l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale.

 

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Tribunale Latina, Sezione 1 civile Sentenza 23 luglio 2018, n. 1963

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI LATINA

PRIMA SEZ. CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 201545 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2011, trattenuta in decisione con i termini di legge all’udienza del 27.3.2018

TRA

(…) S.P.A. già (…) s.p.a. ((…)), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in margine all’atto di citazione, dall’avv. Luca Rubinacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli Via Santa Lucia n. 15,

PARTE ATTRICE

E

CURATELA FALLIMENTO (n. 52/12) (…) S.R.L. ((…)), in persona del Curatore legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Paolo Centola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina Via Custoza n. 3,

PARTE CONVENUTA

E

(…), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Paolo Puccioni e Roberta Castini ed elettivamente domiciliato presso il lo studio di quest’ultima in Formia Corso Italia n. 29,

CONVENUTO

E

(…), (…), (…) E (…) S.R.L., IN PERSONA DEL L.R.P.T.,

CONVENUTI CONTUMACI

FATTO-DIRITTO

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la (…) s.r.l. ed i Sig.ri (…), (…), (…), (…) e la società (…) s.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a. convalidare il sequestro emesso dal Tribunale di Latina, sezione di G. con decreto inaudita altera parte del 29.07.2011 confermato con ordinanza 04.11.2011; b. accertare e dichiarare l’inadempimento della (…) s.r.l. rispetto agli obblighi contrattualmente assunti in ordine al rimborso al 19.03.2011 dei titoli di debito emessi con verbale per notaio N.R. di L. rep. (…) del (…) e sottoscritti dalla (…) s.p.a per il complessivo valore nominale di Euro 1.500.000,00 oltre interessi ammontanti al 30.12.2011 a Euro 183.102,29, per un totale di Euro 1.683.102,29; c. accertare l’obbligo dei sig.ri (…), (…), (…), (…) e (…) s.r.l. di garantire il rimborso. dei titoli di debito emessi dalla (…) s.r.l. come sopra specificati e sottoscritti dalla (…) s.p.a., mediante pagamento in solido, a semplice richiesta scritta di quanto dovuto dalla Emittente a titolo di capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio; per l’effetto d. condannare in solido la (…) e i garanti (…), (…), (…), (…) e (…) s.r.l. al pagamento in favore della (…) s.p.a. dell’importo relativo al valore nominale dei N. 30 Titoli di debito emessi dalla (…) s.r.l. e sottoscritti dalla (…) s.p.a. per un importo complessivo nominale di Euro 1.500.000,00, oltre interessi dal 19 settembre 2010 al soddisfo al tasso del 9,50 % in ragione d’anno calcolato sul valore nominale come stabilito dall’art. 4 del Regolamento del Prestito e ammontanti al 30.12.2011 a Euro 183.102,29, per un totale di Euro 1.683.102,29; e. in dipendenza della predetta sentenza di condanna, convertire il sequestro conservativo in pignoramento. f. condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite oltre spese generali, iva e cpa”.

A fondamento della propria domanda, parte attrice esponeva di avere, con ricorso ex artt. 669 ter, 700 e 671 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Latina, ex sezione distaccata di G. (N.r.g. 1039/2011), chiesto autorizzarsi inaudita altera parte il sequestro conservativo di beni immobili e mobili, comprese quote societarie, della (…) s.r.l. e dei garanti (…), (…), (…), (…) e (…) s.r.l. fino alla concorrenza di Euro 1.621.417,51.

Evidenziava di avere stipulato, in data 18.03.09, con la società (…) s.r.l. un accordo di sottoscrizione di trenta titoli di debito del valore nominale complessivo di Euro 1.500.000,00 e che l’iniziativa diretta ad ottenere l’emissione del provvedimento di sequestro conservativo si rendeva necessaria poiché la convenuta non aveva provveduto al rimborso dell’obbligazione alla scadenza e che la stessa e i garanti avevano posto in essere iniziative volte al depauperamento del patrimonio a garanzia del debito contratto.

