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ai fini dell’opponibilita’, al fallimento del cedente, delle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 2914 c.c., n. 2, non e’ necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del piu’ ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attivita’ diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell’articolo 1264, che dell’articolo 1265 c.c. e articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (cosi’ come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalita’.
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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 22 giugno 2018, n. 16566
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2656/2013 r.g. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., cod. fisc. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), in persona del dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (p. iva (OMISSIS)), in persona del curatore Avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato (OMISSIS), con il quale elettivamente domicilia in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 23/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) s.p.a. (in prosieguo, piu’ semplicemente (OMISSIS)) ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1 e resistiti dalla curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione (d’ora in avanti, per brevita’, anche Curatela), avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 maggio/23 giugno 2012, n. 2340, che, in accoglimento, parziale, del gravame principale della Curatela e, totale, di quello incidentale di (OMISSIS), ed in riforma della decisione di primo grado resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiaro’ inefficaci rispetto alla massa, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, l.fall., le rimesse in conto corrente, con efficacia solutoria, dell’importo di Lire 7.892.452, di Lire 28.470.730 e di Lire 197.868.000, meglio indicate in motivazione, e, per l’effetto, condanno’ (OMISSIS) a pagare alla controparte la complessiva somma di Euro 120.970,31, oltre interessi legali dal 22 febbraio 2000, rigettando ogni altra domanda della Curatela e compensando interamente le spese del doppio grado.
1.1. Per quanto qui ancora di residuo interesse, la corte partenopea ritenne revocabile, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, la “operazione di incameramento”, da parte di (OMISSIS), dell’importo di Lire 197.868.000, pagato dalla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, per conto del Ministero dell’Industria e del Commercio, mediante l’assegno circolare non trasferibile emesso il 9 marzo 1995 dalla Banca d’Italia in favore della stessa (OMISSIS) per un corrispondente importo, poi portato da quest’ultima in diminuzione del suo credito nei confronti della correntista ((OMISSIS) s.r.l.).
1.1.1. In particolare, a fronte dell’assunto di (OMISSIS) secondo cui “tale operazione non sarebbe revocabile poiche’ il relativo importo costituiva una parte del contributo in conto capitale che la poi soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno aveva concesso alla (OMISSIS) e che quest’ultima aveva ceduto pro solvendo alla Sezione speciale per il credito industriale istituita presso la stessa (OMISSIS) con il contratto stipulato per atto pubblico dal Notaio (OMISSIS) di (OMISSIS) il 30 novembre 1990 a garanzia del Finanziamento dell’importo di Lire 550.000.000 che la predetta Sezione speciale per il credito industriale con il medesimo contratto aveva concesso alla (OMISSIS)”, quella corte affermo’ che “la cessione di credito invocata dalla (OMISSIS) non puo’ essere opposta alla Curatela del fallimento della (OMISSIS) poiche’ non risulta da atto di data certa la sua notificazione al debitore ceduto, ne’ la sua accettazione da parte di quest’ultimo (cfr. Cass., 14 marzo 2006, n. 5516). L’atto di notifica all’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di tale cessione redatto dal Notaio (OMISSIS) il 17 febbraio 1993 non risulta, invero, consegnato all’ente destinatario. Conseguentemente, la riduzione dell’esposizione debitoria della (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) che derivo’ dall’accreditamento del predetto importo di Lire 197.868.000 sul conto acceso col n. (OMISSIS) in favore della prima dalla seconda deve considerarsi l’effetto del pagamento da parte di un terzo debitore di un proprio debito verso la prima che deve, percio’, a sua volta, considerarsi oggettivamente revocabile” (cfr. pag. 1011 della sentenza impugnata).
2. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 1264, 1265, 2914 e 2704 cod. civ., del Regio Decreto n. 267 del 1942, articoli 44, 45 e 67 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia che e’ stato oggetto della discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”, per aver affermato, erroneamente, la corte napoletana l’inopponibilita’ della cessione suddetta alla Curatela, non essendone stata dimostrata, con atto di data certa, la notificazione al debitore ceduto, ne’ l’accettazione da parte di quest’ultimo, e, conseguentemente, la revocabilita’ del pagamento effettuato, in favore di (OMISSIS), dal debitore ceduto ASMEZ in data 9/28 marzo 2005, antecedente al fallimento.
