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in tema di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria, anche nella disciplina successiva al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e’ pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare, L. Fall., ex articolo 96, sicche’, ove il creditore abbia opposto il provvedimento di parziale esclusione del diritto vantato dallo stato passivo, senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il commissario straordinario si sia costituito ed abbia contestato il difetto di legittimazione attiva, il giudice dell’opposizione non puo’, “ex officio”, rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere la qualita’ del credito richiesta, in base ad una rivalutazione dei fatti gia’ oggetto di quel provvedimento e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato
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Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9894/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del suo Procuratore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;
– intimato –
avverso il decreto n. Cron. 1585/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Vicenza, con il decreto n. 1585 del 2015 (depositato il 21 marzo 2016), in totale reiezione dell’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl proposta dalla (OMISSIS) SpA, gia’ ammessa – su richiesta del curatore – dal GD in chirografo per il credito domandato in via privilegiata, ha non solo respinto la pretesa sulla qualita’ del credito vantato (ossia il privilegio ipotecario, in quanto il DI posto a base della richiesta non era munito del decreto di esecutorieta’, ex articolo 647 c.p.c.) ma ha anche escluso che la Banca potesse essere ammessa, tout court, in chirografo (in quanto non sarebbero stati versati in atti i documenti posti a base della richiesta di monitorio), pur in mancanza di una impugnazione da parte del curatore fallimentare.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella proposta notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse, solo in parte, osservazioni critiche che, tuttavia, non sono tali da portare ad un ripensamento delle formulate conclusioni.
Infatti, il primo mezzo del ricorso – nonostante le osservazioni critiche della ricorrente – e’ manifestamente infondato, alla luce dei principi di diritto gia’ enunciati da questa Corte: a) relativi alla non ammissione della qualita’ privilegiata del credito, quando sia basata su un DI non munito di esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c., perche’: “il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo, solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la ritualita’ della notificazione, lo dichiari, in mancanza di opposizione o di costituzione dell’opponente, esecutivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c.” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3987 del 2016); b) e relativi alla non richiamabilita’ ex officio dei documenti sottostanti al monitorio, atteso che: “in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dalla L. Fall., articolo 99, comma 2, n. 4, la cui inosservanza e’ rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilita’ delle parti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25174 del 2015).
I restanti mezzi (il secondo, il terzo ed il quarto) sono, invece, manifestamente fondati, alla luce del principio di diritto gia’ enunciato da questa stessa sezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 19960 del 2015) (e secondo cui: “in tema di opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria, anche nella disciplina successiva al Decreto Legislativo n. 5 del 2006, e’ pienamente efficace la regola del giudicato endofallimentare, L. Fall., ex articolo 96, sicche’, ove il creditore abbia opposto il provvedimento di parziale esclusione del diritto vantato dallo stato passivo, senza che, nel conseguente giudizio di opposizione, il commissario straordinario si sia costituito ed abbia contestato il difetto di legittimazione attiva, il giudice dell’opposizione non puo’, “ex officio”, rivalutare la legittimazione del creditore ed escludere la qualita’ del credito richiesta, in base ad una rivalutazione dei fatti gia’ oggetto di quel provvedimento e non contestata nei termini e nelle forme di legge, in quanto coperta dal predetto giudicato”).
Il giudicato endofallimentare risulta, infatti, nella specie, dalla mancata impugnazione della decisione del GD da parte del curatore fallimentare.
Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, con riferimento ai motivi dal secondo al quarto, con esclusione del primo; il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa, per un nuovo esame (oltre che delle spese di questa fase del giudizio) condotto alla luce dei principi enunciati, davanti al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respinto il primo, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.