Spetta quindi al confideiussore che abbia pagato il debito effettuare la scelta tra l’azione di surroga e quella di regresso nei confronti degli altri confideiussori, azioni legate – com’e’ evidente – da un rapporto da genus a species.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 28 luglio 2017, n. 18782

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27085-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 159/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il 29/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, con sentenza del 29.8.2015, ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano del 17.12.2013, concernente l’opposizione ex articolo 645 c.p.c. da lui promossa in relazione al decreto ingiuntivo del 22.6.2011; con detto decreto, il Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 870.892,12, oltre accessori, in favore di (OMISSIS), che, quale confideiussore col (OMISSIS), aveva estinto le obbligazioni del debitore principale (OMISSIS) s.r.l., agendo quindi – testualmente – “in via di surroga” nei confronti del cogarante per il recupero della meta’ della somma pagata. Il Tribunale altoatesino, preso atto che il (OMISSIS) aveva frattanto recuperato in altro modo l’importo di Euro 263.357,76, aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando il (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 739.213,24, oltre accessori, in favore dello stesso (OMISSIS).

(OMISSIS) ricorre affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS). Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 per nullita’ della sentenza impugnata perche’ affetta da vizio di extrapetizione ex articolo 112 c.p.c.”, si sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa in extrapetizione, nel confermare l’analoga statuizione del Tribunale, laddove ha ritenuto che, nonostante il (OMISSIS) avesse espressamente agito in surroga nei confronti del confideiussore, ha interpretato la domanda come regresso, ex articolo 1954 c.c.. In realta’, secondo il ricorrente, egli ha agito ai sensi dell’articolo 1949 c.c., unica norma prevista in tema di fideiussione in cui si fa riferimento alla surroga; essa non e’ pero’ esercitabile nei rapporti tra confideiussori, ma solo nei rapporti tra fideiussore e debitore principale. In altre parole, secondo il ricorrente, in materia di confideiussione, ove uno dei garanti abbia estinto l’obbligazione del debitore principale, il diritto di credito cosi’ maturato verso gli altri cogaranti puo’ essere tutelato solo in via di regresso, ex articolo 1954 c.c., e non anche di surroga, ex articolo 1949 c.c., come invece ritenuto dalla Corte d’appello. Il giudice – prosegue il ricorrente – puo’ interpretare la domanda, ma non sostituirsi alla parte nella scelta dalla stessa chiaramente effettuata, come invece avvenuto nel caso in esame.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’articolo 91 c.p.c.” (non si tratta, in sostanza, di vero motivo), si chiede di riformare le statuizioni a seguito dell’accoglimento del ricorso.

2.1 – Preliminarmente, va rilevato che alcun problema di improcedibilita’, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), puo’ porsi nella specie, come paventato dal (OMISSIS), per non aver il ricorrente depositato copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notifica.

Infatti, premesso che il ricorrente ha comunque depositato copia autentica della sentenza in questione, seppur priva della relata (doc. 3 ric.te), egli ha proposto l’impugnazione con ricorso notificato in data 11.11.2015, e quindi entro i sessanta giorni dalla notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dall’odierno controricorrente (in data 17.9.2015), la cui idoneita’ a far decorrere il c.d. termine breve, ex articolo 325 c.p.c., comma 2, e articolo 326 c.p.c., comma 1, e’ comunque contestata dal (OMISSIS), sia perche’ la relata stessa non risulta sottoscritta digitalmente, sia perche’ la copia della sentenza notificata non risulta autenticata da alcuno (v. ricorso, p. 9).

Ora, sia detta notifica idonea o meno a tanto, l’impugnazione del (OMISSIS) e’ da considerarsi comunque tempestiva: nel primo caso in relazione al c.d. termine breve, nel secondo caso in relazione al c.d. termine lungo, ex articolo 327 c.p.c. (essendo avvenuta, come detto, entro i sessanta giorni dalla stessa notifica e comunque entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; si vedano, quanto all’impugnazione proposta nel c.d. termine breve, calcolato dalla pubblicazione della decisione, Cass. n. 17066/2013; Cass. n. 18645/2015). Cio’ che rileva, infatti, e’ che la Corte sia posta in grado di verificare la tempestivita’ dell’impugnazione, il che e’ avvenuto nella specie.

