Nell’ipotesi di furto commesso in appartamento, che risulti essere stato agevolato dalla presenza di impalcature erette in aderenza allo stabile, il condomino che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un furto deve dimostrare: l’evento dannoso, ovvero il furto subito e i danni conseguenti; la condotta colposa del danneggiante, consistente, ad esempio nella mancata adozione di idonee misure di cautela o nell’installazione di un sistema non conforme alle prescrizioni contrattuali; il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta colposa. Dal canto suo, l’impresa appaltatrice, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di avere adottato tutte le cautele atte ad evitare che le impalcature divenissero un agevole accesso ai piani per i ladri, e quindi idonee ad impedire una più facile esecuzione dei furti, nonché l’eventuale prova che i ladri non si siano serviti dei ponteggi per accedere all’appartamento del condomino vittima del furto. Ovviamente, la responsabilità sia dell’impresa appaltatrice sia del committente nei confronti del condomino è di tipo extracontrattuale(ex art. 2043 c.c. per la ditta, ex art. 2051 c.c. per il committente), non essendo quest’ultimo parte del contratto di appalto stipulato direttamente tra il condominio e l’impresa esecutrice. In particolare, la responsabilità dell’impresa appaltatrice è ravvisata qualora quest’ultima, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del “neminen laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno. Il condominio committente può essere, invece, chiamato a rispondere del danno patito dal condomino secondo un duplice titolo di responsabilità, ovvero sia quale custode del fabbricato ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia per culpa in vigilando od in eligendo, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice oppure ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive.
Tribunale|Santa Maria Capua Vetere|Civile|Sentenza|22 aprile 2022| n. 1457
Data udienza 6 aprile 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702041/2012 promossa da:
(…) e (…), rapp.ti e difesi dall’Avv. Gi.Ci.
ATTORI
contro
Condominio “(…)” in persona del suo amministratore p.t., rapp.to e difeso dall’avv. Al.Ri.
CONVENUTO
nonché
(…) S.C.A.R.L. (P.I. (…)), in persona del legale rapp.te p.t. geom. Al.Pi., rapp.ta e difesa dall’Avv. Ly.Pe.
CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 20.09.2012 (…) e (…) citavano in giudizio il Condominio del (…) e la (…) S.C.A.R.L. per chiedere la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto di gioielli avvenuto il 24.12.2010 ad opera di sconosciuti, introdottisi in casa salendo sui ponteggi installati dalla ditta (…) per il rifacimento della facciata del fabbricato condominiale.
Si costituiva il convenuto Condominio in persona dell’amministratore p.t. nonché la (…) scarl chiedendo il rigetto della domanda.
Gli attori, in particolare, rappresentavano che erano proprietari dell’appartamento sito al 5 piano del (…) in Caserta Corso (…), e che il 24/12/2010 alle ore 12,45 circa avevano subito un furto ad opera di ignori introdottisi forzando la finestra della cucina raggiunta mediante l’impalcatura posizionata sulla facciata del fabbricato a causa dei lavori appaltati dal Condominio alla (…). Conclusa l’istruttoria la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente osservato che nell’ipotesi di furto commesso in appartamento, che risulti essere stato agevolato dalla presenza di impalcature erette in aderenza allo stabile, la giurisprudenza ha in un primo tempo escluso la responsabilità dell’appaltatore e del committente, non ritenendo configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c., per non essere il danno dipendente dal dinamismo connaturato alle cose in custodia o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto dalle cose stesse, né una responsabilità aquiliana, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per la mancanza di una norma specifica che imponga all’appaltatore l’obbligo di adottare determinate cautele.
Più recentemente la giurisprudenza ha, nondimeno, riconosciuto la responsabilità di chi ha eretto le impalcature, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per avere costui omesso di adottare quelle elementari misure preventive che le norme di prudenza, diligenza e perizia impongono al fine di impedire un uso anomalo dei ponteggi (Cassazione civile sez. III,10/01/2011, n. 292; Cass. civ. 24.06.1979 n. 539; Cass. civ. 3.05.1991 n. 5840; Cass. civ. 10.06.1998 n. 5775).
Si è osservato, infatti, che pur essendo vero che in tema di illecito extracontrattuale “una condotta di tipo omissivo può essere considerata causa di un evento solo quando l’omittente abbia violato l’obbligo giuridico di impedire l’evento stesso, obbligo derivante direttamente dalla legge o da specifici rapporti”, ciò non significa che un simile obbligo non possa derivare anche da principi desumibili dall’ordinamento positivo, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo, possibile fonte di responsabilità per omissione. In particolare, si è evidenziato che chi determina una situazione di pericolo è gravato anche dall’obbligo di fare ricorso a tutte le misure di sicurezza possibili, per non incorrere nella violazione del neminem laedere, sicché non è vero che non possa configurarsi alcun dovere di protezione idoneo a fondare una responsabilità di tipo omissivo cui possa parametrarsi la tutela risarcitoria, pur in mancanza di un obbligo espresso in norme specifiche.
