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la contestazione del debito non impedisce l’inclusione di esso nel computo dell’indebitamento complessivo, rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilire se l’imprenditore sia o meno assoggettabile a fallimento: e’ questo, infatti, un dato oggettivo che non puo’ dipendere dall’atteggiamento e dall’opinione soggettiva del debitore al riguardo.
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REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18896/2012 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Curatela Fallimentare (OMISSIS) S.r.l., (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 120/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. – A seguito di due distinti ricorsi, proposti da (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), che si assumevano creditori delle somme rispettivamente di Euro 307.323,43 e di Euro 139.819,07 nei confronti di (OMISSIS) s.r.l., il Tribunale di Napoli dichiarava il fallimento di quest’ultima societa’. Il detto Tribunale, per quanto qui rileva, osservava che risultava provata la sussistenza dei requisiti dimensionali di cui al Regio Decreto n. 267 del 1941, articolo 1 (di seguito: L. Fall.): lo stato di insolvenza emergeva, infatti, dagli ultimi bilanci depositati nel 2005, ne’ potevano considerarsi rilevanti, a tal fine, i successivi bilanci prodotti in sede prefallimentare dalla societa’; di questi ultimi non era stato documentato il deposito ed essi, del resto, prospettavano una situazione patrimoniale, al 31 dicembre 2011, inattendibile, che non dava evidenza dei crediti, incontestati, che facevano capo a (OMISSIS).
2. – Il reclamo proposto da (OMISSIS) era respinto dalla Corte di appello di Napoli con sentenza depositata il 23 giugno 2012.
3. – Contro detta pronuncia ricorre per cassazione, facendo valere tre motivi, la fallita (OMISSIS). Gli intimati – (OMISSIS), (OMISSIS) e la Curatela del Fallimento (OMISSIS) – non hanno svolto attivita’ processuale nella presente sede di legittimita’. Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte, giusta l’articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono riassumersi come segue.
1.1. – Il primo motivo titola: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 L.F. a mente dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Natura camerale del processo prefallimentare e di quello regolato dall’articolo 18. Necessita’ di valutare i bilanci degli anni 2008-2009-2010. Produzione rituale e non tardiva dei medesimi sia nel giudizio di prime cure che di seconde cure”. La censura investe l’affermazione del giudice distrettuale secondo cui, ad avviso dell’istante, la ricorrente avrebbe presentato con ritardo, in sede prefallimentare, i bilanci relativi agli anni sopra indicati; osserva, in sintesi, l’istante che il deposito delle scritture puo’ avvenire anche in udienza e che in sede camerale poteva essere valutata la visura che attestava la circostanza per cui i predetti bilanci erano stati depositati prima dell’udienza in cui era stato dichiarato il fallimento.
1.2. – Il secondo motivo titola: “Motivazione lacunosa ed insufficiente della sentenza di seconde cure ex articolo 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui ritiene che i bilanci 2008-2009-2010 siano inattendibili. Rettifica, non esaminata dalla Corte territoriale, nella valutazione delle pendenze debitorie, alla luce della sentenza (OMISSIS), compiute dall'(OMISSIS). Natura di motivazione apparente e per relatlonem del decisum impugnato”. Osserva la ricorrente che al giudice distrettuale era sfuggito che la societa’ aveva riconosciuto il debito esistente nei suoi confronti di (OMISSIS), consacrato in sentenza. Rileva, poi, che pur considerando tale obbligazione, l’esposizione complessiva della societa’ risultava inferiore a Euro 500.000,00, visto che dal debito erariale (quello fatto valere da (OMISSIS)) doveva essere detratta la somma complessiva di Euro 188.650,03, pari all’importo portato da due cartelle esattoriali la cui efficacia esecutiva era stata sospesa dalla Commissione tributaria provinciale.
