In merito alla validità del contratto di conferimento incarico professionale tra Pubblica amministrazione e soggetto privato, la Corte ha ribadito i segueni principi:
1) quando ricorra agli strumenti giuridici propri dei soggetti privati, la P.A. rimane assoggettata alle regole del diritto comune per tutto quel che riguarda la disciplina dei rapporti che dalla stessa scaturiscono, mentre restano operanti le regole dell’evidenza pubblica nella fase preliminare che si conclude con la delibera a contrarre; tali due fasi, aventi finalita’, funzioni e soprattutto disciplina diverse, non possono esser unificate ne’ puo’ esser ravvisato “l’accordo delle parti” richiesto dell’articolo 1325 c.c., n. 1, nell’accettazione (espressa o tacita) da parte del privato della Delib. stessa, costituente atto interno del comune (cfr. Cass. n. 1167 del 2013 e giurisprudenza ivi richiamata);
2) il contratto con cui si conferisca un incarico professionale esige la forma scritta ad substantiam, ai sensi del Regio Decreto n. 2240 del 1923, articoli 16 e 17 e deve essere consacrato in un unico documento contenente l’indicazione specifica di tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non essendone altrimenti configurabile la giuridica esistenza (cfr. da ultimo Cass. n. 6555 del 2014);
3) tale essenziale requisito di forma, preordinato anche a rendere possibile il controllo tutorio, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto e prima della esecuzione del contratto (cfr. Cass. 21758 del 2010 in tema di patto di assunzione in prova), senza alcuna possibilita’ di sanatorie atteso che cio’ si risolverebbe nell’inammissibile convalida di un atto nullo, preclusa dal disposto di cui all’articolo 1423 c.c..
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Ordinanza 2 febbraio 2018, n. 2633
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4564/2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di Pedace, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (c/o Studio legale prof. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 881/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/09/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
FATTI DI CAUSA
Con sentenza dell’1.8.2012, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, ha revocato il decreto in data 18.12.1992, con cui su istanza dell’Arch. (OMISSIS) era stato ingiunto al Comune di Pedace il pagamento della somma di Lire 136.243.949, a titolo di compenso per la redazione del progetto di restauro dell’ex convento di (OMISSIS). La Corte ha osservato che: a) l’eccezione di nullita’ del contratto per mancanza di forma scritta, sollevata col primo motivo d’appello era ammissibile trattandosi di causa c.d. vecchio rito ed essendo questione rilevabile d’ufficio; b) il contratto era nullo per violazione del Regio Decreto n. 2440 del 1923, articoli 16 e 17, avendo il professionista eseguito l’incarico sulla base alla mera Delib. GM 20 febbraio 1987, senza la preventiva redazione di un disciplinare, non potendo valere a sanarlo la successiva stipula della convenzione del 24.8.1982; c) l’azione di arricchimento senza causa era inammissibile, perche’ tardivamente proposta in prime cure senza che fosse stato accettato il contraddittorio e non riproposta dal Professionista ex articolo 346 c.p.c.. Per la cassazione della sentenza, l’arch (OMISSIS) ha proposto ricorso per tre motivi, ai quali il comune di Pedace ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
2. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 99 e 164 c.p.c., articolo 111 Cost., vizio di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte statuito sull’eccezione di nullita’ della delibera di incarico che era stata eccepita per la prima volta con l’atto d’appello, e solo accennata in comparsa conclusionale in prime cure, con immutazione della causa petendi, avendo parte attrice agito per far valere vizi diversi, ed essendo, percio’, preclusa la rilevabilita’ ex officio della nullita’ stessa. Peraltro, prosegue il ricorrente, era intervenuta nell’agosto del 1987 la stipulazione del contratto in forma scritta, che costituiva l’atto negoziale di perfezionamento del procedimento attivato con la Delib. GM 20 febbraio 1987, che era stata ratificata dal Consiglio Comunale il 28.3.1987, con l’approvazione del progetto e della spesa e l’indicazione della copertura finanziaria.
3. Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 preleggi, nonche’ degli articoli 1362 c.c. e segg., articolo 113 c.p.c., n. 1, in relazione all’art 111 Cost. e articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 1418, 1424, 2729 c.c.. La declaratoria di nullita’ del contratto, afferma il ricorrente, e’ stata emessa senza considerare che la convenzione c’era stata, ancorche’ intervenuta a prestazione iniziata, sicche’ la fonte del rapporto non doveva essere identificata nella Delib. della GM, ma nella successiva, valida, convenzione sottoscritta a seguito dell’altrettanto valida delibera del Consiglio Comunale, che, come consentito dalle disposizioni vigenti ratione temporis, aveva ratificato la Delib. della GM e previsto l’impegno di spesa, ancorche’ legittimamente subordinandolo al conseguimento del finanziamento. Sotto altro profilo, la sentenza e’ contraddittoria, perche’ non tiene conto delle presunzioni “gravi, precise e concordanti”, presenta una motivazione priva della soddisfacente esposizione dei fatti di causa, e dunque e’ nulla.
