la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarita’ dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma della L. Fall., articolo 43, la perdita della sua capacita’ di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, pero’, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia

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Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|10 ottobre 2022| n. 29462

Data udienza 30 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel ricorso 18998 anno 2018 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), e dall’avvocato (OMISSIS), domiciliata presso l’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.p.a., quale incorporante (OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), domiciliata presso l’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) s.p.a., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1798/2018 della Corte di appello di Milano depositata il giorno 9 aprile 2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2022 dal consigliere Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 9 aprile 2018, ha respinto l’appello proposto dalla fallita (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione contro la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibili le domande proposte dalla societa’, “in surroga” del curatore, nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. (aggiudicatarie di tre distinte porzioni, poste in vendita in lotti separati, dell’area industriale di proprieta’ di (OMISSIS) acquisita alla procedura), dirette a sentire accertare la nullita’ dell’atto ” di convenzione e divisione” stipulato il 19 marzo 2004 fra le convenute e il curatore, col quale i singoli lotti erano stati ridefiniti mediante assegnazione delle aree urbane circostanti di pertinenza rimaste in comunione indivisa, e ad ottenere il risarcimento del danno.

La corte del merito – premesso che il Fallimento (OMISSIS) non poteva ritenersi chiuso, essendo ancora pendente in cassazione il ricorso proposto da (OMISSIS) contro il provvedimento di rigetto del reclamo dalla stessa avanzato avverso il decreto di chiusura del 16 aprile 2015 – ha osservato che la societa’ fallita avrebbe avuto il potere di agire in surroga del curatore solo nel caso in cui questi fosse rimasto inerte, e sempre che la sua inattivita’ fosse stata indotta da un suo totale disinteresse, e non gia’ determinata da una sua negativa valutazione in ordine alla convenienza della controversia. Ha quindi rilevato che, nella specie, la mancata proposizione da parte del curatore delle domande avanzate dalla fallita non poteva ritenersi effetto del suo disinteresse alla definizione dei rapporti ai quali le domande stesse si riferivano, ma costituiva, piuttosto, “la conseguenza di una valutazione negativa circa la convenienza e la fondatezza della formulazione di contestazione relativamente ai rapporti stessi”. Ha precisato al riguardo che il curatore del fallimento aveva concorso alla definizione dei confini tra le singole porzioni immobiliari delle quali (OMISSIS) era rimasta proprietaria e quelle di cui piu’ non lo era: tanto escludeva, che dell’assetto dato ai cespiti restati nel dominio della fallita lo stesso organo si fosse disinteressato (tale assetto costituendo, anzi, la conseguenza di una determinazione che era stata assunta anche dall’ufficio fallimentare). Ha aggiunto che l’appellante avrebbe “avuto modo di precludere la realizzazione degli effetti di quanto cosi’ (era) stato posto in essere dal curatore del fallimento della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione mediante la proposizione di un reclamo contro il provvedimento del Giudice delegato con il quale (risultava) essere stata autorizzata la conclusione del negozio”.

2. – (OMISSIS) s.r.l in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi di censura.

(OMISSIS) s.p.a. – cui e’ subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, (OMISSIS) s.p.a. -, (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.p.a. hanno resistito all’impugnazione con separati controricorsi.

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso oppone la violazione o falsa applicazione della L. Fall., articolo 43, e della giurisprudenza in materia di legittimazione surrogatoria del fallito. Si deduce che il Giudice di appello avrebbe dovuto verificare se, a prescindere dalla sottoscrizione dell’atto impugnato da parte del curatore, quest’ultimo avesse manifestato o meno il proprio disinteresse quanto ai diritti presi in considerazione da tale atto. Si osserva che la corte di appello si era limitata a postulare la non configurabilita’ in astratto di un interesse della curatela alla contestazione dell’assetto di interessi determinato dalla divisione.

Il secondo motivo prospetta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. Secondo la ricorrente, la corte distrettuale avrebbe mancato di considerare due circostanze: la missiva con la quale il curatore fallimentare aveva comunicato al suo liquidatore che, essendo l’attivo recuperato ampiamente sufficiente al soddisfacimento del passivo, la procedura non aveva alcun interesse a intraprendere azioni risarcitorie, che quindi potevano essere lasciate all’iniziativa del legale rappresentante della societa’; il contegno assunto dal curatore fallimentare all’udienza tenutasi il 17 marzo 2015, in cui lo stesso, senza costituirsi e senza opporsi alla domanda attrice, aveva precisato che la procedura era in corso di chiusura, a giustificazione del proprio volontario e consapevole disinteresse al giudizio in corso.