In particolare, rappresentava che la (…) s.r.l. non aveva provveduto a rimborsare il debito alla scadenza del 19.03.2011, a versare le rate di interessi dal 19 settembre 2010 e a rispettare gli impegni assunti con la richiesta di proroga del termine per il rimborso del Titolo di debito di cui alla missiva del 22.03.2011 e, anzi, aveva cessato l’attività e restituito le gabbie a mare indispensabili all’allevamento ittico.

Aggiungeva, infine, che la stessa aveva sottoposto al C.d.A., in data 13.07.2011, proposta di concordato preventivo ex art. 160 e ss. L.F. e ceduto il ramo d’azienda alla A.B. s.r.l, unitamente a tutto il magazzino.

La domanda cautelare veniva richiesta anche nei riguardi dei garanti della (…) s.r.l., sigg.ri (…), (…), (…), (…) e A.F., quest’ultimo nella qualità di amministratore della (…) s.r.l. unipersonale, essendosi costituiti garanti delle obbligazioni assunte dalla debitrice principale (…) s.r.l. con atto per Notar B.G. di Napoli 18.03.2009 registrato il 16.04.2009 al n. (…) serie 1T.

Proseguiva, quindi, affermando che il Tribunale di Latina adito, ex sezione distaccata di G., con decreto inaudita altera parte del 29.07.2011, aveva autorizzato a carico della (…) s.r.l., di (…), di (…), di (…), di (…) e della (…) s.r.l. il sequestro conservativo sui beni mobili e immobili, incluse quote societarie, fino alla concorrenza della somma pari al debito di Euro 1.621.417,51, poi confermato con ordinanza del 04.11.2011 nei riguardi della (…) s.r.l., di (…), di (…) e di (…), mentre non veniva dichiarato inefficace per mancata esecuzione e mancata notifica nei confronti della (…) e di (…).

Si costituiva la convenuta società (…) s.r.l., la quale contestava la domanda attorea, eccependone l’infondatezza, nonché spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la nullità dei contratti perfezionati tra le parti e la declaratoria di inadempimento contrattuale della (…) s.p.a..

Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, dichiarato interrotto il giudizio per intervenuto fallimento della (…) s.r.l., riassunta la domanda nei confronti del fallimento, all’udienza del 27.3.2018 venivano precisate le conclusioni, come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.

Ciò detto, va rilevato che parte convenuta Curatela della (…) s.r.l. si associa alle conclusioni da ultimo spiegate dalla attrice (…) s.p.a. chiedendo di: “- accertare e dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio atteso la nullità/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo; – accertare e dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio ovvero delle domande proposte nei confronti del fallimento (…) srl atteso che il presente accertamento ai sensi dell’art. 24 L.f. è riservato alla competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale Fallimentare e per la quale opera il rito ed esclusivo dell’accertamento al passivo ai sensi degli artt. 93 e seguenti della L.F.; – Nel merito: – Dichiarare la cessata materia del contendere stante il decreto di ammissione al passivo del Giudice delegato del Tribunale di Latina dr. Amatore del 29.09.2013 con il quale veniva ammesso al passivo del fallimento (…) srl il credito oggetto del presente giudizio di Euro. 1.500.000. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre iva, cpa come per legge.

Premesso ciò, deve in primo luogo rilevarsi che all’udienza del 21.5.2013, è stata dichiarata la contumacia di (…), di (…), di (…) e di (…) s.r.l.

In merito va detto che al primo la notifica risulta regolarmente effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c., mentre agli altri convenuti presso il domicilio eletto nella precedente fase cautelare.

Si osserva, infatti, che la citazione del giudizio di merito che segue la concessione di una misura cautelare “ante causam” è regolarmente notificata al domicilio eletto dalla parte presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata per il procedimento cautelare (Cassazione civile, sez. I, 15/03/2002, n. 3794).

Quanto, invece, alla domanda principale proposta da parte attrice nei confronti della convenuta fallita, si osserva che, come ribadito in diverse pronunce della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 8 giugno 1988, n. 3885; Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 1991, n. 6713; Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 1995, n. 7045; Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 1995, n. 3580; Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 1995, n. 7045; Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 1997, n. 9346; Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 1998, n. 7704 e, da ultimo, anche Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 ottobre 2004, n. 23077), una volta sopravvenuto il fallimento dell’asserito debitore, nel corso del giudizio di primo grado, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art. 52 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento.

