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La fidejussione prestata a garanzia di una o piu’ obbligazioni si protrae, salva diversa volonta’ negoziale (mancante nel caso di specie) per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita va eseguita sicche’ nella ipotesi di locazione, in cui sia garantito l’obbligo del pagamento del canone, il fidejussore puo’ recedere dal contratto solo se le parti abbiano previsto il diritto del garante di recedere e la sua obbligazione sia astretta a quella del debitore principale sicche’, se quest’ultimo e’ in mora nel restituire la cosa locata, il fidejussore e’ tenuto a pagare il corrispettivo fino alla riconsegna e la sua obbligazione prescinde del tutto dall’attuazione fisiologica del rapporto locatizio ne’ e’ dato al garante giovarsi del concetto di “proroga del contratto
Per ulteriori approfondimenti in merito alle figure contrattuali trattate nella presente pronuncia si cossiglia la lettura dei seguenti articoli:
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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19160
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16244-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 817/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 15/4/2006 (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trani con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 80.096,97 in qualita’ di fidejussori della conduttrice di un contratto di affitto d’azienda relativo all’ (OMISSIS), sito in (OMISSIS), somma corrispondente ai canoni dovuti e non pagati per il periodo 21/6/2003-20/12/2005. La clausola di cui all’articolo 14 del contratto di locazione stipulato tra le parti ( (OMISSIS)-locatrice e la societa’ (OMISSIS)-conduttrice) aveva previsto che, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto, si costituissero fidejussori i signori (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), obbligandosi in solido tra loro al pagamento di quanto potra’ essere tenuta a pagare la (OMISSIS) per l’inadempimento di una o piu’ obbligazioni di cui al contratto. Gli attori-fidejussori eccepirono che la garanzia era cessata in quanto il contratto di affitto era cessato alla data del 31/10/2004 a seguito di disdetta della locatrice (OMISSIS); che comunque la conduttrice (OMISSIS) s.r.l. era stata dichiarata fallita in data (OMISSIS) per cui il contratto si era risolto, al piu’ tardi, in quella data; che avevano versato alla locatrice la somma di Euro 2.582,28 a titolo di cauzione e che detta somma doveva essere restituita, maggiorata dagli interessi e portata in compensazione con il maggior credito dell’opposta; che il (OMISSIS) aveva sostenuto lavori per l’importo di Euro 37.749,34, sicche’ pure detta somma doveva essere portata in compensazione con il maggior credito dell’opposta. Eccepirono, inoltre, la decadenza dalla garanzia ex articolo 1957 c.c. per i canoni pretesi da giugno 2003 a maggio 2004; la nullita’ sopravvenuta della garanzia fidejussoria ex articolo 1938 c.c.; la carenza di legittimazione passiva per essere cessato il contratto di affitto al 5/5/2004. Conclusero chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, di essere autorizzati a chiamare in giudizio gli altri fidejussori, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentirli condannare al pagamento, a titolo di regresso, delle somme in favore di (OMISSIS). Quest’ultima si costitui’ in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Con separati atti di citazione proposero opposizione anche i citati altri fidejussori ed in questi giudizi pure si costitui’ l’ (OMISSIS) chiedendo il rigetto delle opposizioni.
Il Tribunale di Trani accolse l’opposizione e revoco’ il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti in solido a pagare in favore dell’opposta i canoni dovuti dal 21/4/2004 al 20/12/2005, per complessivi Euro 56.480,80, condanno’ (OMISSIS) a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 2.809,52 oltre interessi legali nonche’ tutti gli opponenti al rimborso delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza proposero appello Donato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda azionata nei loro confronti conseguente alla nullita’ del contratto di fidejussione del 31/10/84 ed in via subordinata, di essere tenuti obbligati al pagamento in favore di (OMISSIS) del canone dal 21/4/2004 al 5/5/2004, data della sentenza dichiarativa del fallimento della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l.; in via ulteriormente subordinata, di ritenere essi appellanti obbligati al pagamento in favore di (OMISSIS) dei canoni dovuti dal 21/4/2004 al 21/11/2004, in ogni caso con condanna della (OMISSIS) alle spese del doppio grado. La (OMISSIS) si costitui’ chiedendo il rigetto dell’appello. Contro la stessa sentenza propose appello la (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dei fidejussori al pagamento delle spese del giudizio. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si costituirono in questo secondo giudizio, svolgendo altresi’ appello incidentale per sentir pronunciare il rigetto della domanda di pagamento avanzata da (OMISSIS) in danno degli appellati. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 27/5/2016, ritenne che la fidejussione avesse un oggetto determinato o determinabile per la durata del contratto principale per venti anni, mentre, per le obbligazioni sorte successivamente al termine di scadenza della locazione (e cioe’ successive al 20/11/2004), la fidejussione fosse indeterminata ed indeterminabile e quindi invalida per i canoni successivi al 20/11/2004.
