a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 38, comma 2 bis, il diritto all’indennità non e’ escluso dall’originaria abusivita’ dell’edificazione, ove l’immobile, alla data dell’esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest’ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilita’; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennita’, altrimenti restando la stessa rapportata non gia’ alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l’avere la P.A. deciso o meno sull’istanza di condono, anche se – per ipotesi – in violazione dei termini all’uopo previsti.

Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3794

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26298/2014 proposto da:

(OMISSIS), e (OMISSIS), in proprio e quale titolare della (OMISSIS) s.r.l., elettivamente domiciliati in Roma (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 516/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 06/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/12/2018 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

Che:

(OMISSIS), in proprio e quale titolare della (OMISSIS) srl, essendo proprietario di un fabbricato industriale con annesso terreno, nel Comune di (OMISSIS), espropriato dal (OMISSIS) a beneficio della (OMISSIS) srl, aveva proposto opposizione alla stima e chiesto la determinazione della giusta indennita’;

al giudizio venivano riuniti quelli instaurati dai comproprietari (OMISSIS) e (OMISSIS);

la Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 6 settembre 2013, ha determinato l’indennita’ in complessivi Euro 7993971,69 e compensato le spese per la meta’, condannando il (OMISSIS) e la (OMISSIS) srl in solido nei resto;

per quanto ancora interessa, la Corte ha stimato il valore di mercato limitatamente alle parti del fabbricato costruite legittimamente (piano terra e ammezzato), detraendo dal valore complessivo quello delle parti edificate abusivamente (al primo e secondo piano);

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, la (OMISSIS) ha resistito con controricorso e il (OMISSIS) ha proposto ricorso incidentale; le parti hanno presentato memorie; (OMISSIS) non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

le eccezioni di inammissibilita’ e improcedibilita’ del ricorso principale sollevate dalla (OMISSIS) per l’asserita mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, mancata indicazione degli atti processuali e mancato deposito dei documenti a sostegno, sono infondate, non trovando riscontro negli atti processuali ed essendo il ricorso rispettoso delle prescrizioni contenutistiche di cui all’articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6, oltre che dell’articolo 369 c.p.c., n. 4;

infondata e’ l’eccezione di difetto di legittimazione del ricorrente (OMISSIS) quale “titolare della societa’ (OMISSIS) srl”, cancellata dal registro delle imprese, avendo egli proposto la domanda introduttiva del giudizio di merito anche in proprio ed essendo quindi legittimato a proporre il ricorso;

l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti (OMISSIS) e’ infondata anche nell’ulteriore profilo riguardante l’invocata tutela dei beni di proprieta’ di altra persona, (OMISSIS), costituita nei precedenti gradi di giudizio, la cui posizione di comproprietario esclusivo non risulta precessualmente definita mediante un accertamento specifico nel giudizio di merito; pertanto l’opposizione del singolo comproprietario avverso la stima dei beni indivisi effettuata in via amministrativa e’ idonea ad estendere il giudizio alla determinazione dell’intera indennita’, anche a beneficio dei comproprietari non opponenti (Cass. n. 12700 del 2014) o non partecipanti al giudizio di cassazione, come nel caso di (OMISSIS);

con il primo motivo del ricorso principale i (OMISSIS) denunciano violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 38 bis, per avere determinato l’indennita’ escludendo il valore delle parti del fabbricato edificate senza autorizzazione ma comunque sanabili, come riferito dal c.t.u. e riconosciuto nella sentenza impugnata, da cui risultava che la sanatoria, chiesta dalla beneficiaria dell’esproprio, non era stata rilasciata per il ritardo nell’espletamento della pratica;

il motivo e’ fondato alla luce del principio secondo cui, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 38, comma 2 bis, il diritto all’indennita’ non e’ escluso dall’originaria abusivita’ dell’edificazione, ove l’immobile, alla data dell’esproprio, sia stato fatto oggetto di una domanda di sanatoria non ancora scrutinata dalla P.A., dovendo, in tal caso, quest’ultima effettuare una valutazione prognostica circa la sua condonabilita’; il cui esito, se positivo, impone di tener conto di esso nella quantificazione di quella indennita’, altrimenti restando la stessa rapportata non gia’ alle caratteristiche oggettive del bene sottoposto ad esproprio, ma ad una circostanza affatto casuale ed insignificante, quale l’avere la P.A. deciso o meno sull’istanza di condono, anche se – per ipotesi – in violazione dei termini all’uopo previsti (Cass. n. 18694 del 2016);

la Corte di merito ha deciso in senso divergente dal suddetto principio, avendo considerato rilevante la sola circostanza del mancato rilascio della concessione in sanatoria e irrilevante la presentazione della relativa domanda, senza indagare sulla effettiva sanabilita’ delle costruzioni;

il secondo motivo, riguardante la regolamentazione delle spese, e’ assorbito;

con il primo motivo del ricorso incidentale il (OMISSIS) denuncia nullita’ della sentenza per motivazione omessa o apparente, per avere determinato il valore dell’area non edificata comparandolo con altre aree edificabili che conservavano pero’ una maggiore potenzialita’ edificatoria di quella (residua) dell’area in esame; il secondo motivo, in relazione ai parametri normativi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 32 e articolo 37, commi 1 e 3, denuncia l’erronea comparazione dell’area esterna che si assume priva di edificabilita’ residua con altre aree aventi un indice di edificabilita’ significativo;

entrambi i motivi sono inammissibili, risolvendosi in una generica critica di apprezzamenti di fatto implicanti una completa rilettura del materiale probatorio, nel tentativo improprio di sollecitare questa Corte a riesaminare il giudizio comparativo operato dai giudici di merito rispetto a immobili similari, al fine di determinare congruamente il valore venale dei beni espropriati sulla base di dati pertinenti (atti di vendita, trasferimenti in sede di esecuzione immobiliare, quotazioni dell’Agenzia del territorio);

in conclusione, in relazione al motivo accolto del ricorso principale, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

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Avv. Umberto Davide

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