Il creditore, invece, il quale non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare ed intenda, invece, proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale (Cassazione civile, sez. III, 29 marzo 1989, n. 1492;

Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 1995, n. 3580), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e, quindi, di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (Cassazione civile, sez. I, 18 ottobre 1991, n. 11038, Cassazione civile, sez. I, 5 marzo 1990, n. 1729).

Nel caso di specie, il Tribunale di Latina, sezione fallimentare, con decreto 23.09.2013 ha ammesso (…) s.p.a. al passivo del Fallimento (…) s.r.l. per l’importo di Euro 1.500.000,00 in virtù dei titoli obbligazionari emessi ex art. 2483 c.c. dalla (…) s.r.l..

Le pretese dell’attrice poste a fondamento della domanda sono, quindi, trasferite nella sede concorsuale ed alla cognizione del Giudice fallimentare, dovendo inderogabilmente essere proposte e trattate nelle forme e secondo il procedimento concorsuale di accertamento e di verificazione dello stato passivo (Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 1991, n. 5333; Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 1992, n. 11021; Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1997, n. 3068; Cassazione civile, sez. I, 26 luglio 2000, n. 9801, Cassazione civile, sez. I, 22 settembre 1997, n. 9346).

Ne consegue che, in relazione alle domande avanzate da parte attrice nei confronti della Curatela, pur non sorgendo una questione di competenza -essendo il tribunale ordinario adito e quello fallimentare non territorialmente diversi- si pone, invece, una questione di specialità del rito, per cui va affermata la loro improcedibilità (cfr. ex multis Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 ottobre 2004, n. 23077, Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 1998, n. 11379, Cassazione civile, sez. I, 1 agosto 1997, n. 7154, Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 1997, n. 2619, Cassazione civile, sez. I, 15 marzo 1990, n. 2117).

Lo stesso quanto alle domande riconvenzionali della Curatela.

All’uopo si rammenta che per azioni che derivano dal fallimento, a norma della cosiddetta L. Fall., art. 24 (R.D. n. 267 del 1942), debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l’accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa.

Le domande proposte, quindi, da parte attrice nei confronti del Fallimento della (…) s.r.l. e di quest’ultima (qualificabili come eccezioni riconvenzionali) nei confronti dell’attrice vanno dichiarate improcedibili.

Ciò detto, la domanda attore nei confronti dei garanti, invece, appare del tutto ammissibile in tale sede.

L’autonomia delle azioni proponibili da un creditore verso più soggetti solidalmente obbligati nei suoi confronti, opera, infatti, anche nel caso del fallimento di uno di essi, con la conseguenza che l’azione verso il fallito comporta il ricorso alla procedura speciale dell’insinuazione al passivo del credito e, quindi, l’improcedibilità della domanda proposta, mentre l’azione nei confronti del coobbligato in “bonis” può proseguire in sede ordinari (Cassazione civile, sez. I, 15/02/2016, n. 2902).

Il fallimento del debitore principale non comporta, quindi, l’attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilità di quest’ultimo e l’autonomia dell’azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore (Cassazione civile, sez. III, 24/02/2011, n. 4464, Cassazione civile, sez. III, 26/09/2005, n. 18770, Cassazione civile, sez. lav., 05/04/1993, n. 4104).

Premesso quanto segue, la domanda di accertamento del credito avanzata nei confronti dei predetti obbligati in solido è provata e, quindi, fondata e va accolta.

Inoltre, il credito allegato da (…) s.p.a. nei confronti di (…) e dei suoi garanti risulta riconosciuto con atto a firma dell’odierno convenuto (…) del 22.03.2011.

Le prospettazioni del convenuto (…), poi, appaiono del tutto inconferenti.

All’uopo si osserva che il contratto di garanzia dallo stesso concluso e dagli altri convenuti appare qualificabile come autonomo e non come di fideiussione.