2. – I due motivi sono privi di fondamento.

Come e’ noto, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarita’ dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma della L. Fall., articolo 43, la perdita della sua capacita’ di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore: se, pero’, l’amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2626; Cass. 6 luglio 2016, n. 13814; cfr. pure: Cass. 25 ottobre 2013, n. 24159; Cass. 20 marzo 2012, n. 4448; Cass. 22 luglio 2005, n. 15369).

(OMISSIS), coi due motivi del ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, fa discendere il disinteresse del curatore da due evenienze: la comunicazione di questi, datata 21 ottobre 2014, circa l’assenza, in capo alla procedura, di “alcun interesse ad intraprendere azioni risarcitorie” e la dichiarazione resa dallo stesso all’udienza del 17 marzo 2015: dichiarazione con cui, in sintesi, si correlava l’inerzia dell’ufficio fallimentare al fatto che “la procedura era in corso di chiusura”.

Cosi’ facendo, la ricorrente porta l’attenzione sull’atteggiamento tenuto dalla curatela rispetto all’impugnativa del contratto di divisione, ritenendo che assuma rilievo il disinteresse manifestato dall’ufficio fallimentare quanto alla detta iniziativa giudiziaria.

Quel che conta e’, invece, il disinteresse manifestato dagli organi fallimentari rispetto ai diritti patrimoniali del fallito: ed e’ indubbio che nella controversia in esame un tale disinteresse non si prospetti affatto, dal momento che il curatore ha disposto delle aree pertinenziali ancora facenti parte del compendio fallimentare addivenendo alla conclusione del contratto di divisione. Come rettamente sottolineato dalla corte di merito, non puo’ individuarsi un disinteresse del curatore con riguardo ai rapporti cui si riferiscono le domande proposte da (OMISSIS), in quanto e’ stato proprio il fallimento a definire, con tale contratto di divisione, la consistenza dei beni immobili rimasti nella disponibilita’ della procedura.

E’ improprio, del resto, procedere nel senso seguito dalla ricorrente e considerare isolatamente, ai fini della sua legittimazione surrogatoria, l’azione giudiziaria intrapresa per far dichiarare la nullita’ del contratto di divisione: un conto, infatti, e’ che il fallito agisca in giudizio per far valere un proprio diritto patrimoniale rispetto al quale possa astrattamente configurarsi, secondo la citata giurisprudenza di questa Corte, quella eccezionale legittimazione processuale suppletiva che trae origine dall’inerzia degli organi fallimentari; altro conto e’ che agisca per ottenere la declaratoria di invalidita’ di un atto di disposizione del suo patrimonio che il curatore ha concorso a porre in essere.

A fronte di atti di questa natura, assunti sulla base di determinazioni dell’ufficio fallimentare, puo’ riconoscersi al fallito una diversa legittimazione: quella alla proposizione, in nome e nell’interesse proprio, del reclamo; strumento specificamente contemplato, in base alla disciplina vigente ratione temporis, dalla L. Fall., articolo 26, nella formulazione anteriore agli interventi attuati con Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e col Decreto Legislativo n. 169 del 2007.

Nell’ipotesi di cui qui si discorre non si tratta infatti di evitare al fallito il pregiudizio derivante dal disinteresse manifestato dagli organi della procedura nei confronti di diritti patrimoniali che, benche’ sottoposti ai poteri di disposizione e amministrazione della procedura, restano pur sempre nella titolarita’ di tale soggetto; si tratta, invece, di assicurare, attraverso il sistema di tutele incidente sugli atti degli organi fallimentari (segnatamente, per quanto qui interessa, del giudice delegato), il controllo della regolarita’ della procedura concorsuale.

Al rimedio del reclamo, come si e’ visto, fa d’altro canto puntuale richiamo la sentenza impugnata, allorquando sottolinea che alla fallita era dato di impedire il prodursi degli effetti determinatisi impugnando – appunto – il provvedimento del Giudice delegato con cui era stata autorizzata la conclusione del contratto in contestazione: e tale enunciato, che si rivela pienamente coretto, non e’ stato nemmeno censurato da parte dell’odierna ricorrente.

Deve in conclusione ritenersi che la legittimazione suppletiva del fallito operi allorquando vengano in questione diritti patrimoniali del detto soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari, e non allorquando si faccia questione dell’impugnativa di atti della procedura, rispetto ai quali e’ dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare.

(OMISSIS) non aveva dunque titolo ad agire in giudizio per l’impugnativa del contratto di divisione, in sostituzione della curatela fallimentare.

Il ricorso va conseguentemente respinto.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

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