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la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante, rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento, non e’ idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento.
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4665-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS) S.R.L. – CF e P.I. (OMISSIS), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 4/2015 della CORTE DI APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS), in proprio e quale amministratore della (OMISSIS) s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, in unico motivo, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Perugia ha respinto il suo reclamo nei riguardi della sentenza dichiarativa di fallimento della societa’ suddetta;
la curatela fallimentare ha replicato con controricorso;
il ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
l’impugnata sentenza ha respinto il reclamo osservando che non poteva riconoscersi alcuna rilevanza all’atto di desistenza del creditore istante, essendo stata la desistenza “formalizzata solo in sede di reclamo”, avendo le parti riferito di semplici trattative nel periodo successivo all’assunzione della causa in decisione da parte del tribunale fallimentare;
il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’articolo 6 della legge fall. e dell’articolo 306 cod. proc. civ., censura la sentenza perche’, invece, era stato a suo dire provato, “con la produzione in sede di reclamo”, che l’atto di desistenza era stato sottoscritto l’8-9-2014, prima quindi della sentenza dichiarativa pubblicata il 9-9-2014; donde la corte d’appello avrebbe dovuto uniformare la propria decisione all’insegnamento di Cass. n. 21478-13, che ha ritenuto la produzione dell’atto di desistenza in fase di reclamo idonea a spiegare gli effetti di rinuncia, impeditivi del fallimento, ove l’atto risulti formalizzato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza;
il ricorso e’ inammissibile;
per quanto gli effetti della dichiarazione di fallimento si producono non gia’ dalla data di deliberazione della sentenza, costituente solo una fase del procedimento di formazione di questa, bensi’ da quella della pubblicazione, che attribuisce alla sentenza giuridica esistenza nel mondo esterno (v. Cass. n. 12573-91, e da qui la giurisprudenza successiva: Cass. n. 26215-13; n. 21273-15), e’ decisivo constatare che l’impugnata sentenza ha messo in evidenza che la desistenza era stata nella specie “formalizzata solo in sede di reclamo”;
l’espressione, unita al riferimento a documentate antecedenti mere trattative, rende il senso del formale perfezionamento dell’atto nella sede di reclamo;
la desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante, rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento, non e’ idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento (v. Cass. n. 8980-16);
il ricorso si incentra su quanto di diverso sarebbe stato invece desumibile dal doc. 8 del fascicolo fallimentare;
tuttavia la doglianza in tal modo si risolve nella prospettazione di un errore revocatorio (ex aliis Cass. n. 8180-09), e tanto rende il ricorso per cassazione inammissibile;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generale nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.