3.1 – Cio’ posto, il primo (e sostanzialmente unico) motivo e’ infondato. La Corte del merito – dopo aver rilevato che, nella specie, si verteva in tema di confideiussione, ex articolo 1946 c.c., e che era pacifico che il (OMISSIS) aveva pagato l’intero debito della (OMISSIS) s.r.l., che aveva garantito col (OMISSIS) – ha osservato che il pagamento cosi’ effettuato aveva determinato “il diritto di rilevo nei confronti del cogarante” in capo allo stesso (OMISSIS) (v. sentenza impugnata, p. 6), diritto suscettibile di duplice inquadramento: anzitutto, come surroga, ex articolo 1203 c.p.c., n. 3), e articolo 1204 c.c., ma anche come regresso, ex articolo 1954 c.c., che costituisce applicazione, in tema di confideiussione, degli articoli 1298 e 1299 c.c. circa i rapporti interni tra condebitori in solido (cosi’, Cass. n. 4632/2002). La Corte altoatesina ha quindi concluso nel senso che diritto di surroga e diritto di regresso non si pongono in linea alternativa o di incompatibilita’, giacche’ chi agisce in regresso fa anche valere la surrogazione legale, ai sensi dell’articolo 1203 c.c., n. 3) e articolo 1204 c.c.: pertanto, avendo il (OMISSIS) dedotto di essere confideiussore col (OMISSIS) e di aver pagato l’intero, non costituisce ultrapetizione qualificare la sua domanda monitoria in termini di regresso, ex articolo 1954 c.c..

3.2 – Detti argomenti resistono ampiamente alle censure mosse dal ricorrente. Infatti, e’ consolidato l’insegnamento secondo cui “Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e’ tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante…” (cosi’, Cass. n. 23794/2011 e, da ultimo, Cass. n. 118/2016).

Ora, premesso che e’ indubbio che il (OMISSIS) ha dedotto di essere confideiussore del (OMISSIS) e di aver pagato l’intero debito garantito, agendo per riottenere la meta’ di quanto sborsato, tanto basta per ritenere che, anche al di la’ dell’espressione letterale da lui utilizzata nel ricorso monitorio (“in via di surroga”), egli abbia in realta’ esercitato l’azione di regresso, ex articolo 1954 c.c.: cio’ si ricava, a tacer d’altro, proprio dalla richiesta della (sola) meta’ di quanto pagato e dei relativi accessori, trattandosi della “rispettiva porzione” dei confideiussori, in coerenza col disposto della citata norma. Gia’ solo per questo, quindi, deve concordarsi con la Corte territoriale laddove essa ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda in questione, come effettuata dal Tribunale: alcuna ultrapetizione puo’ quindi ravvisarsi nella fattispecie.

Cio’ tanto piu’ che, come anche evidenziato dalla Corte altoatesina, non sussiste tra la surroga ex articolo 1949 c.c. e il regresso ex articolo 1954 c.c. alcun rapporto di alternativita’ o incompatibilita’, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, seppur – puo’ aggiungersi – nei limiti di quella parte dell’obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico (sulla compatibilita’ del concorso tra surrogazione e regresso, in linea generale, v. Cass., n. 13180/2007).

Ne’ tantomeno puo’ sostenersi, come fa il (OMISSIS), che l’unica azione spettante al confideiussore che abbia pagato l’intero, nei confronti degli altri confideiussori, sarebbe quella di regresso, e non anche di surroga: a parte quanto gia’ evidenziato, deve rilevarsi come nella giurisprudenza di questa Corte e’ stato condivisibilmente affermato che l’articolo 1949 c.c. e’ pienamente applicabile anche alla confideiussione (v. Cass. n. 10546/2016; nel senso che l’azione di regresso sia, nella sostanza, un’azione di surrogazione legale, v. Cass. n. 577/1973; Cass. n. 1762/1982).

Spetta quindi al confideiussore che abbia pagato il debito effettuare la scelta tra l’azione di surroga e quella di regresso nei confronti degli altri confideiussori, azioni legate – com’e’ evidente – da un rapporto da genus a species. Scelta che, per quanto detto, nel caso che occupa appare in ogni caso assolutamente inequivoca, concernendo essa in via esclusiva la meta’ della somma pagata, con i relativi accessori, come correttamente rilevato dalla Corte del merito.

4.1 – In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), puo’ darsi atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, ad Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.