Quanto alla pretesa estinzione della fidejussione in conseguenza del fallimento della garantita, la Corte territoriale ritenne in conformita’ al giudice di primo grado, che il curatore fosse subentrato nella posizione giuridica della (OMISSIS) di guisa che il debito del pagamento dei canoni faceva capo alla massa dei creditori, mentre i fidejussori restavano obbligati nei confronti del creditore per il mancato pagamento dei canoni. Quanto alla pretesa violazione dell’articolo 1957 c.c. la Corte d’Appello aderi’ alla giurisprudenza consolidata di legittimita’ secondo la quale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotate di un grado di autonomia, il dies a quo va individuato, agli effetti dell’articolo 1957 c.c., in quello di scadenza delle singole prestazioni e non dell’intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza e’ quello di evitare che il fidejussore si trovi esposto all’aumento degli oneri inerenti alla sua garanzia, nel caso in cui il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilita’ solidale del fidejussore (Cass. Sez. 3, n. 15902 dell’11/7/2014).
Conclusivamente il giudice d’appello, a parziale modifica della sentenza impugnata, condanno’ in solido gli opponenti al pagamento in favore dell’opposta dei canoni dovuti dal 21/4/2004 al 20/11/2004, calcolati in complessivi Euro 21.269,04, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Avverso la sentenza d’appello (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria. Resiste (OMISSIS) con controricorso illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 1938 c.c. nonche’ la violazione o falsa applicazione della L. 17 febbraio 1992, n. 154, articolo 10 in relazione al successivo articolo 11, all’articolo 11 preleggi ed all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e articolo 366 c.p.c.
Ad avviso della ricorrente l’articolo 1938 c.c., che prevede la possibilita’ di una fidejussione per un’obbligazione condizionale o futura, non sarebbe applicabile alla fattispecie perche’ il suo attuale testo, introdotto dalla L. n. 154 del 1992, entrata in vigore dopo la stipula del contratto, non sarebbe applicabile anche in forza dell’articolo 11 preleggi che sancisce il principio della irretroattivita’ della legge ed anche in ragione di una efficacia della medesima disposizione limitata ai soli contratti relativi alle “operazioni e servizi bancari e finanziari”.
1.1. Questa parte del motivo e’ manifestamente infondata in quanto, in base alla disciplina transitoria (dettata dalla L. n. 154 del 1992, articolo 11), tutte le disposizioni – compresa quella che ha modificato l’articolo 1938 c.c.- sono divenute efficaci trascorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sicche’ dall’8/7/1992, l’attuale testo dell’articolo 1938 c.c. si applica ratione temporis anche al contratto in corso. Anche l’assunto secondo il quale l’ambito di applicazione della legge sarebbe limitato ai soli servizi bancari e finanziari e’ infondato perche’ la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha escluso la lettura restrittiva della norma in quanto ne’ la lettera ne’ la sua ratio consentono tale limitazione (Cass., Sez. 3, n. 5951 del 14/3/2014).
1.2. Con un secondo ordine di argomenti la ricorrente censura il capo di sentenza che ha limitato l’operativita’ della fidejussione alla durata del contratto di locazione affermando che, in mancanza di una clausola di recesso dei fidejussori, la sorte della fidejussione era ancorata all’effettivo rilascio del bene. Peraltro, la sentenza impugnata avrebbe errato anche nel ritenere che, per la parte successiva alla cessazione di efficacia del contratto di locazione, neppure potrebbe considerarsi la fidejussione indeterminata, perche’ la stessa era determinabile in relazione ai canoni.
1.3. Anche tali doglianze sono infondate.
La fidejussione prestata a garanzia di una o piu’ obbligazioni si protrae, salva diversa volonta’ negoziale (mancante nel caso di specie) per lo stesso termine entro il quale la prestazione garantita va eseguita sicche’ nella ipotesi di locazione, in cui sia garantito l’obbligo del pagamento del canone, il fidejussore puo’ recedere dal contratto solo se le parti abbiano previsto il diritto del garante di recedere (Cass., 6-3, n. 25171 del 26/11/2014) e la sua obbligazione sia astretta a quella del debitore principale sicche’, se quest’ultimo e’ in mora nel restituire la cosa locata, il fidejussore e’ tenuto a pagare il corrispettivo fino alla riconsegna e la sua obbligazione prescinde del tutto dall’attuazione fisiologica del rapporto locatizio ne’ e’ dato al garante giovarsi del concetto di “proroga del contratto” (Cass., 3, n. 15781 del 29/7/2016).
Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1957 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e articolo 366 c.p.c.; in particolare, lamenta che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il termine semestrale di cui all’articolo 1957 c.c. dovesse essere riferito alle singole scadenze periodiche in cui il debito e’ ripartito, dovendo invece considerare che le azioni contro la debitrice principale erano gia’ iniziate prima dell’emissione del decreto ingiuntivo e che l’ (OMISSIS) si era sempre attivata immediatamente per recuperare quanto dovutole. La ratio della norma, di colpire l’inerzia del creditore che, adagiandosi sulla corresponsabilita’ del fidejussore, escluda dal contesto esecutivo il debitore principale, non sarebbe stata rispettata dall’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa, anziche’ considerare il complessivo andamento dei rapporti contrattuali avrebbe, invece, ragionato atomisticamente con riguardo alle singole scadenze dei canoni.
2.1. Il motivo e’ infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte territoriale ha richiamato e correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte che prescrive testualmente, in tema di decadenza del creditore dall’obbligazione fidejussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, come il dies a quo vada individuato, agli effetti dell’articolo 1957 c.c., in quello di scadenza delle singole prestazioni e non gia’ dell’intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza e’ quello di evitare che il fidejussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilita’ solidale del fidejussore (Cass., Sez. 3, n. 15902 dell’11/7/2014).
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
3. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%, in favore della parte controricorrente. Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.