La Cassazione, infatti, ha affermato che colui che per eseguire lavori utilizza dei ponteggi, che possono facilitare l’accesso alle abitazioni esistenti nello stabile deve usare norme di diligenza, deve adottare idonee cautele atte ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, in virtù di un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura, obbligo sanzionato dall’art. 2051 c.c., anche in relazione alla situazione considerata.
Ne consegue che la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’art. 2043 c.c., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio. In tal caso è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura. L’eventuale clausola inserita nel contratto di appalto a discarico della responsabilità è vincolante ed efficace nei rapporti fra le parti del contratto di appalto (nella specie, fra il Committente e l’appaltatore), ed ha indubbiamente l’effetto di consentire al committente di rivalersi sull’appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui, ma non è invece opponibile ai terzi danneggiati e non vale ad esonerare il Condominio(e dunque i committenti) dall’obbligo di rispondere nei loro confronti(Cassazione civile, sez. III, sentenza 19.12.2014 n. 26900).
La giurisprudenza dunque ha sancito espressamente che – ove siano state trascurate dall’impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.).
Ovviamente, la responsabilità sia dell’impresa appaltatrice sia del committente nei confronti del condomino è di tipo extracontrattuale(ex art. 2043 c.c. per la ditta, ex art. 2051 c.c. per il committente), non essendo quest’ultimo parte del contratto di appalto stipulato direttamente tra il condominio e l’impresa esecutrice.
In particolare, la responsabilità dell’impresa appaltatrice è ravvisata qualora quest’ultima, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature, in violazione del principio del “neminen laedere”, abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri, ponendo così in essere le condizioni del verificarsi del danno (cfr. ex multis: Appello Roma, Sez. III, 11 gennaio 2011; Trib. Torino, Sez. IV, 23 luglio 2008; Cass. Civ., Sez. III, 23 maggio 2006, n. 12111; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8630; Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2844; Cass. Civ. Sez. III, 10 giugno 1998, n. 5775; Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 1991, n. 5840; Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 1979, n. 539.
Dal punto di vista processuale, il condomino che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un furto deve dimostrare: l’evento dannoso, ovvero il furto subito e i danni conseguenti; la condotta colposa del danneggiante, consistente, ad esempio nella mancata adozione di idonee misure di cautela o nell’installazione di un sistema non conforme alle prescrizioni contrattuali; il nesso di causalità tra l’evento dannoso e la condotta colposa.
Dal canto suo, l’impresa appaltatrice, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova di avere adottato tutte le cautele atte ad evitare che le impalcature divenissero un agevole accesso ai piani per i ladri, e quindi idonee ad impedire una più facile esecuzione dei furti, nonché l’eventuale prova che i ladri non si siano serviti dei ponteggi per accedere all’appartamento del condomino vittima del furto.
Il committente può essere, invece, chiamato a rispondere del danno patito dal condomino secondo un duplice titolo di responsabilità, ovvero sia quale custode del fabbricato ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia per culpa in vigilando od in eligendo, allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice oppure ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera, oppure quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive (cfr, ex multis: Trib. Terni, 11 maggio 2011; Cass. Civ., Sez. III, 17 marzo 2009, n. 6435; Trib. Milano, Sez. X, 20 aprile 2006; Cass. Civ., 9 febbraio 1980, n. 913). Trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo, l’onere probatorio a carico del committente risulta in tal caso più gravoso. Il condomino, infatti, dovrà limitarsi a fornire la prova del fatto e del danno subito, mentre il committente si libererà solo fornendo prova del caso fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato. Va evidenziato che il rapporto tra il committente e i ponteggi realizzati dall’appaltatore si inserisce perfettamente nell’ambito della custodia in quanto sussiste un potere diretto sulla “cosa” che permette di controllare e prevedere i rischi ad essa insiti.
In ogni caso la stessa giurisprudenza precisa che il fatto del terzo esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell’evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità. Dunque imprevedibilità ed eccezionalità che dovranno confrontarsi con il comportamento assunto dal custode facendo riferimento al grado della sua diligenza.
Pertanto nel caso di specie l’azione dei ladri non può ritenersi causa di esclusione della responsabilità del committente e della ditta custode dei ponteggi, in quanto, l’evento era ampiamente prevedibile adottando le precauzioni necessarie a tutela dei singoli condomini.
Tradizionalmente, per riconoscere al condomino il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al furto subito, i giudici, sia di merito sia di legittimità, hanno ritenuto sufficiente la dimostrazione dell’ingresso dei ladri nell’appartamento per mezzo dei ponteggi, della presenza dei ponteggi e dell’assenza di norme di cautela, ritenendo per contro irrilevanti eventuali comportamenti colposi realizzati dagli stessi condomini vittime di furti quali, ad esempio, l’aver lasciato aperte le finestre attraverso le quali erano penetrati i ladri, oppure l’aver lasciato incustoditi i beni di valore sottratti.
