ove la garanzia sia stata prestata con riferimento ai contratti di leasing stipulati dall’obbligata principale al momento della prestazione della garanzia, non potrebbe parlarsi di fideiussione per obbligazione futura, giacche’ il debito nasce, in tal caso, dai negozi cui le parti hanno fatto riferimento, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del debitore principale (cfr., in tema di locazione, Cass. 30 ottobre 2008, n. 26064, in motivazione; cfr. pure la recente Cass. 25 ottobre 2016, n. 21521, secondo cui la garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilita’ degli interessi, nonche’ degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perche’ avente ad oggetto un credito individuato, diversamente dalla fideiussione omnibus). Poiche’, dunque, il profilo di nullita’ dedotto, legato alla mancata indicazione del limite massimo garantito, concerne le sole fideiussioni per obbligazioni future e poiche’, a causa del rilevato difetto di autosufficienza, si ignora se la garanzia per cui e’ causa sia da ricondurre a tale tipologia di garanzie, alla Corte e’ precluso di apprezzare la decisivita’ della censura.

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Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3645

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17662/2013 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., gia’ denominata (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4404/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Su ricorso di (OMISSIS) s.p.a. era ingiunto a (OMISSIS) il pagamento della somma di Euro 13.155,64, oltre interessi e spese, di cui l’istante assumeva di essere creditrice avendo concluso un contratto di leasing con una societa’ terza le cui obbligazioni erano state garantite dallo stesso intimato. Quest’ultimo proponeva opposizione assumendo essere stata violata la disposizione di cui all’articolo 1938 c.c., che imponeva di indicare nel contratto di fideiussione l’importo massimo garantito.

In esito al giudizio trattato avanti a se’ il Tribunale respingeva l’opposizione.

2. – La successiva impugnazione proposta da (OMISSIS) era dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Milano con ordinanza pronunciata a norma degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c. in data 6 maggio 2013.

3. – Il predetto (OMISSIS) ha quindi impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale, oltre che la pronuncia della Corte di appello, con un ricorso articolato in un unico motivo. Resiste con controricorso (OMISSIS).

Il pubblico ministero ha concluso per iscritto nel senso del rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 2702 c.c., nonche’ nullita’ del procedimento con riferimento all’articolo 183 c.p.c., comma 6, articoli 214 e 221 c.p.c.. Lamenta, nella sostanza, che il giudice di prime cure non gli avrebbe permesso di dar prova dell’accordo di riempimento avente ad oggetto la scrittura privata che documentava il contratto di fideiussione; aggiunge che una tale prova avrebbe implicato, a norma dell’articolo 1938 c.c., la nullita’ della fideiussione.

2. – La censura e’ inammissibile.

Il ricorrente fonda l’impugnazione sul dato per cui la mancata indicazione dell’importo massimo garantito determina, a norma dell’articolo 1938 c.c., la nullita’ della fideiussione prestata per obbligazione futura. In tal senso, conferisce rilievo alla circostanza per cui detto importo non sarebbe stato pattuito dalle parti del contratto fideiussorio, ma rimesso alla unilaterale determinazione della banca, la quale, in ipotesi di successivo inadempimento della debitrice principale, avrebbe potuto riempire il documento con l’indicazione della somma ad essa dovuta.

Tuttavia, l’istante manca di riprodurre il contenuto della fideiussione di cui nemmeno indica la localizzazione all’interno dei fascicoli di causa. Ora, l’eccepita nullita’ si riferisce, come sopra accennato, alla fideiussione rilasciata per obbligazioni future, mentre non e’ affatto chiaro se la garanzia prestata avesse ad oggetto un rapporto di tale natura. Va qui rilevato che, ove la garanzia sia stata prestata con riferimento ai contratti di leasing stipulati dall’obbligata principale al momento della prestazione della garanzia, non potrebbe parlarsi di fideiussione per obbligazione futura, giacche’ il debito nasce, in tal caso, dai negozi cui le parti hanno fatto riferimento, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del debitore principale (cfr., in tema di locazione, Cass. 30 ottobre 2008, n. 26064, in motivazione; cfr. pure la recente Cass. 25 ottobre 2016, n. 21521, secondo cui la garanzia fideiussoria prestata, in favore di una banca, in relazione ad un contratto di mutuo, caratterizzata dalla coincidenza tra il capitale garantito e quello mutuato e dalla determinabilita’ degli interessi, nonche’ degli eventuali accessori, in base ai tassi ufficiali ed alle previsioni contrattuali, deve qualificarsi come ordinaria, perche’ avente ad oggetto un credito individuato, diversamente dalla fideiussione omnibus). Poiche’, dunque, il profilo di nullita’ dedotto, legato alla mancata indicazione del limite massimo garantito, concerne le sole fideiussioni per obbligazioni future e poiche’, a causa del rilevato difetto di autosufficienza, si ignora se la garanzia per cui e’ causa sia da ricondurre a tale tipologia di garanzie, alla Corte e’ precluso di apprezzare la decisivita’ della censura.

3. – Alla inammissibilita’ del ricorso segue la statuizione sulle spese, riversate sulla parte ricorrente, siccome soccombente.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.