Si osserva che l’invocata causa di estinzione (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) richiede una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l’esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo che il creditore abbia omesso un’attività dovuta per legge o in forza di contratto.

 

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Tribunale Milano, Sezione 1 civile Sentenza 26 giugno 2018, n. 7105

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite di I grado iscritte al n. r.g. 40445/2015 e al n. r.g. 40447/2015 rispettivamente promosse da:

(…) (C.F. (…))

e da (…) (C.F. (…)) e (…) (C.F. (…)), tutti con il patrocinio dell’avv. RI.AN., elettivamente domiciliati in VIA (…) 25121 BRESCIA presso il difensore avv. RI.AN.

ATTORI

contro

REGIONE LOMBARDIA (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. SC.RA. dell’Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliato in PIAZZA (…) 20124 MILANO presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale

CONVENUTA

Oggetto: Opposizione ex art. 32 L. n. 150 del 2011 all’ordinanza – ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910

FATTO E DIRITTO

(…) ha proposto opposizione ex artt.3 R.D. n. 639 del 1910 e 32 D.Lgs. n. 150 del 2011 avverso l’ingiunzione di pagamento emessa il 11.5.2015 nei suoi confronti dalla Regione Lombardia per la somma di Euro 50.807,89 (comprensiva di interessi pari ad Euro 52,84) quale residuo di un finanziamento erogato nel 2006 alla (…) S.r.l. (ora (…) s.r.l.), della quale l’attrice si è resa garante sino all’importo di Euro 130.000,00, causa iscritta a ruolo al n. 40445/2015 R.G.

Avverso la stessa ingiunzione di pagamento hanno proposto opposizione anche (…) e (…), ciascuno garante del medesimo finanziamento erogato nel 2006 alla (…) s.r.l. (ora (…) s.r.l.) sino all’importo di Euro 65.000,00, causa iscritta a molo al n. 40447/2015 R.G.

In entrambe le cause si è costituita la Regione Lombardia che, in via preliminare, ne ha chiesto la riunione per ragioni di connessione soggettiva (parzialmente) e oggettiva.

A seguito dell’assegnazione di entrambe le controversie a questo giudice (provvedimento del Presidente della sezione del 14.1.2016), all’udienza del 9.2.2016 la causa n. 40447/2015 R.G. è stata riunita a quella n. 40445/2015 R.G.

Alla stessa udienza la difesa degli attori ha insistito nella richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell’ingiunzione opposta e ha richiesto l’assegnazione dei termini di cui all’art.183 comma 6 c.p.c.

Rigettata l’istanza di sospensione e assegnati i termini (ordinanza del 22.2.2016), alla successiva udienza su concorde richiesta delle difese (nessuna istanza istruttoria è stata avanzata) la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 13.2.2018; all’esito, è stata trattenuta in decisione e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

L’ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa dalla Regione Lombardia nei confronti di tutti gli attori per il pagamento della somma di Euro 50.807,89 (comprensiva di interessi pari ad Euro 52,84) quale residuo di un finanziamento concesso ai sensi della L.R. n. 1 del 1999 alla (…) s.r.l. (ora (…) s.r.l., dichiarata fallita il 7.3.2012, docc. 5 e 7 attori), del complessivo importo di Euro 100.000,00 di cui Euro 70.000,00 a valere sul fondo regionale.

La società finanziata si è resa inadempiente nella restituzione delle rate e la Regione ha agito nei confronti dei garanti, (…) sino all’importo di Euro 130.000,00, e (…) e (…) sino all’importo di Euro 65.000,00.

Risulta dai documenti che il 7.6.2006 tra la (…) s.r.l., in persona del suo amministratore unico signora (…), e la (…) anche in nome e per contro di (…) s.p.a., era sottoscritto un contratto di mutuo ai sensi della L.R. n. 1 del 1999 per Euro 100.000,00, di cui Euro 30.000,00 con utilizzo di provvista messa a disposizione dalla Banca (provvista ordinaria) e Euro 70.000,00 con utilizzo di provvista messa a disposizione da (…) (provvista agevolata) (docc. 2 e 3 attori; doc.11 Regione).

Il contratto prevedeva la restituzione del capitale, derivante da provvista ordinaria e agevolata, in 18 rate semestrali, la prima dal 30.6.2007; il contratto disciplinava anche il (diverso) tasso degli interessi e la previsione che le prime due rate (scadenti il 30.6 e il 31.12.2006) sarebbero state di soli interessi.

La domanda è infondata per le ragioni già illustrate nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione opposta che possono essere qui ribadite, in assenza di deduzioni difensive diverse e idonee a contrastarle.

La pretesa regionale è contestata dagli attori sotto diversi profili.

Hanno in primo luogo eccepito la carenza di legittimazione ad agire della Regione Lombardia sul presupposto che il finanziamento era stato concesso in parte dalla (…) e in parte da (…) s.p.a..