2.1. Il secondo motivo prospetta “violazione degli articoli 2697 e 1335 c.c., in relazione all’articolo 360, n. 3, nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia sul quale le parti hanno discusso, ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, per avere, ancora erroneamente, la corte di appello ritenuto non provato il ricevimento della notifica dell’atto di cessione al Ministero dell’Industria benche’ la sua spedizione fosse avvenuta tramite raccomandata dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
3. Il primo motivo e’ fondato, con conseguente assorbimento del secondo, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. I fatti di causa qui ancora rilevanti, e da considerarsi affatto pacifici, sono cosi’ desumibili dagli atti di causa: i) il 30 novembre 1990 la societa’ fallita chiese ed ottenne un finanziamento di Lire 550.000.000 con atto pubblico per Notar (OMISSIS), ed ai sensi del suo articolo 7 la societa’ finanziata, per il pieno e puntuale adempimento di qualunque importo dovuto in relazione al finanziamento, cedette pro solvendo i crediti vantati nei confronti dell’ASMEZ (ora Ministero dell’Industria); ii) il pagamento da parte della debitrice ceduta ASMEZ (poi soppressa, con passaggio delle relative competenze al Ministero dell’Industria), come pacificamente ammesso dalla Curatela ma anche dalla stessa sentenza della corte territoriale, e’ avvenuto con assegno circolare non trasferibile del 9 marzo 1995, portato a deconto della esposizione debitoria della (OMISSIS) da (OMISSIS) il 28 marzo 1995, anteriormente al fallimento della prima dichiarato con sentenza del 12-14 aprile 1995.
3.2. Posto, dunque, che nella concreta vicenda in esame, non si tratta di accertare il momento (pacificamente precedente al fallimento della (OMISSIS) s.r.l., giusta l’atto pubblico per notar (OMISSIS) del 30 novembre 1990) in cui la cessione si era perfezionata tra cedente e cessionario, ma di verificare se essa fosse, o meno, opponibile al sopravvenuto fallimento della prima (pronunciato il 12/14 aprile 1995) in base alla disciplina normativa che regola la fattispecie, rileva il Collegio che l’uso, da parte del legislatore, al di fuori dell’ambito processuale, del termine “notificazione” puo’ servire anche ad indicare una forma di comunicazione per gli atti di carattere recettizio diversa da quella tramite ufficiale giudiziario, e che alla “notificazione” della cessione di credito non puo’ attribuirsi realmente natura e valore di mezzo legale di pubblicita’, sia pure rudimentale: invero, la funzione della pubblicita’ e’ quella di realizzare la conoscibilita’ che si traduce in conoscenza in forza di una presunzione iuris et de iure, mentre la “notificazione” ha come scopo quello di portare la cessione di credito a conoscenza effettiva del debitore ceduto ed il suo ambito di efficacia e’ limitato al ceduto ed a determinati terzi (cessionari dello stesso credito o creditori pignoranti del cedente).
3.3. E’, allora, certamente vero che, come agevolmente si desume dal sistema normativo, e come gia’ affermato da questa Corte in precedenti decisioni, al fallimento del cedente possono essere opposte soltanto le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto, o siano state dal medesimo accettate, con atto avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, atteso che il disposto dell’articolo 2914 c.c., n. 2, – secondo il quale sono inefficaci, nei confronti del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, le cessioni di credito che, sebbene anteriori al pignoramento, siano state notificate al debitore o da lui accettate dopo il pignoramento – opera anche in caso di fallimento del creditore cedente (cfr., ex aliis, Cass. n. 9831 del 2014; Cass. n. 2656 del 2013; Cass. n. 5516 del 2006; Cass. n. 4090 del 2001; Cass. n. 28300 del 2005; Cass. n. 16235 del 2000).
3.3.1. E’, pero’, altrettanto innegabile che, ai fini dell’opponibilita’, al fallimento del cedente, delle cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 2914 c.c., n. 2, non e’ necessario che la notifica al debitore ceduto venga eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest’ultima una semplice species (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del piu’ ampio genus costituito dalla notificazione intesa come attivita’ diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario: con la conseguenza che, ai fini tanto dell’articolo 1264, che dell’articolo 1265 c.c. e articolo 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (cosi’ come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell’ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalita’ (cfr. Cass. n. 12141 del 2002; Cass. n. 10788 del 1999; Cass. n. 10668 del 1999; Cass. n. 4774 del 1998).