4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, per comodita’ espositive, sono infondati. 5. Com’e’ nozione ricevuta, a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’opposto riveste la posizione sostanziale di attore e l’opponente quella di convenuto, e pertanto gli argomenti volti a dedurre un’immutazione della causa petendi, o che si richiamano al principio della domanda sono del tutto fuori tema, tenuto conto che, nel dedurre la nullita’ del contratto, l’Ente, convenuto in senso sostanziale, si e’ limitato a negare la validita’ del titolo posto a fondamento dalla domanda, proposta in monitorio, e dunque a difendersi dalla pretesa avversaria. 6. La giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente affermato che, nella controversia promossa, come nella specie, per far valere diritti presupponenti la validita’ del contratto, la sua nullita’ e’ rilevabile d’ufficio, ove risultino acquisiti al processo gli elementi che la evidenziano, e le SU di questa Corte, con la sentenza n. 26242 del 2014, (cfr. in precedenza Cass. SU n. 21095 del 2004; n. 14828 del 2012) hanno definitivamente chiarito che il rilievo ex officio della nullita’ negoziale deve ritenersi consentito, anche in sede di legittimita’, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale. 7. Non puo’ non rilevarsi, ad ogni modo) che l’articolo 345 c.p.c., comma 2, nel testo vigente ratione temporis (antecedente la L. n. 353 del 1990, entrata in vigore il 30.4.1995) autorizzava le parti a proporre “nuove eccezioni”.
8. I dati fattuali riportati in sentenza ed incontroversi tra le parti, sono i seguenti: con Delib. 10 febbraio 1987, n. 119, la GM incarico’ l’odierno ricorrente di eseguire il progetto di restauro dell’ex convento di (OMISSIS); con Delib. 28 marzo 1987, n. 11, il Consiglio Comunale, dato atto dell’avvenuta presentazione degli elaborati da parte del Professionista, ne approvo’ il progetto, dando mandato al Sindaco di presentare la documentazione necessaria per reperire il finanziamento, ottenuto il quale, in data 24.8.1987, fu stipulata inter partes una convenzione, il cui contenuto non e’ stato, tuttavia, riportato. 9. Ora, a parte la genericita’, in parte qua del ricorso (l’oggetto dell’incarico conferito con tale convenzione non e’ infatti noto)) la statuizione di nullita’ del contratto, cui e’ pervenuta la Corte territoriale, in base agli argomenti riassunti sub b) di parte narrativa, e, dunque, la sua inidoneita’ a fungere da fonte dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo e’ giuridicamente corretta, alla stregua dei seguenti principi: 1) quando ricorra agli strumenti giuridici propri dei soggetti privati, la P.A. rimane assoggettata alle regole del diritto comune per tutto quel che riguarda la disciplina dei rapporti che dalla stessa scaturiscono, mentre restano operanti le regole dell’evidenza pubblica nella fase preliminare che si conclude con la delibera a contrarre; tali due fasi, aventi finalita’, funzioni e soprattutto disciplina diverse, non possono esser unificate ne’ puo’ esser ravvisato “l’accordo delle parti” richiesto dell’articolo 1325 c.c., n. 1, nell’accettazione (espressa o tacita) da parte del privato della Delib. stessa, costituente atto interno del comune (cfr. Cass. n. 1167 del 2013 e giurisprudenza ivi richiamata); 2) il contratto con cui si conferisca un incarico professionale esige la forma scritta ad substantiam, ai sensi del Regio Decreto n. 2240 del 1923, articoli 16 e 17 e deve essere consacrato in un unico documento contenente l’indicazione specifica di tutte le clausole disciplinanti il rapporto, non essendone altrimenti configurabile la giuridica esistenza (cfr. da ultimo Cass. n. 6555 del 2014); 3) tale essenziale requisito di forma, preordinato anche a rendere possibile il controllo tutorio, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto e prima della esecuzione del contratto (cfr. Cass. 21758 del 2010 in tema di patto di assunzione in prova), senza alcuna possibilita’ di sanatorie atteso che cio’ si risolverebbe nell’inammissibile convalida di un atto nullo, preclusa dal disposto di cui all’articolo 1423 c.c.. 10. Resta da aggiungere che i profili di doglianza, con cui si invocano i principi dettati in tema di presunzioni, la violazione delle regole ermeneutiche e la nullita’ della sentenza per assenza di motivazione sono in parte inammissibili, non venendo in rilievo alcun fatto ignorato da desumerne altro noto, ne’ essendo specificata la regola interpretativa che sarebbe stata violata, tanto piu’ in assenza di riproduzione della convenzione in seno al ricorso ed a monte d’indagine sul relativo contenuto da parte dei giudici a quo; ed in parte infondati, essendo la sentenza adeguatamente motivata.
11. Il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art 183 c.p.c. e degli articoli 1175, 1337, 1475 c.c. e articolo 92 c.p.c., oltre che vizio di motivazione, in relazione alla statuizione sub c) di parte narrativa e’ infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7700 del 2016, hanno, tra l’altro, affermato il principio applicabile nel caso in esame, in cui l’actio de in rem verso non e’ stata affatto valutata da Tribunale, secondo cui “se viene accolta la domanda proposta in via principale, la domanda subordinata non sara’ stata esaminata. Non essendovi stata decisione su di essa, qualora impugni il convenuto riguardo all’accoglimento della principale, l’attore, per ottenere che sia riesaminata la domanda subordinata per il caso di accoglimento dell’appello sulla principale, non ha bisogno di svolgere una critica, perche’ la sentenza di primo grado non ha pronunciato sulla domanda subordinata, che e’, come si suoi dire, rimasta assorbita, cioe’ non e’ stata esaminata per carenza di interesse, cioe’ per non essersi concretato il nesso di subordinazione. Non dovendosi svolgere una critica perche’ manca il suo oggetto il mezzo per devolvere la decisione sulla subordinata, sebbene condizionatamente al caso di accoglimento dell’appello, l’attore potra’ valersi dell’articolo 346 c.p.c.”. Non avendo riproposto la domanda al giudice d’appello, la preclusione del relativo esame e’ stata correttamente dichiarata dalla Corte territoriale. 12. All’enunciazione di norme del codice civile nell’intestazione del motivo, non segue in concreto alcuna doglianza.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.