Propendono in tale senso le previsioni contrattuali, in cui si legge: “I sottoscritti (…), (…), (…), (…), (…) quale amministratore della (…) s.r.l. …. si costituiscono autonomamente, irrevocabilmente e incondizionatamente con vincolo tra loro solidale per l’intera garanzia prestata Garanti Del rimborso dei titoli di debito emessi dalla società (…) s.r.l. ….per il complessivo importo di Euro 1.500.000,00 maggiorato di interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio…I Garanti si impegnano ad effettuare tutti i pagamenti o rimborsi ai quali è tenuto, ai fini di una corretta esecuzione della presente garanzia, nei luoghi e nei tempi e nella valuta previsti nel titolo di debito e nell’Accordo di sottoscrizione…..I Garanti sono tenuti in solido a pagare immediatamente a (…) a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione da parte dell’Emittente o di terzi, quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. In caso di ritardo dell’Emittente al pagamento, i Garanti sono tenuti a corrispondere a Iesmed gli interessi nella misura e alle stesse condizioni previste per l’Emittente per l’emissione dei titoli di debito. L’eventuale decadenza dell’Emittente dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai Garanti. Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide o inefficaci, la garanzia garantisce comunque l’obbligo dell’Emittente di restituire le somme allo stesso erogate. I Garanti per quanto occorra, rinunciano espressamente al beneficio dell’escussione di cui all’art. 1944 c.c. nonché ad invocare la novazione oggettiva anche nel caso in cui la forma giuridica dell’Emittente dovesse essere modificata o nel caso in cui l’Emittente dovesse fondersi con un’altra società, anche se tale modifica o fusione comportasse la creazione di una entità giuridica nuova…..I Garanti per quanto occorra, rinunciano espressamente alla liberazione del fideiussore nei casi previsti dall’articolo 1957 c.c. nonché al diritto di surrogazione di cui all’articolo 1949 c.c. fino a quando l’integrale rimborso dei titoli di debito non sia stato completato. Tutte le disposizioni della presente garanzia conserveranno i loro effetti anche in caso di procedure concorsuali a carico dei Garanti o dell’Emittente. Tutti gli impegni assunti dai Garanti ai sensi della presente sono irrevocabili”.

Ne deriva che al predetto garante sono precluse eccezioni basate sul rapporto principale.

Ebbene, all’uopo si rileva che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto tale incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.

Il contratto autonomo di garanzia è quello in base al quale una parte si obbliga, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni, laddove, per la sua indipendenza dalla obbligazione principale si distingue dalla fideiussione, giacché. mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta (v. Cass. Civ. 27999/2005).

In particolare con il contratto autonomo di garanzia un garante si impegna a pagare al garantito non appena questi, dichiarato l’inadempimento del debitore principale, ne faccia richiesta, restando esclusa la possibilità di rifiutare il pagamento in base ad eccezioni relative all’obbligazione garantita.

Caratteristica della fattispecie in oggetto è l’assenza, quindi, dell’elemento dell’accessorietà della garanzia rispetto all’obbligazione principale.

Ai fini della configurabilità del contratto autonomo di garanzia in luogo di un contratto di fideiussione, non è decisivo l’impegno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia, in deroga alla regola essenziale della fideiussione posta dall’art. 1945 c.c. (cfr. Cass. Civ. 19300/2005 e 7502/2004).

Giova, inoltre , evidenziare, che di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dirimendo un contrasto sul punto, hanno stabilito che “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale” (SS.UU. 3947/2010), con ciò puntualizzando ancora una volta la differenza tra le due figure contrattuali.

Il contratto autonomo di garanzia è, in tale ottica, espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ.

Discende dalle suddette considerazioni che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salva la facoltà di eccepire la mancanza di causa – in quanto l’obbligazione principale non è sorta o è nulla – ovvero l’avvenuto soddisfacimento del creditore (cfr. Cass. Civ. 2464/2004 cit.).

Inoltre, il creditore che intenda escutere una garanzia autonoma con clausola di pagamento “a prima richiesta” non ha l’onere di provare l’inadempimento del debitore: è, invece, onere del garante che intenda sottrarsi al pagamento dimostrare – attraverso una prova pronta e liquida – la nullità del contratto garantito o l’illiceità della sua causa” (Cass. Civ. 10652/2008).

Spetta, pertanto al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di esecuzione della richiesta di escussione della garanzia la prova dell’esatto adempimento del debitore (Cass. Civ. 29215/2008).

