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nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore, previsto dall’articolo 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalita’ di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, piu’ gravosa. I presupposti di applicabilita’ dell’articolo 1956 c.c., non ricorrono allorche’ nella stessa persona coesistano le qualita’ di fideiussore e di legale rappresentante della societa’ debitrice principale, giacche’ in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per se’ la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 23 marzo 2017, n. 7444

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3167-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI (OMISSIS) (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS) S.P.A. (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Preposto, Reparto di Capogruppo Bancaria con funzione Recupero Crediti, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS) S.P.A. gia’ denominata (OMISSIS) S.P.A. (C.F. P.I. (OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonche’ contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1648/2015, emessa il 21/07/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI ENZO.

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 29 settembre 2015, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, confermava l’accoglimento della domanda proposta dalla Banca (OMISSIS) S.p.A. (di seguito anche M.P.S.) di declaratoria di nullita’ per simulazione assoluta dell’atto di compravendita immobiliare intercorso tra (OMISSIS) e (OMISSIS) in data (OMISSIS), dichiarando assorbite le ulteriori domande di revoca del medesimo atto, avanzate, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dalla stessa (OMISSIS) e della (OMISSIS) S.p.A. e dalla (OMISSIS), per la tutela di crediti verso la societa’ (OMISSIS) s.r.l., della quale (OMISSIS) era legale rappresentante e socio;

che la Corte territoriale: 1) escludeva l’applicabilita’ dell’articolo 1956 c.c., per essere il fideiussore (OMISSIS) socio e legale rappresentante della societa’ garantita (e, dunque, edotto della situazione imprenditoriale e debitoria della stessa); 2) ravvisava la sussistenza della simulazione della compravendita in forza di una pluralita’ convergente di indizi (cronologia dell’atto in epoca anteriore e prossima al recupero crediti, rapporto parentale tra contraenti, permanenza nel possesso del bene da parte dell’alienante, scarsa disponibilita’ economica dell’acquirente anche in riferimento ad un prezzo di vendita consistente, seppure inferiore al valore del bene); 3) ravvisava la sussistenza dei requisiti per la revocatoria ordinaria proposta anche dalle altre banche intervenute e la compatibilita’ di tale azione con quella di simulazione, per essere diverse le parti attrici ed i titoli, cosi’ da doversi escludere un rigetto delle azioni revocatorie e imporsi una statuizione di assorbimento, giovandosi anche le Banche intervenute degli effetti della declaratoria di nullita’ dell’atto per simulazione; 4) condannava i (OMISSIS) a rifondere le spese di lite dei vari gradi di giudizio a M.P.S. e le compensava integralmente tra tutte le altre parti;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS) sulla base di sei motivi; resistono con controricorso la Banca (OMISSIS) S.p.A., la Cassa di Risparmio di Pistoia e della (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS), mentre non ha svolto attivita’ difensiva in questa (OMISSIS).

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e’ stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale ha depositato memoria la (OMISSIS);

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) – con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 1956 c.c., che la Corte territoriale avrebbe male interpretato, dando esclusivo rilievo allo stato soggettivo del fideiussore debitore e non gia’ a quello delle banche che hanno continuato ad erogare finanziamenti nonostante conoscessero la grave situazione finanziaria della (OMISSIS) s.r.l., poi fallita;

a.1) – il motivo e’ manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale (alla stregua di quanto evidenziato sub 1) correttamente applicato il seguente consolidato principio di diritto: “nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore, previsto dall’articolo 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalita’ di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, piu’ gravosa. I presupposti di applicabilita’ dell’articolo 1956 c.c., non ricorrono allorche’ nella stessa persona coesistano le qualita’ di fideiussore e di legale rappresentante della societa’ debitrice principale, giacche’ in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per se’ la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (tra le altre, Cass. n. 7587/2001);

b) – con il secondo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso concernente i presupposti della simulazione;

b. 1) – il motivo e’ inammissibile perche’ veicola una censura contro la motivazione della sentenza impugnata (quanto al relativo accertamento in fatto – cfr. sub 2 – rimesso esclusivamente al giudice del merito) prospettandone vizi (di insufficienza ed illogicita’) non piu’ scrutinabili in questa sede a seguito della novella legislativa del 2012 che – applicabile al presente giudizio – ha inciso sull’articolo 360 c.p.c., n. 5, rendendo ammissibile solo la denuncia (nella specie, non proposta neppure nella sostanza) di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti;

c) – con il terzo mezzo e’ prospettata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 2, n. 4, violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullita’ della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 969/2004;

d) – con il quarto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., quanto alle domande delle banche intervenute, che, in quanto non subordinate o alternative, non avrebbero potuto essere ritenute “assorbite” dall’accoglimento della domanda di simulazione di M.P.S.;

c.d. 1) – i motivi terzo e quarto – da scrutinarsi congiuntamente – sono manifestamente infondati, la’ dove non inammissibili. La Corte territoriale (cfr. sub 3) ha, infatti, pronunciato sui motivi di gravame, statuito su tutte le domande e, infine, corretto la portata della pronuncia di primo grado. Peraltro, il ricorrente, oltre a non cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata (adducendo erroneamente che il giudice di appello abbia ritenuto non possibile la coesistenza tra le due distinte domande), neppure palesa quale sia l’interesse alla specifica impugnazione in questa sede, posto che, da un lato, il vizio dedotto in appello non avrebbe comunque potuto implicare una rimessione della causa al primo giudice, ai sensi degli articoli 353 e 354 c.p.c., e, dall’altro, in luogo dell’assorbimento la Corte territoriale avrebbe pronunciato non gia’ il rigetto delle domande (come divisato dallo stesso (OMISSIS)), ma il loro accoglimento perche’ fondate;

e) – con il quinto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., “quanto al capo sulla compensazione delle spese processuali tra l’odierno ricorrente e le banche intervenute”, che avrebbero invece dovuto reputarsi soccombenti, la’ dove esso (OMISSIS) era anche stato vittorioso nel giudizio di cassazione;

f) – con il sesto mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., “quanto al capo sulle spese processuali del giudizio di cassazione”, nel quale esso (OMISSIS) era stato vittorioso, essendo, quindi, erronea la relativa condanna in favore di M.P.S..

e.f.1) – i motivo quinto e sesto – da scrutinarsi congiuntamente – sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. E’ inammissibile la doglianza che fa leva sulla supposta soccombenza delle banche intervenute, che contrasta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice di appello escluso che le predette banche fossero “in realta’ soccombenti”. Sono manifestamente infondate le ulteriori doglianze, giacche’ la Corte territoriale, da un lato, ha fondato la compensazione delle spese sulla sussistenza di giusti motivi, quale statuizione insindacabile ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., nella formulazione originaria (applicabile ratione temporis) e, dall’altro, ha fatto buon governo del principio per cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (tra le altre, Cass. n. 20289/2015);

che il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida: in Euro 7.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della (OMISSIS); in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della (OMISSIS) S.p.A. e in favore della Cassa di Risparmio di Pistoia e della (OMISSIS) S.p.A..

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.