qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato, a favore di una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo.

 


Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14228

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25628-2016 proposto da:

(OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1151/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22.3.016, ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto da (OMISSIS) s.a.s. avverso la sentenza del tribunale che aveva respinto la domanda restitutoria proposta dall’appellante contro Vende Viaggi s.r.l. in liquidazione, accogliendo, per contro, quella di condanna al pagamento della penale contrattualmente pattuita svolta in via riconvenzionale dalla convenuta nei suoi confronti.

La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) s.a.s. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui hanno resistito con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ costituitisi in grado d’appello nella qualita’ di ex soci, nonche’ cessionari del credito, della (OMISSIS) s.r.l., cancellatasi dal R.I. nel corso del giudizio di primo grado.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’articolo 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motiv la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata, in quanto emessa nei confronti degli ex soci della (OMISSIS) s.r.1., che non erano legittimati a costituirsi in appello in luogo della societa’ cancellata ed estinta.

2. Col secondo motivo, lamentando violazione dell’articolo 2495 c.c. e articolo 328 c.p.c., sostiene che la notifica della sentenza del tribunale, eseguita nei suoi confronti, in nome e per conto della (OMISSIS), dal procuratore costituito in primo grado per la societa’, era nulla e percio’ inidonea a far decorrere il termine breve per appellare.

3. Il secondo motivo, il cui esame precede in ordine logico il primo, e’ manifestamente infondato.

3.1 E’ circostanza pacifica, di cui da’ atto la stessa ricorrente, che l’evento interruttivo costituito dalla perdita della capacita’ di stare in giudizio della societa’ estinta non sia stato dichiarato nel corso del giudizio di primo grado. La corte d’appello ha pertanto correttamente ritenuto pienamente valida la notifica della sentenza di prime cure, in applicazione del principio enunciato da S.U. n. 15595/014, secondo cui “l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c. e’ disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando cosi’ stabiliva la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione”.

4. Anche il primo motivo e’ manifestamente infondato.

4.1 Va premesso che l’esame del motivo rileva ai soli fini di verificare se la corte d’appello abbia errato nel condannare l’odierna ricorrente al pagamento delle spese in favore dei soci: l’eventuale difetto di legittimazione passiva di questi ultimi, infatti, avrebbe comportato unicamente l’inammissibilita’ della loro costituzione in sede di gravame (e la conseguente contumacia dell’appellata nel grado), ma non avrebbe dato luogo alla nullita’ dell’intera sentenza, ne’ avrebbe potuto influire sull’esito del giudizio, attesa la rilevabilita’ d’ufficio dell’inammissibilita’ dell’impugnazione, proposta quando era ormai decorso il termine breve per appellare.

4.2 Cio’ precisato, va rilevato che, secondo quanto affermato da S.U. n. 6070/013, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale: a) l’obbligazione della societa’ non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della societa’ estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarita’ o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorche’ azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attivita’ ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la societa’ vi abbia rinunciato, a favore di una piu’ rapida conclusione del procedimento estintivo.

4.3 Nel caso di specie (OMISSIS) s.r.l., rappresentata dall’allora suo liquidatore, si era costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto dell’avversa domanda ed, in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al pagamento di quanto dovutole: la successiva estinzione della societa’, derivante dalla sua cancellazione dal R.I., ha percio’ comportato – in virtu’ del predetto fenomeno successorio – il trasferimento intra vires delle obbligazioni sociali, nonche’ del diritto di credito azionato dal liquidatore, gia’ accertato dal primo giudice, in capo agli ex soci, i quali erano quindi attivamente e passivamente legittimati a costituirsi in appello in luogo della loro dante causa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.