Ne deriva che le eccezioni sollevate dal predetto convenuto garante sono inammissibili, essendo evidente, dal complesso delle pattuizioni contrattuali, che il rapporto di garanzia assunto è autonomo.

Inoltre, a tutto voler concedere va detto come appaia fuorviante il dedotto superamento del tasso soglia ex art. 1815, 2 comma c.c. computando gli interessi relativi al titolo fatto valere con il presente giudizio con altro e diverso titolo relativo ad un assunto contratto di consulenza.

Va, poi, evidenziato che la (…) s.r.l. non ha corrisposto tali interessi.

Sul punto si richiama la condivisibile pronuncia della Corte di Cassazione secondo cui la verifica circa l’eventuale superamento dei tassi soglia non va fatta in astratto ma in concreto, ovvero tenendo conto di quanto effettivamente versato dal mutuatario, in ragione, peraltro, delle originarie condizioni contrattuali, a nulla rilevando i successivi incrementi del tasso di interessi (cfr. Cass. SS.UU. 19.10.2017 n. 24675).

Inoltre, tutte le eccezioni relative a tale diverso contratto di consulenza in tale sede sono inammissibili, visto che a fronte di tale inadempimento, a seguito di fallimento della debitrice personale, (…) presentava domanda di ammissione al passivo per Euro 234.000 a titolo di consulenza prestata e la decisione è passata in giudicato con conseguente intangibilità della decisione in oggetto in tale sede, coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile e non essendo stata proposta la relativa eccezione in tale sede.

Infine, il garante (…) non è neppure legittimato a proporre tale eccezione, avendo prestato garanzia esclusivamente con riguardo al rimborso del prestito obbligazionario per cui è causa.

Vista, quindi, l’incontestata e incontestabile avvenuta sottoscrizione di 30 titoli di debito del valore nominale di Euro 1.500.000,00 per i quali la società attrice ha versato il relativo importo alla (…) S.r.l., e l’assenza di prova in ordine a fatti estintivi della pretesa in oggetto, all’esito dell’istruttoria in questa sede espletata va dichiarato l’inadempimento dei convenuti rispetto agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell’odierna parte attrice.

Con essi, infatti, la società in bonis e, con essa, i suoi garanti si erano obbligati a rimborsare i titoli di debito decorsi 24 mesi dalla emissione avvenuta il 19.03.2009 maggiorato degli interessi al tasso del 9,50 % all’anno calcolato sul valore nominale, e, dunque, entro il 19.03.2011.

Come detto, poi, tale debito risulta oggetto di riconoscimento con comunicazione inviata a (…) s.p.a. in data 22.03.2011 (cfr. allegato 7 al fascicolo attoreo) con la quale si chiedeva alla società attrice la proroga della scadenza del titolo di debito dall’originaria data del 20.03.2011 al 31.12.2011 riconoscendo gli importi come dovuti.

Non è, poi, contestato e risulta provato dalla documentazione versata in atti, che veniva rilasciata dai sig.ri (…), (…), (…), (…) e (…) s.r.l. garanzia del rimborso predetto.

È, poi, parimenti incontestato che nessuno degli obbligati abbia adempiuto nei termini previsti.

Ne consegue che l’attrice (…) s.p.a. ha diritto ad ottenere il rimborso della somma di Euro 1.683.102,29 con conseguente condanna dei convenuti al relativo pagamento.

Va, poi, dichiarata l’inammissibilità della domanda di risarcimento danni proposta dal (…) con le comparse conclusionali per la prima volta.

Infine, è, altresì, va rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria proposta dalla Curatela, posto che non ne sussistono i presupposti e che la riassunzione del giudizio nei confronti del Fallimento è stata effettuata (il 19.11.2012) dopo che veniva rigettata l’istanza dell’attrice di ammissione del credito per cui è causa al passivo del fallimento (…) e prima dell’emissione del provvedimento di ammissione, pubblicato il 23.9.2013.

In relazione a tale motivo e alla decisione in ordine alle domande ed eccezioni rispettivamente proposte da parte attrice (…) s.p.a. e parte convenuta Curatela (…) s.r.l., le spese di lite vanno integralmente compensate.

