e non la p.lla (OMISSIS).

Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di tre motivi; resiste con controricorso (OMISSIS). Sono rimasti intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) deduce la violazione degli articoli 102, 307, 153, 331 e 948 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che non fosse necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti che (OMISSIS) assumeva essere insieme a lei comproprietari del bene oggetto di lite; conseguentemente avrebbe errato la corte a revocare l’ordine di integrazione del contraddittorio nei loro confronti anziche’ dichiarare l’estinzione del giudizio.

Il motivo e’ fondato.

L’opposizione ordinaria di terzo e’ un mezzo straordinario di impugnazione, che puo’ essere proposta dal terzo titolare di un diritto autonomo incompatibile con quello accertato in sentenza o da parte del litisconsorte pretermesso.

In caso di domanda di rivendica di un bene proposta da uno o piu’ soggetti, che assumono di esserne i comproprietari, la necessita’ dell’integrazione del contraddittorio dipende dal comportamento del convenuto. Ed, infatti, se il convenuto si limiti a negare il diritto di comproprieta’ degli attori, non si richiede la citazione in giudizio di altri soggetti, non essendo in discussione la comunione del bene, mentre nel caso in cui eccepisca di essere il suo proprietario esclusivo, la controversia ha come oggetto la comunione di esso, cioe’ l’esistenza del rapporto unico plurisoggettivo, e il contraddittorio deve svolgersi nei confronti di tutti coloro dei quali si prospetta la contitolarita’, (litisconsorzio necessario), affinche’ la sentenza possa conseguire un risultato utile, che, invece, non avrebbe in caso di mancata partecipazione al giudizio di alcuni, non essendo essa a loro opponibile (sent. nn. 9043 del 1987, 11466 del 1991, 8531 del 1994, 10609 del 1996).

La corte territoriale non ha fatto corretta applicazione di tale principio.

L’opposizione proposta dalla (OMISSIS) e’ fondata sull’accertamento di un diritto autonomo incompatibile rispetto al diritto opposto dal (OMISSIS) ed accertato dalla Corte d’Appello di Messina; la (OMISSIS) assume, infatti, che l’abitazione oggetto di lite non aveva formato oggetto dell’atto di compravendita per notar (OMISSIS) del 6.7.1957.

(OMISSIS) aveva proposto domanda di rivendica nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), assumendo di essere proprietario esclusivo dell’abitazione di (OMISSIS), contrapponendo ai medesimi il titolo di proprieta’ per notar (OMISSIS) del 6.7.1957 e, in subordine l’acquisto per usucapione del medesimo bene.

Come si legge nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Messina aveva ritenuto il (OMISSIS) proprietario del bene in base al titolo per notar (OMISSIS), ritenendo assorbita l’alternativa domanda di usucapione.

Nel giudizio di revocazione il (OMISSIS) ha opposto i medesimi titoli d’acquisto, per titolo e per usucapione, articolando anche la prova per testi per dimostrare l’acquisto a titolo originario.

Detto accertamento richiede necessariamente la partecipazione degli eventuali comproprietari, ai quali va esteso l’accertamento sull’inclusione della p.lla (OMISSIS) di cui all’atto del 6.7.1957 per notar (OMISSIS).

La corte territoriale, che, in un primo momento aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di coloro che sarebbero risultati comproprietari dell’immobile, ove il bene non fosse stato compreso nella compravendita per notar (OMISSIS), ha erroneamente revocato l’ordinanza, decidendo la causa nel merito.

In tal modo, il giudice d’appello ha omesso di considerare che le parti fondavano le proprie domande su titoli d’acquisto configgenti e che era necessario estendere il contraddittorio sull’interpretazione del contratto per notar (OMISSIS), in base al quale il (OMISSIS) riteneva di essere proprietario esclusivo, mentre la (OMISSIS) ne assumeva la comproprieta’. Inoltre, il (OMISSIS) aveva opposto l’acquisto del medesimo bene per usucapione, articolando prova per testi.

Infine, l’omessa partecipazione degli altri comproprietari avrebbe dato luogo ad ulteriori cause di opposizione avverso la medesima sentenza che, solo, attraverso la partecipazione, con conflitti di giudicato perche’ basati sul medesimo atto contrattuale.

Il primo motivo deve, pertanto, essere accolto gli altri due motivi vanno dichiarati assorbiti.

La sentenza va cassata e rinviata innanzi ad altra Sezione della Corte d’Appello di Messina anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa in relazione al motivo accolto e rinvia innanzi ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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