L’accertamento del nesso causale tra un evento di danno ed un fatto illecito deve essere compiuto con le regole del diritto: e dunque alla luce dei principi consacrati dagli artt. 40 e 41 c.p., i quali pongono una regola (quella dell’equivalenza causale temperata) pervasiva dell’intero ordinamento (ex per multis, Cass. sez. III, 10-05-2000, n. 5962, in Arch. circolaz., 2000, 840), applicabile anche in tema di illecito civile od inadempimento contrattuale (rispetto ai quali la norma di cui all’art. 1223 c.c., per contro, disciplina un ben diverso nesso causale, e cioè quello tra evento lesivo e conseguenze dannose: cfr., ex multis, Cass. sez. III, 21-12-2001, n. 16163, in Foro it. Rep., 2001, Responsabilità civile, n. 162).
Nell’interpretare queste regole, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che un valido nesso causale tra una condotta illecita ed un evento di danno può ritenersi sussistente allorché ricorrano due condizioni:
che la condotta abbia costituito un antecedente necessario dell’evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze “normali” del fatto (con l’avvertenza che il concetto di “normalità” non coincide con quello di “frequenza”);
che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l’evento (ex multis, Cass. sez. III, 15-02-2003, n. 2312).
Nel caso di specie, risultano presenti tutti i requisiti, come è emerso dall’analisi della fattispecie è stata acquisita agli atti la denuncia sporta da (…) ai Carabinieri di Caserta, con la quale veniva denunciato il furto dei preziosi analiticamente descritti, perpetrato da ignori nella propria abitazione il 24.12.2010 fra le ore 12,20 e le 12,40 forzando la finestra della cucina posta al 5 piano; i giuramenti decisori resi sia dagli attori che dall’amm.re p.t. del Condominio, confermano che in loco vi era l’impalcatura della (…), che inizialmente era stata munita di allarme sonoro, che era stato poi disattivato a seguito delle lamentele dei Condòmini e l’allarme al momento del furto esso era disattivato; unica via di accesso risultata forzata risultava essere la finestra della cucina e l’unico modo per arrivare alla finestra della cucina sita al 5 piano dello stabile era quello di salire dall’impalcatura; al momento del furto non vi è prova certa che vi fosse qualcuno a controllare l’eventuale intrusione di terzi; non vi è prova certa che all’orario del furto vi fossero operai intenti al lavoro stante anche la giornata particolare ossi il 24 dicembre.
In ordine al quantum, il danno risarcibile, gli attori deducono di aver subito un danno di bel oltre 25.000,00 Euro, tuttavia non vi è prova certa di una stima dei preziosi e non è ammissibile alcuna CTU sul punto, per cui è necessario procedere ad una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. che si ritiene valutarsi nella somma di Euro 3000,00 tenuto conto dei documenti prodotti da parte attrice.
Sulla responsabilità del condominio.
Anche il condominio può essere chiamato a rispondere del danno patito dal condomino secondo un duplice titolo di responsabilità: quale custode del fabbricato ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia per culpa in vigilando o in eligendo – allorché risulti che abbia omesso di sorvegliare l’operato dell’impresa appaltatrice o ne abbia scelta una manifestamente inadeguata per l’esecuzione dell’opera – oppure quando risulti che l’impresa sia stata una semplice esecutrice degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive (cfr, ex multis: Trib. Terni, 11 maggio 2011; Cass. Civ., Sez. III, 17 marzo 2009, n. 6435; Trib. Milano, Sez. X, 20 aprile 2006; Cass. Civ., 9 febbraio 1980, n. 913).
Tuttavia, la Suprema Corte (20.6,17 n. 15176) ha di recente ritenuto di dover escludere, in linea di principio, che – in caso di furto reso possibile a causa dell’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza da parte dell’appaltatore – possa ravvisarsi a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presunta “da custodia”. Nè è emerso che l’impresa fosse una semplice esecutrice degli ordini del committente e che quindi avesse agito quale nudus minister. Ne consegue che deve escludersi una responsabilità del condominio nel furto de quo.
Le spese seguono la soccombenza tra parte attrice e la ditta appaltatrice e sono compensate nei confronti del Condominio alla luce degli esiti dell’istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda tra le parti in epigrafe trascritte così provvede; Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea nei soli confronti della (…) scrl e per l’effetto la condanna al risarcimento del danno subito dagli attori che liquida in Euro 3.000,00, oltre interessi legali dalla pronunzia al saldo;
condanna la predetta convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice che, tenuto conto del decisum, vanno liquidate in Euro 286,00 per c.u., Euro 2.833,00 per compensi di avvocato con attribuzione all’avv. Gi.Ci.;
compensa per il resto le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile 2022.
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2022.
Per ulteriori approfondimenti in merito al contratto di appalto, con particolare rifeferimento alla natura agli effetti ed all’esecuzione si consiglia il seguente articolo: aspetti generali del contratto di appalto