3.3.2. In altre parole, il problema dell’interpretazione dell’espressione “cessione notificata” e’ unitario e va risolto con riguardo a tutte le disposizioni normative sopra citate (articoli 1264 e 1265 c.c. e articolo 2914 c.c., n. 2) in quanto e’ uguale il termine “notificata” in esse usato. L’identico termine usato dal legislatore non puo’ essere interpretato come “comunicato in qualunque modo” ai fini dell’articolo 1264 cod. civ. e come “notificato per ufficiale giudiziario” per gli effetti di cui articolo 1265 c.c. e articolo 2914 c.c., n. 2.
3.3.3. L’elemento essenziale considerato da queste due ultime norme ai fini dell’opponibilita’ della cessione del credito ai creditori in executivis del cedente e’ costituito dal fatto che risultino da atto avente data certa anteriore al pignoramento la comunicazione della cessione al debitore ceduto o l’accettazione della stessa da parte di quest’ultimo ovvero anche il pagamento del credito dal debitore al cessionario (cfr. Cass. n. 4774 del 1998; Cass. n. 9650 del 1990; Cass. n. 1413 del 1996), senza che occorra necessariamente la notificazione di un atto a mezzo di ufficiale giudiziario.
3.3.4. Diversamente opinando, l’istituto della cessione di credito verrebbe ad essere privato di ogni utilita’ pratica soprattutto con riguardo, ad esempio, ai contratti di factoring, nei quali il numero delle cessioni effettuate – anche per piccoli importi – e’ di regola molto elevato, ed in relazione all’esigenza di snellezza e speditezza dei relativi rapporti giuridici.
4. Alla stregua dei suesposti principi, quindi, deve ritenersi integrare accettazione della cessione opponibile al sopravvenuto fallimento del cedente anche il pagamento che sia stato eseguito dal debitore ceduto, in favore del cessionario, in epoca precedente al suddetto fallimento, trattandosi di mezzo idoneo a conferire certezza di data.
4.1. D’altra parte, la ratio della data certa nei confronti del fallimento e’ quella di assicurare che tutta l’operazione si sia svolta prima dell’ammissione del debitore alla procedura concorsuale e, quindi, che non siano avvenuti pagamenti successivamente.
4.2. Nel caso di specie, che il pagamento del debitore ceduto in favore della cessionaria sia avvenuto prima della dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) e’ fatto storico ammesso dalla Curatela (e dalla corte distrettuale), quindi, circostanza pacifica in causa, sicche’ e’ logico sostenere che esso sia configurabile come accettazione avvenuta prima del menzionato fallimento, rivelandosi erroneo, o quanto meno non adeguatamente e/o esaustivamente motivato (trovando qui applicazione, risultando impugnata un sentenza depositata il 23 giugno 2012, l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alla modifica apportatagli dal Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012), il diverso convincimento del giudice di merito laddove ha ritenuto inopponibile al fallimento la cessione de qua per la mancanza di prova della sua notifica al debitore ceduto o della avvenuta sua accettazione (invece verificatasi tramite il descritto pagamento) ad opera di quest’ultimo.
5. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarandosene assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, puo’ procedersi alla decisione della causa nel merito, ex articolo 384 c.p.c., comma 2, condannandosi l’odierna ricorrente a rimborsare alla curatela fallimentare la somma di Euro 18.780,02, oltre interessi legali da 22 febbraio 2000 (data della domanda giudiziale) fino al soddisfo.
6. La cassazione con decisione nel merito impone a questa Corte di procedere, di ufficio, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali dei gradi di merito, nonche’ alla statuizione su quelle di questo giudizio di legittimita’. Tenendo conto dell’evoluzione giurisprudenziale, anche successiva all’instaurazione della controversia, sulla questione trattata, oltre che della parziale reciproca soccombenza determinata dall’esito complessivo della lite, ne appare possibile la loro integrale compensazione tra le parti ex articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dalla L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 1, lettera a), risalendo l’inizio del giudizio di primo grado al febbraio 2000.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la (OMISSIS) s.p.a. a rimborsare alla curatela fallimentare la somma di Euro 18.780,02, oltre interessi legali dalla data (22 febbraio 2000) della domanda giudiziale fino al soddisfo. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.