i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’articolo 2052 c.c., giacche’, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilita’ previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprieta’ o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27284

Data udienza 8 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALLE Cristiano – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31300/2021 proposto da:

(OMISSIS), elettivaqmente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE MARCHE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 556/2021, emessa dalla CORTE D’APPELLO DI ANCONA, depositata il 07/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 7/5/2021 (n. 556/2021), la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) per la condanna della Regione Marche al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale il (OMISSIS), alla guida della propria autovettura sulla S.S. (OMISSIS), ebbe a travolgere un istrice insinuatosi sulla sede stradale, finendo col collidere contro un albero posto a margine di una piazzola di sosta;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, dopo aver disatteso le istanze istruttorie reiterate in sede di gravame dal (OMISSIS), ha rilevato come la pretesa risarcitoria avanzata da quest’ultimo non potesse essere accolta, non avendo lo stesso fornito alcuna prova circa i profili di colpevolezza della Regione Marche in relazione alla provocazione del sinistro in esame, attesa l’inapplicabilita’, al caso di specie, dell’articolo 2052 c.c., che conferisce rilievo, ai fini risarcitori, al solo nesso di causalita’ (salva la prova del caso fortuito) tra il danno e il coinvolgimento della fauna selvatica;

avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della Camera di consiglio, la causa e’ stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la parte ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5), per avere la corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati nell’atto d’appello sul (falso) presupposto della mancata impugnazione, da parte del (OMISSIS), della decisione con la quale il primo giudice ne aveva disattesa l’ammissione, senza avvedersi dell’avvenuta sostanziale contestazione, da parte dell’appellante, di detta mancata ammissione, nella specie avvenuta senza alcuna motivazione da parte del giudice di primo grado;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2052 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile, al caso di specie, il disposto di cui all’articolo 2052 c.c., ed avendo conseguentemente escluso che la sola sussistenza del nesso di causalita’ potesse valere a configurare i presupposti della responsabilita’ della Regione Marche per i danni nella specie denunciati, in assenza di alcuna prova della riconducibilita’ delle ridette conseguenze dannose all’incidenza di un eventuale caso fortuito;

il secondo motivo e’ manifestamente fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

osserva il Collegio come, secondo il recente (benche’ ormai consolidato) insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma dell’articolo 2052 c.c., giacche’, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilita’ previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprieta’ o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, in quanto le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema (v., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01);

cio’ posto, avendo il giudice a quo ritenuto inapplicabile l’articolo 2052 c.c., al caso di specie, pur a fronte della riconosciuta rivendicazione, da parte dell’originario attore, del risarcimento di danni cagionati dalla fauna selvatica, la decisione impugnata deve ritenersi erroneamente emessa sulla base di una falsa applicazione della norma di legge richiamata;

in forza di tali premesse, rilevata la manifesta fondatezza del secondo motivo (assorbito il primo), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio la Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

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