Il rilievo non è fondato.

Sul punto (e considerato altresì che tale profilo non è stato ripreso nella memoria conclusiva) è sufficiente richiamare le considerazioni già svolte nella ordinanza di rigetto della istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione.

Va ribadito che depone in senso contrario alla prospettazione degli attori quanto emerge dai documenti prodotti dalla Regione ed in particolare:

– la richiesta di mutuo da parte di (…), quale legale rappresentante di (…) s.r.l., con espresso richiamo alla L.R. n. 1 del 1999 che lo ha previsto e disciplinato, con indicazione della costituzione presso (…) s.p.a. del fondo per il finanziamento (doc. 4);

– la sua approvazione da parte della Regione (doc.5);

– contratto di mutuo del 7.6.2006 che contiene richiamo alla L.R. n. 1 del 1999, riferimento alla Regione come soggetto che finanzia, in parte, tramite (…), in nome e per conto della quale la Banca agisce quale mandataria senza rappresentanza, anche per l’incasso delle rate (doc. 6).

I richiamati documenti chiariscono che si trattava di un finanziamento erogato dalla Regione, alla quale era diretta la richiesta e alla cui approvazione era subordinata la erogazione, per il tramite di (…).

Tutti gli attori hanno inoltre eccepito il difetto della loro qualità di fideiussori/garanti per le (eventuali) obbligazioni della società nei confronti della Regione, assumendo di aver assunto la veste di garanti del debitore principale per le obbligazioni contratte da quest’ultimo verso la Banca e non per quelle assunte verso la Regione Lombardia o (…).

L’eccezione non è fondata.

Per quanto riguarda la posizione di (…) si evidenzia che la fideiussione sino alla concorrenza dell’importo di Euro 130.000,00 è stata da lei rilasciata contestualmente al contratto di mutuo (7.6.2006).

Inequivoco il riferimento al mutuo chirografario in questione e all’intero suo importo, senza alcuna distinzione tra quanto erogato dalla Banca e quanto erogato dalla Regione tramite (…) (doc.7 Regione).

Va ancora considerato che dal contratto di mutuo, oltre ad emergere che il finanziamento è dato in parte con fondi regionali, si rileva che la Banca era incaricata dell’incasso anche per conto di (…) sia delle rate sia degli interessi, caratteristica che spiega il perché della intestazione alla Banca della lettera di fideiussione.

Considerazione, quest’ultima, estensibile anche alla posizione dei signori (…) e (…) che risulta abbiano sottoscritto due lettere di fideiussione a favore della Banca e nell’interesse della (…) s.r.l., una prima nel 2004 “per l’adempimento di qualsiasi obbligazione” verso la (…) sino alla concorrenza di Euro 39.000,00, una seconda del dicembre 2007 integrativa della precedente con aumento dell’importo della garanzia a Euro 65.000,00 (entrambe sub docc. 5 e 6 attori e doc. 7 della Regione)

In questo modo i signori (…) e (…) hanno confermato la loro posizione di garanti dell’adempimento da parte della debitrice principale (…) di tutte le obbligazioni nei confronti della Banca.

Rispetto al mutuo in questione, va ribadito che l’istituto bancario era stato incaricato dell’incasso e di agire come mandataria senza rappresentanza della Regione, con la conseguenza che quest’ultima non ha perso la possibilità di agire direttamente avvalendosi delle medesime garanzie.

Va infine ribadito che neppure è fondata la eccepita estinzione della garanzia ex art. 1955 c.c.

Ha inizialmente sostenuto la difesa degli attori che, nel caso di specie, si configurerebbe l’ipotesi di estinzione della garanzia “ai sensi e per gli effetti dell’art. 1955 c.c.” per non essersi la Regione insinuata nel passivo del fallimento della (…) s.r.l.

Si osserva che l’invocata causa di estinzione (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) richiede una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l’esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo che il creditore abbia omesso un’attività dovuta per legge o in forza di contratto (cfr Cass. n. 19736/2011 e Cass. n. 28838/2008). Nel caso di specie gli attori neppure hanno indicato quale condotta antigiuridica avrebbe tenuto la Regione e quale comportamento, dovuto per legge o per contratto, avrebbe omesso, presupposti necessari ad integrare la estinzione ex art. 1955 c.c.

L’opposizione deve pertanto essere integralmente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con complessiva riduzione ex art. 4 D.M. n. 55 del 2014 del 30% dei compensi tenuto conto nella non particolare difficoltà delle questioni trattate e della ridotta fase istruttoria.

P.Q.M.

il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:

– rigetta le opposizioni proposte da (…), (…) e (…) avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento della Regione Lombardia del 11.5.2015 prot. n. (…);

– condanna gli opponenti al pagamento in favore della convenuta Regione Lombardia delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 5.077,80 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% ed oneri accessori.

Così deciso in Milano il 25 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.