la cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della societa’, e cio’ a prescindere dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, con decorrenza dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore. Tale principio e’ stato piu’ volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione si realizza un fenomeno successorio assai simile a quello che si verifica per la morte delle persone fisiche e cioe’ la successione degli eredi nelle situazioni soggettive, facenti capo al defunto. Difatti, in virtu’ della cancellazione: 1) l’obbligazione della societa’ estinta si trasferisce ai singoli soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 2) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi; 3) le azioni processuali non potranno essere proposte da societa’ estinte e/o nei confronti delle stesse (gia’ estinte); 4) ove si tratti di giudizi in corso, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della società.

 

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 5 luglio 2018, n. 17641

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere

Dott. DI MAJO Alessandro – rel. Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8731/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata 1’11/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DI MAJO.

RILEVATO

che:

1. La (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso contro l’atto di irrogazione Sanzione Amministrativa di Euro 918.860,32, notificato il 16 ottobre 2007, per avere emesso un bonifico di Lire 2.496.010.285 pari ad Euro 1.289.082 a favore di un socio erede a fronte del finanziamento infruttifero effettuato dal de cujus (OMISSIS), deceduto il (OMISSIS).

2. Il credito era stato dichiarato inesigibile nel verbale di inventario dell’eredita’.

3. La societa’ ha contestato la legittimita’ della imposizione specie in ragione del fatto che, secondo la societa’, non esisteva l’obbligo di presentazione di una dichiarazione integrativa di successione.

4. La CTP di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla societa’.

5. Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate.

6. La CTR della Lombardia (Milano) ha rigettato l’appello perche’ l’Ufficio era da considerare decaduto dalla possibilita’ di irrogare sanzioni ai sensi della L. n. 289 del 2002, articolo 11, giacche’, nel caso di specie, non v’era stato alcun avviso di rettifica ne’ di liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002.

7. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione deducendo con un unico motivo la “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 20, Decreto Legislativo n. 346 del 1990, articoli 48 e 53 e della L. n. 289 del 2002, articolo 11, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, sostenendo che essa aveva diritto alla proroga biennale del termine per irrogazione sanzione. Resisteva con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., la quale deduceva, tra l’altro, la inammissibilita’ del ricorso perche’ notificato a soggetto inesistente, in quanto la (OMISSIS) S.r.l. era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 5 febbraio 2003. Parte resistente depositava in seguito la memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente osserva la Corte che, dall’esame del ricorso, del controricorso, della sentenza impugnata e del fascicolo d’ufficio, si evince che la (OMISSIS) s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 5 febbraio 2003 e che l’atto di contestazione, oggetto del processo, e’ stato notificato alla societa’ dall’Agenzia delle Entrate successivamente, ossia il 16 ottobre 2007.

2. Orbene, come e’ stato osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la cancellazione delle societa’ di persone e di capitali dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della societa’, e cio’ a prescindere dall’avvenuta definizione dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, con decorrenza dalla cancellazione, se successiva al 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 6 del 2003), ovvero a decorrere dal 1 gennaio 2004, se anteriore (cfr. Cass. S.U. n. 4060/2010). Tale principio e’ stato piu’ volte ribadito, con la specificazione che alla cancellazione si realizza un fenomeno successorio assai simile a quello che si verifica per la morte delle persone fisiche e cioe’ la successione degli eredi nelle situazioni soggettive, facenti capo al defunto. Difatti, in virtu’ della cancellazione: 1) l’obbligazione della societa’ estinta si trasferisce ai singoli soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; 2) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi; 3) le azioni processuali non potranno essere proposte da societa’ estinte e/o nei confronti delle stesse (gia’ estinte); 4) ove si tratti di giudizi in corso, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, successori della societa’ (cfr. Cass. S.U. n. 6070 del 2013).

3. Nel caso in esame e’ pacifico che la societa’ era estinta gia’ prima della notifica dell’atto di contestazione (estinzione il 5 febbraio 2003 e la notifica il 16 ottobre 2007) mentre il giudizio di primo grado era iniziato l’8 gennaio 2008. Ne consegue che la pretesa creditoria di cui all’atto di contestazione del 2007 non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo comunque al momento gia’ estinto ai sensi dell’articolo 2495 c.c..

Come gia’ affermato da questa Corte, la estinzione della societa’ determina la cessazione della sua capacita’ processuale (come anche quella dell’ex liquidatore), il cui difetto originario e’ rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’ e comporta, in quest’ultimo caso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito (cfr.: Cass. n. 13136 del 2018; Cass. n. 5736 del 2016; Cass. n. 21188 del 2014; Cass. n. 28187 del 2013; Cass. 22863 del 2011).

4. Nel caso in esame non trova applicazione il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, articolo 28, comma 4, trattandosi di norma non retroattiva (cfr.: Cass. 23029 del 2017; Cass. 5736 del 2016 e Cass. n. 6743 del 2015).

5. Pertanto, devesi qui d’ufficio provvedere, in applicazione del sovra esposto principio di diritto, alla cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, perche’ la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della societa’ estinta.

4. L’esame dell’unico motivo di ricorso resta assorbito.

5. Quanto alle spese processuali, sussistono giusti motivi di compensazione, avuto riguardo alla natura della controversia, della questione giuridica trattata e del consolidarsi della giurisprudenza sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiarando che l’azione non poteva essere proposta. Compensa le spese.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.