Quanto alla domanda di convalida del sequestro conservativo, va detto che esso, in conseguenza della sentenza di condanna in favore del creditore, si converte in pignoramento ex art. 686 c.p.c.. La richiesta di conferma del sequestro, da parte dell’attore, non può trovare dunque accoglimento. Durante il giudizio di merito di cui all’art. 669-octies c.p.c., infatti, non è prevista la convalida del provvedimento cautelare, emesso durante la fase sommaria (v. Trib. Monza, Sez. IV, 3 settembre 2007); infatti, l’art. 686 c.p.c. prevede che il sequestro conservativo si converta ipso iure in pignoramento, dal momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 aprile 2006 n. 10029).

L’assunto è testimoniato dall’art. 156 disp. att. c.p.c., dove sono espressamente previste le modalità di esecuzione della sentenza di condanna, ottenuta successivamente ad un sequestro. Ciò significa che gli effetti prodotti dal sequestro, ex art. 2906 del codice civile, nel periodo anteriore divengono attuali con la conversione in pignoramento, sempreché questo non divenga inefficace per il mancato adempimento delle formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c., come avvenuto nella specie solo nei confronti dei convenuti (…) e di (…).

Ne deriva che la conversione avviene ipso iure, per cui alcuna pronuncia deve emettersi in tale sede, dovendo dichiararsi il non luogo a provvedere in ordine ad essa.

Le spese di lite nei confronti dei convenuti vanno poste in solido a carico di questi ultimi, vista la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della fase cautelare, della durata del giudizio, della complessità delle questioni trattate e del suo rilevante valore, tenuto conto anche del pregio delle difesa della parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

– accerta e dichiara l’improcedibilità della domanda proposta da (…) s.p.a. nei confronti della Curatela di (…) s.r.l., nonché delle domande ed eccezioni riconvenzionali proposte da (…) s.r.l. nei confronti dell’attrice per intervento fallimento della stessa,

– denega la richiesta di convalida del sequestro emesso dal Tribunale di Latina, sezione di (…) con decreto inaudita altera parte del 29.07.2011 confermato con ordinanza 04.11.2011,

– accerta e dichiarare l’inadempimento della (…) s.r.l. rispetto agli obblighi contrattualmente assunti in ordine al rimborso dei titoli di debito emessi con verbale per notaio (…) di L. rep. (…) del (…) e sottoscritti dalla (…) s.p.a per il complessivo valore nominale di Euro 1.500.000,00 oltre interessi ammontanti al 30.12.2011 a Euro 183.102,29, per un totale di Euro 1.683.102,29,

– accerta l’obbligo assunto dai sigg.ri (…), (…), (…), (…) e (…) S.r.l. di garanzia del rimborso dei titoli di debito emessi dalla (…) S.r.l. sottoscritti dalla (…) s.p.a.,

– condanna in solido (…), (…), (…), (…) e (…) S.r.l. al pagamento in favore della (…) S.p.A. dell’importo relativo al valore nominale dei titoli di debito emessi dalla (…) s.r.l. e sottoscritti dalla (…) s.p.a. per un importo complessivo nominale di Euro 1.500.000,00, oltre interessi dal 19 settembre 2010 al soddisfo al tasso del 9,50% annuo calcolato sul valore nominale come stabilito dall’art. 4 del Regolamento del Prestito e ammontanti al 30.12.2011 a Euro 183.102,29, per un totale di Euro 1.683.102,29,

– dichiara il non luogo a provvedere sul’istanza di conversione in pignoramento del sequestro conservativo trascritto con Nota Reg. Gen 19296 Reg Part. 13062 del 03.08.2011 presso l’Agenzia del Territorio Ufficio prov. Di Latina,

– condanna i convenuti, (…), (…), (…), (…) e (…) s.r.l., in persona del l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore di (…) S.p.A. che liquida in Euro 2.010,22 per spese, Euro 4.000,00 per la fase introduttiva, Euro 4.500,00 per la fase di studio, Euro 8.000,00 per la fase istruttoria e Euro 7.000,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a.

Così deciso in Latina il 22 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.