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in caso di interruzione del processo determinata, “ipso iure”, dall’apertura del fallimento, giusta la L. Fall., articolo 43, comma 3, aggiunto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41, al fine del decorso del termine per la riassunzione non e’ sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma e’ necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo e’, in concreto, destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere “legale”, cioe’ acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24572

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4009/2016 proposto da:

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IL FALLIMENTO (OMISSIS) SAS (OMISSIS), in persona del curatore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4178/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di (OMISSIS).

RITENUTO

che:

1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Varese con la quale, a seguito di riassunzione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.a.s (OMISSIS) sas, era stata accolta la domanda di revocatoria dell’atto di compravendita avente per oggetto alcuni immobili, originariamente proposta dal (OMISSIS) nei confronti suoi, in qualita’ di socio accomandatario della (OMISSIS) Sas e C., e del figlio (OMISSIS).

2. Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso; nessuna difesa ha dispiegato in questa sede (OMISSIS).

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 305 c.p.c., per errata e/o omessa valutazione del dies a quo dal quale doveva essere computato il termine per la prosecuzione del giudizio interrotto a seguito di dichiarazione del fallimento: assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva erroneamente individuato la decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio nella data in cui l’evento venne dichiarato in udienza con conseguente interruzione del processo (11.2.2011) e non in quella in cui venne pronunciato il fallimento della societa’ (27.12.2010).

Deduce, inoltre, sulla specifica questione che la L. Fall., articolo 43, come modificato con Decreto Legislativo n. 5 del 2006, aveva introdotto una ipotesi di interruzione automatica del processo alla quale conseguiva la presunzione di conoscenza legale dell’evento, soprattutto da parte del curatore legittimato a rappresentare il soggetto giuridico fallito; e che la corretta interpretazione della norma imponeva la dichiarazione di estinzione del giudizio che era stato tardivamente riassunto.

1.1 Il motivo e’ infondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire, con orientamento ormai consolidato che “in caso di interruzione del processo determinata, “ipso iure”, dall’apertura del fallimento, giusta la L. Fall., articolo 43, comma 3, aggiunto dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006, articolo 41, al fine del decorso del termine per la riassunzione non e’ sufficiente la sola conoscenza, da parte del curatore fallimentare, dell’evento interruttivo rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, ma e’ necessaria anche la conoscenza dello specifico giudizio sul quale detto effetto interruttivo e’, in concreto, destinato ad operare; la conoscenza deve, inoltre, essere “legale”, cioe’ acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento che determina l’interruzione del processo, assistita da fede privilegiata (cfr., con specifico riferimento alla fattispecie in esame Cass. 27165/2016; Cass. 8640/2018).

In buona sostanza la previsione degli effetti automatici dell’interruzione opera su un piano diverso da quello sul quale si fonda il meccanismo di prosecuzione dei giudizi in corso, rispetto ai quali la conoscenza legale dello specifico giudizio sul quale l’effetto interruttivo e’, in concreto, destinato ad operare segue le regole processuali sancite dagli articoli 300 c.p.c. e segg..

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi e la censura, pertanto, deve essere respinta.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2901 c.c., in ragione dell’assenza dei presupposti previsti dalla norma per la configurazione dell’eventus damni e del consilium fraudis.

Assume che la Corte territoriale aveva valutato scorrettamente i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione, con particolare riferimento alla sussistenza della consapevolezza da parte dell’acquirente dell’esposizione debitoria del venditore.

2.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto involge questioni di mero fatto, riguardanti la valutazione delle prove, rispetto ai quali la motivazione della Corte appare congrua, logica e costituzionalmente sufficiente, in quanto ha esaminato, dando conto delle valutazioni espresse, lo stretto grado di parentela dei contraenti, l’anomalia nel pagamento del prezzo, l’assenza di giustificazione economica dell’operazione e la contemporanea grave difficolta’ finanziaria della societa’ poi fallita.

In tale situazione il vizio di violazione di legge dedotta maschera la richiesta di una rivalutazione di merito della controversia, inammissibile in sede di legittimita’ (cfr. Cass. 8758/2017).

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti, e cioe’ la mancata valutazione della documentazione bancaria relativa ai versamenti effettuati in favore della (OMISSIS) S.a.s del ricavato della vendita immobiliare da parte di (OMISSIS).

3.1. Il motivo e’ inammissibile.

La sentenza impugnata, infatti, ha confermato sulla base delle medesime ragioni la pronuncia di primo grado: ricorre pertanto l’articolo 348 ter, u.c., ratione temporis applicabile al caso di specie, che non consente che abbia ingresso in questa sede la censura proposta ai sensi dell’articolo 360 c.c., n. 5.

4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 8200,00 per compensi, oltre accessori e rimborso spese forfettario nella misura di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.