1.3. – Il terzo motivo titola: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 della legge fallimentare. Necessita’ di non inserire nel computo dei debiti scaduti e da scadere a mente della lettera c) quelli di natura fiscale ancora sub judice”. Lamenta la ricorrente che la Corte di merito non aveva conferito alcun valore alla circostanza per cui il debito erariale, nella sua gran parte, era contestato giudizialmente: di contro, lo stesso, ad avviso dell’istante, andava espunto dal novero dei debiti che concorrevano alla definizione delle passivita’ di cui all’articolo 1, lettera c), L. Fall..
2. – Gli indicati motivi non possono essere accolti e il ricorso va conseguentemente respinto.
La Corte di appello ha osservato che i bilanci relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 risultavano essere stati depositati pochi giorni prima della comparizione in sede prefallimentare. Ha rilevato che, cosi’ come era stato evidenziato nella sentenza di primo grado, i bilanci in questione risultavano comunque “privi di attendibilita’”, al pari della situazione patrimoniale prodotta dalla reclamante, in quanto non vi veniva indicato il debito verso (OMISSIS), non contestato nella fase di reclamo, “e neanche integralmente i debiti verso l’ (OMISSIS), anche se solo parzialmente contestati”. Concludeva, pertanto, nel senso che non era stata fornita idonea prova delle condizioni di non fallibilita’ di cui all’articolo 1 L.F. “attesa l’inattendibilita’ dei bilanci prodotti in sede prefallimentare, a prescindere o meno dalla ritualita’ del loro deposito”.
Da tale argomentare si desume che la sentenza non abbia reputato estranea alla documentazione di causa i bilanci in questione, ma ne abbia, invece, tenuto conto.
Ora, la censura della ricorrente che investe l’affermazione della Corte di merito quanto alla inattendibilita’ dei bilanci degli anni 2008, 2009 e 2010 non appare fondata.
Il giudizio di inattendibilita’ non e’ sindacabile nella presente sede, in quanto si fonda su affermazioni di certa ragionevolezza: la mancata menzione, in essi, dell’intero debito vantato da (OMISSIS) e la mancata integrale iscrizione nei bilanci stessi, del debito erariale, pur parzialmente contestato. In tema di prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilita’ di cui all’articolo 1, comma 2, L. Fall., nel caso in cui i bilanci siano ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della dimostrazione circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilita’ (per tutte: Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548; Cass. 30 giugno 2014, n. 14790).
Non appare dunque concludente che (OMISSIS) abbia riconosciuto il debito nei confronti di (OMISSIS): quel che rileva e’ che i bilanci siano stati ritenuti inattendibili anche in quanto ebbero a trascurare detto debito (dell’importo, oltretutto, cospicuo): per modo che la stessa ricorrente, che pure ne era onerata, non ebbe a fornire la prova della condizione di non fallibilita’.
Pure non risolutivo e’ quanto dedotto dall’istante in ordine alla contestazione giudiziale di una parte del debito erariale e circa l’intervenuta sospensione dell’efficacia esecutiva di due cartelle esattoriali. In primo luogo, mette conto di rilevare che la censura fondata sulla detta sospensione e’ carente di autosufficienza, in quanto l’istante non precisa con quali provvedimenti venne adottata la misura sospensiva, ne’ chiarisce come essa sia stata documentata nel corso del giudizio di merito. In secondo luogo, va osservato che la controversia giudiziale inerente al debito suddetto non implicava che lo stesso dovesse essere senz’altro escluso dal novero dei debiti rilevanti ai fini dell’articolo 1, comma 2, lettera c) L. Fall.. Come questa Corte ha avuto modo di rilevare, la contestazione del debito non impedisce l’inclusione di esso nel computo dell’indebitamento complessivo, rilevante quale dato dimensionale dell’impresa per stabilire se l’imprenditore sia o meno assoggettabile a fallimento: e’ questo, infatti, un dato oggettivo che non puo’ dipendere dall’atteggiamento e dall’opinione soggettiva del debitore al riguardo (Cass. 2 dicembre 2011, n. 25870; in senso conforme: Cass. 12 gennaio 2017, n. 601; cfr. pure Cass. 15 ottobre 2015, n. 20877).
3. – Il ricorso va dunque rigettato.
4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.